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    Palladio e gli “amici” bolognesi. Note su una lettera a Francesco Morandi del 18 ottobre 1572

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    Sulla scorta di una lettera inviata da Palladio, allora a Venezia, all'architetto bolognese Francesco Morandi, “ingegnere” della fabbrica di San Petronio, nella quale viene rievocato il soggiorno in città del maestro veneto nell'estate 1572, vengono identificati per la prima volta una serie di personaggi (Alessandro Menganti, scultore, Domenico Tibaldi e Floriano Ambrosini, pittori, incisori e architetti) che lo avevano conosciuto e frequentato in quella circostanza. L'identificazione permette di indagare le mutue relazioni tra i vari “amici” di Palladio, legati da importanti rapporti artistici e di parentela

    Le assicurazioni nel turismo

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    L'autore analizza nel dettaglio le forme di assicurazione obbligatoria e non dell'organizzatore e del venditore di pacchetti turistici previste dal cosiddetto codice del consumo per studiare, successivamente, il regime di responsabilità dell'albergatore nel quadro dell'istituto atipico del contratto di albergo. Particolare attenzione viene riservata ai caratteri di internazionalità della materia in bilico tra la disciplina nazionale e comunitaria da un lato e la disciplina convenzionale, ove residualmente applicabile, dall'altro. L'analisi prende le mosse dalla constatazione di una linea di tendenza del sistema connotato, specie nel corso degli ultimi decenni, da una tendenza espansiva delle tutele e delle garanzie della persona del turista. La finalità perseguita dai legislatori nazionali, nel quadro di un'armonizzazione a livello comunitario della disciplina applicabile alla materia, consiste nella protezione delle legittime aspettative dei danneggiati che devono vedere risarciti integralmente i danni causati dall'organizzatore e dal venditore del pacchetto di viaggio. A tal fine, per quanto di interesse in questa sede, è sufficiente ricordare che la direttiva 90/134/CEE ha introdotto, precedendo le disposizioni del codice del consumo, l'obbligatorietà della copertura assicurativa per l'organizzatore e per il venditore dei pacchetti turistici nelle ipotesi di cui agli artt. 94 e 95 del codice del consumo medesimo. L'art. 99 del testo legislativo in commento prevede, infatti, che i summenzionati debbano "essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore e per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95". L'obbligatorietà della garanzia assicurativa sebbene tuteli il turista-consumatore appare, secondo parte della dottrina, priva di efficacia poiché non accompagnata dalla previsione della azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicuarazione. In ogni caso il legislatore, accanto alla copertura obbligatoria prevista, fa salva, al secondo comma dell'art. 99 cod. cons., la facoltà di stipulare anche "polizze assicurative di assistenza al turista". Sull'organizzatore, così come sul venditore del pacchetto turistico, grava l'unico onere "prima dell'inzio del viaggio...per iscritto", di comunicare tale facoltà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 87, comma secondo, lett. e), ovvero la possibile "sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia". Per quanto concerne la polizza annullamento viaggio l'autore sottolinea come questa trovi una disciplina nella Convenzione del contratto di viaggio di Bruxelles del 1970 difforme dalla disciplina nazionale risultante dal d.lg. n. 206/2005. Quanto, invece, alla copertura assicurativa della responsabilità civile dall'albergatore vengono esaminate le disposizioni applicabili ai sensi dell'art. 1783 e ss. del codice civile all'istituto atipico del contratto d'albergo

    I contratti con i professionisti del turismo

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    I contratti con i professionisti del turismo vengono collocati tra i cosiddetti contratti del tempo libero, quei rapporti caratterizzati dal fatto che vengono conclusi tra le parti in funzione dell'impiego del tempo libero di uno dei contraenti. La categoria è caratterizzata dalla qualità rivestita da uno dei contraenti (professionisti del turismo) e dalla tipologia di prestazioni oggetto del contratto, tipiche appunto delle "professioni turistiche", solitamente suddivise in professioni di guida-accompagnamento; organizzazione-animazione; istruzione-addestramento e guida-accompagnamento turistico-sportiva). Tali contratti, il cui contenuto varia da caso a caso per l'ampia autonomia negoziale riconosciuta alle parti, vengono per lo più ricondotti nell'ambito della prestazione d'opera di cui all'art. 2222 c.c. Quanto ai profili di responsabilità dei soggetti che esercitano le professioni turistiche (da quelle più tradizionali, quali le guide alpine ed i maestri di sci, alle nuove professioni di creazione regionale), si ritengono applicabili i criteri di cui agli artt. 2236 e segg. c.c. in relazione ai profili contrattuali. Per quanto concerne i danni arrecati a terzi dai clienti/allievi durante le attività di accompagnamento, guida, addestramento ed istruzione, resta applicabile, in via extracontrattuale, la disciplina della responsabilità di precettori ed insegnanti
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