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    PROBLEMI MEDICO-LEGALI DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DI CHANCE

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    Il danno da perdita di chance si è inserito gradualmente nel diritto vivente relativo al danno alla persona da responsabilità civile ed ha rilievo medico-legale ad esempio nei casi di ridotta sopravvivenza o di mancata guarigione causati da inadempimento o da illecito. Dopo le sentenze c.d. di San Martino gli AA. ritengono ragionevole che tale voce configuri, in maniera descrittiva e non autonoma, un ulteriore aspetto del danno non patrimoniale rappresentando un danno-conseguenza del danno biologico "statico" di cui comunque bisogna accertare il nesso causale con una condotta attiva od omissiva inadempiente. A questo riguardo non si ravvisano anche dal punto di vista medico-legale alternative ad un accertamento basato sul criterio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non e che quindi porta a non riconoscere - anche sul piano del ragionamento probatorio - alcuna distinzione tra causalità civile ordinaria e causalità da perdita di chance

    COMPITI DELLA "GUARDIA MEDICA", LA CAUSALITÀ "FORTE", IL RAGIONEVOLE DUBBIO

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    Per accertare la responsabilità penale del medico per colpa omissiva, nella ricostruzione del nesso eziologico, non può assolutamente prescindersi dall'individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento: solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, è poi possibile analizzare la condotta (omissiva) colposa addebitata al medico per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato

    Medicina Legale della responsabilità medica

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    E' un'opera di aggiornamento ("Nuovi profili") in continuazione ed integrazione di due precedenti volumi dedicati ai problemi medico-legali della responsabilità medica.La struttura di questo volume è in parte diversa dai due precedenti in quanto riunisce parti dottrinali e metodologiche ad altre dedicate essenzialmente all'aggiornamento sull'evoluzione della giurisprudenza, specie quella di legittimità, fornendo in tal modo un complemento aggiornato al volume secondo ("Quarant'anni di giurisprudenza della Cassazione nella responsabilità medica"), che copre l'arco di tempo 1961-1999 e che ha inteso costituire l'archivio di una fase storica della giurisprudenza sulla responsabilità medica. Questo volume ha quindi anche la finalità di costituire una rassegna storica dell'evoluzione della medicina legale della responsabilità medica nel decennio 1999-2009

    I GARANTI DEL SAPERE SCIENTIFICO MEDICO IN SEDE GIUDIZIARIA

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    1. Introduzione. - 2. Il mesotelioma pleurico: paradigma del sapere incerto. - 3. Natura e limiti del "sapere scientifico" del medico. - 4. Garanzie e limiti del sapere scientifico nell'attività medico-legale. - 5. I dilemmi del giudice di merito garante finale del sapere scientifico. - 6. Conclusioni

    UN ALTRO PASSO VERSO L'OBBLIGAZIONE DI RISULTATO NELLA PROFESSIONE MEDICA?

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    La sentenza in commento ripercorre l'iter giurisprudenziale iniziato con la sentenza n. 6141 del 1978 in materia di responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie. La Suprema Corte ribadisce l'orientamento che estende la responsabilità contrattuale anche ai medici dipendenti da enti pubblici, introducendo l'innovativa concezione del "contatto sociale". La motivazione della sentenza si caratterizza per l'ampiezza delle argomentazioni e le ulteriori riflessioni sul tema dell'obbligazione contrattualmente assunta, che riporta in evidenza il tema delle obbligazioni di mezzi e di risultato. Tale distinzione, secondo la Suprema Corte, dev'essere superata, "perché priva di argomenti sostanziali". L'A. esamina le motivazioni addotte dalla Corte a sostegno di quest'importante motivazione

    IL PROBLEMA CLINICO E MEDICO-LEGALE DELLE DIMISSIONI OSPEDALIERE

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    Il caso giudicato dalla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 8254/2011 è emblematico del frequente contenzioso giudiziario che ha per oggetto la decisione dei medici di dimettere un paziente. La vicenda riguardava un paziente, ricoverato in ospedale per un infarto miocardico anteriore esteso complicato da edema polmonare acuto ed ivi sottoposto a coronarografia con impianto di uno stent sul ramo discendente anteriore, che veniva dimesso in nona giornata dal ricovero, asintomatico, in condizioni stabili, malgrado una frazione di eiezione ridotta, ed in assenza di segni di instabilità elettrica ventricolare e che decedeva a poche ore di distanza dalla dimissione ospedaliera. La sentenza ha generato nuove preoccupazioni tra i medici in quanto, dopo aver ricordato che nell'esercizio della professione medica l'interesse della salute e della vita del paziente deve essere prioritario e prevalente su esigenze di altra natura, e dopo aver sottolineato il carattere non vincolante delle linee guida che la medicina moderna elabora ed aggiorna frequentemente per aiutare i medici ad operare secondo criteri condivisi, vagliati della comunità scientifica, allude all'ipotesi che nel caso in esame i sanitari nella decisione di dimettere it paziente abbiano obbedito a linee guida dettate da logiche " mercantili ". La sentenza ha quindi offerto lo spunto per esaminare il problema della dimissione ospedaliera e delle linee guida da un punto di vista generale, ma al tempo stesso ha indotto gli autori a chiedersi a quali linee guida, in tema di dimissione, abbia fatto riferimento la Suprema Corte, la quale sembra piuttosto aver operato una impropria sovrapposizione tra le esigenze assistenziali individuali e quelle finalizzate al funzionamento del sistema sanitario nazionale. Un ulteriore problema medico-legale che caratterizza questi casi è poi rappresentato dall'accertamento del nesso causale, che implica, specie nei casi ad evoluzione infausta, una valutazione della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso e quindi della possibile efficacia risolutiva delle prestazioni mediche che, in caso di mancata dimissione, avrebbero potuto essere fornite al paziente

    Gli atti medici terapeutici e non terapeutici alla luce della sentenza della Cassazione penale sez.Iv n.34521

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    Gli AA. prendono in esame il contenuto di una decisione emanata dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di responsabilità professionale del medico-chirurgo. In particolare, gli AA., dopo essersi soffermati sulla distinzione operata dalla Corte tra atto medico terapeutico e atto medico non terapeutico, sulla cui base è fondata la distinzione tra natura colposa o dolosa della prestazione medico-chirurgica, danno atto delle motivazioni con cui il Supremo Collegio ha annullato la sentenza impugnata rinviandola alla Corte d'Appello competente, la quale dovrà ripensare nel merito alla reale sussistenza di un atto non terapeutico per poter giungere ad un'eventuale condanna per omicidio preterintenzionale

    Is sternal bone marrow needle biopsy still a hazardous technique? Report of three further fatal cases

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    Three fatal cases of death following sternal bone marrow needle biopsy have come to the authors' attention in the past 10 years. The hazards of the technique may be related to the incongruous stylet guard-adjustment for the thickness and hardness of the sternal wall. All three cases involved suits for professional malpractice. Controversial aspects of these cases involving physician liability are discussed
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