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Spazio giuridico europeo e tutela dei diritti dell'imputato tra processo e carcere. Atti della Winter School della Cattedra di Cooperazione giudiziaria penale, Napoli 14 gennaio-18 febbraio 2019
Il Volume nasce dalla sperimentazione della Winter School quale luogo di confronto dell’Accademia con la Magistratura e l’Avvocatura sui rapporti tra lo Spazio giuridico europeo e la tutela dei diritti e delle libertà dell’indagato/imputato, nelle esperienze del processo e del carcere
Sistema integrato di fonti e di interpretazioni
Molti discorsi sono stati fatti su Intendere l’Europa. Intendere l’Europa non significa soltanto comparare popoli e Paesi, risorse economiche, dimensioni e strutture, ideologie e modelli statuali e/o politico-istituzionali, potenzialità di integrazione. Intendere l’Europa vuole dire identificarla nella sua ontologia, nella sua essenza morale, spirituale; (vuole dire) coglierne il valore come si rivela nella sua storia, nel modo in cui essa, dai Greci in poi, è stata pensata, sentita, soprattutto è stata costruita come una comunità civile prima che politica. L’insegnamento è antico. Rimanda alle opere di Benedetto Croce, di Carlo Curcio, di Federico Chabod, di Adolfo Omodeo, di J. Baptiste Duroselle, in cui traspare la passione civile degli Autori per un’Europa ancora tutta da costruire; sentita come mito e come utopia da cui trarre ragioni e sollecitazioni per affidare un messaggio di vibrante vigore alle generazioni future; come termine non meramente geografico; come espressione di una peculiare tradizione giuridica, che arricchisce, integrandole, l’autorità normativa delle fonti del diritto degli Stati membri. In questo contesto, l’Unione europea è tradizione giuridica, in quanto è fattore formativo del diritto; è diritto vivente di una comunità, soggetta a continua evoluzione. Specularmente, essa non è il prodotto di alcuna specifica civiltà, giacché all’interno del medesimo territorio convivono, interagiscono, si integrano diversi ordinamenti; i quali, a loro volta, si riducono ad unicum quando la dimensione del diritto diventa sovranazionale. Dunque, la tradizione europea è un sistema vitale, dinamico, sempre in movimento; che, perciò, travalica i limiti delle sistemazioni categoriali in sistemi giuridici, preferendo loro le relazioni tra diritto, diritti, legislazioni, giurisdizioni; raccorda gli ordinamenti sulla funzione sociale del diritto; mitiga la separazione tra civil law e common law adattandosi ad entrambi; compendia le loro specifiche diversità pur non alterando l’ontologia identitaria di ciascuno. Non è un caso che l’art. 6, paragrafo 3, TUE riconosca alle «tradizioni comuni agli Stati membri» il valore di principi generali dell’ordinamento unionistico e che l’art. 4, paragrafo 2, TUE rassicuri sul rispetto della «identità nazionale» di ciascuno di quegli Stati. Ciò significa che il paradigma ordinamentale proposto dall’Unione non va ricondotto esclusivamente al modello di sovranità statale, identificando nel secondo il limite invalicabile per il primo in una prospettiva di continuo, latente, potenziale conflitto tra le due sovranità. Al contrario, bisogna convincersi che l’Unione configura «un altro (e diverso) modello di sovranità, pensato non come supremazia su un territorio o su un popolo, o nella identificazione tra imposizione fiscale e rappresentanza politica, ma ordinato dall’integrazione d’una pluralità di ordinamenti nazionali che si “aprono” e concorrono alla formazione d’un unico spazio giuridico»; che nella tradizione europea, civil law e common law manifestano identità interdipendenti, piuttosto che essenzialiste e separate, perfettamente in linea con un ordinamento giuridico che si innerva di principi più che di norme, risultante da una storia comune, appunto, da una tradizione comune in continua evoluzione. Le ricadute sul modello istituzionale sono di facile intelligibilità: l’Europa non propone agli Stati membri la composizione di codici europei comuni; l’integrazione europea esalta la funzione della giurisprudenza, il ruolo dei giudici nella creazione di un diritto comune europeo che si affianca – e in casi particolari, si sostituisce – a quello dettato dal legislatore nazionale per assicurare la miglior tutela dei diritti fondamentali individuali
Garanzie partecipative dell'imputato, precedenti sovranazionali, riforme strutturali del sistema.
L'affermazione della cultura del garantismo giudiziario è legata alla crisi del processo inquisitorio ed alla progressiva affermazione di quello accusatorio. Il passaggio da un processo autoritativo ad uno democratico ha riconosciuto al diritto all'ascolto dell'imputato la natura di connotato di sistema, di principio naturale del processo, di diritto fondamentale dell'individuo nel processo, nella misura in cui realizza la dialettica nelle forme del diritto di difesa (nella fase delle indagini preliminari), del contraddittorio, dell'oralità, della immediatezza (nel dibattimento), della rappresentazione (nei riti alternativi). Quel diritto, inoltre, è connotato del sistema integrato di garanzie, agganciandosi al diritto dell'imputato alla comprensione linguistica delleattività processuali, al diritto all'informazione, al diritto ad essere ascoltato
La massimizzazione della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Punti di essenza.
Esistono interazioni tra diritto, mutamenti istituzionali e trasfor- mazioni culturali: «il diritto fisiologicamente non è (o non è mai soltanto) né un insieme di forme coartanti il divenire della vita sociale, né un insieme di regole autoritarie a presidio del potere costituito, non è cioè un artificio ma possiede un significato squisitamente ontologico, affonda nelle scaturigini più intime d’una civiltà e ne esprime radici e valori»1. Sussistono interrelazioni tra storia e politica che non possono essere trascurate, dal momento che «quell’intreccio offre indirizzi, non solo di metodo; rivela radici ed esperienze, sociali ed istituzionali; evidenzia mai lineari dinamiche dei ceti interessati alle sorti della giurisdizione e del Paese; “smuove” le fallaci appartenenze, al ceto o alla funzione; sorregge le necessità del cives chiamato a far fronte, giorno dopo giorno, a quella trascinata stasi del paese»
The influence of Zhu Xi on Alfonso Vagnone's treatise Tongyou Jiaoyu 童幼教育 (On the Education of Children, c. 1632)
Alfonso Vagnone S.J.’s (1568 – 1640) contribution to the diffusion of Western moral philosophy into late Ming China is often neglected, but it is undeniable. His pedagogic treatise, Tongyou Jiaoyu 童幼教育 (On the education of children, c.1632), the oldest proof of a Sino-Western exchange in the field of pedagogy, introduced various aspects of the European Classical and Renaissance education, integrating these with Confucian (and neo-Confucian) precepts on moral cultivation.
An epistemological similarity between Vagnone’s teachings and the eminent Neo-Confucian philosopher and pedagogue Zhu Xi 朱熹’s precepts was first identified by Han Lin韩霖, the author of the foreword to the treatise. The potential influence of Zhu Xi’s approach to the education on Vagnone’s pedagogic treatise is the purpose of the present paper, which will be based on a preliminary intertextual analysis between Tongyou Jiaoyu and the Neo-Confucian primer Xiaoxue 小学 by Zhu Xi. This study also intends to shed new light on the Chinese sources of Tongyou Jiaoyu, a topic which is also crucial to understanding the Jesuit’s adaptation of terms and concepts of foreign origin
Fonti, interpretazioni e sistema di tutela multilivello delle situazioni giuridiche soggettive
I rapporti tra ordinamenti si sono progressivamente consolidati e modellati grazie ad un dialogo sviluppatosi
nel tempo tra giudici nazionali e Corte di giustizia e Corte europea dei diritti dell’uomo soprattutto
nell’ambito della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. La scoperta di una intima coerenza tra
tradizioni giuridiche ed istituzioni giudiziarie (nazionali e altre); i dubbi (non sempre fondati) rispetto
alla tenuta della garanzia dettata dalla Costituzione (art. 101, 2° co., Cost.) della giurisdizione e delle leggi che la governano, ai suoi regolamenti, al suo modo di essere, ai suoi rapporti “esterni”, alla sua sensibilità verso la socialità del diritto; la convinzione che parlare di “fonti” significa osservare le “interpretazioni” sono altrettante occasioni per riflettere sugli effetti che il profondo cambiamento dei rapporti istituzionali e delle esperienze politiche ha prodotto sui concetti di “legalità” e di “certezza del diritto”
Il "vizio funzionale" del provvedimento dell'Autorità garante della privacy: non c'è vuoto normativo, il divieto di pubblicazione soddisfa le esigenze di tutela, in ambito processuale, del diritto alla protezione dei dati personali.
Le Autorità Indipendenti quali garanti dell'esercizio delle libertà democratiche in relazione al diritto alla riservatezza e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il limite relativo alla comunicazione delle conoscenze degli atti di indagine non coperti dal segreto
1) Lo sviluppo storico-istituzionale della Cooperazione giudiziaria penale. 2) Gli innovati strumenti interni di cooperazione giudiziaria. 3) Il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni giudiziarie. Una ricostruzione storica.
E' opinione comune e risalente in dottrina che lo strumento più efficace per combattere il crimine transnazionale sia la internazionalizzazione della repressione, ovvero la instaurazione di forme sempre più incisive di collaborazione giudiziaria o di polizia tra Stati idonee a prevenire i reati e ad evitare, o, quantomeno, a limitare la impunità dei colpevoli
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