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    Appunti sulla redazione del ricorso per cassazione

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    Gli «appunti» espongono una serie di riflessioni sull’istituto del ricorso per cassazione – collocato nella disciplina generale delle impugnazioni ordinarie – e sugli atti del processo che ne rappresentano il prodromo e l’antecedente giuridico. La simmetria tra ricorso e giudizio di cassazione viene dimostrata facendo riferimento sia alle norme sulla forma delle impugnazioni in generale sia agli artt. 606, 2. e 3. e 609, 1. e 2. c.p.p.. In particolare, viene studiata l’estensione della cognizione della corte di cassazione, con l’attenzione rivolta alle ragioni giuridiche, alle richieste ed ai punti della decisione impugnata. In questa prospettiva d’indagine, l’onere di specificità viene collocato nell’àmbito del principio (implicito) di razionalità che ispira l’assetto normativo di ciascun mezzo d’impugnazione e che orienta, insieme al cànone di tassatività legale, l’inventio delle ragioni che l’impugnante pone a giustificazione del ricorso. Si ricerca altresì la precisa definizione delle nozioni di «punti» e «capi» della decisione impugnata, allo scopo di individuare, in primo luogo, il perimetro cognitivo del giudizio di cassazione e di porre in evidenza, in secondo luogo, il rispetto della regola per cui il motivo di ricorso deve, a pena d’inammissibilità, avere ad oggetto soltanto violazioni di legge già dedotte con i motivi di appello. Inoltre, dallo studio dei requisiti di forma, prescritti dall’art. 581 c.p.p., vengono tratti i suggerimenti metodologici per la redazione del ricorso per cassazione: l’ordine logico, la scelta degli atti del processo che ne costituiscono l’oggetto e lo studio analitico della sentenza da impugnare. Infine viene richiamato, in termini critici, il cd. “diritto vivente” della corte di cassazione: i requisiti dell’autosufficienza del ricorso e della non innocuità del vizio (quest’ultimo nel quadro della teoria dell’ harmless error). L’indagine viene estesa alla necessità che il controllo della cassazione garantisca la struttura cognitiva della giustificazione della decisione impugnata, messa in pericolo, invece, dalla tesi della sufficienza di una motivazione “minima” o di una motivazione “implicita”. Il binomio costituito da logica e diritto corrisponde al concetto di «violazione di legge» (art. 111, 7. Cost.), ma – viene sottolineato – esso non comprende pure la “giustizia” (i.e. la “fondatezza”) della decisione impugnata, senza che, a tal fine, possa farsi riferimento all’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario del 1941

    Il ruolo del difensore nel processo di terrorismo e l'irrompere della legislazione premiale

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    I due lemmi “difensore” e “processo” vengono commentati per argomentare a favore della natura giurisdizionale del contrasto al terrorismo, interno o internazionale, attuato nel nostro Stato. Diversamente, cioè, dal Military Order statunitense del 13 novembre 2001, che autorizzò una procedura svincolata dal rispetto delle norme sulla difesa, sul diritto delle prove, sulla giustificazione e sul controllo della decisione. Viene tracciata, sommariamente, la storia della legislazione dell’emergenza fino ai più recenti episodi del terrorismo operante su scala mondiale e difficilmente localizzabile nel territorio di uno Stato straniero. Si esaminano i nuovi volti delle tecniche del terrore, ponendone in evidenza i caratteri distintivi: la de-nazionalizzazione del fenomeno criminoso, sul versante soggettivo e su quello oggettivo; la mimetizzazione e l’atomizzazione organizzativa; la potenziale ubiquità nel mondo intero. Il carattere asimmetrico del terrorismo ha suggerito la creazione di modelli di diritto penale “del nemico”, avverso i quali ha resistito sia la tecnica d’investigazione, sia il metodo d’indagine penale preliminare italiana, compresa la legislazione premiale di tipo emergenziale. Le riflessioni si estendono al ruolo del difensore dell’imputato collaborante, prima nella cornice del codice di rito del 1930 e, successivamente, in quella del codice del 1988. In particolare, viene esaminata la nuova disciplina del segreto, introdotta dalla L. 3 agosto 2007, n. 124, che causa alcune “perturbazioni” nella disciplina giuridica dei precedenti mezzi di contrasto del terrorismo (permessi di soggiorno a fini investigativi, intercettazioni e controllo delle comunicazioni del traffico telefonico o telematico, limiti sull’opponibilità del segreto di Stato). Peraltro, viene lamentata l’attenuazione delle garanzie di libertà del difensore, in considerazione di alcune norme della L. 124/2007 che non prevedono specifiche garanzie in favore degli uffici dei difensori rispetto alle condotte autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall’Autorità delegata, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge stessa. Si esamina successivamente il problema della difesa nei macroprocessi, applicabili ad ogni specie di «criminalità di massa di vaste proporzioni», per indicare alcuni rimedi procedurali utili per evitare il maxidibattimento. Da ultimo, si considera la legislazione premiale tra diritto e processo penale, ponendo in evidenza le differenze reciproche, nel rispetto dell’insegnamento di Francesco Carrara. Inoltre, il diritto premiale viene collocato nelle coordinate del «diritto delle prove», per concludere che tale normativa non contiene alcuna regola eccezionale rispetto al sistema ordinario, fondato sulla regola di prova legale negativa, fissata nell’art. 192, 3. c.p.p.. Se ne inferisce la conclusione del rispetto dei principî del “giusto processo” disegnato nell’art. 111 Cost. e, soprattutto, del suo carattere cognitivo

    Profili problematici della pena attraverso il prisma del patteggiamento

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    La “pena” ed il “giudizio” sono i due capisaldi problematici di questo studio. Infatti, il cd. patteggiamento incarna, oltre che la morfologia di un procedimento speciale, anche un nuovo volto del diritto punitivo. L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti viene analizzato sotto il profilo “negoziale” che ne costituisce l’immancabile prologo e sotto l’aspetto della natura acognitiva dell’eventuale epilogo decisorio. In quest’ultima prospettiva, viene interpretata la locuzione secondo cui la sentenza di “patteggiamento” «è equiparata a una pronuncia di condanna» (art. 445, 1-bis c.p.p.), allo scopo di rispondere al quesito della conciliabilità o meno di questo istituto giuridico con gli apoftegni «nulla poena sine crimine» e «nulla poena sine iudicio» di Paul Feunerbach, oltre che con uno dei canoni indicati da Jean Bodin tra i «vari segni della sovranità» dello Stato: Justice n’est pas ployable. Innanzitutto, si delimita l’àmbito di applicazione di questa nuova forma di giustizia negoziata, passando in rassegna l’area applicativa, le preclusioni – oggettive e soggettive – il limite della misura della pena irrogabile in concreto e la classe dei delitti esclusi, ove punibili in concreto con sanzione superiore a due anni. Il quadro d’insieme viene completato, ricordando l’inammissibilità di tale rito speciale nei procedimenti dinanzi al giudice di pace e per quelli a carico di imputati minorenni. Dall’esame degli effetti «penalistici» (rappresentati dagli incentivi della diminuzione della pena e dagli altri benefici stabiliti dalla legge) si passa agli incentivi di natura processuale (cioè, tra gli altri, l’inefficacia nei giudizi civili o amministrativi della sentenza, la mancata identificazione della medesima ad una pronuncia di condanna e l’impossibilità di decidere sulla richiesta di risarcimento o di restituzione proposta dall’eventuale parte civile). Si segnala, consequenzialmente, che la disciplina processuale produce un duplice effetto penalistico: diventano «patteggiabili» anche imputazioni assai gravi (e.g. l’omicidio ex art. 575 c.p., ove sussistenti più circostanze attenuanti) e l’area di efficacia della sospensione condizionale della pena risulta estesa a fattispecie per le quali il codice penale non ne consente l’applicazione. Con l’importante corollario che l’appeal del patteggiamento è esercitato principalmente dalla più mite determinazione della pena base, quest’ultima indotta dalla comune volontà delle parti di pervenire ad un prestabilito risultato finale. Gli inediti effetti di questa giustizia concordata vengono, poi, proiettati sul piano problematico della natura acognitiva della corrispondente sentenza che, non accertando la «colpevolezza» dell’imputato, è diversa dalla sentenza di «condanna» disciplinata dall’art. 533 c.p.p.. Questa conclusione conduce a svolgere una serie di riflessioni finali su alcuni profili di illegittimità costituzionale del patteggiamento. L’inflizione di una pena, in assenza dell’accertamento di responsabilità e di una confessione di colpevolezza, confligge con l’inviolabilità della libertà personale e con la sua indisponibilità da parte del singolo imputato. Con il pericolo di un «fondamentalismo funzionalistico» tutto radicato su esigenze di celerità e di efficienza, ma poco attento ai concetti di «giustizia» e «pena rieducativa»

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

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    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed

    Variations on the Author

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    “Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship

    Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis

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    We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis

    Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts

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    We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more sophisticated methods
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