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La diagnosi genetica preimpianto dalla sentenza della Corte costituzionale all’ordinanza del giudice comune. Ed il legislatore? Considerazioni, a prima lettura, sull’ord. Tr. Milano, sez. I civ., depositata il 18 aprile 2017.
L’A. commenta, a prima lettura, la recente ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I civ., depositata il 18 aprile 2017, con la quale si riconosce il diritto di una coppia fertile ad accedere ad un intervento di procreazione medicalmente assistita, con diagnosi genetica preimpianto, con conseguente impianto, in utero della donna, dei soli embrioni sani. Ordina, quindi, al Policlinico di Milano, di effettuare questa prestazione oppure erogarla, in via indiretta, mediante il ricorso ad altre strutture sanitarie. L’ordinanza de qua si segnala per essere successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 96/2015 e per attenersi al principio ivi indicato.The Author analyzes, upon first reading, the recent ordinance by the Tribunal of Milan, Sez. I civ., published on April 18th 2017. This ordinance recognizes to a fertile couple the right to access to medically assisted reproduction and to pre-implantation genetic diagnosis, in order to obtain the implantation in the uterus of healthy embryos. The judge orders to the Polyclinic of Milan to provide this service either directly or indirectly, through other healthcare structures. The ordinance follows the Constitutional Court decision n. 96/2015 and is also in agreement with the principle above mentioned
Le risoluzioni dell’Onu sul caso libico tra intervento umanitario e ripudio della guerra
In questo scritto, si parte dall’analisi delle risoluzioni ONU conseguenti ai bombardamenti aerei sui manifestanti civili e alle altre azioni criminose a danno della popolazione libica, di cui si sono macchiate le forze fedeli a Muammar Gheddafi, per aver ragione della rivolta scoppiata a metà del febbraio 2011. Esse assumono misure di penetrante ingerenza nella situazione dello Stato libico, che si legittimano solamente in quanto “interventi di natura umanitaria”. La legittimazione è più forte se l’azione è concordata, condivisa e realizzata in comune da una pluralità di Stati o di organizzazioni internazionali. Se l’interesse del singolo o dei singoli Stati interventori collima con quello generale (alla democratizzazione del globo ed al rispetto dei diritti umani) e se il primo è di stimolo all’azione, favorendo, così, il perseguimento (anche) del secondo, questa coincidenza va salutata positivamente. È quanto si sostiene in questo lavoro, anche alla luce delle differenti posizioni evidenziatesi, sul punto, nel panorama dottrinario
Trasformazione del pouvoir constituant nel processo d’integrazione europea. Dal potere costituente al processo “precostituente”
A partire dalle diverse concezioni di costituzione evidenziate dal dibattito politico-costituzionalistico, si affronta il nodo dell’esistenza di una costituzione europea. In questo, delineare lo sviluppo di un processo costituente, piuttosto che l’attivarsi di un potere costituente, consente di evitare i problemi che scaturirebbero, altrimenti, dal collegamento tra la costituzione europea e lo Stato-nazione palesemente in crisi. Le attuali dinamiche d’integrazione europea innervano, però, un processo soltanto “precostituente”, in quanto necessario eppure non sufficiente a produrre una costituzione per l’Europa. Le battute finali del saggio sono dedicate al Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, a spiegare perché esso non rappresenti il compiersi di un processo costituente
Indipendenza ed interpretazione giudiziale
L’assetto gerarchizzato dell’apparato giudiziario, la sostanziale omogeneità tra la classe magistratuale e quella politica, la resistenza ad una piena accettazione della separazione dei poteri sono i tre
elementi che, in modi ed in tempi diversi, sono intervenuti a bloccare i rigurgiti d’indipendenza del Giudiziario, che pur flebilmente provava ad affermarsi, fino, almeno, alle garanzie assegnate alla magistratura dalla Costituzione repubblicana ed al ruolo concepito da questa per il giudice ordinario. Nel saggio, si procede ad indagare ciascuna delle tre suddette condizioni secondo un criterio tematico, pur scandito cronologicamente, ritenendo che esso possa rendere con maggiore efficacia la perdurante incidenza di ciascuna delle tre suddette condizioni sull'organizzazione giudiziaria, nonché il verso della loro evoluzione
Sviluppo tecnologico e dimensione sociale nell’Unione europea
Si prendono in considerazione le politiche comunitarie volte a fronteggiare il rapido sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la loro incidenza sui principi che costituiscono la base costituzionale dei tradizionali diritti sociali garantiti dalla Costituzione italiana. Ci si sofferma, in particolare, sull’adeguamento dei sistemi d’istruzione e di formazione alle trasformazioni del mercato del lavoro e sulla conseguente conformazione della libertà d’insegnamento. In ambedue i casi, sovviene uno stretto rapporto d'integrazione tra diritti di libertà e diritti sociali, che trova conferma in un'accorta lettura della Carta europea dei diritti fondamentali. In ultimo, si evidenzia la struttura reticolare assunta dalla configurazione europea, nella quale diviene essenziale la collaborazione tra gruppi di esperti ed i responsabili incaricati delle politiche nazionali o regionali d'istruzione, formazione ed occupazione
A chi spetta la “disponibilità della disponibilità della vita”? La disciplina del fine-vita come occasione di riflessione sulla partecipazione democratica nelle questioni biogiuridiche.
L’articolo ripercorre le varie iniziative assunte prima di addivenire alla disciplina nazionale del fine-vita, tradottasi nella legge n. 219 del 2017: dai comportamenti dei singoli, alle pronunce dei giudici, alla legislazione regionale, alle azioni dei Comuni in via amministrativa, all’intervento, infine, degli organi costituzionali (l’Esecutivo, il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale), quand’anche questo è necessitato. Da tale ricostruzione, l’A. trae occasione di riflessione sull’opportunità dei processi di partecipazione democratica alle decisioni su materie eticamente sensibili, ad elevato contenuto tecno-scientifico.The article describes the various initiatives leading up to the Italian end-of-life discipline, translated into Law n. 219 of 2017. This analysis covers a wide range of topics from individual behaviours, judges’ rulings, regional legislation, and administrative actions by Municipalities, all the way to the statutory bodies’ (Government, President of the Republic, and Constitutional Court) intervention, as appropriate. In the author’s view, this reconstruction is an opportunity to review the appropriateness of democratic participation processes concerning decisions on ethically sensitive subjects with a high techno-scientific content
Le manifestazioni di Mīdān al-Tahrīr: è stata vera primavera?
L’articolo prende le mosse dalla registrazione dei principali accadimenti politico-istituzionali che hanno connotato la più recente storia dell’Egitto - dallo scoppiare della rivolta di Piazza Tahrir, il venticinque gennaio 2011, fino all’agosto del 2012 -, per dare una risposta all’interrogativo che ne costituisce il titolo.
Dall’analisi dei fatti, il momento delle manifestazioni e le loro più immediate ricadute non appaiono tali da fornire alcuna certezza, al popolo egiziano ed all’Occidente, su di un percorso che sia certamente indirizzato verso la democratizzazione e la stabilizzazione del Paese.
Quelle proteste costituiscono comunque un momento imprescindibile di un lungo e doloroso cammino verso una stagione di piena libertà ed eguaglianza, che viene dal passato del popolo egiziano e va verso il futuro.
In questo essere frammento di un incedere inesorabile, piazza Tahrir è stata vera primavera.
Dalle vicende esaminate si staglia chiaramente anche un elemento di novità decisivo per le sorti del Paese. È il “terzo elemento”, quello che si è posto in mezzo, nella contrapposizione tra forze laiche e forze religiose, tra potere militare e potere politico: è la gente, la folla, il Popolo. Esso ha assunto un posto stabile, da sorvegliante, che mantiene anche quando non vince le elezioni.
Anche in questo le manifestazioni della piazza sono state vera primavera
Il doppio grado di giudizio tra garanzia dei diritti e organizzazione giudiziaria. Profili di comparazione
La ricerca, in via esegetica, del fondamento costituzionale del doppio grado di giudizio consente di definire gli ambiti di garanzia che dovranno essere rispettati dal legislatore ordinario per qualunque riforma delle dinamiche processuali.
La delicatezza del tema, al centro del dibattito politico, appare inoltre confermata dalle inevitabili conseguenze per il pieno godimento dello stesso diritto di difesa.
La proiezione dell’istanza di giustizia in una dimensione globale e sopranazionale non consente, neppure, di ridurre la riflessione nel perimetro del diritto interno. Ne è derivata la scelta di condurre l’analisi sul triplice versante della comparazione, con particolare riguardo ai Paesi dell’area europea, del livello internazionale della tutela dei diritti e dell’ordinamento giuridico dell’Unione
La tutela giurisdizionale dei diritti in tempi di crisi finanziaria. Il “Decreto Crescitalia” ed il riesame delle pronunce giudiziali
L’art. 54 del Decreto Legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», apporta diverse modifiche alla disciplina delle impugnazioni contenuta nel codice di procedura civile; in particolare, attribuisce al giudice di secondo grado la facoltà di dichiarare inammissibile l’appello, qualora non abbia una ragionevole possibilità di essere accolto.
La relazione illustrativa che ha accompagnato il d.d.l. di conversione del decreto de quo motiva questa limitazione come correttivo ad un sistema delle impugnazioni che costituisce «l’elemento di maggiore inefficienza della giustizia civile italiana e uno dei maggiori disincentivi allo sviluppo degli investimenti nel nostro Paese».
Nel saggio, si esprimono considerazioni critiche nei confronti di quest’intervento normativo.
La primazia della “celerità” del processo, a discapito della garanzia di (maggiore) correttezza della pronuncia giudiziale assicurata dall’appello, è il segno della considerazione che, nell’innovare la dinamica processuale, è stata rivolta ad uno solo degl’interessi in campo. La novella, infatti, è stata “pensata” per una specifica categoria (il mondo delle imprese e degli imprenditori), che, per quanto fondamentale nell’economia nazionale, è pur sempre portatrice di una visione parziale degli interessi.
Volendo assumere, inoltre, la natura costituzionale del doppio grado di giudizio, la restrizione imposta all’appello dal decreto n. 83/2012 incorre anche in una censura d’incostituzionalità.
La pienezza della tutela giudiziaria assicurata (anche) dalla doppia giurisdizione è lesa, infatti, dall’ampiezza di decisione che il decreto-legge rimette al giudice, che, in una con le precarie condizioni di lavoro in cui questi versa, rischia di negare giustizia anche alle istanze di appello fondate e non pretestuose, a tutto favore di un interesse parziale e di natura eminentemente economica
Una riflessione sul biodiritto a partire dal dibattito italiano sulla diagnosi genetica preimpianto
Il saggio evidenzia ed esamina gli aspetti dell'ordinamento giuridico italiano che sono sottoposti ad una particolare tensione dalle questioni biogiuridiche. Ciò a causa, in particolare, della velocità esponenziale del progredire di scienza e tecnologia, che rende improbabile il normare in tempo utile e rapida, invece, l’obsolescenza della regola che pure intervenisse senza ritardi, nonché in ragione della trasformazione dell’oggetto stesso dell'attività giuridica che il diritto si trova a dover affrontare quando tratta di questioni biomediche. Seppure dalla specifica visione offerta dal tema della diagnosi genetica preimpianto, lo scritto de quo considera, pertanto, il rapporto tra scienza e diritto, la natura giuridica dell'embrione, la valenza, in siffatte questioni, del bilanciamento come tecnica di risoluzione dei conflitti, la forma di governo ed, in specie, il rapporto tra il Legislativo ed il Giudiziario, la rilevanza giuridica della codificazione deontologica, l'incidenza, sulla materia, del diritto dell'Unione europea, ma soprattutto della CEDU e della relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il rapporto autorità-libertà, i contenuti della cittadinanza nazionale ed europea, la clausola dell'ordine pubblico, l'ausilio ed i pericoli della comparazione operata in questo settore
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