320 research outputs found

    A framework to support active management and communication of Cultural Objects

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    ICT-based technological innovation has not yet made substantial advantages, although desirable, in the Cultural Heritage field, both as regards the management and as regards the use of assets. It is still weak, e.g., the receipt of the paradigm of the Internet of Things (IoT). Conversely ICT-based technologies could play a main role. I.e. in the following, we discuss how IoT can make a valuable contribution to emphasize the knowledge processes through augmentation of past memories with information interfaces and allows a complete management of the Heritage artefact from conservation to communication

    Pervye russkie opisanija Rima

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    Si analizzano le prime descrizioni russe della città di Roma (XVII sec.)The Author analyzes the first Russian descriptions about Rom

    Il Granduca, i filosofi e il codice degli Irochesi

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    Nella prassi penalistica di età bassomedievale la regola contumax pro confesso habetur emerge con chiarezza in gran parte del continente europeo. In Italia essa si impone con particolare forza in età comunale, in connessione con due fenomeni che hanno l’effetto di connotare in senso fortemente negativo la contumacia: il processo di pubblicizzazione della giustizia e l’affermazione dei moduli inquisitori. Operando in stretto contato con due altri istituti-chiave, la confessione e il bando, la regola contumax pro confesso habetur – in quanto espressione della presunzione di colpevolezza – gioca dunque un ruolo non secondario nel definire i contorni della giustizia criminale nell’età del diritto comune e costituisce anzi una vera e propria architrave del sistema penale, specie quando si consideri che il fenomeno della contumacia – qualificata dai giuristi come confessio ficta – interessa una parte rilevante del totale delle cause penali. Nel XVIII secolo le risalenti regole romanistiche secondo le quali nessuno può essere condannato senza essere sentito (D. 48.17.1.pr.; 48.19.5.pr.; C. 9.2.6) ricevono nuova linfa, in prospettiva garantista e accusatoria, dalle prese di posizione in tema di contumacia penale assunte da numerosi esponenti dell’illuminismo, tra i quali spiccano i nomi di Voltaire e di Filangieri, che stigmatizzano a più riprese la barbarie del vigente sistema, degno di un «codice da Irochesi» . Nel vivace e stimolante ambiente toscano le nuove sensibilità in tema di contumacia si manifestano in un anonimo contributo apparso nel 1780 sul «Giornale de’ Letterati» e ben presto coinvolgono lo stesso granduca Pietro Leopoldo, che si occupa ex professo dell’istituto in occasione dei lavori preparatori della Leopoldina. In tale contesto, il tema della riforma del regime della contumacia occupa una posizione di particolare rilievo, ed innesca un articolato dibattito tra i fautori di riforme di ampia portata e di ispirazione illuminista (Cercignani) e coloro che si mostrano invece propensi più a una mitigazione degli aspetti più crudi della tradizionale procedura che a radicali innovazioni (Tosi, Giusti). Il contrastato processo di riforma culmina nella redazione di una nuova disciplina dell’istituto della contumacia penale (artt. 37-44 della Leopoldina) che, al pari dei più noti interventi sulla pena capitale e sulla tortura, costituisce una pietra miliare nella storia del riformismo penale settecentesco. Tale disciplina si incentra sulla definitiva abolizione del principio contumax pro confesso habetur e sull’equiparazione tra imputato assente e imputato presente, pur mantenendo una connotazione negativa in ordine alla contumacia, che si trasforma da confessio ficta in semplice indizio sottoposto alla valutazione del giudice

    La decisione del Mediatore europeo del 25 gennaio 2013 : un passo avanti verso un’applicazione efficace dell’art. 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea?

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    Il saggio analizza la pronuncia del Mediatore europeo del 25 gennaio 2013, in cui è stato accertato un caso cattiva amministrazione a carico della Commissione europea, che ha sbagliato nell'interpretare l'art. 17 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Partendo da questa pronuncia, l'Autore svolge alcune considerazioni sul significato e la portata dell'art. 17 TFUE e ricostruisce una lettura di tale disposizione diversa da quella spesso accolta dalle istituzioni europee e da parte della dottrina.The essay analyzes the decision of the European Ombudsman of 25 January 2013, in a case where it was found maladministration by the European Commission, which has made a mistake in interpreting Article 17 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Based on this ruling, the author performs some thoughts on the meaning and scope of Article 17 TFEU and reconstructs a reading of this provision that is quite different from that which the European institutions often seem to accept

    Metodo concertativo e tecniche di bilanciamento nella disciplina giuridica della libertà religiosa in tempi di emergenza (a margine delle relazioni di Silvia Baldassarre, Simone Gianello e Paolo Zicchittu) [Concertative method and balancing techniques in the legal discipline of religious freedom in times of emergency (about the reports by Silvia Baldassarre, Simone Gianello and Paolo Zicchittu)]

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    In this contribution, which takes its cue from the reports by Silvia Baldassarre, Simone Gianello and Paolo Zicchittu, the author makes some brief considerations about the method followed - and the balancing results achieved - by the political decision-maker in the emergency management of religious freedom

    La discriminazione religiosa del lavoratore nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

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    After a brief introduction that analyzes the anti-discrimination legislation of the European Convention on Human Rights, with particular attention to relevant provisions on the ground of religious discrimination, the author examines separately on the one hand the case-law of the Strasbourg Court that has made application of them with regard to "general-civil-law-regulated” labor relations and, on the other hand, judgments concerning labor relations in ideologically-orientated organizations

    Crocifisso nelle aule scolastiche : una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite

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    In questo saggio l'autore prende in esame la recente sentenza con cui la IV Sezione della Suprema Corte di Cassazione italiana ha chiesto il deferimento di una causa riguardante l'esposizione del crocifisso in un'aula di una scuola pubblica. A differenza di quanto avvenuto in altre controversie già decise in passato, in questo caso l'appello viene da un insegnante e si basa sulla violazione della sua libertà religiosa "negativa"; alla luce di questa peculiarità, l'autore esamina la decisione concentrandosi prima di tutto sul diritto affermato dal ricorrente, poi sul divieto di discriminazione e, infine, sul principio di laicitàIn this essay the author examines the recent decision by which the IV Section of the Italian Supreme Court of cassation requested the referral of a case concerning the display of the crucifix in a public school classroom. Unlike what happened in other disputes already decided in the past, in this case the appeal comes from a teacher and is based on the violation of his "negative" religious freedom; in the light of this peculiarity, the author examines the decision focusing first of all on the right as-serted by the applicant, then on the prohibition of discrimination and, finally, on the principle of secularis

    A new <it>CYP21A1P/CYP21A2 </it>chimeric gene identified in an Italian woman suffering from classical congenital adrenal hyperplasia form

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    Abstract Background More than 90% of Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) cases are associated with mutations in the 21-hydroxylase gene (CYP21A2) in the HLA class III area on the short arm of chromosome 6p21.3. In this region, a 30 kb deletion produces a non functional chimeric gene with its 5' and 3' ends corresponding to CYP21A1P pseudogene and CYP21A2, respectively. To date, five different CYP21A1P/CYP21A2 chimeric genes have been found and characterized in recent studies. In this paper, we describe a new CYP21A1P/CYP21A2 chimera (CH-6) found in an Italian CAH patient. Methods Southern blot analysis and CYP21A2 sequencing were performed on the patient. In addition, in order to isolate the new CH-6 chimeric gene, two different strategies were used. Results The CYP21A2 sequencing analysis showed that the patient was homozygote for the g.655C/A>G mutation and heterozygote for the p.P30L missense mutation. In addition, the promoter sequence revealed the presence, in heterozygosis, of 13 SNPs generally produced by microconversion events between gene and pseudogene. Southern blot analysis showed that the woman was heterozygote for the classic 30-kb deletion producing a new CYP21A1P/CYP21A2 chimeric gene (CH-6). The hybrid junction site was located between the end of intron 2 pseudogene, after the g.656C/A>G mutation, and the beginning of exon 3, before the 8 bp deletion. Consequently, CH-6 carries three mutations: the weak pseudogene promoter region, the p.P30L and the g.655C/A>G splice mutation. Conclusion We describe a new CYP21A1P/CYP21A2 chimera (CH-6), associated with the HLA-B15, DR13 haplotype, in a young Italian CAH patient.</p

    Comunicazione commerciale e religione : la rilevanza primaria dell’interesse economico nell’ordinamento autodisciplinare [Advertising and religion: The primary relevance of economic interest in self-disciplinary system]

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    In questo contributo l'autore esamina la giurisprudenza del Giurì di autodisciplina pubblicitaria e del Comitato di controllo, in materia di utilizzo di riferimenti religiosi all'interno della comunicazione commerciale. Lo scopo è quello di indagare quali siano, oggi, gli interessi primari tutelati dalle conferenti disposizioni del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, così come applicate dal Giurì e dal Comitato. Sebbene a tratti e da qualcuno sia stato affermato che le tutele apprestate dal Codice siano andate col tempo appuntandosi su situazioni giuridiche soggettive riconducibili anche ai diritti fondamentali - ivi incluso il diritto di libertà religiosa - l'autore conclude invece, muovendo da un'interpretazione di sistema, nel senso che ancora oggi la tutela primaria del Codice abbia ad oggetto interessi di natura essenzialmente mercantile ed economica, e che quindi i diritti fondamentali del consumatore rilevino come oggetto (secondario) di una tutela mediata.In this essay, the author analyzes the rules governing the use of religious symbols in advertising, in the light of the rulings of the Advertising Self-discipline Jury. The purpose of the contribution is to verify whether the art. 10 of the Code – and, more generally, the Code itself – primarily protect the religious sensitivity of the public or if, on the other hand, they aim in the first instance to protect economic interests, towards which the protection of sensitivity arises as secondary and instrumental interest
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