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    Antonio Di Vittorio (éd.), La finanza pubblica in età di crisi (Atti del convegno di studi Bari, 10-11 octobre 1991)

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    Di Donato Francesco. Antonio Di Vittorio (éd.), La finanza pubblica in età di crisi (Atti del convegno di studi Bari, 10-11 octobre 1991). In: Annales. Histoire, Sciences Sociales. 55ᵉ année, N. 4, 2000. pp. 910-911

    Antonio Di Vittorio (éd.), La finanza pubblica in età di crisi (Atti del convegno di studi Bari, 10-11 octobre 1991)

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    Di Donato Francesco. Antonio Di Vittorio (éd.), La finanza pubblica in età di crisi (Atti del convegno di studi Bari, 10-11 octobre 1991). In: Annales. Histoire, Sciences Sociales. 55ᵉ année, N. 4, 2000. pp. 910-911

    Terminer la Révolution. La Constitution de 1795

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    Questo saggio prende spunto dalla pubblicazione di un libro di Michel Troper (Terminer la Révolution) dedicato alla costituzione del 1795 (la costituzione cd. 'Termidoriana') che è descritta in comparazione con le due precedenti del 1791 e del 1793. Il tema diventa quindi il costituzionalismo rivoluzionario inteso tanto nei suoi aspetti teorici quanto nei risvolti politico-istituzionali. La tesi di fondo che il saggio sostiene è che a dispetto delle diversità ideologiche i tre testi costituzionali sono uniti da un filo rosso che tutti li unisce. Questo filo è rappresentato dall'affermazione dei diritti soggettivi dell'uomo e del cittadino e dalla conseguente concezione del potere come attività trasparente e controllabile da qualunque soggetto. Questo nuovo valore sociale e politico significava l'abbattimento della mediazione giuridico-patriarcale e il superamento del sistema basato sulla centralità della magistratura parlamentare. Per questo il saggio si concentra su questo tema cruciale e tratta del modo in cui la costituzione del 1795, fin dall'esame dei lavori preparatori e in parallelo ai due testi costituzionali precedenti del '91 e del '93, organizza la funzione giudiziaria nel quadro dell'assetto generale dei poteri e delle istituzioni. Esemplare il caso del progetto di Sieyès di prevedere un «jury constitutionnaire», un organo deputato al controllo di costituzionalità. Invano l'abate tentò di convincere i costituenti ad approvare il suo disegno, basato sulla razionale idea che una costituzione senza controllo di conformità sulla legislazione ordinaria è destinata a restare lettera morta. Il destino di quest'organo fu segnato dal peso schiacciante dello spettro esercitato ancora dal modello istituzionale giudiziario dell'Antico Regime nel quale la magisatura parlamentare s'ingeriva di continuo negli affari politici. Il clima politico e il contesto ideologico nel quale venne discussa e approvata la costituzione del 1795 furono fortemente influenzati non solo dalla 'reazione' contro il Terrore, ma anche dal rigetto - condiviso con tutti i precedenti costituenti - del modello giuridico-parlamentare precedente il 1789

    La costituzione fuori del suo tempo. Dottrine, testi e pratiche costituzionali nella Longue durée

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    Is the constitution, in the sense of a written normative text, a typical product of the Age of Revolution at the end of the eighteenth century, or did it also exist in another form in the societies of the Ancien Régime? This essay takes this question as its starting point and suggests in answer a new way which places the history of the constitution in the Longue Durée. The premise is that not only did the constitution exist under the so-called “absolute monarchy”, but it was even written down. The novelty introduced into public law and institutional organisation by the French Revolution wasn’t the writing itself but the nature of the writing, i.e. the aim was to pass from normative texts scattered throughout the political case law of the ancient sovereign courts of justice called parlements to the use of short texts divided into comprehensible, transparent and verifiable articles, both from the point of view of their significance and concrete effects by all

    Considerazioni liminari sull’antistatualità nell’Italia contemporanea

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    Il saggio anticipa alcune riflessioni che sono state poi sviluppate molto più ampiamente nel quinto capitolo della monografia La rinascita dello Stato pubblicata nel 2010 dal Mulino. Esso costituisce quindi un tassello nella riflessione storiografica e teoretica sulla formazione e sullo sviluppo evolutivo dello Stato moderno nell'Occidente europeo. Il metodo utilizzato è comparativo. Si propone un'analisi della mentalità italiana, assai poco permeata dalla statualità, ossia dallo spirito pubblico, istituzionale e sociale, e si propone una lettura storica del fenomeno per individuarne le cause profonde e remote. Nella penisola si è radicato un cinismo politico e una «asociale cordialità» che dipendono dall'assenza di un esprit de société e da una indisponibilità alla cooperazione che non sia ispirata dal vantaggio (talvolta anche minimo o meschino) personale e/o familista. Ciò è dovuto in gran parte al praticismo compromissorio derivante dalla forma mentis "sacerdotale" dei giuristi e dell'ideologia giuridica, che ricalca quella della Chiesa e dei clero cattolico. All'assenza dello Stato e della statualità si è quindi aggiunta in Italia una feroce ostilità storiografica alla dimensione statuale e si è invece sviluppata una lettura del fenomeno politico moderno completamente rovesciata rispetto alle direzioni intraprese dalle storiografie dei Paesi nei quali la tradizione statuale è forte. Il rispetto della dialettica impone di astenersi da giudizi di valore su questa storiografia. Si può tuttavia osservare come essa compia molto spesso (nell a quasi totalità) due errori di metodo che falsano poi a valle la ricostruzione storiografica: per un verso non distingue tra valori e fatti con la conseguenza che procede o alla loro comparazione incrociata ovvero alla loro confusione in una sorta di neo-fallacia idealistica secondo la quale basta pensare un valore perché questo sia anche attuabile e attuato; per un altro verso essa tende a generalizzare l'osservazione su situazioni storiche (quali ad esempio la penisola italiana o l'area germanica in Età medievale e moderna) caratterizzate dall'assenza di statualità e dal prevalere di una parcellizzazione che deve essere aparentata più al micro-feudo che all'organizzazione statuale

    Le concept de ‘liberté’ dans l’idéologie des hommes de robe au XVIIIe siècle (France et Italie)

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    Il saggio indaga sul concetto di libertà così come inteso, in un'accezione molto diversa da quella che è comunemente intesa nella storia delle dottrine politiche, dal ceto ddei giuristi e in particolare dai magistrati dei parlamenti francesi di Antico Regime

    La Rivoluzione francese e il pensiero giuridico. L’idea del regno della legge

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    Jean Ray, La Rivoluzione francese e il pensiero giuridico. L’idea del regno della legge. La Rivoluzione francese, secondo una sintetica espressione di Jules Michelet, è «l’ascesa al trono della legge». Ma che cosa intende per «legge» la Rivoluzione? Qualche anno prima della data simbolica della presa della Bastiglia, Rousseau aveva affermato che «la definizione della legge era ancora da fare». Nell’Antico Regime, che ormai tramontava, la legge era un difficile e precario equilibrio pluritestuale che si espandeva senza limiti nel coacervo dei materiali giurisprudenziali. Ora, invece, diventava la chiara e netta espressione della Volontà generale. Fu dunque Rousseau a dare ai Costituenti e ai Convenzionali la teoria della legge che essi trasfusero nei testi legislativi e costituzionali rivoluzionari. Questo nuovo concetto di «legge» è indissolubilmente legato a due aspetti essenziali dell’ideale rivoluzionario, a loro volta connessi l’uno all’altro: la libertà e l’eguaglianza. La libertà è assicurata dal fatto che la legge proviene dagli stessi soggetti che essa governa ed è inscindibile dall’eguaglianza perché non si può essere ingiusti verso gli altri senza esserlo verso se stessi. In ragione degli stessi legami che la ricollegano alla libertà e all’uguaglianza, la legge è come il simbolo di tutta l’opera rivoluzionaria. L’idea della sovranità della legge ispirò tutto un imponente complesso d’istituzioni (tra cui il supremo Tribunale di Cassazione) destinate a formare la struttura portante del nuovo diritto fino ai giorni nostri. Tuttavia, la traduzione del principio nella pratica fu più problematica del previsto. Emerse ben presto la difficoltà di applicazione della legge senza la mediazione di strumenti regolamentari di attuazione, i quali però, provenendo da un potere alternativo all’organo legislativo, il governo, spesso divergono quando non contraddicono la legge. Si aprì allora una ulteriore fase nella quale il principio della sovranità della legge risultò sempre più attenuato fino talvolta a diluirsi di nuovo nelle pastoie della tecnica giuridica. Abbiamo così compreso che l’idea illuministico-rivoluzionaria della semplificazione del diritto cozza contro resistenze che attengono spesso alla natura delle cose. Una certa complessità della legge, e di conseguenza il suo carattere più o meno misterioso per i cittadini, è inevitabile. Eppure è assolutamente necessario che vi sia una tensione verso il superamento di questa complessità e di questa opacità. Questa è la lezione della Rivoluzione che deve permanere. The French Revolution, according to a concise expression of Jules Michelet, is "the ascending to the throne by the law." But what does the Revolution mean by "law"? A few years before the symbolic date of the fall of the Bastille, Rousseau said that "the definition of the law is yet to be done." During the ancien régime, the law was a difficult and precarious balance which spanned across the accumulation of legal materials. Now it became the expression of the General Will. Rousseau, therefore, gave the Constituents the theory of law that they transfused in revolutionaries legislative and constitutional texts. This new concept of "law" is inextricably linked to two essential aspects of the revolutionary ideal, connected to each other: freedom and equality. Freedom is ensured by the fact that the law comes from the same subjects that it governs and is inseparable from equality because one can not be unfair to the other without being to oneself. Because of the same bonds that link it to freedom and equality, the law is like the symbol of all the revolutionary work. The idea of sovereignty of the law inspired an impressive complex of institutions (including the Supreme Court of Cassation) intended to form the backbone of the new law up to the present. However, the translation of the principle in practice was more problematic than expected. Soon emerged the difficulty of law enforcement without the mediation of regulatory tools for implementation, which, however, coming from an alternative power to the legislature, the government, often diverge from (if not contradict) the law. Then a further phase began in which the principle of sovereignty of the law became more and more attenuated until fading out again in the fetters of legal technique. We thus understand that the idea of the Revolution/Enlightenment simplification of law clashes with resistances that often relate to the nature of things. A certain complexity of the law, and therefore its character more or less mysterious to the citizens, is inevitable. Yet it is absolutely necessary that there be a tension toward overcoming this complexity and this opacity. This is the lesson of the Revolution, which should remain
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