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    Where do spanish pronouns and anaphors come from?

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    D'Introno Francesco. Where do spanish pronouns and anaphors come from?. In: Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiévale, volume 7, 1988. Hommage à Bernard Pottier. pp. 273-286

    La neutralizzazione europea della Costituzione economica ai tempi dell'emergenza

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    Il saggio offre il rapporto tra le disposizioni della Costituzione italiana che disciplinano l'intervento pubblico nell'economia (Costituzione economica) e le disposizioni del TFEU che governa il mercato comune. L'analisi mostra come i principi costituzionali in questo campo siano stati sostanzialmente neutralizzati dall'eruzione del diritto europeo, che sottopone tutte le imprese, sia pubbliche che private, alle regole di mercato. Le conseguenze di questo impatto sul sistema costituzionale italiano sono, da un lato, il riconoscimento, con limiti più severi, dell'equivalenza tra principio delle imprese pubbliche e private in materia di misure nazionali speciali per l'attuazione di politiche sociali specifiche; d'altra parte, la mancata applicazione della disciplina costituzionale che riserva all'impresa pubblica la gestione dei settori economici più strategici, in contrasto con il divieto europeo di regimi di favore per l'impresa pubblica. Tra questi, in particolare, figura l'essenziale servizio pubblico che ha la sua controparte europea nei servizi di interesse economico generale, che l'articolo 106 del TFEU esclude, a determinate condizioni, dall'applicazione delle norme del trattato. Il diritto europeo prevede agli Stati membri la possibilità di istituire diritti speciali o esclusivi per determinate categorie di imprese al solo scopo di fornire servizi pubblici. Tuttavia, l'esistenza di questo obiettivo sociale dell'impresa deve essere accompagnata da un metodo di intervento pubblico basato sul principio di efficienza economica: le scelte dell'autorità pubblica in relazione all'impresa dell'impresa devono essere le stesse di quelle di un imprenditore privato che avrebbero fatto nella stessa situazione. Questa ricostruzione viene infine applicata all'attuale situazione di emergenza sanitaria al fine di prevedere come possibile, entro i limiti e le condizioni del diritto europeo, l'intervento pubblico nell'economia per promuovere la produzione di beni (come le forniture sanitarie) necessari per combattere le infezioni

    La Legge n. 219 del 2019 e le nuove frontiere del principio di autodeterminazione

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    La Legge del 22 dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e disposizione anticipate di trattamento” è stata frutto di un accidentato iter parlamentare, all’interno del quale hanno trovato ingresso posizioni ideologiche e culturali profondamente contrapposte, ma tutte accumunate dal desiderio di apprestare una compiuta disciplina giuridica ad un tema particolarmente avvertito all’interno del tessuto sociale, quale quello del “fine vita”. Il nuovo testo di legge introduce significative novità e fa chiarezza su diversi aspetti precedentemente dibattuti all’interno delle aule di giustizia. Come tipico delle “norme manifesto” campeggiano enunciazioni solenni, tutte alimentate e sorrette dal comune principio di autodeterminazione. Principio affatto nuovo per la nostra tradizione giuridica, ritenuto a più voci implicitamente affermato all’interno della Carta Costituzionale, in relazione a svariati beni giuridici e – per ciò che qui rileva – a presidio della salute, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione. Tuttavia, la L. 219/2017, a causa di una probabile eterogenesi dei fini, nel risolvere tradizionali problematiche ermeneutiche finisce per introdurne delle nuove, potenzialmente più pericolose delle precedenti. Sembra allora opportuno tornare ad interrogarsi circa la portata ed i limiti del principio di autodeterminazione, in tali termini declinato, accantonando le vuote generalizzazioni in nome di una maggiore attenzione alle circostanze ed alle motivazioni che spingono a farvi appello. Le soluzioni legislative individuate per disciplinare il delicato fenomeno del fine vita, paiono tutte ritagliate sui noti casi giurisprudenziali Welby ed Englaro. Trattasi di fattispecie giuridiche tra loro differenti, ma accumunate da una medesima drammaticità umana. Ad essi si aggiunga un ulteriore caso giurisprudenziale, quello di Fabiano Antoniani (alias Dj Fabo), salito agli onori della cronaca a ridosso dell’approvazione della legge 219. Una nuova drammatica storia umana che difficilmente riesce ad incanalarsi entro le strette maglie della nuova legge sul fine vita, testimoniandone, se non il fallimento, quantomeno l’inadeguatezza. A seguito dell’ordinanza del 14 febbraio 2018 con cui la Corte d’Assise di Milano ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 580 c.p., la Consulta, con ordinanda n. 207/2018, ha consapevolmente scelto di non prendere una posizione, limitandosi a rinviare ogni definitiva decisione al 24 settembre 2019. Tale termine è altresì posto al legislatore italiano per porre rimedio all’evidente lacuna normativa, tornando a modificare il testo della l. n. 219/2017. A distanza di un anno, come prevedibile, il legislatore non è riuscito a produrre l’intervento normativo richiesto. Con sentenza n. 242 del 2019 la Corte costituzionale procede, come annunciato, alla dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 580 c.p. nella parte in cui sanziona penalmente l’aiuto offerto all’esecuzione del libero e consapevole proposito suicidario maturato dal malato che versi in condizioni di irreversibile mantenimento artificiale in vita: con una pronuncia che finisce per ledere le prerogative parlamentari la Corte segna, dunque, l’ingresso nel nostro ordinamento dell’eutanasia attiva
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