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    45 Years of Law 194 in Italy. How Does Regional Politics Impact on the Right to Access Abortion?

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    Law 194 introduced the right to abortion in Italy in 1978. Since then, the literature reports a persistent ineffectiveness of the right to abortion throughout the country. This research addresses the relevance that regional political actors attach to this issue and the position they take, investigating a sample of eight Italian regions over 10 years, from 2013 to 2023. The analysis is based on an original data collection, including legislative and oversight activities on the issue of abortion in the selected regions. The results show that the issue is of little relevance to Italian parties, although there are some exceptions, and that, in terms of orientation, the center-left and the Five Star Movement generally adopt a pro-abortion stance, while the center-right parties tend to support anti-abortion positions. Analyzing the narrative behind these positions, the results also highlight the variety of arguments used by anti-abortionists to support their position

    Comparative study on the implementation of the ECHR at the national level

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    A Comparative analysis of the application of the European Convention on Human Rights in the national legal framework of several contracting states to the Conventio

    Vezio Crisafulli. Politica e Costituzione - Scritti "militanti" (1944-1955)

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    Pur non essendo stato eletto alla Costituente, Vezio Crisafulli, che aveva partecipato ai lavori preparatori, ne seguì i lavori commentandoli su giornali e riviste non giuridiche, e poi continuò stigmatizzando la mancata attuazione della Costituzione, ormai entrata in vigore, e le conseguenze istituzionali della restaurazione conservatrice che dominò la politica italiana. In quegli anni (1944-1955) Crisafulli fu il "costituzionalista di riferimento" del Partito comunista. Il suo impegno politico, che fu anche diretto, si espresse attraverso numerosi articoli pubblicati sul quotidiano e sui periodici del partito, ma anche in alcuni pareri resi direttamente a Palmiro Togliatti, che sono stati trascritti nell'appendice documentaria all'interno del volume

    La città metropolitana di Trieste: analisi territoriale economica, sociologica, giuridica

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    Verso la fine del 2012 la Regione Friuli Venezia Giulia ha conferito l’incarico all’Università degli Studi di Trieste di effettuare uno studio sull’ipotesi di “Città metropolitana di Trieste”. Il volume raccoglie i materiali predisposti da un gruppo di ricerca formato da studiosi appartenenti al Dipartimento di Ingegneria e Architettura, al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche, al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e al Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell`Interpretazione e della Traduzione. Il tema è stato analizzato da quattro punti di vista: urbanistico-territoriale, economico-trasportistico, socio-politico e giuridico-legislativo. Lo studio si è concluso nel maggio 2014. Contiene ampie sezioni analitiche e un capitolo finale in cui sono commentate, dai diversi punti di vista, tre distinte ipotesi di dimensionamento della città metropolitana di Trieste: a) una equivalente all’attuale provincia di Trieste; b) una equivalente alle attuali province di Trieste e Gorizia; c) una equivalente all’area litoranea comprendente Monfalcone, Trieste e Capodistria

    Parto anonimo: una tradizione giuridica pressoché isolata che resiste

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    Con la sentenza Cherrier c. Francia, sez. V del 30 gennaio 2024, la Corte europea dei diritti dell'uomo torna sulla disciplina francese del parto anonimo, su cui si era già pronunciata la Grande Camera in Odièvre c. Francia, 13 febbraio 2003, di non violazione dell’art. 8 Cedu, e ne conferma l’esito per sei voti a uno. Se ne discutono i riflessi per l'ordinamento italian

    Profili costituzionali delle proprietà pubbliche

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    Lo studio ha ad oggetto gli statuti costituzionali delle proprietà pubbliche. Le proprietà pubbliche sono comprese tra i beni e interessi che l’art. 9 Cost. protegge, nel paesaggio, nel patrimonio storico-artistico della Nazione e, ora, nell’ambiente, nella biodiversità e negli ecosistemi. Esse sono connesse al godimento di diritti costituzionali di libertà e di prestazione, se si pensa alle strade e alle ferrovie per la libertà di circolazione, alle piazze per la libertà di riunione, agli edifici scolastici per il diritto all’istruzione e agli ospedali per il diritto alla salute. Le proprietà pubbliche, inoltre, coinvolgono beni immateriali che i Costituenti non potevano immaginare, le frequenze per la libertà di comunicazione, le attività finanziarie, come i crediti e le partecipazioni. Le proprietà pubbliche, dunque, animano diversi luoghi della Costituzione, ma è difficile darne una ricostruzione unitaria, perché in ciascuno di questi luoghi esse si diversificano per oggetto, destinatari e fini costituzionali. La norma-base relativa alle proprietà pubbliche è l’art. 42, comma 1, Cost. Essa non indica oggetti determinati, né fini costituzionali propri, è stata scarsamente praticata nella giurisprudenza costituzionale e ha mostrato una bassa intensità normativa. L’art. 42, comma 1, Cost. si compone di due poli normativi, «la proprietà è pubblica o privata» e «i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati». Per lungo tempo i due poli si sono attratti, sulla scia della tradizione francese che associa regime amministrativo speciale dei beni ad appartenenza pubblica. Per effetto delle privatizzazioni, tuttavia, e della reazione oppostavi dalle dottrine sui beni comuni, i due poli dell’art. 42, comma 1, Cost. sono entrati in fibrillazione, determinando una oscillazione tra regime oggettivo e appartenenza che ancora oggi percorre trasversalmente gli statuti costituzionali delle proprietà pubbliche. Il polo relativo all’appartenenza, inoltre, si è aperto a soggettività plurime, comprendendo le proprietà e i diritti di godimento collettivi, quale riflesso di un ordinamento costituzionale democratico e pluralista. Nel tempo presente, soprattutto in relazione all’ambiente, per reagire alla pressione di cambiamenti che paiono irreversibili, gli statuti costituzionali delle proprietà pubbliche sono accostati a “doveri” dei pubblici poteri, tratti direttamente dalla Costituzione. Tradizionalmente, tuttavia, i doveri costituzionali sono rivolti alle persone e non agli enti. L’analisi si spinge, quindi, a ragionare dell’ammissibilità della categoria dei doveri costituzionali istituzionali. Le conclusioni cui lo studio giunge possono essere così riassunte. Nella Costituzione si radicano distinti statuti costituzionali delle proprietà pubbliche. Alcuni sono qualificati, perché attengono a beni relativi a utilità costituzionali maggiormente identificate negli oggetti e nei fini, quali il paesaggio, i beni culturali e l’ambiente; la maggior parte sono impliciti, e si ricavano dalla connessione tra l’art. 42, comma 1, Cost. e altre disposizioni costituzionali. Il contenuto di questi statuti impliciti varia a seconda delle disposizioni costituzionali con cui l’art. 42, comma 1, Cost. si collega. In linea generale, possono darsi due modi di costruzione degli statuti costituzionali impliciti delle proprietà pubbliche, un modello sostantivo e un modello procedimentale. Il dilemma tra regime oggettivo e appartenenza dei beni non è risolvibile internamente all’art. 42, comma 1, Cost., ma esternamente, entro le singole dimensioni di libertà o di prestazione cui le proprietà pubbliche accedono, e che riflettono le complesse intelaiature, storicamente variabili, attraverso cui l’ordinamento svolge il rapporto tra pubblico e privato. L’ampiezza e i limiti della discrezionalità legislativa correlata agli statuti costituzionali delle proprietà pubbliche non si misurano nell’art. 42, comma 1, Cost., ma entro le singole dimensioni di libertà e di prestazione. Gli statuti costituzionali delle proprietà pubbliche, inoltre, posso essere letti attraverso la categoria giuridica dei doveri costituzionali istituzionali. Essi, infatti, comprendono doveri costituzionali istituzionali rivolti ai soggetti pubblici o che esercitano funzioni pubbliche. L’art. 42, comma 1, Cost. esprime un grado di doverosità molto basso, ridotto alla doverosità primaria della Costituzione come norma giuridica. Puntuali obblighi giuridici devono essere ricercati, ancora una volta, non nell’art. 42, comma 1, Cost., ma nelle posizioni soggettive costituzionali connesse. L’intensità di questi obblighi varia a seconda della singola posizione costituzionale e dipende dal rispettivo oggetto, fine costituzionale, e dal grado di inveramento che essi hanno avuto nell’ordinamento. La diversa maturazione ordinamentale dei correlati principi, pertanto, spiega il diverso grado di doverosità costituzionale che assiste i diversi statuti costituzionali delle proprietà pubbliche e tiene aperta la strada per una loro futura, progressiva modulazione

    La città metropolitana di Trieste

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    Verso la fine del 2012 la Regione Friuli Venezia Giulia ha conferito l’incarico all’Università degli Studi di Trieste di effettuare uno studio su un’ipotesi di “Città metropolitana di Trieste”. Il primo passo è stata la ricognizione degli ambiti disciplinari e delle competenze utili per analizzare il tema. Sono stati individuati quattro ambiti che indicheremo come: • Ambito urbanistico-territoriale • Ambito economico-trasportistico • Ambito socio-politico • Ambito giuridico-legislativo Pur non essendo esaustivo, ciascuno di questi ambiti ha un sicuro rilievo nel definire e valutare l’impatto che la costituzione della città metropolitana potrebbe avere rispetto all’assetto territoriale, economico, sociale e amministrativo esistente. Si è quindi formato un ampio gruppo di ricerca proveniente da studiosi appartenenti a quattro diversi Dipartimenti: il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell`Interpretazione e della Traduzione. Per il Dipartimento di Ingegneria e Architettura hanno partecipato Paola Di Biagi, Alessandra Marin, Claudia Marcon e Igor Ciuffarin; per il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche Romeo Danielis, Lucia Rotaris; per il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Giorgio Osti, Giovanni Carrosio e Marco Cesa; e per il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell`Interpretazione e della Traduzione Paolo Giangaspero, Alessia Ottavia Cozzi, Pietro Faraguna e Federico Gambini. La provenienza multidisciplinare del gruppo di ricerca ha permesso di evidenziare le specificità di ciascuna disciplina nell’affrontare il tema oggetto di studio e di metterle a confronto, facendole interagire, nel caso specifico dell’ipotesi della Città Metropolitana di Trieste
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