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Recensione dei libri: P. BARCELLONA, Le Passioni negate. Globalismo e diritti umani. Troina, Città Aperta 2001; A. GAMBINO, L'imperialismo dei diritti umani, Roma, Editori Riuniti 2001.
Problemi sulle "quote rosa"
Sono trascorsi quasi tre anni da quando il Parlamento ha approvato la nuova legge elettorale (l. del 21 dicembre 2005) che ha resuscitato il sistema proporzionale — rimasto in vigore fino al 1993 — dotato di una serie di soglie di sbarramento e un premio di maggioranza per la lista o la coalizione vincente. Nel corso dell’esame della legge da parte dell’Assemblea della Camera, la maggioranza provò ad emendarla introducendo un sistema di quote di genere e contemporaneamente a proporre in Senato alcuni significativi disegni di legge che riproducevano parzialmente il contenuto dell’emendamento relativo alla riforma elettorale.
Il libro focalizza l’attenzione sulla parità d’accesso alle cariche elettive, anteriormente e successivamente ad importanti processi riformistici accaduti in Italia, quale il titolo V, la novellazione dell’art. 51 Cost., e gli ultimi disegni di legge, con l’ausilio dell’apparato normativo e giurisprudenziale italiano e comunitario
Alcune considerazioni su Roma capitale
Article. 114, c.3 of the Constitution establishes the special regulation for Rome the Capital city which cannot be neglected, as did the Law 7 April 2015, n. 56, which confused the Capital city with any Metropolitan City. The State should even be involved in the exercise of the specific functions attributed to it (art. 4 of Legislative Decree no. 61 of 18 April 2012)
Annotazioni su Roma Capitale
La questione di Roma Capitale era stata seriamente presa in considerazione dal legislatore costituzionale con la l. cost. n. 3 del 2001 di riforma del titolo v che prevedeva all’art. 114 3° comma, la scelta della sede della Capitale d’Italia e la riserva di legge statale per la disciplina dell’intero ordinamento dell’Urbe. Con l’art. 24 della l. 5.5.09, n. 42, intitolata “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”, dopo una pausa di quasi un decennio è stata introdotta la disciplina transitoria per Roma capitale. Si tratta di un articolo aggiuntivo che stabilisce una disciplina transitoria per la Capitale, in cui tutte le norme, non soltanto quelle finanziarie, hanno efficacia fino all’attuazione della disciplina delle città metropolitane. Oltre alle funzioni c.d. capitoline, l’art. 24 prevede l’attribuzione a Roma capitale, di ulteriori funzioni amministrative che vanno dalla valorizzazione dei beni artistici, storici, ambientali e fluviali (che necessitano, però, di un previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali), alle funzioni destinate allo sviluppo economico e sociale di Roma capitale, concernenti soprattutto il settore produttivo e turistico. Il recente decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è stato il primo (ed ultimo!) decreto di attuazione della delega disposta dall’art. 24, c. 5 della l. 42/09 in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale a cui sembra doversi riconoscere una portata meramente anticipatoria.
Lo stesso art. 24, primo comma, della legge n. 42 del 2009, prevede, anche, che all’ordinamento transitorio di Roma capitale, faccia seguito quello di città metropolitana di Roma capitale, da realizzarsi applicando la disciplina prevista per le città metropolitane dall’art. 23 della stessa legge in esame. Per cui il travagliato cammino della Capitale non può dirsi pienamente compiuto senza prima risolvere i numerosi problemi legati alla fase transitoria, a quella riferita all’attuazione della disciplina delle città metropolitane ed infine all’istituzione della città metropolitana di Roma Capitale
L'ordinamento comunitario e l'attività della pubblica amministrazione in Italia.
In materia di sindacato del giudice italiano sugli atti amministrativi contrastanti con il diritto comunitario sono coinvolte le stesse premesse istituzionali relative al rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale: è in gioco la stessa sovranità dello Stato, di cui la supremazia dell'ordinamento costituisce principio invalicabile. La tesi dualista resiste? La Corte Costituzionale, nonostante le progressive aperture a favore della supremazia delle norme comunitarie, riesce ancora a mantenere ferma la separazione tra i due ordinamenti, insegnamento che, peraltro, viene a volte disatteso dal giudice amministrativo. L'imposizione all'interno di tutti gli Stati membri di un sistema monista sembra difficilmente attuabile fino a quando la supremacy clause rimane nelle mani dei singoli Stati membri. Sono i grandi interrogativi ai quali vengono dedicate alcune considerazioni problematiche
Roma capitale. Percorsi storici e giuridici.
Le recenti celebrazioni dell’anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia hanno fornito l’occasione per ripercorrere, attraverso l’evocazione e l’analisi delle vicende più rilevanti della storia del nostro paese, le tappe del cammino di Roma capitale e per provare a capire perché né la Costituzione repubblicana né il legislatore ordinario abbiano sentito il bisogno di indicare nella città di Roma la capitale. Il lungo silenzio normativo è stato rotto dapprima dalla riforma del titolo V del 2001, che ha imposto la scelta di Roma quale sede della capitale d’Italia riservando alla legge statale la disciplina del suo ordinamento, e, successivamente, dall’approvazione dell’art. 24 della l. 5.5.09, n. 42, che però ha semplicemente dettato i principi del regime transitorio a cui deve attenersi il legislatore delegato. Gli attesi decreti legislativi d’attuazione, nn. 156/10 e 61/12, hanno, tuttavia, introdotto una disciplina incompleta, fonte di numerosi problemi giuridici. L’incertezza normativa spinge quindi a guardare oltre i nostri confini e a capire come gli altri paesi hanno definito ruolo e competenze delle proprie capitali: il volume analizza quindi i regimi adottati dalle più importanti capitali del mondo quali Washington, Parigi, Londra, Berlino, Vienna, Madrid, ecc., per comprendere meglio differenze e affinità e individuare possibili vie di ulteriore definizione delle prerogative, dei limiti e delle potenzialità della capitale d’Italia
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