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Riflessioni in materia di contratti derivati "pubblici"
Il lavoro nasce con l'intento di analizzare le principali problematiche civilistiche sottese all'utilizzo dei contratti derivati (interest rate swap) da parte degli enti pubblici territoriali per la ristrutturazione del debito contratto. In particolare si analizzano gli aspetti relativi alla natura giuridica di tali contratti, alle operazioni volte alla rinegoziazione degli stessi e alle principali novità giurisprudenziali in materia
Inadempimento contrattuale e danno non patrimoniale:profili strutturali, evoluzione concettuale e disamina della casistica tra formante giurisprudenziale e rischio di “contaminazioni” metagiuridiche.
Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuto anche a seguito di un inadempimento contrattuale. Il presente lavoro si propone di analizzare questa recente espansione dell’area del danno non patrimoniale risarcibile, attraverso la disamina della casistica di riferimento, legata soprattutto al rapporto medico-paziente, all’ambito turistico e del lavoro. Emerge un panorama variegato e frammentario, all’interno del quale si riscontrano decisioni dettate dall’effettiva esigenza di tutela di valori di livello costituzionale, ma anche da interferenze metagiuridiche, che rendono difficoltoso offrire una soluzione univoca al problema. Emerge, inoltre, come i valori del mercato e della persona siano ormai destinati a intersecarsi attraverso l’utilizzo dello strumento negoziale
Lo “smembramento” del contratto preliminare ad effetti anticipati alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite: il promissario acquirentecomodatario (e quindi detentore) e il promittente venditore-mutuatario
Il lavoro affronta il tema del contratto preliminare ad effetti anticipati chiarendo sia la situazione in cui versa il promissario acquirente in virtù dell'anticipata consegna del bene oggetto del contratto, sia la natura giuridica dello stesso. La figura del preliminare ha da sempre trovato fortuna nella prassi perché permette di scindere l'operazione in due fasi: prima si costituisce un vincolo obbligatorio, poi col definitivo si produce l'effetto reale. Il preliminare può essere pattiziamente arricchito mediante l'inserimento di clausole che anticipano alcune prestazioni (solitamente la consegna del bene e il pagamento del prezzo). Lo schema degli effetti anticipati resta però sempre un contratto preliminare e la situazione del promissario acquirente deve qualificarsi come detenzione, poiché il possesso rimane in capo al promittente venditore anche a seguito dell'anticipata consegna, fino alla stipula del definitivo. L'A. esamina la sentenza annotata che, se può sicuramente condividersi per quanto riguarda la conclusione (ovvero la posizione di detentore del promissario acquirente), lascia perplessi dal punto di vista del ragionamento da cui trae origine. Infatti, le Sezioni Unite operano uno "smembramento" del contratto preliminare ad effetti anticipati ricostruendo lo stesso come summa di figure negoziali tipiche: l'obbligazione accessoria annessa al preliminare, avente ad oggetto la consegna anticipata del bene, viene ricostruita come un autonomo contratto di comodato, mentre l'anticipato versamento del prezzo come un contratto di mutuo gratuito. L'A. esplica le ragioni per cui questo ragionamento né convince né pare giustificato
Riflessioni in tema di contratto di rete: una stringata disciplina normativa con interessanti potenzialità
AGCM contro TripAdvisor per una fattispecie di pratiche commerciali scorrette. Si vuole realmente un consumatore così sprovveduto?
In materia di contratto di viaggio: conclusione, responsabilità dell’agenzia di viaggi e recesso del viaggiatore
Contratto di viaggio – vendita di pacchetto turistico tutto compreso – accettazione dell’organizzatore quale momento perfezionativo del contratto – obbligo dell’agenzia intermediaria di comunicare ex art. 1712 c.c. l’avvenuta accettazione dell’organizzatore al viaggiatore – rinuncia alla partenza del viaggiatore successiva all’accettazione dell’organizzatore – recesso del viaggiatore dal contratto di viaggio per motivi sopravvenuti.
Il contratto di viaggio si reputa concluso nel momento in cui l’organizzatore accetta la proposta contrattuale del viaggiatore. L’agenzia di viaggi, che agisce in qualità di mandataria del viaggiatore ha l’obbligo, ex art. 1712 c.c., di comunicare al viaggiatore l’avvenuta accettazione dell’organizzatore. La mancata comunicazione costituisce, per l’agenzia di viaggi che opera in qualità di mandataria del viaggiatore, un inadempimento contrattuale. La rinuncia alla partenza del viaggiatore, se interviene in un momento successivo alla accettazione dell’organizzatore, non integra la revoca di una semplice proposta contrattuale, ma un vero e proprio recesso dal contratto di viaggio che si è già perfezionato con l’accettazione suddetta
I Contratti derivati sottoscritti dagli Enti territoriali
The following reserch concerns with analysis and study of civil law’s problems connected to derivative tradings stipulated by public Authorities and as local Bodies. These Authorities used to stipulate interest rate swap contracts, with the intent to cover public debt piled up by the Authorities themselves with bond issues and loans of money. During last years the operators, the legal science and also the regulatory bodies and even mass media, always paid a greater attention to such transactions, and tried especially to underline most of all the pathological and negative aspects in such transactions, surely because they brought to authorities great capital losses. Legal science always stigmatized derivative transactions, and considered them as the beginnig of a new “financial scandal”. We can consider such climate of opinion, at least in part, as justified, specially if we think about the most recent cases of insolvency wich involved some great Corporations, connected to high risk instruments put on the capital market by those issuers and to legal actions performed by investors, which suffered capital losses in consequence of such events. Actually, it’s difficult to avoid doubts about derivative transactions’suitability for Authorities, especially if we consider their disastrous economic results, but such doubts must be connected with the wrong and distorted use of derivatives transactions, not only with the nature or the features of such contracts, or with the endemic distrust in financial operators and banks
Intelligenza artificiale e ambiente
Con il termine intelligenza artificiale si intendono sistemi informatici complessi ed evoluti, capaci di elaborare dati in maniera molto rapida,ragionare, comunicare e soprattutto apprendere nel corso del loro utilizzo. Il presente saggio analizza le innumerevoli potenzialità applicative dell’inteligenza artificiale nel campo della tutela ambinetale e della gestione sostenibile delle risorse, ponendo particolare attenzione alle interazioni uomo-macchina e ai profili di responsabilità che ne derivano
"Dentro e fuori dal campo": profili relativi all'inadempimento e al principio di buona fede nelle sponsorizzazioni sportive.
Rischio contrattuale e allocazione tra i contraenti
Con la locuzione «rischio contrattuale» si intende quell’insieme di fattori eterogenei, indipendenti dalla sfera giuridica dei contraenti, capaci di causare un’inattuazione del regolamento contrattuale e un conseguente sconvolgimento dell’assetto di interessi in esso cristallizzato. Si fa riferimento a ipotesi quali l’oggettiva impossibilità sopravvenuta della prestazione e l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Una funzionale allocazione del rischio contrattuale, volta a trasformare il contratto in un piano di distribuzione di rischi, anche attraverso l’individuazione del contraente che deve sopportare le conseguenze delle sopravvenienze, può essere raggiunta attraverso un’opera ermeneutica che prevede l’utilizzo ponderato di appositi criteri, ma anche attraverso una maggiore cura da parte dei contraenti per la stesura del regolamento negoziale per meglio adattarlo ai loro interessi. L’autonomia privata, intesa quale valore da preservare, assume un ruolo determinante nel momento in cui si realizza un’azione sinergica tra l’iniziativa dei contraenti e l’apparato normativo rimediale
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