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    Lettera di Flaminio Tassi a P.A. Saccardo e figure allegate - 001

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    Datazione nel testo: "Siena 30 Giugno 1905". Fa parte dell\u27Archivio dell\u27Orto Botanico: fondo - Pier Andrea Saccardo > serie - Corrispondenza Lettera di Flaminio Tassi datata 30/06/1905 relativa la parte della “Flora Cryptogama” a lui assegnata corredata di 25 tavole stampate e relative didascalie, 5 con disegno a matita, una con nome ma priva di disegno e didascalia e una con didascalia ma senza disegno.Consistenza unità archivistica: 34 cart

    L’applicabilità della custodia cautelare al minorenne nei procedimenti per il reato di furto in abitazione o con strappo

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    La legge 26 marzo 2001, n. 128 (c.d. “pacchetto sicurezza”) è intervenuta sulla disciplina sostanziale e processuale del furto mediante l’introduzione dell’art. 624 bis c.p. e la modifica dell’art. 380 c.p.p., riformulato nella sua lett. e) ed arricchito della lett. e bis) . La novella rendeva necessario, peraltro, l’adeguamento della disciplina dell’arresto in flagranza, dove le ipotesi “trasferite” comparivano alla lettera e) dell’art. 380 comma 2 c.p.p.: esso veniva realizzato eliminando dalla predetta lettera i riferimenti alle vecchie previsioni ed introducendo un apposito richiamo all’art. 624 bis c.p. nella nuova lettera e) bis. Tutto ciò aveva luogo senza alcuna modifica delle disposizioni minorili riguardanti custodia cautelare in carcere ed arresto in flagranza. In particolare, l’art. 16 d.P.R. 448/88 continua ad individuare i reati per cui l'arresto è consentito mediante il riferimento ai delitti per i quali è ammessa la custodia cautelare a norma dell’art. 23 d.P.R. 448/88. Quest’ultimo prevede ancora il rinvio alle sole lettere e), f), g), h) dell’art. 380 comma 2 c.p.p., senza operare alcun richiamo alla nuova lettera e) bis che ora contiene il riferimento al furto in abitazione e con strappo. Il mancato intervento sulla disciplina minorile ha sollevato il problema interpretativo del valore che deve essere attribuito al rinvio alla disciplina codicistica da parte dell'art. 23. Parte della giurisprudenza ha optato per la soluzione secondo cui lo spostamento delle fattispecie di furto inserite nell'art. 624 bis c.p. dalla lettera e dell'art. 380 c.p.p. avrebbe determinato l'impossibilità di ritenere l'arresto ammissibile anche per i minorenni. Tuttavia, un orientamento divenuto prevalente, ha scelto la soluzione contraria attribuendo una natura formale al rinvio che l'art. 23 opera nei confronti dell'art. 380 c.p.p. L'articolo critica gli argomenti della Cassazione cercando invece di giustificare con basi argomentative più solide la soluzione da essa adottata. In ogni caso, si segnala la necessità di un intervento legislativo chiarificatore

    ILLEGITTIMO IL DIVIETO DI SOSPENSIONE DELL’ORDINE DI ESECUZIONE PER IL REATO DI INCENDIO BOSCHIVO COLPOSO

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 656, comma 9, lett. a, c.p.p. con riferimento all’esclusione della sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive in relazione alla fattispecie colposa del reato di incendio boschivo. È stata ritenuta l’irragionevolezza del divieto oggetto della questione e la lesione della funzione rieducativa della pena costituzionalmente garantita. Dalla decisione sembra derivare un limite alla discrezionalità legislativa in tema di deroghe alla disciplina generale dell’esecuzione nei confronti dei condannati per reati colposi

    Vecchi processi definiti con il rito abbreviato e termini per impugnare

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    nota di commento alla sentenza della Corte di appello di Ancona, 23 aprile 1990, Tazzar
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