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    Cessione d'azienda bancaria e legittimazione passiva in relazione a debiti da revocatoria fallimentare.

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    Le sentenze annotate affrontano il tema della sorte del debito derivante dall’ azione revocatoria fallimentare in caso di cessione di azienda bancaria. Individuare, nel giudizio revocatorio instaurato dal curatore, il legittimato passivo nei cui confronti far valere la propria pretesa si rivela spesso un’operazione estremamente complessa per i terzi. In caso di esercizio dell’azione revocatoria fallimentare successivamente alla cessione dell’azienda, le alternative possibili sono le seguenti: 1) legittimata passivamente è la sola banca cedente; 2) legittimate passivamente sono sia la banca cedente che quella cessionaria; 3) unica legittimata passivamente, trascorso il trimestre degli adempimenti pubblicitari, è la banca cessionaria ex art. 58 T.u.b. Le soluzioni a cui sono giunti i giudici nelle pronunce in commento, seppur in relazione allo stesso istituto bancario e alle stesse vicende di cessione d’azienda, sono discordanti tra loro. La prima decisione della Corte d’Appello di Napoli, ha escluso la legittimazione passiva del cessionario ed ha applicato la disposizione di carattere generale in tema di cessione d’azienda ricavabile dal codice civile. La seconda decisione, sempre della Corte d’Appello di Napoli, perviene, invece, ad una conclusione di segno opposto, riconoscendo la sussistenza della legittimazione di entrambe le banche convenute, sia cedente che cessionaria, pur utilizzando lo stesso percorso argomentativo. Se è evidente che il rischio di soccombenza in un giudizio di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente non si trasferisce automaticamente a causa della cessione dell’azienda, esso potrà costituire oggetto di un accollo o di un negozio sul debito futuro. Sarà, quindi, necessaria una apposita volontà diretta a realizzare tale trasferimento del rischio. L’ostacolo a tale conclusione è rappresentato dalla difficoltà di determinazione dell’oggetto, difficoltà superabile in virtù della recente pronuncia della Cassazione che ha chiarito come i debiti futuri derivanti da azioni revocatorie possono essere trasferiti se all’atto della stipula della convenzione erano identificabili, in quanto risultanti dalla contabilità dell’azienda ceduta. Si deve allora concludere ritenendo che l’iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori abbia efficacia anche nei confronti dei terzi, come il fallimento. L’iscrizione rappresenterebbe, quindi, l’elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente per i debiti inerenti all’azienda stessa. Tale conclusione solleva più di un interrogativo in relazione alla possibilità di determinare, al momento dell’atto di cessione ex art. 1346 c.c., le passività conseguenti all’esercizio di azioni revocatorie fallimentari, se, cioè, gli atti revocabili possano essere individuati effettivamente ex ante. Vi è poi da considerare l’ipotesi in cui il complesso produttivo venga ceduto privo di scritture contabili, oppure con contabilità minimamente attendibili, oppure ancora con scritture contabili nel complesso attendibili, ma che contengano qualche episodica omissione. L’inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende impossibile l’elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all’azienda e conseguentemente preclude il sorgere di tale responsabilità. I rilievi formulati non sembrano peraltro potersi risolvere grazie ad una previsione che ricomprenda espressamente nell’oggetto del trasferimento tali rischi. I rilievi formulati non sembrano peraltro potersi risolvere grazie ad una previsione che ricomprenda espressamente nell’oggetto del trasferimento tali rischi. La ratio decidendi della seconda decisione è fondata invece proprio sulla lettura della convenzione di conferimento dalla quale emergerebbe come i rischi derivanti da azione revocatorie fallimentari non facciano parte di quei cespiti che le parti hanno sottratto al conferimento. Dunque, in assenza di una specifica previsione di esclusione, la Corte ha ritenuto di poter includere nel conferimento anche la situazione di soggezione da cui può sorgere il debito da revocatoria. E’ opportuno precisare che la prima decisione della Corte d’Appello di Napoli ha invece ritenuto che per trasferire i debiti connessi all’esperimento di azioni revocatorie occorre una specifica pattuizione tra le parti che, nel caso in esame, non sembra sia stata posta in essere. Per quel che riguarda gli effetti del trasferimento non bisogna confondere l’efficacia inter partes del patto di cessione concluso tra la banca cedente e quella cessionaria e l’efficacia nei confronti di quanti, come il fallimento, siano terzi rispetto agli accordi intervenuti tra le parti del contratto di cessione. L’eventuale contenuto dell’accordo non è, in conclusione, opponibile al fallimento che non è stato creditore del cedente in epoca antecedente alla cessione e mai diverrà creditore del cessionario. Il debito che non è cedibile perché non è venuto ancora ad esistenza rimarrà, quindi, in capo all’istituto di credito cedente, stante la non qualificabilità del fallimento quale creditore ceduto, come soggetto cioè titolare di un credito attuale e immediatamente individuabile

    Natura giuridica del mutuo di scopo e momento perfezionativo del contratto

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    Sovente dibattuta è la quaestio della riconducibilità del mutuo di scopo, quale sottotipo, allo schema contrattuale tipico di cui agli artt. 1813 e ss. c.c., ovvero della sua estraneità ai modelli predeterminati dal legislatore, in quanto espressione dell’autonomia riconosciuta espressamente dall’art. 1322 c.c. La giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione del mutuo c.d. di scopo aveva, in un primo tempo, ricondotto la fattispecie al contratto tipico di mutuo. E’ solo con la sentenza della Suprema Corte del 10 giugno 1981, n. 3752, che viene riconosciuta l’autonomia del c.d. mutuo di scopo differenziandolo dal tipo disciplinato dagli art. 1813 ss. c.c. La Cassazione individua nella consensualità e nella rilevanza causale della destinazione i tratti caratteristici di un vero e proprio tipo legale, denominato appunto mutuo di scopo o contratto di finanziamento. Per quanto riguarda la dottrina va precisato che l’opinione più risalente escludeva l’autonomia della figura negoziale del mutuo di scopo, sostenendo che l’inserimento della clausola di destinazione non alterava la funzione economico – sociale del contratto. La dottrina più recente si è invece allineata all’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, riconducendo il mutuo di scopo ad uno contratto di diritto pubblico, oppure ad uno schema misto caratterizzato dalla presenza di elementi privatistici e pubblicistici. Il mutuo di scopo viene quindi collocato all’interno della categoria dei contratti atipici o innominati; al giudice spetterà poi il compito di interpretare il contratto verificando se esso realizza interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. Tale impostazione, in virtù della quale, la realità rappresenterebbe un elemento qualificante il contratto di mutuo codicistico non è però da tutti condivisa. Va, infatti, evidenziato che il dibattito sulla idoneità della realità ad essere elemento qualificante del tipo negoziale è tuttora accesa. Altro tema affrontato è quello relativo al momento perfezionativo del contratto e, quale corollario ulteriore, se la somma di denaro mutuata si trasferisca al soggetto finanziato dal momento del perfezionamento del contratto, oppure nel momento in cui il sovvenuto consegue la proprietà e la disponibilità del danaro stesso. La Suprema Corte accoglie la seconda soluzione precisando che tale forma di finanziamento si perfeziona con il semplice consenso delle parti; a differenza di quanto accade però nel contratto di mutuo regolato dal codice civile la consegna della somma al mutuatario non integra un elemento costitutivo del contratto, ma costituisce l’oggetto dell’obbligazione del finanziatore. Il trasferimento della proprietà del denaro non avviene prima ed indipendentemente dalla “traditio” poiché la disponibilità giuridica in capo al mutuatario sorge allorquando costui può disporre della somma mutuata senza l’intermediazione del mutuante e invito mutuante, in quanto solo da tale momento la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quella del mutuatario. Solo a partire dalla consegna della somma il soggetto beneficiario del finanziamento acquista, quindi, la disponibilità e la proprietà della somma erogata. Con l’incontro dei consensi si perfeziona, pertanto, il contratto consensuale di finanziamento, ma non si trasferisce la proprietà delle somme oggetto del finanziamento stesso. Il momento in cui il sovvenuto consegue l’effettiva proprietà della somma mutuata non necessariamente coincide con il perfezionamento del contratto consensuale di mutuo di scopo, potendo intercorrere tra tali momenti un certo lasso di tempo. Pertanto, nonostante la natura consensuale del contratto di finanziamento, al fine di attribuire la proprietà della somma finanziata al mutuatario è necessaria la datio rei, la materiale traditio cioè della somma oggetto del finanziamento. In dottrina è, invece, ampiamente dibattuto il tema della natura reale o consensuale del mutuo, in virtù della sua difficile collocazione all’interno della categoria dei contratti reali così come tradizionalmente intesi

    Conflitto di interessi dell'amministratore di società a responsabilità limitata e annullabilità dei contratti ex art. 1394 c.c.

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    Il Tribunale di Milano si sofferma sul tema del conflitto di interessi dell’amministratore di società a responsabilità limitata, ritenendo sufficiente, ai fini dell’annullamento del contratto ex art. 1394 c.c., il pericolo di danno. In dottrina e in giurisprudenza appare, però, tuttora aperto il dibattito circa il modello di conflitto di interessi delineato dall’art. 1394 c.c

    Sull'azione cautelare di revoca dell'amministratore: un difficile inquadramento sistematico.

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    Il Tribunale di Milano torna ad occuparsi della tematica relativa alla proponibilità ante causam dell’istanza di revoca cautelare dell’amministratore, in caso di gravi irregolarità nella gestione. Sul rapporto di strumentalità esistente tra cautela e merito e sul carattere conservativo o anticipatorio del provvedimento, non sembra rinvenibile, nel panorama delle opzioni interpretative, una soluzione univoca; pertanto l’analisi delle diverse posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza mantiene intatta la propria rilevanza. La decisione in commento conclude nel senso che la revoca dell’amministratore costituisce, ex art. 2476 c.c., autonomo oggetto di giudizio contenzioso, indipendentemente dal promovimento dell’azione di responsabilità
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