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    Nota a Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2011 n. 4557

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    La nota offre spunti di riflessione sul principio, affermato dalla sentenza in commento, per cui, nel processo amministrativo, l’intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale e non anche da chi sia portatore di un interesse che lo abilita a proporre ricorso in via principale. Ciò comporta che la mancanza nell’interveniente di una posizione sostanziale d’interesse legittimo, anziché costituire ostacolo al suo ingresso in giudizio, ne rappresenta un presupposto di ammissibilità. Anche nel giudizio amministrativo il problema dell’intervento appartiene alla tematica più ampia del processo con pluralità di parti, che ha sporadicamente condotto lo stesso giudice amministrativo ad ammettere, in linea di principio, tutte le fattispecie di intervento. L’art. 28 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, codice del processo amministrativo, non rinnega tali possibilità, in quanto, nel privilegiare la completezza del contraddittorio, non definisce positivamente i presupposti ed i requisiti per intervenire, con la conseguenza che chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire, accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova. Ciò detto, la legittimazione all’intervento si deve dunque desumere in parte dai profili soggettivi, in parte dalle ragioni, applicandosi comunque l’art. 105 cod. proc. civ., sia come espressione di un principio generale – quello di essere parte del processo, ovvero secondo il PIRAS “legittimo contraddittore” – sia come norma utile a colmare la lacuna del codice del processo amministrativo, che non poteva racchiudere in una norma concisa tutte le possibili evenienze che dipendono dalla pluri-qualificazione dell’oggetto del processo stesso. Ratio dell’intervento è, infatti, far valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, una “situazione giuridica soggettiva” relativa all’oggetto dedotto nel processo medesimo, con la conseguenza che sarà proprio l’individuazione di quanto dedotto in relazione alla tipologia del processo a rendere ammissibile o meno tale figura. Infatti, la giurisdizione generale di legittimità non ha più quella funzione primaria che gli era attribuita in passato, sol che si consideri il lunghissimo elenco delle materie di giurisdizione esclusiva indicate dall’art. 133 cod. proc. amm. o da altre specifiche norme di legge; in tutti questi casi, pertanto, l’intervento volontario in via principale, autonoma o litisconsortile, sarà sempre ammesso, quanto meno nei casi in cui l’accertamento del rapporto controverso riguardi la lesione di diritti soggettivi. Stesso discorso può essere fatto in relazione all’altro requisito che abilita all’intervento volontario, e cioè la dipendenza dal titolo dedotto nel processo medesimo, in merito al quale l’art. 105 cod. proc. civ. richiama il contenuto dell’atto di citazione, in particolare l’art. 163 comma 2 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., che è sostanzialmente corrispondente al contenuto del ricorso, ai sensi dell’art. 40 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. amm.

    Nota a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza 7 aprile 2008 n. 2.

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    La nota analizza la soluzione fornita dal Consiglio di Stato alla questione del rapporto tra legge statale e legge regionale in materia di edilizia ed urbanistica, devoluta alla competenza legislativa concorrente, e in particolare tra l’art. 12 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e l’art. 5 l. reg. Lazio 6 luglio 1977 n. 24, oltre che alla problematica del silenzio rifiuto dell’amministrazione. Sul primo punto, l’Adunanza plenaria, in pieno allineamento coi principi costituzionali affermati da Corte cost. 23 novembre 2007 n. 241, ha stabilito che la potestà legislativa concorrente delle Regioni ordinarie debba esplicitarsi nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, nella specie desumibili dal d.p.r. n. 380 cit., il cui art. 2, comma 3 stabilisce che, nella fase transitoria, le disposizioni attuative dei principi da esso contenuti operino direttamente nei riguardi delle Regioni predette. In conseguenza di quanto sopra, l’art. 5 cit. deve ritenersi abrogato dall’art. 12 cit. che, in luogo del previgente termine quinquennale, limita a tre anni l’efficacia delle anzidette misure, qualora lo strumento approvato non venga inviato entro l’anno dalla pubblicazione, all’amministrazione competente per l’approvazione. Per quanto riguarda l’efficacia ed i limiti di applicazione della pronunzia giudiziale sul silenzio- rifiuto, la sentenza ripropone i noti problemi in materia di effettività della tutela giurisdizionale e di giusto processo. Infatti, in materia urbanistica ed edilizia (oggetto di esclusiva giurisdizione amministrativa), solo il conferimento del potere di accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio consente la definizione “giurisdizionale” della controversia. In subiecta materia, gli ambiti del giudizio sulla fondatezza della pretesa e della necessità di rispettare l’agire discrezionale della pubblica amministrazione tendono a corrispondere alla distinzione tra atti d’indirizzo e controllo, da un lato, ed atti di gestione, dall’altro, per i quali ultimi non dovrebbero esservi spazi sottratti al sindacato del giudice. In ogni caso, il giudizio sul silenzio rifiuto non soddisfa del tutto gli elementi di pienezza e completezza della tutela, né un esercizio del potere amministrativo attento ai risultati può esprimersi con un sostanziale inadempimento. Infatti, anche nella giurisprudenza comunitaria, l’amministrazione è sempre tenuta a realizzare un effetto specifico, con esclusione dell’omissione e, dunque, del non esercizio delle proprie potestà.

    La Direttiva “ricorsi” 2007/66/CE rilevanza sul regime giuridico del contratto

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    Con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in oggetto sono state modificate le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio relative al miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. La nuova direttiva “rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.” e “mira in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, conformemente all’art. 47, primo e secondo comma, di detta Carta”. Ciò comporta che la giurisdizione in materia di appalti debba essere considerata di tipo soggettivo, cioè debba basarsi sul diritto del cittadino che si ritiene leso dal comportamento di un altro soggetto privato o di un pubblico potere ad agire in giudizio. Il che deve costituire criterio esegetico per tutte le giurisdizioni nazionali, inclusa quella costituzionale, nell’applicazione ed interpretazione delle leggi processuali vigenti, oltre che guidare il legislatore nazionale nell’opera di trasposizione della direttiva citata. Infatti, ai sensi dell’art. 117 comma 1 Cost., la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, “nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Allo stato attuale, l’attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione sui contratti con le pubbliche amministrazioni contrasta col principio della ragionevole durata del processo, che ha rango costituzionale ex art. 111 Cost., oltre che con quello di effettività della tutela giurisdizionale, che secondo l’insegnamento della dottrina deve essere piena e completa. Il tutto per tacere della violazione del principio di diritto processuale di concentrazione delle cause, che è parte del più generale principio di economia del giudizio. L’obbligo di trasposizione della direttiva 2007/66/CE può, quindi, rappresentare l’occasione per definire in modo stabile la soluzione di del problema di fondo dell’ambito di applicazione e limiti dell’attività di diritto privato della pubblica amministrazione, con specifico riguardo ai contratti ad evidenza pubblica, assegnandone la giurisdizione completa al giudice amministrativo. Infatti, nel diritto e nel processo comunitario si tende a tutelare tutte le situazioni giuridiche soggettive con la tecnica del diritto soggettivo, laddove per il diritto nazionale il giudice ordinario e quello amministrativo restano ancorati al criterio di riparto costituito dalla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi. Ebbene, le indicazioni della direttiva propendono per l’attribuzione della giurisdizione esclusiva, purché completa, piena ed effettiva, al giudice amministrativo, inclusa la cognizione anche in via principale sull’attribuzione del contratto. La direttiva, infatti, lascia alla discrezionalità legislativa dello Stato membro sia la scelta se inserire la c.d. pregiudiziale amministrativa, sia l’indicazione delle conseguenze giuridiche di un contratto considerato privo di effetti, con facoltà di scelta tra l’inefficacia ex tunc ovvero ex nunc. Ebbene, l’accertamento di tale effetto è comunque meglio compiuto dal giudice amministrativo, che ha una visione concreta e complessiva dell’interesse pubblico specifico ed attuale, piuttosto che dal giudice ordinario, il quale deve porre necessariamente su un piano paritario e sinallagmatico il rapporto contestato tra le parti. In ogni caso, il legislatore ha l’onere di sciogliere il nodo fondamentale di conferire al giudice amministrativo gli strumenti sostanziali e processuali per esercitare una giurisdizione esclusiva piena ed effettiva anche sui soli diritti soggettivi, ivi compresi quelli connessi alla stipula del contratto, dato che anche il diritto comunitario sembra configurare l’attribuzione del contratto come atto finale della procedura omonima

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

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    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed

    Variations on the Author

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    “Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship

    Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis

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    We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis

    Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts

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    We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more sophisticated methods

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    koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist

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    We have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
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