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Brevi considerazioni sulla costituzione e cessazione del condominio
Il saggio si prefigge di analizzare le principali problematiche legate alla costituzione ed alla cessazione del condominio. A tal fine prende in considerazione i principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, i quali
ritengono l’elenco di cui all’art. 1117 c.c. meramente esemplificativo attesa la presenza di una serie di rinvii aperti che sottolineano la rilevanza sia delle caratteristiche oggettive del bene, sia della sua destinazione funzionale
FARMACI E BREVETTI - Studio di diritto comparato
COME NOTO, LA BREVETTABILITÀ DELLE OPERE DELL’INGEGNO È TEMA CHE RISPONDE IN PRIMIS AD ESIGENZE DI PROTEZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE ESCLUSIVO DI ATTUARE L’INVENZIONE. NEL SETTORE FARMACOLOGICO IL PROFILO SI ARRICCHISCE, POI, DI VALUTAZIONI STRETTAMENTE CONNESSE ALLA FUNZIONE CUI IL PRODOTTO FARMACEUTICO È DIRETTO E SI MISURA CON INTERESSI PUBBLICI CHE, INTRECCIANDOSI CON QUELLI INDIVIDUALI, RENDONO DIFFICILE L’EMANAZIONE DI NORMATIVE EQUILIBRATE. NE CONSEGUE UNA COMPLESSITÀ DI APPROCCIO CHE SI APPREZZA GIÀ A LIVELLO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA. IL PROBLEMA, SPECIFICAMENTE, NON INVESTE SOLTANTO IL RAPPORTO TRA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AUTORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA PRIVATIVA, MA INVOLGE LA DEFINIZIONE DI (EVENTUALI) MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE CHE STIMOLINO LA CONCORRENZA E NON VANIFICHINO I CONTENUTI DELLA TUTELA STESSA. IN SIMILE SCENARIO LA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO, N. 260/78, PRIMA, E LA RIFORMA DELLA LEGGE INVENZIONI, N. 338/1979, POI, RAPPRESENTANO L’INCIPIT DI UN PROCESSO NORMATIVO FINALIZZATO A COLMARE LE LACUNE DEL PANORAMA NAZIONALE. LA LEGGE N. 349/1991 E, DA ULTIMO, IL D.LGS. N. 30/2005, A LORO VOLTA, NE RAPPRESENTANO IL PERFEZIONAMENTO, SENZA MAI SOTTRARSI ALLA COSTANTE OPERA ERMENEUTICA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
L'IMPRESA FAMILIARE
La legge che maggiormente ha contribuito a trasformare il testo del Libro I del Codice è quella del 19 maggio 1975, n. 151, che ha modificato la disciplina del matrimonio civile, degli effetti del matrimonio, della filiazione legittima e naturale, della potestà parentale, nonché la disciplina della successione legittima e necessaria.
In questo quadro si inserisce la disciplina dell’art. 230 bis c.c., che regola l’impresa familiare e le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura.
L’impresa familiare è quella nella quale prestano lavoro in maniera continuativa ed effettiva il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Tale figura prevista dai commi 1 e 3 dell’art. 230 bis c.c., rappresenta una novità dettata dall’esperienza economica e sociale, introdotta dalla l. n. 151/1975.
Con detta norma il legislatore ha inteso offrire una efficace protezione giuridica a quelle situazioni in cui un soggetto presta il proprio lavoro a favore di un familiare tutte le volte in cui l’attività non trovi lo specifico riconoscimento o non si fondi su un altro titolo. In questo modo si è superato l’indirizzo secondo cui la prestazione tra soggetti conviventi, soprattutto se legati da vincoli di coniugio, parentela od affinità, non avesse autonoma rilevanza giuridica in quanto il particolare vincolo di solidarietà sociale, di reciproco sostegno economico che collegava i componenti della comunità familiare nel sentimento della loro comunanza di vita e nella coscienza di comune interesse era di ostacolo alla possibilità di configurare un rapporto giuridico di lavoro.
Molteplici sono i profili e le problematiche affrontate nel contributo senza tralasciare i precetti costituzionali cui si ispira l’art. 230 bis c.c., e va innanzitutto richiamato l’art. 37 Cost., espressamente riportato nella norma allorché afferma che il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.
Esso si ispira, poi, all’art. 29 Cost., che riconosce l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ed i diritti della famiglia.
Allo stesso modo l’art. 230 bis c.c., attua l’art. 4 Cost., che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e fa carico allo Stato di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Essa difatti riconosce piena tutela al lavoro dei familiari superando la presunzione di gratuità della prestazione effettuata.
Con riferimento alla tutela del lavoro, dei diritti del lavoratore familiare anche sotto l’aspetto della retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro, la norma di cui all’art. 230 bis c.c., costituisce attuazione degli artt. 35 e 36 Cos
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