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    Secret wedding, hearsay evidence and subornation of witnesses in the Tractatus de testibus of Ugolino da Sesso

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    The paper will give an illustration of some aspects of the proof by witness in the trial of the end of twelfth century. Ugolino da Sesso was the author of the tractatus examinated. He was an italian jurist who taught in the studium of Palencia in that period

    Reflections on fifteenth-century treatises : the Tractatus de testibus by Nello da San Gimignano and Alberico Maletta = Spunti sulla trattatistica quattrocentesca : i Tractatus de testibus di Nello da San Gimignano e Alberico Maletta

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    Il saggio approfondisce l’analisi dei tractatus de testibus quattrocenteschi, iniziata con Tindaro Alfani (RSDI 2007 ma 2008), confrontando i lavori di Nello da San Gimignano e Alberico Maletta. Vengono osservate analogie e differenze nella strutture delle due opere, nell’impostazione della materia e nei contenuti dottrinali. Il lavoro costituisce parte di un percorso di ricerca che vuole dimostrare il ruolo di laboratorio della trattatistica quattrocentesca rispetto ai più noti risultati del secolo successivo: i giuristi del XV secolo sperimentarono nuovi linguaggi e strutture che consentirono l’elaborazione e la sintesi dei contenuti dei Commentaria.The essay deepen the study of fiftheenth-century tractatus de testibus, started with Tindaro Alfani (RSDI 2007 but 2008), by comparing the works by Nello from San Gimignano and Alberico Maletta. Analogies and differences between the texts’ frame and the doctrinal contents are analyzed. The article is part of a research which aims to demonstrate the role as laboratory of the fiftheenth-century tractatus as to the sixteenth century results: the fiftheenth-century jurists tested new languages and frames which made possible the synthesis of the contents of the Commentaria

    I requisiti della testimonianza de auditu alieno nella dottrina del tredicesimo secolo

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    The hearsay evidence is a peculiar proof and the jurists of ius commune have always looked it with suspect. But the Corpus Iuris and the canon law admit it sometimes. The canon law needs this evidence to verify if blood tie exists between wife and husband, and so if they are guilty of incest. In 1215, the decretal Licet ex quadam decreed that the witnesses and their dicta must be provided with twelve requisites to be valid in the trail: this paper examines the Glossa ordinaria by Bernardo da Parma, the glossae by Giovanni Teutonico and Vincenzo Ispano, le lecturae by Sinibaldo de' Fieschi and Enrico da Susa, the Liber cautele by Uberto da Bobbio, the ordo by Bonaguida d'Arezzo and the formularium by Ranieri da Perugia in order to understand the thought of the jurists about the use of this evidence in the trial

    Controllo di legittimità e tutela del cittadino nella giurisprudenza della IV sezione del Consiglio di Stato (1890-1910)

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    L'articolo percorre la giurisprudenza prodotta dalla IV sezione del Consiglio di Stato nei sui primi venti anni di attività sul vizio di legittimità dell'eccesso di potere amministrativo

    Sapere e credere. Parte prima. La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune

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    Il volume tratta, attraverso l'esame delle fonti normative e dottrinali sia canonistiche che civilistiche, della prova costituita dalla testimonianza 'per sentito dire'. In questa prima parte di una ricerca più vasta, che comprenderà, in un successivo volume, anche gli aspetti tecnici della testimonianza indiretta, l'attenzione è rivolta a spiegare l'origine dell'istituto nell'alto medioevo e le ragioni della sua sopravvivenza nel diritto comune, sia canonistico che civilistico. In particolare, le fonti altomedievali rivelano come l'origine della conoscenza del testimone de relato consista nella sua personale convinzione della verità di quanto riferisce, mentre nel basso medioevo la testimonianza deve concernere esclusivamente fatti ai quali il testimone abbia assistito di persona: la contraddizione che si viene così a creare viene fatta emergere attraverso l'esame delle fonti dottrinali bassomedievali.The object of the work is the hearsay evidence in the early and late Middle Ages. The sources show that the witness de relato in the early middle ages reports facts in which he sincerly trust and in this circumstance stays his truth. On the other side, in late middle ages witness have to speak only about things that he have seen. The discrepancy between these two statement is studied in the science of ius commune

    Il Tractatus de testibus variantibus di Tindaro Alfani : un dialogo fra cultura tradizionale e cultura umanistica nella Perugia del Quattrocento

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    L''articolo indaga la struttura e il contenuto di un trattato del 1445 del perugino Tindaro Alfani in materia di testimonianza: l''interesse dell''opera consiste nella veste di dialogo tra gli spiriti di Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi e Ludovico Pontano in merito ad un''opinio espressa dal primo, il più grande giurista trecentesco, in merito al testimone che offra due versioni diverse in sede extragiudiziale e giudiziale. La struttura ''umanistica'' del testo però, se sottoposta ad analisi, viene contraddetta dal contenuto, che si manifesta come un prodotto del mos italicus, dalle cui logiche interpretative l''Autore non può prescindere

    Udire e provare : i testimoni de auditu alieno nel processo di diritto comune

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    Il volume esamina le modalità di ricezione delle testimonianze nel processo di diritto comune (secc. XIII-XVI), i requisiti richiesti ai testimoni indiretti e alle loro dichiarazioni, la forza probatoria e gli ambiti di applicabilità della testimonianza indiretta. I dati che emergono dalle fonti consiliari vengono analizzati sulla base delle sistemazioni offerte dalla dottrina coeva e successiva per offrire un quadro dell'utilizzo dei testimoni de auditu alieno nel processo di epoca medievale e moderna

    The Special Tribunal for the Defence of the State Betwen Law and Propaganda: The ‘Donati Case’ in the Daily Press

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    The essay explores the ways through which the trials held by the Special Court for the Defense of the State were publicized in newspapers through the study of a case: a trial for double murder held in Ravenna in April 1930. The Donati case has some peculiarities: it was a common crime, drawn into the jurisdiction of the Special Court through the application of Article 4 of Law 2008/26, which prohibited membership in dissolved parties, and the trial was held in the place where the crime was committed. The idea that the Author would like to verify, through an expansion of the research to other cases handled by the Special Court, is that this Court, as a pillar of fascism’s constitutional architecture, acted not only as a judicial Court but also as a cog in fascism’s propaganda machine, and that the press used the cases handled by the Special Court to create a ‘narrative’ that conveyed the myths necessary to build the national community.Il saggio esplora le modalità attraverso le quali i processi celebrati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato venivano divulgati dai giornali attraverso lo studio di un caso: un processo per duplice omicidio celebrato al Ravenna nell’aprile del 1930. Il caso Donati presenta alcune particolarità: si tratta di un reato comune, attratto nella competenza del Tribunale Speciale attraverso l’applicazione dell’art. 4 della legge 2008/26 che vietava l’appartenenza ai partiti disciolti, e il processo venne celebrato nel luogo di commissione del reato. L’idea che si vorrebbe verificare, tramite un allargamento della ricerca ad altri casi trattati dal Tribunale Speciale, è che questo organo, in quanto pilastro dell’architettura costituzionale del fascismo, agisse non solo come organo giurisdizionale ma anche come ingranaggio della macchina propagandistica del fascismo, e che la stampa utilizzasse i casi gestiti dal Tribunale Speciale per creare una ‘narrazione’ che veicolasse i miti necessari a costruire la comunità nazionale

    Uomini fatti sterpi : La servitus nella riflessione dei canonisti medievali

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    La schiavitù è un fenomeno di lunghissimo periodo che, in epoca medievale, veniva accettato come un dato di fatto dai giuristi, anche canonisti, i quali lo accettavano e lo regolavano: il saggio esamina le fonti giuridiche canonistiche dal XIII al XV secolo che approfondiscono il tema della schiavitù in funzione della salus animarum, per creare un 'cordone sanitario' che impedisca agli schiavi che fossero a servizio di membri della comunità ebraica o di mussulmani di contaminare i fedeli cristiani
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