Archivio Aperto di Ateneo
Not a member yet
    5899 research outputs found

    La biblioteca pubblica, cantiere cittadino di integrazione : buone pratiche tra Roma e Amburgo

    No full text
    Ripercorrendo le diverse genealogie della biblioteca pubblica nelle società occidentali, i suoi ideali fondativi e gli obiettivi, la ricerca mette in evidenza il ruolo di questa istituzione nell’età contemporanea. Alla luce dei cambiamenti dovuti ai fenomeni migratori, il lavoro si interroga sulle politiche di integrazione, di come questo concetto sia emerso nelle agende politiche in Europa, in particolare in Italia e in Germania, fino ad analizzare gli aspetti di quella che viene definita “integrazione civica”. Da qui si indaga la risposta da parte dei servizi bibliotecari, in particolare delle città di Roma e Amburgo per quanto riguarda l’accoglienza di migranti e stranieri. Dall’analisi condotta emerge il ruolo della biblioteca come strumento transnazionale di supporto ai processi di integrazione, istituzione importante nel complesso dei servizi alla persona, luogo di incontro di scambio, necessario per la costruzione democratica di un orizzonte pacifico di convivenza

    La trasparenza quale valore fondamentale di attuazione del principio democratico : alla ricerca di un ragionevole bilanciamento tra accessibilità totale e riservatezza

    No full text
    L’indagine del presente elaborato si propone di andare alla ricerca di criteri direttivi e linee guida, capaci di dar vita ad un giusto equilibrio tra le contrapposte esigenze di trasparenza e riservatezza, nella prospettiva di non accordare una prevalenza al diritto di accesso piuttosto che al diritto alla privacy, negando in astratto la costruzione di una scala gerarchica di valori ed interessi tra loro potenzialmente confliggenti, ma comunque riconducibili alla pienezza della persona umana e quindi necessari alla realizzazione del bene della vita. Il carattere recessivo di un’istanza in luogo di un’altra deve risultare dal contemperamento degli interessi in gioco riferiti al caso concreto, che ne giustifica il sacrificio, senza pregiudicarne l’espansione in circostanze diverse, individuando nella prassi le modalità più idonee a identificare con agilità a quale accordare la preminenza. In questa prospettiva, la ricerca affronta il tema delle tensioni tra trasparenza e riservatezza in tre passaggi ritenuti utili ad illustrare il processo di affermazione dei due istituti nel nostro ordinamento. Nel primo capitolo si ricostruisce l’evoluzione della trasparenza dalla Costituzione ad oggi, attraverso l’analisi delle tappe fondamentali che ne hanno segnato lo sviluppo fino all’attuale configurazione delineata dal D.Lgs. n.33/2013. Nel secondo capitolo, analoga operazione viene compiuta nel ricostruire le altalenanti vicende dell’affermazione di un diritto alla riservatezza in Italia, che, quasi in concomitanza al percorso evolutivo della trasparenza, ha ottenuto il suo pieno riconoscimento tra i diritti fondamentali della persona in epoca relativamente recente rispetto alle esperienze di altri paesi stranieri. Nel terzo capitolo, infine, si analizzano le questioni critiche che hanno dato vita ad un ampio dibattito dottrinale sui due istituti, utilizzando, come approccio metodologico, l’esame delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014, che offrono l’opportunità di approfondire tutti gli aspetti problematici che sono emersi o sono rimasti irrisolti in seguito all’entrata in vigore del decreto cd. trasparenza

    New Zealand : so far but so near. Paralleli e analogie tra mondi apparentemente lontani

    No full text
    Nell’ottica della letteratura comparata, oggetto di questo dottorato, la letteratura neozelandese si presta a un doppio paragone. Già di per sé essa può essere definita una letteratura comparata, in quanto si tratta di una produzione letteraria espressa in lingua inglese, rientrando dunque nelle letterature definite omeoglotte, ma contaminata da temi e parole māori: in essa sono dunque presenti due realtà letterarie assai lontane ma allo stesso tempo coesistenti. Il secondo termine di paragone è rappresentato dal confronto con la letteratura italiana: Witi Ihimaera, lo scrittore neozelandese più rappresentativo nel panorama europeo, nel suo romanzo The Matriarch suggerisce un suggestivo parallelismo tra le Land Wars, le guerre combattute dai māori per riconquistare la terra strappata loro dai colonizzatori inglesi, e il Risorgimento, movimento che ha portato all’unificazione dell’Italia. La visione comparatistica tra due mondi apparentemente lontani – per questo si può parlare di paralleli– non passa dunque attraverso la mera analisi letteraria, bensì attraverso la ricerca, all’interno del testo – fulcro della tradizione letteraria di ogni Paese – di quegli elementi che creano un legame: è per questo che si può parlare di analogie, nonostante l’imponente distanza storico-geografica tra Italia e Nuova Zelanda. Attraverso un altro romanzo di Witi Ihimaera, The Whale Rider, è possibile inoltre una comparazione intermediale tra due mondi, quello della letteratura e quello del cinema, permesso dalla trasposizione del romanzo in un film del 2002

    La protezione dei dati personali e il bilanciamento con altri diritti personali nel diritto dell'Unione europea

    No full text
    La nozione di “dati personali” è particolarmente ampia nel diritto dell’Unione. La Corte di giustizia ha precisato che comprende, per esempio, “il nome di una persona accostato al suo recapito telefonico o ad informazioni relative alla sua situazione lavorativa o ai suoi passatempi”, il suo indirizzo i suoi periodi di lavoro e di riposo nonché le relative interruzioni o pause, gli stipendi corrisposti da taluni enti ed i loro beneficiari, i dati sui redditi da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio delle persone fisiche, le banche date sugli stranieri presenti sul territorio. Nei limiti in cui le informazioni riguardano una persona fisica identificata o identificabile, il loro contenuto può riguardare tutti gli aspetti relativi alla vita privata o professionale in una sfera pubblica. La forma può essere scritta, sonora o visiva. Un’altra nozione importante è quella della nozione di “flusso transfrontaliero dei dati” che riguarda la comunicazione diretta “a destinatari specifici”. Da questo concetto, è esclusa la semplice pubblicazione online (di dati personali) quali i registri pubblici o i mezzi di comunicazione di massa (giornali elettronici e televisione). In un primo periodo della sua giurisprudenza sulla Carta, la Corte di giustizia si riferisce alla protezione della privacy con un riferimento spesso cumulativo agli artt. 7 e 8 senza riconoscere l’autonomia del “diritto alla protezione dei dati personali”rispetto al “diritto al rispetto della vita privata”. Inoltre, sino al momento in cui è emersa la questione delle limitazioni consentite ai diritti previsti dagli artt. 7 e 8, con riferimento all’applicazione dell’art. 52 Carta, la Corte non ha distinto il profilo relativo all’applicazione del principio di proporzionalità, da quello riguardante la violazione dei “contenuti essenziali” dei diritti in gioco. In questo senso particolarmente significativa è il ragionamento della Corte nella sentenza Volker del 2010: si deve ritenere, da un lato, che il rispetto del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, riconosciuto dagli artt.7 e 8 della Carta, sia riferito ad ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile e, dall’altro, che le limitazioni che possono essere legittimamente apportate al diritto alla protezione dei dati personali corrispondano a quelle tollerate nell’ambito dell’art. 8 della CEDU”. Il riferimento all’art. 8 della CEDU sottolinea come il diritto alla protezione dei dati sia considerato semplicemente quale accessorio rispetto al diritto al rispetto alla vita privata previsto dall’art. 7 della Carta. La conservazione dei dati può costituire una limitazione del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali. In parallelo con l’art. 8, par. 2, della CEDU, la Carta riconosce che l’ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata può essere giustificata se necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza e alla prevenzione dei reati. In particolare ai sensi dell’art. 52, par. 1 della Carta, tali limitazioni devono essere “previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti […] nel rispetto del principio di proporzionalità,” ed essere necessarie e rispondere a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. In pratica, ciò significa che le eventuali limitazioni devono essere: formulate con precisione e prevedibilità; necessarie per realizzare una finalità di interesse generale o per proteggere i diritti e le libertà altrui; proporzionate alla finalità perseguita; e conformi al contenuto essenziale dei diritti fondamentali in questione. Pertanto, la protezione dei dati personali prevista dall’obbligo prescritto dall’articolo 8 par. 1 della Carta risulta particolarmente importante per il diritto al rispetto della vita privata di cui all’articolo 7 della stessa Carta. La Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) stabilisce un elevato livello di protezione dei dati personali. Secondo l’art. 8, ogni persona è titolare del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Sulla base di un’interpretazione estensiva della nozione di “vita privata”, sono stati individuati dalla Corte europea principi o diritti propri della materia. In base alla giurisprudenza della Corte EDU, la protezione dei dati ex art. 8 CEDU ha ad oggetto il loro trattamento, che può comprendere diverse operazioni (raccolta, registrazione, conservazione, impiego, trasferimento, divulgazione, rettifica o cancellazione). Il trattamento deve essere compiuto nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, temporaneità e proporzionalità. Per ciò che attiene alle limitazioni ammissibili, il requisito fondamentale è la “prevedibilità” e “accessibilità” della legge. L’accertamento di una violazione può dipendere da fattori, quali la qualità, la modalità e la tipologia dei dati e dal diritto di esercitare il diritto di accesso e dalla possibilità di richiesta, di rettifica e cancellazione da parte del soggetto interessato. Sono ammissibili deroghe relative alla sicurezza nazionale o alla prevenzione o alla repressione del crimine. Una particolare categoria è costituita dai dati sensibili (ad esempio stato di salute ed origini etniche) che richiedono specifiche garanzie per evitare qualsiasi forma di discriminazione. Per quanto riguarda la possibilità di interpretare estensivamente la nozione di vita rivata la Corte ha più volte ribadito che: “Private life is a broad term not susceptible to exhaustive definition”. Si tratta di un termine ampio non suscettibile di definizione esaustiva. La Corte ha più volte statuito che elementi quali il sesso, il nome, l’orientamento sessuale e la vita sessuale sono elementi importanti della sfera personale (ex art. 8 CEDU). Vi è però anche una zona di interazione di una persona con gli altri, anche in un contesto pubblico, che può rientrare nell’ambito dell’applicazione della “vita privata”. Il diritto di identità e sviluppo personale, e il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani può persino consentire di estendere l’ambito di applicazione alle attività di natura professionale o commerciale. Il Trattato di Lisbona ha creato per la prima volta una nuova base giuridica per la protezione dei dati personali nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, utilizzabile sia per l’armonizzazione legislativa del mercato, che per la cooperazione giudiziaria civile e penale (ex terzo pilastro). Tuttavia, la base giuridica dell’art. 16 del TFUE consente all’Unione europea di adottare direttive e regolamenti per la cooperazione di polizia solo dopo la fine del periodo transitorio di cinque anni, vale a dire alla fine del 2014. La competenza prevista dall’art. 16 del TFUE è una competenza concorrente dell’Unione con gli Stati membri come per tutto lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (cooperazione in materia di immigrazione, cooperazione civile e penale). In quest’ultimo settore potranno comunque essere previste norme specifiche (Dichiarazione 21 Allegata al Trattato di Lisbona). Infatti, le informazioni nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia vengono scambiate anche per analizzare le minacce alla sicurezza, identificare i trend delle attività criminali o valutare i rischi nei settori correlati. La seconda base giuridica riguarda il settore della politica estera e di sicurezza comune, in cui il TFUE prevede invece solo l’adozione di una decisione ad hoc del Consiglio. La direttiva 95/46/CE costituisce la parte principale della normativa secondaria sulla protezione dei dati personali nel mercato che contiene gli elementi principali della tutela, concretizzando e ampliando il contenuto della Convenzione 108. La direttiva rappresenta un quadro generale completato da strumenti normativi specifici quali il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari e la direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche nonchè la libera circolazione di tali dati (in particolare l’art. 41) La direttiva 95/46/CE prevede di promuovere la libera circolazione delle informazioni nel mercato interno; l’armonizzazione di disposizioni essenziali del diritto nazionale; esprime la fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi sistemi giuridici nazionali. Le disposizioni della direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali effettuati per l’esercizio di attività che non rientravano nel campo di applicazione del diritto comunitario e, comunque, ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e in materia di diritto penale. A livello del diritto comunitario, la conservazione e l’uso di dati a fini di contrasto dei reati sono stati affrontati per la prima volta dalla direttiva 97/66/CE sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. Detta direttiva ha stabilito, per la prima volta, che gli Stati membri possono adottare le disposizioni legislative che considerano necessarie per la salvaguardia della pubblica sicurezza, della difesa o dell’ordine pubblico (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato), e per l’applicazione del diritto penale. La direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche riguarda principalmente il trattamento dei dati personali nel quadro della fornitura dei servizi di telecomunicazione. La direttiva contiene norme fondamentali destinate a garantire la fiducia degli utilizzatori nei servizi e nelle tecnologie delle comunicazioni elettroniche. Esse riguardano in particolare il divieto di “spam”, il sistema di consenso preventivo dell’utilizzatore (opt–in) e l’installazione di marcatori (cookies). Si accresce la tutela contro i trattamenti invisibili di dati che si attivano ogniqualvolta si accede ad un sito internet. Le norme in materia di Privacy online si rafforzano, quindi, in merito all’uso dei cookies (stringhe di testo che possono anche memorizzare le scelte di navigazione degli utenti) e simili sistemi. Gli utenti di internet dovranno essere maggiormente informati sull’esistenza di tali sistemi e su ciò che accade ai loro dati, potendo così controllarli più facilmente. Anche per i “cookies” devono valere i concetti di informativa e consenso. Ai fini dell’espressione del consenso possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l’utente. La direttiva stabilisce come principio di base, che gli Stati membri devono garantire, tramite la legislazione nazionale, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite una rete pubblica di comunicazioni elettroniche. In particolare, devono proibire ad ogni altra persona di ascoltare, intercettare, memorizzare le comunicazioni senza il consenso degli utenti interessati. Per quanto riguarda la sicurezza dei servizi, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica deve garantire che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato; tutelati dalla distruzione, perdita o alterazione accidentale. Eventuali violazioni devono essere comunicate alla persona interessata, nonché all’autorità nazionale di regolamentazione (ANR). Per garantire la disponibilità dei dati di comunicazione per la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di reati, la direttiva stabilisce un regime di conservazione dei dati. La direttiva adotta l’approccio di libera scelta (opt–in) in relazione alle comunicazioni elettroniche commerciali indesiderate, cioè gli utenti devono dare il loro accordo preliminare prima di ricevere queste comunicazioni. Questo sistema di opt–in copre anche i messaggi SMS e altri messaggi elettronici ricevuti su qualsiasi terminale fisso o mobile. Sono tuttavia previste deroghe. A norma della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche in linea di principio tali dati relativi al traffico, generati dall’uso dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, salvo i casi in cui risultino necessari per la fatturazione, e solo per il periodo necessario a tal fine, o in cui sia stato ottenuto il consenso dell’abbonato o utente. I dati relativi all’ubicazione possono essere trattati soltanto se sono resi anonimi o con il consenso dell’utente interessato, nella misura e per il periodo necessari alla fornitura di un servizio a valore aggiunto. Le modifiche introdotte dalla direttiva 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche sono finalizzate a promuovere una maggiore tutela dei consumatori contro le violazioni dei dati personali, le comunicazioni indesiderate e lo “spam”. A questo proposito, il soggetto tutelato dalle comunicazioni indesiderate e dallo spam viene definito in modo nuovo: “contraente” o “utente” (in sostituzione del concetto di interessato o abbonato). La direttiva data retention ha modificato l’art. 15, par. 1, della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, inserendo un paragrafo che esclude che tale normativa si applichi ai dati conservati in base alla direttiva data retention. Secondo tale direttiva (art. 11) gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative in deroga al principio della riservatezza delle comunicazioni, tra cui, a talune condizioni, la conservazione, l’accesso e il ricorso ai dati a fini di contrasto. L’art. 15, par. 1, permette agli Stati membri di limitare i diritti e gli obblighi attinenti alla vita privata, anche mediante la conservazione di dati per un periodo di tempo limitato, qualora la misura sia “necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica”. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo riguardante il bilanciamento della tutela dei dati personali con l’interesse pubblico alla sicurezza in materia di dati conservati dai servizi d’intelligence ha avuto per oggetto i seguenti casi: Rotaru v. Romania; Haralambie v. Romania; Turek v. Slovakia; Segerstedt-Wiberg and O. v. Sweden e Shimovolos v. Russia. In materia di conservazione del DNA: S. and Marper v. United Kingdom e Peruzzo and Martens v. Germany. In materia di conservazione dei dati in speciali banche dati: Bouchacourt; Gardel e M.B. v. France; Khelili v. Switzerland; M.K. v. France; Dalea v. France; E.B v. Austria e Bernh Larsen v. Norway. In materia di controlli e videosorveglianza: Peck v. the United Kingdom; Vetter v. France; Kopke v. Germany e Van Vondel v. Netherlands. La Corte EDU si è occupata di bilanciamento con la tutela della salute nelle sentenze: Armonas v. Lithuania; Gillberg v. Sweden e Avilkina and Others v. Russia. Mentre il bilanciamento con la libertà di espressione e il diritto di reputazione è stato affrontato nelle sentenze: Von Hannover v. Germany; Axel Springer AG v. Germany; Mosley v. United Kingdom e Nagla v. Lettonia. La giurisprudenza della Corte di giustizia in relazione all’esercizio di poteri pubblici si è occupata dei casi: Österreichischer Rundfunk, Huber e YS. Nelle sentenze Commissione c. Germania, Commissione c. Austria e ommissione c. Ungheria, il giudice dell’Unione si è occupato del ruolo delle autorità indipendenti di controllo sui dati e in Volker und Markus Schecke e Commissione c. Bavarian Lager della problematica relativa all’accesso agli atti. In particolar modo le questioni interpretative della direttiva 95/46/CE sono state affrontate nelle sentenze Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito; Deutsche Telekom AG; Institut immobiliere e Ryneš. Copiosa è stata la giurisprudenza sia della Corte di Strasburgo (KU v. Finland; Editorial Board di Pravoye Delo e Shtekel v. Ukraina; Ahmet Yildirim v. Turkey; Animal Defenders International v. United Kingdom; Delfi AS v. Estonia; Times Newspapers Limited v. United Kingdom e Ashby Donald e Neij e Sunde Kolmisoppi) e della Corte di Lussemburgo sulle problematiche poste da internet in relazione alla tutela dei dati personali (SABAM, Promusicae, UPC Telekabel Wien, Digital Rights, Google Spain)

    La tutela amministrativa delle clausole vessatorie

    No full text
    L’indagine trae il proprio punto di partenza dall’elemento di novità che caratterizza l’oggetto della ricerca: con l’articolo 5 del decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27, viene introdotta nel codice del consumo una nuova disposizione – l’articolo 37 bis – che istituisce un sistema di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie inserite nei contratti tra professionisti e consumatori conclusi mediante adesione a condizioni generali di contratto o tramite la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari, la cui competenza viene affidata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, Autorità antitrust, o, più semplicemente Autorità o AGCM). L’analisi, in particolare, è rivolta ad osservare, da un lato, le possibili convergenze ed eventuali implicazioni reciproche fra il tradizionale schema di tutela privatistico con il nuovo strumento di tutela pubblicistico in materia di clausole vessatorie; dall’altro, è volta ad individuare, alla luce di questa nuova competenza affidata all’Autorità in materia di tutela del consumatore, le probabili connessioni con la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette. Su queste basi, il lavoro è stato impostato secondo il seguente schema. Nel Capitolo I, si è ritenuto necessario procedere ad una descrizione preliminare del contesto normativo di riferimento, sia in chiave comunitaria che nazionale, in cui la nuova disposizione si viene a porre. In particolare, dapprima, si è ripercorso l’iter delle diverse fasi che connotano l’introduzione della norma – in un’ottica di recenti scelte effettuate dal nostro legislatore sia nell’ambito della tutela del consumatore che del mercato –; successivamente, si è provveduto a descrivere, in ambito nazionale, il quadro dei rimedi esperibili in materia di clausole vessatorie. Nel Capitolo II si è provveduto ad analizzare la struttura della norma e le peculiarità della tutela di cui all’art. 37 bis del codice del consumo, anche con riferimento alla “presunta inutilità” del precetto. Nel Capitolo III si sono passate in rassegna le prime pronunce dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in tema di clausole vessatorie al fine di verificare i risultati raggiunti da questa prima prassi applicativa. Infine, nel Capitolo IV si è guardato, in prima analisi, al rapporto fra la disciplina in materia di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette e diritti dei consumatori nei contratti, esaminandone, in particolare, le peculiarità e le differenze sia in termini di disciplina sostanziale che procedurale. In secondo luogo, si è cercato di indagare sul possibile impatto che le predette discipline hanno in termini di public enforcement, cercando di fornire alcune possibili interpretazioni al riguardo

    Sign-changing solutions of the Brezis-Nirenberg problem : asymptotics and existence results

    No full text
    In this PhD thesis we show some recent results about sign-changing solutions for the Brezis{ Nirenberg problem _ _u = _u + juj2_ 1u in u = 0; on @; (0.1) where is a bounded smooth domain of RN, N _ 3, _ is a positive parameter, and 2_ = 2N N 2 is the critical Sobolev exponent for the embedding of H1 0 () into Lp(). In the _rst part we analyze the asymptotic behavior of least-energy radial sign-changing solu-tions in the ball for N _ 7, as _ ! 0, and prove that their positive and negative part concentrate and blow up (with di_erent concentration speeds) at the same point, which is the center of the ball. This provides the _rst existence result of sign-changing bubble-tower solutions for the Brezis{Nirenberg problem. For the lower dimensions N = 4; 5; 6 we analyze the asymptotic behavior of radial sign- changing solutions (with two nodal regions) as _ goes to some strictly positive limit value ob- tained by studying the associated ordinary di_erential equation. We prove that the positive part concentrate and blows-up at the center of the ball, and its limit pro_le is that of a standard bubble in RN. On the contrary, the negative part converges to zero, when N = 4; 5, and it converges to the unique positive radial solution of (0.1) in the ball, for _ = _0, when N = 6, where _0 2 (0; _1), being _1 the _rst eigenvalue of _. In view of the results obtained in the radial case for N _ 7, by applying a variant of the Lyapunov-Schmidt reduction method, we prove that such sign-changing bubble tower solutions exist in symmetric bounded domains, as _ ! 0. On the other hand, for the low dimensions N = 4; 5; 6, by applying the Pohozaev's identity and _ne estimates, we prove that such solutions cannot exist for _ close to zero

    Music, restoration, performance and ontology: a guide for the perplexed

    No full text
    I investigate the nature of the relationships between art and metaphysics in the tradition of classical music, performance art, and art restoration. The first part of the thesis is dedicated to the study of Musical Ontology. I begin in Chapter one by analyzing several theories of what a classical musical work is ontologically. I focus specifically on Idealism, Nominalism and Platonism. I defend the view that none of these proposals is fully satisfactory and able to resist objections. This leads in Chapter two to a discussion of the appropriate methodology for investigating the ontology of music, and the reasons for doing art ontology in general. I offer therefore a meta-metaphysical analysis of the ontology of art. I take into account four objections that can be formulated against art ontology: Eliminativism, Aestheticism, Historicism and Semanticism. The second part of the thesis is devoted to the study of the cases of performance art and restoration. Before tackling performance art and restoration, in Chapter three I investigate the concept of a work of art in general, arguing that there is no need to subsume all art under the work-concept. I claim that drawing a distinction between art-works and other art-phenomena is important to make sense of non-traditional contemporary art. In Chapter four, I consider the notion of performance art both historically and philosophically. I contend that performances can be understood in the comparison with experiments and games. Eventually, I examine the way in which performance art challenges our common understanding of art appreciation by means of the contrasting notions of immersion and interaction. In Chapter five, I consider the topic of art authenticity with regard to restoration. I refer to the work of Cesare Brandi to introduce some ontological problems that a philosophical reflection on restoration has to address

    A novel on-line dose monitoring technique tailored for Particle Therapy

    No full text
    Particle Therapy (PT) is a technique that exploits accelerated charged ions for the treatment of solid cancers. The irradiation accuracy and the conformity achievable with charged particles beams help to minimize damage to the surrounding healthy tissues and Organs At Risk (OAR) in tumor proximity. To fully take advantage of the improved therapy spatial selectiveness a novel monitoring technique is required in order to provide on-line a high precision feedback on the position of the maximum dose release, the Bragg Peak (BP), during the treatment. In the present PhD thesis a novel on-line dose monitoring technique to be applied in particle therapy treatments is described

    Tutela privatistica della microimpresa: riflessi sulla nozione di consumatore e protezione dell'imprenditore "debole"

    No full text
    La presente ricerca ha ad oggetto la tutela privatistica della microimpresa, alla luce della recente modifica legislativa di cui all’art. 7 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. decreto “Cresci-Italia”), che ha modificato gli artt. 18-19 cod. cons., inserendo la microimpresa all’interno dei soggetti destinatari della protezione contro le pratiche commerciali scorrette. In particolare, il focus dell’analisi verte sull’accertamento di una rinnovata tendenza legislativa a porre interesse nei confronti delle PMI e, più specificamente delle microimprese, cercando di mettere in evidenza, secondo un approccio sistematico, gli elementi di efficienza delle norme e le criticità dei modelli di protezione predisposti dai legislatori, europeo e nazionale, nei confronti delle microimprese. Al fine di analizzare al meglio tale tendenza, si è indagato, in via preliminare, sui tentativi giurisprudenziali di estensione della nozione di consumatore: in particolare, la ricerca è partita dall’evoluzione del concetto di autonomia privata, per poi giungere all’intervento del legislatore europeo sulla protezione del consumatore, fino ad arrivare all’introduzione della nuova e peculiare figura del “turista”. Muovendo da queste considerazioni preliminari, si è giunti a rilevare come tali tentativi non siano andati a buon fine e pertanto, le soluzioni di politica legislativa sono mutate: infatti, come analizzato nel corso del secondo capitolo, i legislatori (sia europeo che nazionale) si sono mossi, attraverso diverse discipline settoriali, al fine di apprestare una tutela nei confronti di quelle figure che sono ricomprese nella definizione di “imprenditore debole”. Gli interventi in questione sono iniziati con la l. 18 giugno 1998, n. 192 (“Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”) ed, in particolare, attraverso l’art. 9 recante “Abuso di dipendenza economica”, in seguito, la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231), la disciplina dell’affiliazione commerciale (c.d. franchising) (l. 6 maggio 2004, n. 129), il contratto di rete (l. 9 aprile 2009, n. 33) e le altre forme di aggregazione tra imprese, per arrivare, da ultimo, alla cessione di prodotti agricoli e agro-alimentari (art. 62, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1). Nella seconda sezione del Capitolo II, si è dato conto dello sforzo dottrinale volto ad offrire una ricostruzione dogmatica delle discipline sopra citate, attraverso le categorie dei “contratti d’impresa”, “terzo contratto” e “contratto asimmetrico”. Delineato in questo modo il complesso e frammentario quadro delle disposizioni a protezione dell’imprenditore “debole”, nel terzo capitolo, dopo aver tratteggiato la nozione stessa di “microimpresa”, si è inteso procedere, dapprima, con sguardo comparatistico, esaminando il contributo offerto dal c.d. diritto privato europeo e dall’esperienza dell’ordinamento spagnolo; poi attraverso l’analisi sistematica delle disposizioni privatistiche italiane in materia di microimpresa. Si sono esaminate le norme in tema di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole e comparativa, verificando la loro concreta attuazione attraverso l’analisi dei provvedimenti emessi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). Lo sguardo si è soffermato, inoltre, sull’istituto dello ius variandi bancario di cui all’art. 118 T.u.b. che, a seguito della modifica predisposta dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, in attuazione del c.d. “decreto Sviluppo” (attraverso l’introduzione del co. 2-bis all’art. 118 del T.u.b.) riguarda le microimprese; infine si sono brevemente analizzate le altre norme riguardanti la microimpresa. L’inclusione della microimpresa nell’ambito di operatività della disciplina delle pratiche commerciali scorrette pone, tuttavia, alcuni interrogativi non ancora chiariti: ci si riferisce, in particolare, all’inedito parametro del c.d. “microimprenditore medio” che si è cercato di riempire di contenuti. Alla luce degli elementi qui sommariamente delineati, emerge un nuovo quadro normativo contraddistinto da un tutela del tutto frammentaria e parziale della microimpresa. Essa sembrerebbe porsi, in una posizione mediana, tra il singolo consumatore ed il professionista “forte”: a ben vedere, appare evidente che la posizione di debolezza del microimprenditore, per varie ragioni principalmente di natura economica, si avvicina moltissimo a quella del consumatore. Risulta altrettanto evidente che la tutela assicurata ai consumatori nei confronti dei professionisti sia di gran lunga superiore rispetto a quella dettata per le microimprese. Da un punto di vista sistematico, tuttavia, oggi si riscontrano all’interno dello stesso testo normativo, ovvero il Codice del consumo, una diversa elencazione di soggetti giuridici cui applicare determinate tutele. Infatti, l’art. 3 cod. cons. contiene le definizioni generali dei concetti giuridici utilizzati nel Codice, prevedendo le figure del consumatore e del professionista (oltre alle associazioni di consumatori e utenti e al produttore), ai fini dell’applicazione, in particolare, della disciplina delle clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33 ss. e delle azioni collettive inibitorie e risarcitorie ex art. 37-140-140 bis. - 5 - L’art. 18 cod. cons., invece, prevede le figure del consumatore, del professionista ed anche della microimpresa, ai fini dell’applicazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette: in sostanza, le microimprese godono unicamente della tutela sulle pratiche commerciali scorrette ma non quella sulle clausole vessatorie. Si è proceduto, pertanto, ad ipotizzare i possibili scenari futuri, provando ad elaborare una ricostruzione della tutela della microimpresa, suggerendo alcune modifiche legislative (come l’allargamento alle microimprese della disciplina delle clausole vessatorie di cui agli artt. 33 ss. cod. cons. e la possibilità di accedere alle azioni inibitorie e risarcitorie, sia in via individuale che collettiva) volte ad offrire una maggiore protezione nei confronti di un soggetto che oggi, ancor più a causa della forte crisi economica che tuttora ci attaglia, risulta del tutto degno di una maggiore attenzione da parte del legislatore e di uno sforzo da parte della dottrina più sensibile a queste tematiche e della giurisprudenza

    Fotografia P001

    No full text

    75

    full texts

    5,899

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Archivio Aperto di Ateneo
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇