Archivio Aperto di Ateneo
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[Fotografie della Somalia: Attività e lavori tradizionali]
Immagini appartenenti al Fondo iconografico Carlo Pedrini e messe a disposizione dalla Biblioteca di storia moderna e contemporanea (BSMC).Sawirro iska leh Fondo iconografico Carlo Pedrini, waxaan diyaarisay maktabada "La Biblioteca di storia moderna e contemporanea (BSMC)".Images belonging to the Iconographic Fund "Carlo Pedrini" and provided by Biblioteca di storia moderna e contemporanea (BSMC).http://www.bsmc.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5
Midaynta iyo Horumarinta Af-soomaaliga
Qoraagu wuxuu maqaalkan ku falanqaynayaa arrimo ku saabsan midaynta af Soomaaliga qoran, oo dadka qaarkood ay ku doodaan in ay dhibaato ka taagantahay, iyagoo u aanaynaya kala duwanaanta lahjadaha Soomaaliyeed iyo farta af Soomaaliga oo aan xasillayn. Qoraha oo soo bandhigayaa in arrimahaasu aanu sax ahayn, wuxuuna muujinayaa caqabadaha dhabta ah ee hortaagan houmarinta af Soomaaliga: afku wuxuu la'yahay dawlad si rasmi ah u adeegsato, weerar ba'anna waxaa ku haya af Ingiriisiga, xagga ereyadana nabaadguur xooggan ayaa ku dhacaya, gaar ahaan ereyada la xiriira dhaqanka Soomaaliyeed.L'autore, in questo articolo, analizzando la questione della lingua somala scritta, cerca di illustrare che la situazione del somalo standard non è cosi problematica come a detta di alcuni somali, specialmente, nell'ortografia e nella differenza tra i dialetti, ma il problema somalo è bensì riscontrabile in altri fattori: la mancanza di un stato che continui ad adottare il somalo come lingua ufficiale, l'estinzione di tantissimi vocaboli in disuso, nonché la forte influenza dalla lingua inglese.The author in this article, in analysing the written somali language, wants to show the somali standard situation is not so bad, like some Somalis say, especially in orthography and in vernaculars difference. In spite of, the somali language problem is recognisable in some others factors: lack of state that usually chooses somali language as official language, extinction of many terms in disuse and also the strong influence of English.Cabdirashid M. Ismaaciil, Cabdalla C. Mansuur, Saynab A. Sharci (eds.
Functional characterization of ssle, a novel protective antigen involved in escherichia coli translocation of mucosal surfaces
Pathogenic Escherichia coli are responsible for a heterogeneous group of disorders, including diarrhoea, urinary tract infections, sepsis and neonatal meningitis, that collectively cause significant morbidity, lost productivity and high healthcare costs. Considering the incidence and also the increasing antibiotic resistance of E. coli strains, the prevention of infections is of pressing concern from both the public health and economic perspectives. Since conventional attempts to develop a highly immunogenic, safe and polyvalent vaccine had failed, we decided to apply the reverse vaccinology approach for the identification of protective and broadly conserved vaccine antigens. Although some of the protective candidates have been previously described, most of them have just putative or hypothetical functions assigned and, therefore, their characterization could contribute to the understanding of E. coli pathogenesis. In this study, vaccine antigen EKO_K1 3385, formally known as SslE (Secreted and surface-associated lipoprotein from Escherichia coli) has been characterized.
By applying a number of in vitro bioassays and comparing wild type, knockout mutant and complemented strains, we have demonstrated that SslE specifically contributes to degradation of mucin substrates, typically present in the intestine and bladder. Mutation of the zinc metallopeptidase motif of SslE dramatically impaired E. coli mucinase activity, confirming the specificity of the phenotype observed.
SslE can be divided into two main variants, we proved that antibodies raised against SslE variant I are able to inhibit translocation of E. coli strains expressing a different variant through a mucin-based matrix, suggesting that SslE induces cross-reactive functional antibodies that affect the metallopeptidase activity. To test this hypothesis, we used well established animal models and demonstrated that immunization with SslE variant I significantly reduced gut, kidney and spleen colonization by strains producing variant II SslE and belonging to different pathotypes.
Furthermore by exploiting a human in vitro model of mucus-secreting cells, we demonstrated that bacteria expressing SslE have a metabolic benefit which results in an increased growth rate postulating the importance of this antigen in enhancing E. coli fitness.
The results presented in this work conclusively designate SslE as an important colonization factor favouring E. coli access to both metabolic substrates and target cells and reinforce the use of this antigen as a component of a protective vaccine against pathogenic E. coli species
Ascesi, pensiero ed azione : la vicenda biografica e la riflessione politica ed economica di Sergio Paronetto (1911-1945)
Facendo ricorso ad una vasta documentazione inedita, la ricerca indaga la figura ed il pensiero di Sergio Paronetto (1911-1945), intellettuale cattolico e dirigente di spicco dell’Istituto per la ricostruzione industriale (Iri). Essa ricostruisce ed interpreta la sua riflessione politica ed economica e cerca di verificare l’importanza della sua presenza e della sua influenza nel più ampio contesto della storia della Chiesa, del movimento cattolico e dell’Italia tra gli anni ‘30 e ‘40.
Vengono anzitutto studiati gli anni della formazione: il ruolo dei genitori; le vicende dei primi anni di vita e la formazione scolastica nel Liceo di Ivrea; lo studio dei diari nella definizione della “tonalità” intellettuale della personalità; l’approfondimento dell’amore per la montagna; i motivi della scelta del corso di studi universitario e del trasferimento a Roma.
Sono poi ripercorsi gli anni trascorsi da Paronetto alla Federazione Universitaria Cattolica Italiana, cercando di spiegarli come un paradigma di comprensione della formazione di un’intera generazione. Si approfondisce il valore dell’itinerario accademico da lui elaborato e si chiarisce la sua visione del fascismo. Viene descritto il suo ruolo di protagonista della vita degli intellettuali cattolici degli anni ‘30 ed il rapporto con Giovanni Battista Montini.
La ricerca prosegue interpretando il suo l’impegno nell’IRI come punto di equilibrio tra la vocazione allo studio sistematico e la vocazione all’azione. La sua vicenda biografica viene presa come riferimento e catalizzatore di una rete di contatti e di intese essenziale nel ridisegnare la “forma” dell’economia dell’Italia. Si mettono in evidenzia il rapporto con Pasquale Saraceno, Alberto Beneduce e Donato Menichella e l’originalità del punto di vista di Paronetto, l’apporto dato all’Ufficio Studi, alla redazione delle relazioni annuali, alla trasformazione dell’IRI in ente permanente. Viene indagata tutta la sua riflessione economica.
Si prende quindi in esame l’esemplarità di Paronetto come figura di professionista e di animatore della cultura religiosa degli intellettuali cattolici, il rapporto con Adriano Bernareggi e l’eredità di Righetti, i motivi ispiratori delle settimane di Camaldoli e la loro influenza nel dibattito culturale e teologico dell’epoca. Si affronta il contributo che diede alle attività del gruppo di Studium, editrice e rivista. In seguito si indaga il giudizio di Paronetto sulla realtà italiana ed internazionale, sulla crisi del fascismo e sulla guerra. Grande attenzione è riservata all’azione pedagogica che egli svolse sugli uomini della cultura e della politica e all’incontro con De Gasperi che preparò la nascita della Democrazia Cristiana.
Vengono poi ricostruiti gli eventi che segnarono la crisi del 1943: la ripresa degli studi sulla dottrina sociale e l’Istituto Cattolico per le Attività Sociali, il contesto dentro il quale si collocò l’idea del “Codice di Camaldoli” e le iniziative che lo prepararono, la nota settimana di cultura religiosa del luglio, il lavoro e la riflessione politica e sociale al momento del crollo del fascismo. Infine viene ripercorsa la fase conclusiva della vita di Paronetto, la lenta ricomposizione della vita democratica ed il contributo che egli vi diede, l’esperienza della Sinistra Cristiana, l’analisi critica della legge sulla socializzazione e le prospettive dell’economia internazionale lo sforzo per il mantenimento dell’IRI e delle imprese a capitale partecipato, il processo per collaborazionismo cui egli fu sottoposto
Il corpo ristretto : il processo giurisprudenziale di emersione dei diritti nell'esecuzione penale.
Il presente lavoro si propone di analizzare normativa e giurisprudenza in materia di esecuzione penale con il dichiarato fine di valutarne la compatibilità con i principi posti dal dettato costituzionale. Prendendo le mosse dalle funzioni storicamente attribuite alla pena - espresse nei postulati della Scuola Classica e Positiva - nella prima parte dell’elaborato vengono condotte ampie riflessioni intorno al principio di umanizzazione e al finalismo rieducativo della pena descritti nell’art. 27, comma 3 Cost. Dalle riflessioni a carattere generale riguardanti il dettato costituzionale, l’indagine si incentra sulla normativa penitenziaria attraverso l’analisi delle caratteristiche dell’attuale ordinamento penitenziario (l. 354/1975) e del regolamento di esecuzione (D.P.R. 230/2000). Analisi in cui emerge - nonostante i notevoli passi avanti compiuti dalla riforma del ’75 - la presenza di un legislatore spesso lontano dal compiere scelte costituzionalmente orientate e di frequente nascosto dietro ponderati silenzi, difficilmente conciliabili con il suo mandato costituzionale. A fronte del quadro normativo descritto nel capitolo d’apertura, spesso lontano dalla realizzazione dei principi costituzionali posti a tutela della dignità della persona ristretta, il delicato processo di bilanciamento di valori tra esigenze di ordine e sicurezza - connaturate allo stato di detenzione - e garanzia dei diritti inviolabili è stato spesso affidato all’opera della giurisprudenza costituzionale. Proprio sul modo in cui la Consulta ha agito sulla normativa penitenziaria il presente lavoro fonda la tripartizione dei diritti delle persone ristrette: - “diritti emersi”, cioè originariamente non previsti dalla normativa penitenziaria e attualmente garantiti grazie all’intervento di pronunce giurisprudenziali (diritto al riposo festivo retribuito e diritto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per i detenuti in regime speciale); - “diritti ad efficacia emersa”, il Giudice delle Leggi ha agito sulla normativa per apprestare adeguata tutela all’efficacia di diritti formalmente tipizzati, ma spesso frustrati sul piano dell’effettività (il capitolo contiene altresì un caso di diritto tipizzato ad “efficacia emersa”, rappresentato dalla questione della tutela giurisdizionale dei crediti derivanti dal lavoro penitenziario); - “diritto sommersi”, cioè posizioni soggettive tuttora non espressamente contemplate dal dato normativo ma che, ponendosi come diretta espressione dei principi costituzionali di umanità e rieducazione, dovrebbero trovare pieno riconoscimento nel diritto positivo (oggetto di indagine nel capitolo finale). Costituendo i diritti sommersi categoria aperta in progressiva espansione, l’analisi è condotta su quelle posizioni direttamente incidenti sul corpo della persona detenuta, comprimendo gli aspetti più intimi di quella sfera di garanzia posta dal dettato costituzionale a tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili. Vengono, dunque, analizzati i seguenti diritti sommersi: - diritto all’affettività e alla sessualità intramuraria, anche in riferimento al diritto alla genitorialità e alla tutela dell’infanzia; - diritto a uno spazio detentivo dignitoso, con particolare riguardo ai recenti interventi normativi e giurisprudenziali in tema di sovraffollamento carcerario; - diritto a non subire tortura, in conseguenza della persistente assenza nell’ordinamento italiano del reato di tortura
Elezioni non democratiche : Marocco, Russia, Tanzania e Myanmar in prospettiva comparata
Le elezioni sono un elemento imprescindibile della democrazia moderna, che è sempre rappresentativa. A partire dalla Rivoluzione Francese, una proporzione crescente di governi nel mondo ha reclamato di derivare il proprio diritto-dovere di detenere il potere dal popolo: il governo “del popolo, dal popolo, per il popolo” è divenuto la fonte di legittimazione del potere politico moderno, in contrasto con le forme tradizionali, quali l’investitura divina, per mano dell’autorità religiosa, la discendenza dinastica, la conquista con la forza. Le schede elettorali sono divenute il simbolo dell’investitura popolare del governo. Tuttavia, negli ultimi due secoli il voto popolare non è stato tipico solo delle democrazie. Regimi che non sono considerati democratici, in base alla definizione di democrazia comunemente (anche se non unanimemente) accettata in scienza politica, sono stati o sono soliti chiamare i cittadini (oggi in genere tutti i maggiorenni) alle urne, indire elezioni per la formazione di assemblee legislative nazionali e/o per la selezione del vertice monocratico dello stato. Negli ultimi decenni è divenuta più diffusa nel mondo la tendenza a dare a queste consultazioni la forma di elezioni multipartitiche, spesso con diritto di accesso alla competizione anche per gruppi politici che non si oppongono ai governi. Queste tendenze hanno stimolato, nell’ultimo decennio, la curiosità e l’interesse degli studiosi di scienza politica nei riguardi di un fenomeno, quello delle elezioni in contesti non democratici (o meno che democratici), prima perlopiù negletto, con rare eccezioni. Hanno anche contribuito a suscitare un ripensamento di consolidate teorie circa la natura, i caratteri essenziali e i criteri di differenziazione dei regimi non democratici, rendendo inoltre sul piano teorico ed empirico più periglioso il compito di distinguerli dalle democrazie.
Questo lavoro si propone di studiare il fenomeno delle elezioni in regimi non democratici nelle sue principali implicazioni, tramite la comparazione di un numero limitato di casi (Marocco, Russia, Tanzania, Myanmar). Aspetto di primario interesse è l’analisi delle funzioni che le elezioni svolgono nei sistemi non democratici, ossia del ruolo politico che è loro anzitutto attribuito da chi le indice, i governanti. La questione si può sintetizzare nella domanda: perché si svolgono, o non si svolgono, le elezioni in regimi non democratici? Lo svolgimento delle elezioni, la sospensione, l’annullamento, la cancellazione dall’ordinamento delle elezioni, richiedono delle scelte di comportamento da parte degli attori potenzialmente coinvolti, che si possono per semplicità comprendere in quattro gruppi: il capo del regime e la sua coalizione dominante, le opposizioni politicamente organizzate, i cittadini, gli attori internazionali. L’analisi di questi comportamenti è un centro di interesse di per sé e costituisce, inoltre, il materiale empirico sulla base del quale si può ragionare a proposito degli aspetti funzionali delle elezioni.
Al di là delle intenzioni di chi le indice e in virtù delle scelte di comportamento degli attori coinvolti, le elezioni possono dar luogo a diverse conseguenze politicamente rilevanti. In particolare, ci si chiede se esse contribuiscano a rinsaldare la stabilità dei regimi non democratici, o se ne favoriscano, piuttosto, la crisi, l’instabilità, il crollo. L’analisi dei comportamenti degli attori politici e la riflessione sulle funzioni delle elezioni permettono di ragionare sulle conseguenze del loro svolgimento sulla storia politica dei regimi
Integrare l'atomo? EURATOM e i limiti della cooperazione atomica europea (1955-1967)
Obiettivo di questo elaborato è ricostruire la nascita (1955-1957) e l’operato di EURATOM (1958-1967) nel corso dei due Piani Quinquennali dell’organo. Accanto ad una descrizione della negoziazione che portò alla firma dei Trattati di Roma (primo capitolo), vengono analizzati due case-studies specifici: la collaborazione atlantica per la diffusione dei reattori di potenza (secondo capitolo) e lo sforzo di ricerca congiunto per lo sviluppo tecnologico dei reattori veloci (terzo capitolo). Chiave della ricostruzione è il tentativo di individuare gli ostacoli sia tecnologici sia giuridici che frustrarono le ambizioni dell’iniziativa integrativa perseguita dai Sei (Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo). Grande centralità viene attribuita alla dimensione nucleare dell’integrazione, ovvero riprendendo le tesi dello storico scandinavo Gunnar Skogmar, alla complessa correlazione tra i disegni comunitari e le politiche volte a limitare la proliferazione nucleare militare perseguite dall’Amministrazione Eisenhower. Non secondaria è anche la dimensione economica connessa allo scambio tecnologico. Nello specifico, all’interno dell’elaborato, si tenterà di comprendere attraverso una serrata ricostruzione degli eventi, quali fossero gli attriti e le ritrosie maggiori posti in essere dai randi gruppi industriali da ambo le sponde dell’Atlantico rispetto ai tentativi di regolamentazione di un settore tanto sensibile da un punto di vista strategico quale quello atomico. In chiusura dell’elaborato, invece, è presente una breve conclusione in cui vengono riproposte alcune delle tesi fornite dagli studiosi in merito sia alla nascita che al fallimento di EURATOM: tesi che vengono poste a confronto con gli esiti della ricerca, tentando di individuarne i meriti e i punti che necessitino di maggiore approfondimento. Per quanto riguarda le fonti, infine, mentre nel primo capitolo si è fatto uso della documentazione archivistica riletta alla luce della più recente storiografia e più in generale della copiosa letteratura presente sui Trattati di Roma, il secondo ed il terzo capitolo sono basati, quasi integralmente, su documenti di seduta, lettere e rapporti della Commissione EURATOM. Questa documentazione è stata raccolta in seguito ad una ricerca svolta presso gli Archivi delle Comunità Europee di Firenze dove è conservata tutta la documentazione della Commissione EURATOM e dove si trovano i fondi di Emile Hirsch (Presidente della Commissione) e Jules Guéron (Direttore per la Ricerca e l’Insegnamento). Altro materiale (Rapporti Annuali, Rapporti semestrali, Pubblicazioni Ufficiali) è stato invece reperito sul web attraverso l’Archive of European Integration(AEI) dell’Università di Pittsburgh, che raccoglie e indicizza una vasta mole di documenti direttamente connessi ad EURATOM ed alle sue attività
Ulrike Draesner e Ann Cotten: il paradigma della traduzione nella poesia contemporanea
In questo lavoro di ricerca si è inteso proporre un’interpretazione dell’opera di due interessanti scrittrici tedesche contemporanee, Ann Cotten e Ulrike Draesner, alla luce di quello che si è definito ‘paradigma della traduzione’.
Alla base di questa scelta, vi è una concezione della traduzione non solo come riscrittura di un testo da una lingua all’altra, ma più in generale come pratica dell’interazione interlinguistica. Di tale prassi si è cercato di mettere in luce il grande valore euristico. Si è sostenuto che dalla traduzione scaturisce una più profonda consapevolezza del linguaggio in generale e, soprattutto, del particolare modo in cui le lingue costruiscono il senso di appartenenza culturale e l’identità. Visto attraverso la traduzione, infatti, il nesso tra lingua e identità muta completamente. Paradossalmente, proprio in traduzione la lingua non erige più muri, non crea barriere insormontabili, ma piuttosto si fa soglia. Su questa soglia, nel punto di contatto tra le lingue, anche quello che sembra intraducibile acquista significato nella pratica della differenza. E proprio in tale pratica si può scorgere un nuovo modello di identità, che renda conto della complessità della contemporaneità globalizzata e si fondi sulla continua rinegoziazione di ciò che è proprio e di ciò che è estraneo.
Ann Cotten e Ulrike Draesner hanno potuto sperimentare tutto ciò nel proprio stesso vissuto. Ann Cotten, perfettamente bilingue, è nata negli Stati Uniti e cresciuta in Austria. L’inglese, sua lingua madre, si è rivelato ben presto per lei come solo uno dei tanti modi in cui entrare in relazione con il mondo. Nata in un piccolo paesino della Baviera da una famiglia che è di per sé un conglomerato di culture diverse, Ulrike Draesner ha iniziato a guardare alla propria lingua da una prospettiva straniata a seguito di un lungo soggiorno in Inghilterra. Nessuna delle due però presenta l’insorgere di una prospettiva essofonica dal punto di vista tematico. Cotten non racconta l’esperienza di vita che l’ha portata a non avere familiarità né con l’inglese né con il tedesco; essa, piuttosto, rende il lettore partecipe della decostruzione e rinegoziazione dei significati delle lingue e delle forme del linguaggio. Draesner, a sua volta, scrive addirittura nella propria lingua madre, eppure può essere considerata un’autrice essofonica perché si posiziona fuori di essa e mette il lettore nella condizione di fare altrettanto. In questo senso, nella loro scrittura si può riconoscere il paradigma della traduzione e nelle loro opere esso dispiega tutto il suo enorme potenziale
Clausole generali e altre forme della generalizzazione normativa
La tesi tratta delle forme della generalizzazione normativa ed è suddivisa in tre capitoli.
La prima questione che si è affrontata riguarda il rapporto tra norma e valore. Nell’ottica prescelta – quella neoistituzionalista – il sistema-diritto appare come un insieme unitario di scopi, privo di quel relativismo assiologico che caratterizza la prospettiva contrattualista, alcuni dei quali – quelli fondamentali per la civile convivenza – preselezionati dal legislatore e resi evidenti nella Carta costituzionale, altri ancora – quelli strumentali alla cooperazione interindividuale – declinati all’interno di norme gerarchicamente inferiori.
Gli scopi del diritto, però, non sono finiti e non si identificano, pertanto, in quelli incorporati nelle disposizioni normative. Poste le premesse fondamentali, l’ordinamento predispone, infatti, una serie di meccanismi per mantenersi “cognitivamente aperto” rispetto alle esigenze della collettività i cui bisogni è chiamato a soddisfare. In quanto risultanti di un processo di oggettivizzazione e astrazione storica degli interessi individuali, i valori o scopi del diritto non seguono la logica escludente tipica degli insiemi conchiusi. La rispondenza o meno di determinate condotte ad un valore ben può mutare (come normalmente muta) al mutare del tempo in cui il giudizio di verosimiglianza viene svolto. Tale la ragione per cui la positività della norma non è un attributo originario della stessa ma le si accosta nel momento in cui la norma passa dalla dimensione statica e astratta di ius positum a quella dinamica e vivente del decisum. La positività del diritto, in altri termini, non nasce con il perfezionarsi dell’iter legislativo formalmente necessario ai fini della sua validità ma deriva dall’operazione ermeneutica, intesa come atto finale di creazione della norma demandato (ab origine ed in ogni caso) ad un soggetto giuridicamente educato ma appartenente alla stessa dimensione storica e concreta in cui il decisum è destinato ad incardinarsi.
Tant’è che, quando interprete non è il giudice ma il consociato e non si verifica un conflitto circa il modo di intendere il modello di condotta preferito dall’ordinamento la norma è comunque positiva. In questo caso, infatti, non vi è la necessità di ricorrere alla tutela giurisdizionale dei diritti poiché vi è consenso tra le parti interessate e la norma è per ciò solo positiva ossia di fatto vigente. Si tratta, però, di una positività precaria perché affidata al mero consenso attuale sul modo di intendere il comando legislativo e sempre esposta alla eventuale decisione contraria dell’organo istituzionalmente preposto ad accertarla in modo definitivo, almeno fintanto che non subentrino meccanismi automatici di stabilizzazione di quello che chiameremo “decisum diretto”, primi tra tutti la prescrizione e la decadenza. Questa dinamica conferma ulteriormente la nozione in questa tesi sposata circa il fondamento volontario del diritto (svincolato, cioè, dal principio dei rapporti di forza che rappresentano, al più, una contingenza negativa) che è corollario dell’ulteriore nozione di diritto come scienza pratica e, infine, dell’idea della protezione come “minimo assiologico giuridico”.
La fisiologia osmotica tra diritto e realtà si ricava intendendo i valori in senso oggettivo e sostanziale ossia come idealità che, acquistando senso solo se calate nella dimensione storica e concreta degli atti (come componenti dei fatti), necessariamente corrispondono a interessi epurati del corredo fattuale e selezionati (ex ante o ex post) come giuridicamente rilevanti. Per onestà intellettuale, è opportuno precisare che tale nozione di valore, coincidente con lo standard mengoniano, è però mediata dal riconoscimento di un dualismo dei valori al pari di quanto può dirsi, in generale, per il fenomeno giuridico, la cui natura è statica e quindi ideale nel suo essere jus positum e dinamica e quindi concreta nel suo traslare a directum. Si è ritenuto, così, di poter individuare quale tratto fondamentale del rapporto tra norma e valore la dialetticità che identifica anche il senso del sistema giuridico riguardato in un’ottica non già sostanziale ma funzionale, come congegno di riduzione della complessità secondo la logica dell’utile o dannoso. La seconda questione che si è tentato di sviscerare è se, poste queste premesse iniziali, sia possibile distinguere le generalizzazioni normative non solo (o non tanto) a seconda del loro modo di incidere sulla realtà ma anche (e soprattutto) sul tipo di procedimento cognitivo che le stesse impongono all’interprete per dotare lo ius positum della dovuta positività. Una prima distinzione si è operata con riferimento alle regole e ai principi da un punto di vista strutturale, secondo la nota distinzione forte – che non lega cioè la differenziazione tra le une e gli altri al maggiore o minore grado di vaghezza concettuale-descrittiva della norma ma riconosce (con varie soluzioni) differenze sostanziali. L’idea proposta è quella di una generalizzazione puramente assiologica nel caso dei principi e di una generalizzazione (immediatamente) descrittiva e (mediatamente o implicitamente) assiologica nel caso delle regole, le quali poi, sotto il primo profilo (concettualedescrittivo) possono essere più o meno vaghe con ciò non richiedendo un’operazione diversa all’interprete ma solo un maggiore o minore sforzo ricognitivo in punto di fatto. Una seconda distinzione si è tentata, dal punto di vista funzionale, riconoscendo quali destinatari primari dei principi il legislatore e l’interprete e quali destinatari primari delle regole i consociati. Tale circostanza si è desunta dalla diversità di struttura: i principi, in quanto norme incondizionate, identificano gli scopi del diritto e indicano a livello astratto e oggettivo le condotte (da selezionare come) preferibili al fine di darvi attuazione ma, in quanto norme non precettive, dispiegano i loro effetti solo all’interno del sistema-diritto essendo destinate ad orientare la condotta dei soggetti istituzionalmente qualificati ad edificarlo e manutenerlo. Il giudizio di verosimiglianza sulla preferibilità o meno della condotta posta in essere in forza dei principi generali riguarda, pertanto, principalmente la condotta del legislatore (in quanto primo interprete) e del giudice (in quanto ermeneuta), investendo eventualmente solo la condotta interpretativa del consociato in relazione ad una regola capace di dispiegare i suoi effetti
direttamente nei confronti dello stesso. Le regole, in quanto norme condizionate e immediatamente precettive, sono destinate a regolare le umane vicende e si orientano naturalmente in senso estroflesso verso i consociati. Esse non indicano, se non a livello
implicito, lo scopo perseguito dall’ordinamento (in ragione del quale sono state emanate e continuano a ricevere attuazione) ma solo la condotta attesa dal consociato e gli effetti che si ricollegano alla sua violazione.
Questa distinzione funzionale fondata sulla diversità di struttura autorizza una partizione ulteriore tra principi, regole e clausole generali. Queste ultime, infatti, sono forme della generalizzazione puramente assiologiche, come i principi, ma essendo normalmente incardinate all’interno di una fattispecie completa della descrizione del fatto e corredata dall’effetto condividono la destinazione d’uso delle regole.
L’avverbio normalmente è d’obbligo perché esula da questa normalità la clausola generale per eccellenza ossia la buona fede che merita, pertanto, una classificazione a sé e su cui si tornerà parlando del terzo capitolo.
La natura ibrida delle clausole generali, quindi, pur implicando una certa elasticità assiologica, è mitigata dall’essere le stesse clausole dotate dell’effetto tipico della norma, quello performativo-semplice ossia teso a performare le condotte dei consociati. Diversamente, i principi esplicano i loro effetti solo all’interno delle dinamiche ordinamentali e sono, pertanto, norme di tipo performativo-costitutivo, laddove, però, la performance è attesa non tanto da parte dei consociati ma dello stesso ordinamento giuridico.
Da questa stessa destinazione (unitamente alla priorità della componente assiologica del diritto su cui oltre) possiamo ricavare il criterio ermeneutico primario – sia per ragioni temporali che per ordine di importanza – della unità o coerenza assiologica del diritto che fa il paio al principio di uguaglianza sostanziale tale per cui l’introduzione all’interno dell’ordinamento giuridico di valori contrastanti con quelli già incorporati nell’architettura assiologica dello stesso è consentita solo quando vi siano contingenze tali da giustificare l’adozione di un sistema di governo delle stesse secondo rationes diverse da quelle già in uso. A titolo esemplificativo si riporta la vicenda dell’anatocismo bancario e la sua ultima fortunata svolta (con l’introduzione del divieto di cui all’art. 1283 c.c. anche nel nuovo art. 120 Tub) che ha messo bene in luce come il legislatore abbia per molto tempo violato il criterio di unità o coerenza assiologica senza poter invocare la necessità di trattare in modo diverso i diversi, poiché niente giustificava il maggior favore dimostrato fino a ieri alle banche e agli intermediari finanziari rispetto al creditore pecuniario comune. Sotto l’ulteriore profilo dell’attività richiesta all’interprete al fine di dare applicazione alle forme della generalizzazione così individuate, la differenza è notevole. Mentre, infatti, le regole richiedono di norma una mera operazione sussuntiva – di riconduzione del fatto alla fattispecie sotto il profilo fattualedescrittivo – le clausole generali e i principi implicano un attività diversa e più complessa, dovendo in primo luogo l’interprete riempire di senso il valore dalle stesse incorporato per poi procedere ad una verifica di compatibilità tra il fatto com’è e il fatto come doveva essere. Questa operazione si sostanzia: 1) nella comprensione dello scopo perseguito dal soggetto con la condotta posta in essere; 2) in una presa di coscienza della propria idea del valore (ossia di quei comportamenti verosimilmente rispondenti alla finalità incarnata dal valore); 3) in una verifica preventiva circa la conformità della propria idea a l’idea oggettiva di quel valore; 4) ad un giudizio di preferibilità o meno della condotta posta in essere dal consociato rispetto al valore sulla base di un criterio di verosimiglianza; 5) ad una verifica di condivisibilità degli effetti che discendono dall’applicazione della norma così ricostruita.
I passaggi 1), 2) e 3) sono (o dovrebbero essere) normalmente assorbiti dalla previa educazione della precomprensione dell’interprete; il passaggio 4) quando il giudice interpreta una regola è caratterizzato non dalla logica della preferibilità ma da quella della doverosità risultandone di molto diminuito il margine di verosimiglianza della qualificazione giuridica del fatto e, di conseguenza, il lasso di controvertibilità della decisione; il passaggio 5) nelle regole non è quasi mai necessario ferma restando la possibilità che un fatto astrattamente riconducibile a diverse fattispecie venga inquadrato all’interno di quella produttiva degli effetti maggiormente condivisibili.
Questa ricostruzione aiuta a mettere in luce come componente minima essenziale del diritto sia non la componente descrittiva propria delle regole e neppure quella performativa-semplice associata alle stesse ma la componente assiologica. Come a dire che l’ordinamento ben potrebbe reggersi solo su indicazioni di massima, orizzonti di scopo, ma non potrebbe definirsi tale senza di essi. E, poiché il valore risiede nel fatto (o, meglio, in quella sua componente caratterizzata dalla volizione umana ossia l’atto), quest’opera di riconduzione ad unità del Sein e del Sollen dal punto di vista finalistico non può che partire dal fatto per estrapolarne la componente valoriale (o, meglio, la “natura”) e verificarne la rispondenza rispetto all’architettura assiologica dell’ordinamento sulla base del logos. Da ciò l’idea del diritto come scienza analogica che opera, cioè, attraverso (ana) il linguaggio (logos).
Questa caratterizzazione essenziale del modo d’essere del diritto non va intesa nel modo attualmente in voga presso i linguisti – fin troppo inclini al nichilismo e alla mortificazione del dover essere, ridotto a mero argomento – ma è utile a risolvere alcune tematiche di rilevanza pratica come, esemplarmente, la questione della dicotomia tra regole di validità e regole di responsabilità in uno con la riconducibilità alla violazione della buona fede di rimedi invalidatori. Perché alla buona fede non sono associabili effetti invalidanti? Non per ragioni formalistiche ma perché gli stessi effetti – che fanno sparire ciò che fino ad un attimo prima c’era – sono il frutto del “linguaggio della magia” cioè di quel linguaggio che realizza sia l’intrinseco che l’estrinseco del detto nell’atto del dire. Il linguaggio della magia è tipico dei soli performativi-costitutivi, di quelle norme, cioè, che sono destinate a produrre effetti nel solo sistema a cui appartengono, come i principi generali, le norme abrogatrici, quelle relative all’iter legislativo, le norme attributive della personalità giuridica, etc.
Questi i confini dell’ambito di operatività delle varie forme della generalizzazione che è indispensabile rispettare ai fini della sopravvivenza del sistema perché la praticità, che pure è attributo fondamentale del diritto, non può tradursi in fenomeni autodistruttivi della sua architettura. La buona fede, dunque, al pari delle altre clausole generali è destinata a mantenere l’apertura cognitiva del sistema giuridico dal punto di vista valoriale, introitando bisogni che, pur non riconcettualizzati dal legislatore, presentano nel sistema di appartenenza “naturale” (morale, mercantile, religioso, etc.) quel grado di oggettivizzazione ed astrazione che deriva loro dalla larga condivisione del giudizio di preferibilità delle condotte che li concretizzano e che ne integrano il senso. Così, potremmo dire, l’intercomunicazione tra sistemi avviene sempre su di un piano che lungi dal soffrire l’incertezza dell’arbitrio garantisce una coerenza di massima tra le scienze umane organizzate a sistema nei limiti di interferenza reciproca. Ciò che non significa che per il tramite delle clausole si introitano nel diritto elementi che questo a inteso escludere, al contrario: quando si ha a che fare con queste forme della generalizzazione la giuridica rilevanza di valori extrasistemici è in re ipsa poiché le clausole (al pari dei principi) svolgono originariamente proprio questa funzione (essendo però destinate – al contrario dei principi – ad orientare in prima battuta le condotte dei consociati).
Chiaro è che quest’opera di ricezione giuridica è possibile nei limiti in cui la stessa non si traduca in una negazione di valori già inglobati nel sistema-diritto poiché, diversamente ragionando, si finirebbe per legittimare un’opera di decostruzione ex post (cioè ad opera del giudice chiamato a concretizzare le clausole stesse) del complessivo impianto assiologico o finalistico del sistema in violazione del criterio primario di unità o coerenza assiologica, che legittima questa operazione solo al ricorrere di esigenze di uguaglianza sostanziale. Il contenuto minimo inderogabile delle clausole generali è, pertanto, un contenuto riflesso rispetto alla carica valoriale dei principi che, secondo le circostanze del caso, ben può esaurirsi (ma non necessariamente si esaurisce) in una “mera” ripetizione dell’uno o dell’altro secondo il meccanismo proprio della c.d. indirekte Drittwirkung. La particolarità della buona fede risiede nell’essere la stessa priva del corredo performativo che, abbiamo detto, essere caratteristica finalistica essenziale del diritto. Ciò che comunque non vale ad escluderne l’immediata precettività. In altri termini: stando al dettato positivo i consociati sanno che devono comportarsi secondo buona fede ma non sanno né cosa ciò esattamente significhi né cosa la violazione dell’obbligo comporti. Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato delle funzioni tipiche della buona fede, sussumibili in tre macrocategorie: integrativa, valutativa e interpretativa, affrontate nel terzo capitolo. La prima è destinata ora a indirizzare la poiesi del debitore verso la permanenza della possibilità della prestazione ora a forgiare il rapporto obbligatorio secondo un modello minimo inderogabile dello stesso che è essenzialmente votato alla protezione. La seconda è finalizzata ora ad evitare condotte opportunistiche (abuso del diritto) ora a sospendere l’efficacia coercitiva dell’obbligo dinnanzi a preminenti esigenze
della persona debitrice (inesigibilità). La terza è, infine, deputata ora ad orientare in senso antiformalista la condotta dell’interprete di quel sotto-sistema normativo (o a normazione derivata) che è il contratto, coerentemente con l’impianto assiologico derivato dello stesso, ora a risolvere in via principale ed immediata il problema delle sopravvenienze. Queste le funzioni a cui si associano altrettanti rimedi, tutti operanti direttamente sul rapporto obbligatorio: ampliamento dell’area della coercibilità, paralisi del diritto, illegittimità della condotta, etc. Ciò che non significa che la buona fede non rilevi anche in punto di fattispecie ma, per far ciò, la stessa deve coincidere con l’uno o con l’altro elemento della stessa. Abbiamo visto più sopra il rapporto tra neoformalismo e buona fede e la possibilità di una coincidenza di soluzioni tra i giudizi di valore operati per il tramite dell’elemento causale e quello operati per il tramite della buona fede. Senz’altro tra regole di fattispecie e regole di responsabilità rimane ferma la distinzione finalistica primaria tale per cui le prime sono funzionali all’edificazione del regolamento contrattuale (performativi-costitutivi) e le seconde sono dirette ad orientare le condotte dei privati in un’ottica di tipo programmatico (performativi semplici).
Tuttavia, tale distinzione né vale ad escludere che il valore evocato dalla causa (come scopo del contratto) e quello evocato dalla buona fede coincidano; né, quando si tratti di obbligazione senza prestazione, appare così marcata, posto che in tale contesto la buona fede dismette la sua veste di performativo semplice per assumere le sembianze di un performativo-costitutivo.
Al fine di una esatta comprensione del fenomeno, la prima domanda a cui è necessario rispondere è perché sussiste quest’obbligo di comportarsi secondo buona fede ossia qual è il bisogno cui la buona fede è destinata a dare risposta.
Al contrario delle altre clausole generali, che identificano con sufficiente chiarezza il sistema all’interno del quale nasce il bisogno rilevante anche per il sistema-diritto (ad es. il buon costume che individua il sistema-costume al fine di ricavare il criterio di preferibilità) la buona fede è più sfuggente inducendo a ritenere che il sistema di riferimento possa essere ora l’uno ora l’altro a seconda del contesto in cui si colloca il rapporto obbligatorio. Tratto essenziale della buona fede è, quindi, la sua pertinenza all’obbligazione il cui substrato materiale è indice rivelatore del luogo in cui attingere il valore ossia l’astrazione oggettivizzata di quelle condizioni positive d’esistenza che sono gli interessi individuali, selezionati come utili o dannosi sulla base di un criterio di preferibilità delle condotte rispetto al buon esito del rapporto obbligatorio cui inerisce espresso dalla più parte degli individui operanti nel sistema di riferimento.
Dal punto di vista funzionale, l’istituto “buona fede” fondante l’obbligazione senza prestazione è, quindi, deputato a proteggere le persone coinvolte in una relazione (stabile e orientata ad uno scopo) essendo la protezione stessa il minimo finalistico del diritto; dal punto di vista assiologico, il valore “buona fede” atto ad indicare il criterio di preferibilità ben può variare a seconda del contesto fattuale in cui matura la relazione, ferma restando la pertinenza della buona fede al rapporto obbligatorio e, dunque, la sua natura di “programma di scopo”. Quando la buona fede opera in senso costitutivo la sua differenza rispetto alla causa sfuma nel senso che l’istituto “buona fede” sta all’obbligazione senza prestazione come l’istituto “causa” sta al contratto. Resta fermo, però, il rapporto di reciproca esclusione tra l’una e l’altra (poiché dove c’è contratto non
c’è obbligazione senza prestazione) e la duplice natura della buona fede che, anche quando costituisce, rimane pur sempre (anche) norma programmatica.
Infatti, se l’analogia regge con riferimento alla funzione dell’istituto giuridico non vi sono margini di sorta
per appiattire la buona fede sulla causa (o viceversa) posto che l’una è naturalmente proiettata verso il futuro e vive esclusivamente in una dimensione dinamica, sia quando si fa portatrice di valori incarnati dai principi giuridici (anch’essi ontologicamente dinamici) sia quando recepisce valori extra-giuridici; l’altra (la causa) è funzionale a fotografare una data situazione indicando una volta e per sempre lo scopo cui condotte predeterminabili a priori devono orientarsi.
Per quanto attiene allo scopo incarnato nella buona fede, la questione è diversa. Non c’è un tempo o una situazione di fatto che la buona fede cristallizza una volta e per sempre indicando le condotte “dovute” e quelle escluse dall’alea di coercibilità. La buona fede opera a ridosso del bisogno nel momento in cui lo stesso bisogno emerge e, in quanto tale, è norma autenticamente rimediale. Essa buona fede – tramite costitutivo di quel minimo giuridico rappresentato dall’obbligazione in funzione protettiva “pura”, senza il corredo della prestazione – veste di dignità g
L’innovazione tecnologica per il made in Italy con particolare riferimento al settore tessile
Questo lavoro conclude un percorso di ricerca volto a studiare determinati aspetti e dinamiche che si celano dietro al rinomato Made in Italy, da un punto di vista merceologico, e non solo.
Ho scelto di analizzare questa materia con lo scopo di dimostrare com l’innovazione tecnologica possa aumentare e migliorare aspetti produttivi, processi, servizi, ma anche la qualità intesa come sinonimo di garanzia verso il consumatore finale che a sua volta è così maggiormente tutelato.
Per dimostrare ciò sono partita da un’analisi dei diversi aspetti coinvolti, partendo dal fenomeno tecnologico, passando per il tentativo di dare un’univoca e chiara definizione del concetto Made in Italy: termine così noto e celebre, ma dai confini poco chiari, terminando con lo studio delle novità presenti sul mercato in termini di prodotto e processo, ma anche a livello normativo di tutele.
Ho deciso di approfondire e focalizzare l’analisi sul settore tessile e di dimostrare come attraverso certificazioni, norme e sviluppo tecnologico la situazione globale di questo settore sia cambiata e quali miglioramenti apporti al Made in Italy ed ai consumari in generale.
Il Made in Italy è dunque un sinonimo di garanzia. Innovazione e qualità, invece, rappresentano il binomio vincente per affermarsi a livello globale. Oggi il mercato richiede un’offerta più ricca sotto ogni aspetto, dunque la strada vincente è quella di applicare l’innvazione ai nuovi valori del mercato; un mercato sempre più consapevole che salute e benessere dipendono anche da quello che indossiamo. Innovazione e qualità permettono dunque di affermarsi, il tessile bio è in grado di coniugare sostenibilità e bellezza rispondendo così alle diverse richieste del mercato. Per questo nel mio lavoro ho focalizzato l’attenzione sul settore tessile e sulle innovazioni che si sono sviluppate negli ultimi anni, e molte altre sono in fase di sviluppo, perché è un settore fondamentale soprattutto per l’economia del nostro Paese, che ci rappresenta nel mondo e che acquisisce sempre maggiore importanza in virtù dei molteplici sviluppi tecnici e tecnologici che si susseguono.
Per questo innovazione e qualità sono due facce della stessa medaglia, sono due aspetti che si spingono costantemente a vicenda per ottenere infiniti miglioramenti