Archivio Aperto di Ateneo
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    5899 research outputs found

    Le performing arts nel curricolo scolastico per l’apprendimento delle lingue straniere

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    Il lavoro di ricerca presenta un’indagine riguardante l’apprendimento e l’insegnamento delle lingue straniere, con particolare riferimento alle performing arts. I processi glottodidattici sono sempre più orientati ad inglobare nella propria sfera di interesse i linguaggi artistici, utili strumenti per veicolare contenuti linguistici, anche e soprattutto grazie al coinvolgimento olistico del soggetto in formazione, che, accanto alla componente cognitiva, necessita di un’attenzione particolare verso quella emotivo-affettiva e motoria. Viene preso in esame l’ambito delle performing arts, con specifico riferimento alla possibilità di impiegare il linguaggio teatrale nella lezione di lingua straniera. Infatti, come testimonia la letteratura scientifica di riferimento, l’utilizzo delle metodologie teatrali e drammatiche per l’insegnamento delle lingue, note anche come glottodidattica teatrale, può rivelarsi un elemento vincente nel processo di apprendimento-insegnamento. Dopo aver delineato lo stato dell’arte, ancora poco conosciuto ed esplorato in Italia, vengono presentati i risultati di uno studio di caso nella ricerca-azione, condotto in una scuola secondaria di primo grado di Roma, riguardante l’apprendimento delle lingue straniere attraverso la metodologia drammapedagogica

    Il recupero diffuso del sistema sottani-claustri come enzima della rigenerazione urbana dei centri storici medievali pugliesi : limiti e possibilità : il caso di Altamura

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    La ricerca svolta in un dottorato universitario rappresenta un’iniziativa culturale che, come tale, ha l’opportunità di farsi carico di alcuni interrogativi che sono maturati nella società attuale. In particolare, nell’ambito del dottorato in “Progetto Urbano Sostenibile” è necessario rispondere ad una serie di riflessioni sulle modalità e gli strumenti a disposizione per soddisfare le esigenze della città contemporanea, secondo azioni e processi che la rendano maggiormente sostenibile, meno “assetata” di risorse quali acqua, energia elettrica, suolo, denaro ma al contempo capace di produrre meno rifiuti ed inquinanti e ovviamente meno segregante dal punto di vista sociale. La ricerca intende fornire un contributo a quel settore della progettazione urbana che si occupa di recuperare l’esistente in chiave sostenibile e che fonda le proprie basi da una parte nelle ragioni già esposte e legate appunto alla sostenibilità, dall’altra nelle più recenti interpretazioni del concetto di tutela e patrimonio culturale riferiti ai tessuti storici delle città. In quest’ottica la tesi rappresenta uno di quei tasselli che fanno parte di una sorta di grande mosaico di strumenti atti a perseguire l’obiettivo di rendere maggiormente sostenibili le nostre città; la sostenibilità è qui intesa nella sua ampia accezione di corretta gestione delle risorse – naturali, sociali ed ambientali – a propria disposizione. A ben vedere la cultura della rigenerazione urbana e della sostenibilità hanno radici remote e comuni. All’origine della volontà di recuperare e conservare sta la convinzione, infatti, che utilizzare con parsimonia le risorse e mantenere i propri beni territoriali costituisca il modo migliore di perseguire il benessere degli insediamenti umani mantenendo vivo il valore del bene culturale e il senso di appartenenza di una comunità. Nel mosaico di strumenti, politiche e metodi a disposizione, senza dubbio la rigenerazione urbana, se intesa secondo i tre canonici aspetti della sostenibilità, può rappresentare una strategia efficace per la “digestione” dei problemi urbani: in particolare secondo i suoi risvolti di riduzione di consumo di suolo, riqualificazione del tessuto sociale e innesco di processi di rivitalizzazione economica. Proprio la rigenerazione urbana applicata ai tessuti storici, è l’ambito della ricerca: ci si rivolge in particolare a quelle parti di paesaggio storico urbano in cui notevoli e diffuse sono le situazioni di degrado dovuto principalmente alla presenza di edifici in parte o completamente in disuso che, di conseguenza, determinano uno stato di abbandono anche dello spazio pubblico ad essi afferente. Se l’isolato è stato il luogo privilegiato della sperimentazione per la città ottocentesca che “riempiva” gli spazi da urbanizzare con edifici di varia natura (a corte, a blocco, in linea), così il “vuoto” - che vuoto in effetti non è mai, ma sempre luogo denso di segni e potenziali latenti, palinsesto di usi e disusi - finora trascurato dal processo aggressivo di occupazione di suolo della città in ogni dove, può proporsi quale materiale inedito e nodale della contemporaneità. Il lavoro è stato svolto con particolare riferimento ai nuclei storici delle città collinari pugliesi, accomunabili per caratteri morfologici e distributivi dell’impianto urbano, per la costituzione di epoca medievale, per l’utilizzo di pietra e tufo come materiali da costruzione, la presenza di vani abbandonati al piano interrato o seminterrato negli edifici. Il tema concerne infatti lo studio dei limiti e delle possibilità del recupero dei vani abbandonati al piede degli edifici e dell’interfaccia con lo spazio pubblico ad essi prospiciente, recupero visto come enzima di una possibile rigenerazione urbana dei nuclei storici. Il metodo che si vuole applicare è di tipo induttivo: si vuole cioè studiare il tema applicato ad un caso specifico, quale il centro storico di Altamura, per poi dichiararne l’efficacia per casi analoghi e appartenenti alla stessa già citata categoria dei centri storici medievali collinari pugliesi. Il centro storico su citato è perfettamente rappresentativo dei caratteri tipici delle città medievali collinari pugliesi. Un’attività di mappatura e classificazione ha inoltre evidenziato come al suo interno il tessuto urbano storico annoveri un notevole numero di “sottani”, i suddetti vani abbandonati, e “claustri”, peculiari corti urbane dalle variegate forme e dimensioni, che però in molti casi soffrono di mancanza di vitalità, tipica invece dei tempi in cui essi si sono sviluppati. L’obiettivo di tale impostazione metodologica è la volontà di mettere a punto uno strumento che possa dare indicazioni sul recupero diffuso del sistema sottani-claustri. L’attenzione dello studio è stata rivolta a quei manufatti che, pur non rientrando nella categoria dei beni monumentali, sono contrassegnati da valori storici ed architettonici connaturati e veicolati nel tempo: la cosiddetta edilizia storica minore, costituita da edifici che non presentano particolare pregio dal punto di vista architettonico, se visti individualmente, ma che formano nel loro insieme la sostanza della tradizione edificatoria, e che proprio in tal modo acquistano valore di documento storico. La tesi che si vuole provare a dimostrare è che attraverso l’analisi delle prestazioni di comfort, sicurezza, accessibilità, uso e aspetto offerte dai sottani e dai claustri e dalla loro interfaccia, si possa dar seguito ad indicazioni di recupero di spazi interni e spazi esterni, e verificare il funzionamento del fenomeno connettivo tra gli spazi, fondamento costitutivo della persa vitalità del nucleo storico. Il sistema sottani-claustri rappresenta un’interfaccia molto diffusa nel tessuto storico e, attraverso la fitta maglia di assi viari principali e secondari, costituisce una sorta di substrato linfatico dal cui funzionamento dipende la vitalità, la vivacità, la sopravvivenza stessa del nucleo antico. Le indicazioni fornite per il recupero degli spazi interni ed esterni serviranno a definire una strategia per la riqualificazione fisica, sociale ed economica del sistema diffuso sottaniclaustri. Alla base della ricerca vi è la convinzione che il recupero del sistema sottani-claustri, con la riutilizzazione dei vani abbandonati e la riqualificazione degli spazi aperti, possa avere una ricaduta determinante come fattore di rivitalizzazione economica, sociale e culturale del nucleo storico: se si riesce a rendere consapevole la cittadinanza dell’importanza che riveste il patrimonio storico e ad evidenziarne le potenzialità commerciali e turistiche, allora probabilmente si sarà riusciti ad attivare un circolo virtuoso che potrà portare alla rigenerazione urbana auspicata. Quello che ci si aspetta, in particolare, è che le botteghe artigianali possano tornare a popolare il centro storico, così come accadeva fino ad un ventennio fa. Insieme ad esse anche micro-attività culturali legate al territorio e alla promozione dei suoi prodotti e non solo: basti pensare a nuovi modelli di condivisione degli spazi da parte di professionisti, come il coworking. Limiti e possibilità del recupero sono stati stabiliti grazie alle analisi di compatibilità tra le prestazioni offerte e i requisiti richiesti dalla nuova destinazione d’uso, secondo un approccio esigenziale-prestazionale: lo strumento che si vuole dunque ottenere è una strategia di intervento sul sistema sottani-claustri che, a partire dall’analisi dello stato di fatto, ne definisca le prestazioni disponibili e ne ipotizzi funzioni con valenza economicosociale, i cui requisiti siano soddisfatti mediante interventi di adeguamento soft, quindi a basso costo e impatto ambientale. I destinatari di un siffatto strumento possono senza dubbio essere le amministrazioni locali che si trovano a dover affrontare problemi di perdita di valori architettonici, sociali ed economici di un tessuto storico della città, e ovviamente anche i privati possessori di vani inutilizzati da riqualificare, a cui bisogna trovare una nuova funzione capace di riaccendere l’interesse da parte della collettività. Nell’ottica di una sensibilizzazione dei privati alla tematica del recupero di vani inutilizzati o abbandonati, vitale importanza riveste l’eventuale possibilità di poter ricevere agevolazioni fiscali se non addirittura contributi per le opere di riqualificazione, seguendo schemi di partenariato pubblico-privato, già utilizzati e risultati efficaci in altre realtà, che possono quindi essere applicati anche ad un intervento diffuso. La tesi si articola in tre parti, così come indicato nel diagramma di flusso allegato, che contiene i punti chiave della ricerca esplicitati in forma grafica. La prima parte definisce i termini teorici all’interno dei quali si muove la ricerca e accentra la propria attenzione alla lettura delle fasi della scelta del tema che si traducono nei capitoli introduttivi, in cui vengono esplicitati obiettivo e metodologia della ricerca (cap.1), e della definizione del tema, in cui si approfondiscono le tematiche legate ai tessuti storici da una parte e alla rigenerazione urbana dall’altra, con l’individuazione del ruolo del sistema sottani-claustri come enzimi per la rivitalizzazione del tessuto storico (cap.2). La seconda parte affronta le fasi di indagine e rilievo descritte nel capitolo inerente il caso studio, che riguarda nello specifico l’analisi storica e urbanistico-morfologica della città di Altamura, la mappatura, campionatura e rilievo di sottani e claustri ed infine l’analisi di suscettività, che mira ad evidenziare le potenzialità degli elementi rilevati (cap.3). La terza e ultima parte, che si articola nelle proposte ed indicazioni di processo, consta di un capitolo che fornisce l’indicazione delle funzioni compatibili per i sottani e delle possibilità di fruizione dei claustri (cap.4), e di un capitolo conclusivo in cui si sono trattate le potenzialità di incentivazione dello strumento ottenuto e le eventuali possibilità di sviluppo e applicazione in altre realtà (cap.5). E’ inoltre prevista una sezione bibliografica dedicata ad ogni capitolo, che fornisce i riferimenti utilizzati nello svolgimento dei temi trattati in ciascuno di essi. Le sezioni bibliografiche singole confluiscono poi in una conclusiva che comprende anche testi e siti internet utilizzati per informazioni di carattere generale per la stesura della tesi. Queste bibliografie non intendono essere esaustive per tutti gli argomenti trattati, piuttosto esse rappresentano uno strumento essenziale per orientare le conoscenze di base

    Arene di Roma : potere, persone, idee nell'urbanistica romana

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    Storia del restauro e della conservazione del patrimonio culturale nel Medio Oriente nei periodi Ayyubite e Mamelucco

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    La ricerca, finalizzata alla ricostruzione della storia del restauro e della conservazione del patrimonio culturale nel Medio Oriente nei periodi Ayyubite e Mamelucco, è stata condotta attraverso l’analisi filologica di numerose fonti contenenti indicazioni importanti riguardo ai concetti di conservazione e di restauro in quei periodi storici, al pensiero artistico ed a questioni di natura politica. Emerge ad esempio che il termine ḥifẓ ‘conservazione’ rappresenta un valore presente nel Corano e che significa protezione dalla perdita, valorizzazione e memorizzazione. Il termine tarmīm ‘restauro’ nella lingua araba non significa “ricostruire le parti distrutte”, e neanche “rinnovare le parti mancanti”, bensì “rimettere in ordine gli elementi danneggiati” appartenuti alla struttura originaria per salvare solo i caratteri formali dell’opera. Gli arabi, secondo quanto è attestato dalle fonti classiche delle epoche Ayyubite e Mamelucca hanno eseguito diverse operazioni che possiamo definire utilizzando i termini moderni: tarmīm ‘restauro’, iṣlāḥ ‘riparazione’, taǧdīd ‘rinnovamento’, iʿādat bināʾ ‘ricostruzione’, ma con una prevalenza delle operazioni di ricostruzione e di rinnovamento rispetto al semplice restauro; tutte queste operazioni erano compiute al valore di ḥifẓ ‘conservazione’ oppure taḥawūl ‘trasformazione’. I principali fattori che hanno influenzato il campo degli interventi compiuti sul patrimonio culturale architettonico in quelle fasi storiche sono principalmente di natura politica ed amministrativa: per esempio l’azione conservativa finalizzata alla valorizzazione del monumento nei luoghi sacri prevedeva un certo rispetto dello stato originario, mentre per altri siti patrimoniali che non avevano un valore religioso come le cittadelle e le piazzeforti ecc., venivano applicate tutte le operazioni di conservazione o di trasformazione. Un altro fattore che ha condizionato le scelte è rappresentato dalla proprietà del monumento: musulmana o non musulmana ḏimmī. La legge islamica proibiva ai ḏimmī di eseguire le operazioni di ricostruzione o di rinnovamento dei loro luoghi di culto e permetteva loro solo il semplice restauro o interventi di riparazione. Ciò è spiegabile poiché il restauro aveva il fine di prolungare la vita di una proprietà, mentre la ricostruzione rappresentava l’acquisizione di qualcosa di nuovo. Oppure nel caso di amministrazioni che si succedevano in un determinato contesto geografico, se vi era somiglianza o coincidenza di pensiero e di visione con l’amministrazione precedente, allora se ne conservavano le tracce, le architetture e i monumenti come il caso che vede coinvolto Saladino nella moschea Aqṣā e nella cupola della roccia a Gerusalemme. In caso contrario il nuovo stato cerca di omologare tutto ciò che apparteneva allo stato precedente, come nel caso degli interventi compiuti dallo stesso Saladino al Cairo. Se il monumento appartiene ai musulmani incontriamo fattori ideologici e fattori tecnici: fra i primi si segnala il conflitto tra il mondo antico e il presente, fra il mondo pagano, la cultura cristiana, ebraica e la cultura islamica, l’influsso religioso mistico dell’islam, l’influsso estetico e la definizione del bello. I fattori tecnici riguardano la complessità dell’operazione del restauro, ben espressa da Abū Ḥayyān at-Tawḥīdī (310/922- 414/1023): «il restauratore non riuscirà mai a rifare l’opera esattamente come l’aveva fatta e voluta l’artista in origine; infatti l’artista procede verso la perfezione mentre lo scopo del restauratore è quello di provare ad inseguire lo scopo originario riuscendo però soltanto a raggiungere un alternativo». Si riscontrano inoltre le numerose distruzioni causate dalle guerre, dagli eventi naturali o accidentali come i terremoti e gli incendi, molto frequenti nell’epoca classica; il restauro e la conservazione in questi casi sono rivolte al ripristino o alla ricostruzione del monumento distrutto e al rafforzamento del monumento sopravvissuto. Nelle fonti classiche si notano infine vari riferimenti alla necessità di eseguire le operazioni di conservazione e di restauro, si ricorda fra tante l’opera di ʿAbd al-Laṭīf al-Baġdādī (557/1162, 629/1231), in cui si riscontra una dettagliata descrizione delle raccomandazioni dei governi arabi islamici nella cura del patrimonio culturale arabo nel XII secolo

    The Picard group of the universal moduli space of vector bundles over the moduli space of stable curves.

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    The thesis is divided in two chapters. In the rst one we construct the moduli stack of properly balanced vector bundles on semistable curves and we determine explicitly its Picard group. As a consequence, we obtain an explicit description of the Picard groups of the universal moduli stack of vector bundles on smooth curves and of the Schmitt's compacti cation over the stack of stable curves. We prove some results about the gerbe structure of the universal moduli stack over its rigidi cation by the natural action of the multiplicative group. In particular, we give necessary and su cient conditions for the existence of Poincar e bundles over the universal curve of an open substack of the rigidi cation, generalizing a result of Mestrano-Ramanan. In the second chapter we compute the Picard group of the universal abelian variety over the moduli stack Ag;n of principally polarized abelian varieties over C with a symplectic principal level n-structure. We then prove that over C the statement of the Franchetta conjecture holds in a suitable form for Ag,n

    Alessandro Verri e la cultura del suo tempo. Milano, Roma e l'Europa (1741- 1816)

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    Il presente lavoro costituisce la prima biografia intellettuale completa di Alessandro Verri (1741-1816), autore, traduttore, drammaturgo e storico di spicco della Roma di fine Settecento. L’obiettivo è stato quello di fornire un profilo storico-intellettuale quanto più ricco possibile del Verri e dei suoi molteplici interessi, e delineare attraverso la sua figura, che assunse nel suo tempo un ruolo centrale per il dibattito culturale, un quadro della storia letteraria – italiana e romana – tra Settecento e primo Ottocento. La ricerca, di carattere storico-letterario, si è concentrata dunque, da un lato, sulla ricostruzione completa del pensiero intellettuale dell’autore e dell’affascinante “trama” dei fatti che lo vedono protagonista (relazioni, letture, viaggi, eventi storici e movimenti culturali), dall’altro sull’esame dell’intera sua produzione, milanese e romana, edita e inedita. Particolare riguardo è stato dedicato all’attività di traduzione e soprattutto alla scrittura drammaturgica del Verri, indagata anche attraverso i suoi rapporti con il panorama teatrale italiano e con alcuni tra i suoi autori più significativi (soprattutto Vittorio Alfieri). Inoltre il reperimento in vari Archivi pubblici e privati di Roma e Milano di lettere e materiali inediti ha consentito l’approfondimento di numerose fasi della biografia verriana, mettendo in luce vari aspetti finora sconosciuti della biografia verriana. L’elaborato è stato suddiviso in cinque capitoli che – seguendo un percorso rigorosamente cronologico – individuano cinque grandi momenti ideali della biografia verriana: gli anni della giovinezza a Milano e la collaborazione al Caffè; il momento del Gran Tour a Parigi e a Londra e il primo soggiorno nella Roma dei Papi; la ricca stagione romana della traduzione dell’Iliade omerica e delle pieces shakespeariane, momenti che segnano l’emergere dell’interesse per la scrittura drammaturgica e che condurranno il Verri alla scrittura in proprio di cinque tragedie d’argomento amoroso e politico (delle quali solo due saranno pubblicate in vita dall’autore); e infine gli ultimi due momenti (che corrispondono agli ultimi due capitoli) concentrati rispettivamente sui quattro romanzi della maturità e sul periodo rivoluzionario. Chiudono il lavoro un’Appendice che riunisce vari documenti autografi di carattere storico e letterario, e una bibliografia ragionata sulla vita e le opere di Alessandro Verri

    Design, fabbricazione e caratterizzazione di giroscopi MEMS

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    Realizzare un sensore di movimento tramite MEMS significa miniaturizzazione ed integrazione con la tecnologia del silicio. In questo modo i costi di produzione si abbassano ed è possibile l’impiego in numerosi beni di consumo. Basti pensare a tutti i dispositivi digitali odierni che riconoscono la propria orientazione e ruotano lo schermo in base ad essa: il sensore al loro interno è nella maggior parte dei casi un accelerometro MEMS. Molti dei moderni smartphone di punta integrano anche sensori più complessi come giroscopio e barometro. Ma il campo di applicazione dei giroscopi MEMS non si ferma all’elettronica di consumo: infatti anche in alcuni ambiti dove è necessaria elevata sensibilità questi dispositivi sono comunque preferiti per la loro compattezza e il loro basso consumo energetico. Uno di questi ambiti è la navigazione spaziale, in quanto a bordo di un satellite è fondamentale limitare peso, volume e consumo energetico. Raggiungere su MEMS delle specifiche tali da consentire la navigazione tuttavia non è un’impresa facile, infatti nei satelliti vengono ancora impiegati i più precisi giroscopi a fibra ottica, che però sono molto pesanti, ingombranti e richiedono molta energia. Il problema fondamentale è che esistono pochi giroscopi MEMS sufficientemente sensibili da rivelare la rotazione terrestre, e quei pochi che esistono non sono certificati per lo spazio. La finalità di questo lavoro, svolto in collaborazione con una nota azienda del settore spazio, è proprio quella di realizzare un giroscopio MEMS con risoluzione sufficientemente elevata e con possibilità di spazializzazione. Per una panoramica più completa sullo stato dell’arte, consultare pag. 4 della tesi completa. Questa versione ridotta è intesa a fornire una rapida panoramica del lavoro di dottorato svolto in tre anni. Essendo molto ristretta, molti argomenti sono solo accennati e vari concetti sono dati per scontati: per una trattazione più completa, vengono poi forniti riferimenti alla tesi vera e propria. Sempre all’interno della tesi completa è possibile trovare un glossario e una bibliografia che possono essere d’aiuto nella lettura. Alcuni argomenti trattati nella versione integrale potrebbero essere completamente assenti in questo documento. Tutto il lavoro, dalla fabbricazione alla realizzazione del setup di misurazione e test dei dispositivi, è stato svolto presso l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR. Questa versione sintetica è strutturata come la versione completa: dopo aver fornito una rapida introduzione che serve anche a spiegare le motivazioni del lavoro, vengono descritte tutte le fasi della realizzazione e della caratterizzazione dei giroscopi MEMS. È importante ricordare che sebbene nell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie erano già presenti le competenze necessarie alla realizzazione di dispositivi MEMS, la linea di ricerca sui giroscopi è iniziata con questo lavoro, e pertanto è stato mio compito curarmi di tutti gli aspetti della stessa. In particolare mi sono occupato del disegno e simulazione della struttura mediante software agli elementi finiti, di tutto il processo di fabbricazione (interamente effettuato all’interno istituto), della realizzazione del setup utilizzato per le misurazioni, così come anche di tutte le misurazioni effettuate. La struttura del lavoro di tesi è quindi composta da: introduzione, principio di funzionamento, simulazione e design, fabbricazione, elettronica di misurazione e risultati ottenuti

    Green financing at international level.

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    1) Green financing at international level 2) CDM, ODA and EU ETS compared 3) Public and private investments for environmental protection: The case of livestock The global-level powerful threats to world nature caused by climate change make that environmental protection -in turn- can be maximized only if global-level policies are applied within the International Community. The financing of “green” projects aimed at reducing the environmental impacts of climate change and fostering emission reduction is an essential part of those global-level policies. However, very few data and rigorous analysis exist concerning the actual amount of financing flows for environmental projects across the world and across the years and their breakdown in terms of financing typologies and sectors. As a matter of fact, especially before “Kyoto’s System”, Scholars did not approach this issue correctly, generally “making generalizations based on only a few cases” (Hicks, Parks, Roberts and Tierney, 2008). Accordingly, this research aims to investigate the actual amount and the characteristics of green financing flows destined to environmental protection in the last decades and to split the financing according to the different typologies. A quantitative comparison among the different institutional systems underlying green financing is also provided, together with significant examples for two very important green sectors (i.e. the renewable energy sector and the livestock sector). The research is composed of three essays: 1) The first essay addresses the issue of quantifying the Aid Flows (Official Development Assistance framework, ODA) destined for developing and poor countries for the period 1980-2010. The focus of the essay is set on the estimation of actual Aid Flows financed for environmental protection, the definition of their historical trends and volatile fluctuations and the identification of the main actors in terms of Aid Donors and Aid Recipients. The quantitative analyses undertaken in the essay permit to better define the perimeter of Green Aid, its main international actors in absolute and normalized terms (both for Donors and for Recipients) and to define interesting “development paths” with respect to Agricultural Aid, Energy Aid and Fuel production. 2) The second essay approaches the interaction between ODA, CDM and EU ETS institutional frameworks both qualitatively and quantitatively. It provides an extensive outline of the existing Literature, that scarcely addresses the interaction between these institutional frameworks with holistic perspectives, and describes the innovative Research Design applied. An econometric regression is performed in order to assess if the introduction of CDM projects brought positive effects in the field of renewable projects for the period 2005- 2012 in terms of energy efficiency (dependent variable), with specific focus on renewable energy projects. Yet, a Difference in Differences analysis (DD) is presented in order to estimate the impact of the introduction of the second Phase of the EU ETS System (treatment), on CDM renewable projects (treated group) with respect to ODA renewable projects (control group). 3) The third essay provides a significant example of green financing applied to the livestock sector. The essay has the target of mapping the livestock investments and development strategies of the last decade and connecting them to sustainable outcomes. This target derives from the need to have a clear vision of the current status-quo of the livestock sector by means of assessing the main public and private players operating in it, the most important market trends, the geographical localization of investments and the financial flows connected. For all the three essays, specific policy recommendations have been defined, taking advantage of the analysis of the main findings and commenting similar recommendations provided by the Literature. GENERAL CONCLUSION TO THE THREE ESSAYS Interesting results emerge from the exercise of quantifying and determining the actual amount of financing flows for environmental projects across the world and across the years. With regard to the first essay, the review of Literature retrieved shows that previous Scholars systematically failed in correctly estimating the actual amount of green financing, mainly due to the use of incomplete/partial data, and that a general lack of quantitative indicators exists. Similarly, the Literature concerning ODA Flows does not deal with green sectors alone, but it generally considers all sectors as a whole, defining no causal relations specifically using green Aid as dependent (or independent) variable. Regarding renewable energy projects (essay 2), the findings retrieved permit to assess that the introduction of CDM projects (and Kyoto’s Protocol) brought positive effects in the field of renewable projects for the period 2005-2012. Indeed, CDM projects were much less volatile, had much lower average cost ratio and definitely appeared more energy efficient with respect to similar ODA projects. From an econometric perspective, the regression results confirm the fact that the introduction of the Kyoto protocol has a very positive impact on the energy efficiency of renewable energy projects. Indeed, the dummy for CDM projects ( 3) shows a negative and statistically significant coefficient, contributing in reducing the dependent energy cost ratio ( ). The results of the DD Model applied show that the impact of Phase II is positive in terms of cost ratio reduction, but the DD coefficient is not statistically significant, implying that additional research is needed in this field. Concerning the green financing for the livestock sector (essay 3), the main quantitative findings of the essay reveal that the overall trade for meat and products of animal origin recorded significant growth rates during the period considered (2001 – 2010) and that meat trend seems to be totally aligned with general world trade. Yet, new players (with new strategies) are emerging for each livestock sub-sectors (such as China, Asia without India & China) while others are leaving world market shares. Regarding private investments, China is simultaneously the country hosting the bigger number of corporations and recording the higher overall livestock-product sales for 2013. The analysis of other investments shows that Livestock financing trend by multilateral Donors has not been constant during the period 2001-2011, while CDM livestock projects are mainly hosted by Brazil, China and Mexico. The specific policy recommendations deriving from a global interpretation of the three essays permit to conclude that:  In the global context of financing environmental protection, Kyoto system has an important role to play, especially for the future generations and “Ecological debt” shall find a place within future world negotiations on climate change and debt relief. More important, these two paramount themes shall be treated simultaneously by the International Community in order to put on the same balance past, current and future credits and liabilities own both by developing countries and by developed ones.  The reform of International Institutions towards a greater importance given to the protection of the environment (the so-called “Greening of Institutions”) is another very important theme for any future policy structure aimed at increasing environmental protection worldwide.  The interaction between ODA, CDM and EU ETS systems is very complex and the need to increase the Literature on this regard definitely arise.  It is evident that EU ETS is going much faster in terms of market attitude than other similar Carbon markets and maybe even faster than Kyoto Protocol itself. Accordingly, a better coordination shall be enhanced between ODA, CDM and EU ETS systems, in order to avoid misalignment in terms of market attitude.  Furthermore, the importance of no-market Carbon Funds for poor countries is vital for both ODA and Kyoto institutional systems and there is an urgent need to find consensus on the International Community with respect to the market orientation of post-Kyoto carbon markets and their accessibility for Developing and Poor countries

    I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

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    Punto di partenza dell’intera disciplina era, nell’ottica del legislatore comunitario del 2000, l’abuso della libertà contrattuale in danno del creditore, laddove, tuttavia, nelle intenzioni del legislatore, alla base dell’intervento normativo non poteva certo ravvisarsi un intento limitativo della libertà contrattuale, bensì un mero intento sanzionatorio dell’abuso. Una limitazione tout court della libertà contrattuale si porrebbe in contrasto, infatti, con il nostro sistema di diritto, laddove la Costituzione sancisce, da un lato, all’art. 41, la libertà di iniziativa economica, mentre il codice civile fonda l’intero sistema contrattuale sul principio dell’autonomia delle parti, statuendo all’art. 1322 c.c. che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Ci si riferisce al problema dell’abuso nel contratto, e dunque alla forma storicamente nuova che ha assunto l’esercizio abusivo della libertà contrattuale. Le recenti discipline sul divieto di abuso di posizione dominante, sulle clausole abusive nei contratti con il consumatore, sul divieto di abuso di dipendenza economica e, quella qui trattata, sull’abuso negli accordi sui pagamenti, testimoniano l’attenzione riservata dal legislatore al fenomeno dell’esercizio abusivo della libertà contrattuale. In queste discipline non viene in considerazione il contratto in sé considerato, ma l’esercizio della libertà contrattuale (manifestata nella imposizione unilaterale del regolamento d’interessi). In tutte queste figure, infatti, si registra una evoluzione del paradigma contrattuale, non più fondato sulla negoziazione e sull’accordo, ma sulla adesione (nel senso della accettazione e della legittimazione) di una parte alle condizioni contrattuali imposte dall’altra. Nell’ottica della direttiva comunitaria, poi, la libertà contrattuale incontrava più ampie limitazioni, sanzionandosi, con norme imperative e vincolanti, ogni accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardo che fosse gravemente iniquo per il creditore. In sede di recepimento della direttiva 2000/35/CE, avvenuta con l’emanazione del d.lgs. n. 231/2002, l’ambito della nullità veniva ulteriormente ampliato, scomparendo ogni riferimento ai motivi che potrebbero aver soggettivamente indotto il debitore ad ottenere termini più lunghi per il pagamento o conseguenze meno gravi in caso di ritardo, e venendo meno anche ogni riferimento al concetto di abuso della libertà contrattuale. In ogni caso, perché l’accordo derogatorio rispetto alla data del pagamento o alle conseguenze del ritardato pagamento potesse considerarsi giuridicamente rilevante, doveva risultare gravemente iniquo per il creditore, sulla base di una valutazione rimessa al giudice, e propedeutica alla dichiarazione di nullità. Ed è proprio attorno al concetto di grave iniquità e alle sue conseguenze giuridiche che è incentrato il presente lavoro. Non può non sottolinearsi, infatti, come si tratti di un concetto piuttosto inusuale nel nostro ordinamento, e ancor più inusuale risulta la comminatoria della nullità per una clausola gravemente iniqua. 2 Proprio al fine di coordinare tale concetto con quelli che sono i principi alla base del nostro ordinamento, si è tentato di equiparare la grave iniquità al concetto di abuso; tale equiparazione appare in realtà percorribile solo considerando il termine abuso nella sua accezione più moderna, priva del riferimento allo stato soggettivo dei contraenti. La grave iniquità si configura come il primo elemento costitutivo dell’art. 7 d. lgs. 231/2002, accanto alla posizione di debolezza di una delle parti contrattuali, rispetto alla quale si assiste ad una inversione dell’onere della prova: spetta al contraente presuntivamente forte (che nel caso della normativa in commento è il debitore) dimostrare l’assenza di una condizione di debolezza in capo alla controparte. Un aspetto controverso attiene alla rilevanza, nella struttura dell’art. 7, anche dello stato soggettivo della parte presuntivamente forte, ovvero il debitore. Sulla base di una interpretazione più conforme al nostro ordinamento, anche alla luce di altre normative speciali quale quelle in materia di tutela dei consumatori, di subfornitura e di tutela della concorrenza, sembra doversi ritenere che la ratio della norma sia quella di sanzionare e correggere uno squilibrio che attiene al contenuto del contratto, a prescindere dai comportamenti concretamente posti in essere dai contraenti all’atto della conclusione del medesimo, e in un’ottica di garanzia dell’ordinato svolgimento dei traffici commerciali. Tale interpretazione della clausola generale di cui all’art. 7 pare essere in linea con quella che è la tradizione giuridica italiana, la quale accoglie ormai anche un diverso concetto di abuso del diritto, avulso da ogni indagine sugli stati soggettivi dei contraenti, ma preordinato invece ad una valutazione in termini di ragionevolezza, ancorata a criteri meramente oggettivi. Deve, di conseguenza, ritenersi ormai superata quella diversa interpretazione che attribuisce rilievo allo stato soggettivo, inteso come contrarietà alla buona fede oggettiva, facendolo assurgere a presupposto dell’abuso di autonomia contrattuale. La ratio dell’intervento legislativo, identificabile nell’intento di riequilibrare le posizioni contrattuali accordando una tutela specifica al contraente «debole», ha portato a sussumere la nullità di cui all’art. 7 nel novero delle c.d. nullità di protezione; le correlative norme di protezione introducono un regime speciale di favore per categorie di soggetti deboli, i quali risulterebbero pregiudicati dall’applicazione della disciplina generale a causa degli aspetti che li rendono sostanzialmente «diseguali» rispetto agli altri contraenti. Tale esigenza di riequilibrare in concreto le posizioni dei singoli operatori di mercato trova riscontro anche nell’ambito dello stesso diritto interno: a livello costituzionale, in particolare, la protezione delle categorie di contraenti deboli si pone come funzionale, da un lato, al corretto funzionamento del mercato, secondo il precetto di cui all’art. 41, 1º comma Cost., dall’altro, alla realizzazione, sul piano contrattuale, dell’uguaglianza sostanziale dei consociati, ai sensi dell’art. 3, comma secondo Cost. Anche nel codice civile viene attribuito autonomo rilievo alla posizione di inferiorità in cui possa trovarsi uno dei contraenti, laddove l’art. 1341, 2º comma, c.c. fornisce apposita tutela al contraente che aderisca ad un regolamento contrattuale predisposto unilateralmente da controparte, statuendo che non hanno effetto le condizioni generali di contratto elencate dalla norma, qualora le relative clausole non siano state specificamente sottoscritte per approvazione dell’aderente. Dall’analisi dell’art. 7, posto a confronto anche con la normativa in materia di tutela dei consumatori e di subfornitura, emerge come l’intervento del giudice volto a realizzare l’equilibrio 3 contrattuale si configuri come un intervento di carattere equitativo, in quanto preordinato a rimuovere lo squilibrio causato dalla posizione di debolezza di un contraente rispetto all’altro. Ed è soprattutto la legislazione speciale che ha fatto emergere rilevanti novità nell’ambito della disciplina della nullità, novità da ricercare non tanto sul terreno delle nullità non dichiarate (cioè delle «nullità virtuali»), ma piuttosto nell’ambito delle nullità espressamente previste dal legislatore, e cioè delle nullità testuali. Sia la legislazione a tutela dei consumatori che quella sui ritardi di pagamento, in particolare, hanno comportato il ricorso sempre più frequente all’uso della nullità in contesti caratterizzati: a) dalla circostanza che il rimedio invalidatorio sia utilizzato allo scopo di fornire «protezione» in via diretta e immediata all’interesse di uno dei contraenti, prima ancora e a parte la tutela assicurata anche a interessi di carattere generale; elemento, questo, che sul piano della disciplina si traduce nella «riserva della legittimazione» (a far valere la nullità) in capo al solo contraente protetto; b) dalla circostanza che la nullità si presenti non tanto come nullità del contratto nella sua interezza (non essendo, per lo più, interessati gli elementi essenziali dell’atto: e cioè l’oggetto, la causa, l’accordo, la forma), quanto piuttosto come nullità di singole clausole; c) dalla circostanza che nel caso in cui, appunto, venga (inizialmente) in gioco la nullità di singole clausole e non dell’intero contratto la sanzione della nullità venga limitata alle singole clausole, prevedendosi la sua non estensione all’intero contratto (c.d. «nullità parziale necessaria»): regola strettamente legata a quella della legittimazione riservata al contraente protetto. La qualificazione di tale nullità come nullità di protezione rende necessario analizzare il suo rapporto con la più generale categoria di nullità contemplata dall’ordinamento. Essa si configura, assieme alla annullabilità, come una species del più ampio genus dell’invalidità, in contrapposizione all’inefficacia: mentre quest’ultima attiene al profilo della produzione degli effetti giuridici, la prima concerne la regolarità del contratto. È noto come, tradizionalmente, nell’ambito del sistema di diritto privato italiano la nullità sia predisposta a tutela di interessi generali che trascendono il singolo interesse individuale, e di ciò ne è chiara conferma la previsione della legittimazione a farla valere in capo a chiunque ne abbia interesse. Nell’ambito della normativa comunitaria in tema di ritardi di pagamento, invece, la nullità è predisposta a tutela del creditore, considerato il contraente debole in quanto pregiudicato dallo squilibrio del contratto. Se tale previsione può, ad un primo tempo, apparire anomala, soccorre a dare coerenza al sistema la presenza nel nostro ordinamento della categoria della nullità relativa, in cui la violazione del c.d. ordine pubblico di protezione assurge a causa stessa di nullità, tale da giustificare la previsione di casi di invalidità relativa a tutela degli interessi particolari del contraente in posizione di debolezza. Prima dell’intervento riformatore del 2012, la riformulazione della clausola negoziale nulla e quindi la sua riconduzione ad equità si configurava come una delle due alternative rimesse al discrezionale apprezzamento del giudice, accanto alla applicazione delle previsioni legali. L’alternativa (applicazione dei termini legali/reductio ad equitatem) aveva consentito di rilevare la natura necessariamente parziale della nullità in commento, oltreché una sottile similitudine tra questa 4 nullità speciale e il rimedio della rescissione per lesione ex art. 1447 c.c., che anche rinviene il suo fondamento nello squilibrio delle prestazioni dedotte in contratto. Con la riforma del 2012 il legislatore ha eliminato gli ampi poteri del giudice di rimodulare gli accordi gravemente iniqui, attribuendo valenza esclusiva al meccanismo della sostituzione automatica di clausole, facendo un espresso rinvio agli articoli 1339 e 1419, secondo comma del codice civile. Il meccanismo sostitutivo presenta peculiarità rispetto allo schema del combinato disposto degli artt. 1419 e 1339 c.c., poiché le clausole nulle ex art. 7 sono sostituite di diritto dalle norme del d. lgs. n. 231/2002, le quali non (sempre) sono imperative, come pretenderebbe lo schema codicistico. Nel nuovo tessuto normativo del d. lgs. n. 231/2002 invero – accanto alla stragrande maggioranza di norme dispositive rinforzate, che sono quindi derogabili salvo il limite della grave iniquità – vi sono anche norme imperative. In tali ipotesi, la violazione della norma imperativa determinerebbe la nullità della clausola quale ipotesi di nullità virtuale ex art. 1418 c.c. e il regime applicabile sarebbe quindi quello di diritto comune ex art. 1419, 1 comma, c.c., con la rilevante conseguenza che la validità dell’intero contratto potrebbe essere travolta nel caso di ritenuta essenzialità della clausola nulla. È peraltro percorribile un’altra via ed estendere anche a tali fattispecie di nullità virtuali il regime previsto dall’art. 7, comma 1, D. lgs. n. 231/2002. Tutto ciò è possibile solo se si ritiene che le nullità di protezione oltre che testuali siano anche virtuali1. Sarà così possibile ritenere applicabile il regime della nullità parziale necessaria ex art. 7 d. lgs. 231/2002, pur se nel caso di specie la nullità derivi non dall’esito di un giudizio di grave iniquità della clausola, ma dal contrasto della singola clausola con un divieto previsto da una norma imperativa del d. lgs. n. 231/2002. Le argomentazioni a favore di tale ipotesi si fondano sulla possibilità di applicare analogicamente il regime delle c.d. nullità speciali (sul presupposto che non si tratterebbe più di ipotesi da considerare eccezionali)2. La Direttiva n. 7/2011/UE, di cui il d. lgs. 192/2012 di riforma della normativa del 2002 costituisce attuazione, aveva stabilito che la grave iniquità della clausola doveva sfociare alternativamente nell’adozione di due rimedi: la nullità della clausola ovvero il risarcimento del danno. L’art. 7, par. 1, direttiva n. 7/2011/UE così disponeva: “Gli Stati membri dispongono che una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell’interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non possa esser fatta valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore”. Premesso che l’impossibilità di far valere la clausola o la prassi iniqua è pacificamente interpretato come nullità, l’alternativa del rimedio risarcitorio è stata tuttavia ignorata dal legislatore delegato che ha sancito la nullità testuale della clausola gravemente iniqua e – soltanto con la l. 30 ottobre 2014, n. 161 – ha chiarito che il rimedio risarcitorio, previsto dalla direttiva, si applicasse nei soli casi in cui fossero poste in essere delle “prassi gravemente inique”. In realtà, la dicotomia risarcimento/nullità non è chiara poiché in genere il danno provocato da un atto nullo è eliminato mediante la dichiarazione di 1 Così D’amico, Nullità virtuale – Nullità di protezione (Variazioni sulla nullità) , in I Contratti, 2009, 7, 732-744 2 In tal senso v., ad es., Passagnoli G., Nullità speciali, Milano, 1995, 173 5 nullità, così come un atto nullo può astrattamente attribuire il diritto al risarcimento del danno, purché vengano integrati gli estremi dell’illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.3 Per effetto dell’intervento della Legge Europea 2013- bis è stato innanzitutto modificato il comma secondo dell’art. 4 d. lgs. 231/2002 che attualmente prevede che fatti salvi i commi terzo quarto e quinto del medesimo articolo, in cui è concesso alle parti concordare un termine di pagamento superiore a quanto previsto dal comma secondo, il periodo di cui dispone il debitore per corrispondere il pagamento non potrà essere superiore ai consueti termini stabiliti dal decreto 231, e cioè: - trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento dal contenuto equivalente; - trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; - trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; - trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. La modifica ha dunque lo scopo di rafforzare il carattere imperativo dei termini di pagamento fissati dalla legge, a maggior protezione dei creditori. La Legge europea 2013-bis modifica, in secondo luogo, la disciplina delle transazioni commerciali in cui debitore sia una pubblica amministrazione (comma 4), introducendo limiti più stringenti alla derogabilità dei termini di pagamento. In particolare, fino ad oggi le parti potevano concordemente derogare ai termini indicati nel comma 2 dell’articolo 4 quando la loro pattuizione era giustificata dalla natura o dall’oggetto del contratto oppure dalle circostanze esistenti al momento della conclusione dello stesso. La nuova previsione restringe i casi nei quali la concorde volontà delle parti può intervenire: la pattuizione relativa ad un termine di pagamento superiore ai consueti termini previsti al comma 2 deve essere oggettivamente giustificata dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Restano invece invariati sia l’obbligo delle parti che vogliano derogare ai termini di cui al comma 2 di pattuirlo espressamente per iscritto, sia il divieto di incrementare i termini oltre i sessanta giorni. 3 Sui rapporti tra invalidità e illiceità si rinvia a M. Franzoni, Libro IV, artt. 2043-2059: fatti illeciti, Bologna 2009, in Commentario Scialoja-Branca 6 La sottile modifica introdotta dal legislatore conferma ulteriormente come ad assumere rilievo siano in ogni caso circostanze oggettive, giustificate unicamente dalla natura del contratto. Ulteriore novità introdotta dalla Legge europea 2013-bis è rappresentata dall’art. 7-bis, riguardante le prassi praticate nel commercio in riferimento ai termini di pagamento, al saggio degli interessi moratori e al risarcimento per i costi di recupero. Tali prassi, ai sensi del disposto della norma di nuova introduzione, non devono essere gravemente inique per il creditore. Ove lo siano, quest’ultimo ha diritto al risarcimento del danno. Ai fini dell’accertamento della grave iniquità delle prassi sopra elencate, il giudice ricorre ai criteri già previsti dall’articolo 7, comma 2, in tema di nullità delle clausole contrattuali. Ai sensi di tale ultima disposizione, pertanto, il giudice dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso, come il grave scostamento dalla prassi commerciale che determini una violazione dei principi di buona fede e correttezza; la natura della merce o del servizio oggetto del contratto; l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ove le parti vi abbiano derogato, ai termini di pagamento, all’importo forfetario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. Anche in tal caso, pertanto, il giudice è tenuto a compiere una valutazione caso per caso. Come sopra anticipato, il rimedio risarcitorio viene riferito alle sole prassi gravemente inique, figura che è stata in un primo momento ignorata dal legislatore del 2012, tanto da suggerire l’intervento correttivo compiuto con la legge 30 ottobre 2014, n. 161. A fronte, infatti, dell’alternativa prevista dalla direttiva n. 7/2011/UE in presenza di una clausola contrattuale o di una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell’interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero, il legislatore del 2012 ha accolto unicamente la previsione relativa alla nullità della clausola e non anche quella del rimedio risarcitorio. Peraltro, ancor prima di tale intervento correttivo, era forse possibile ritenere che le prassi gravemente inique sarebbero state comunque incapaci di penetrare nel regolamento contrattuale, poiché infatti gli articoli 1340 e 1374 c.c. impediscono che un uso negoziale – nel quale si sostanzia una prassi gravemente iniqua – possa derogare ad una norma inderogabile quale è appunto l’art. 7 d. lgs. 231/2002, che sancisce la nullità delle clausole gravemente inique. Il nuovo articolo descrive poi due casi di prassi che si presumono gravemente inique. La prima è l’esclusione dell’applicazione degli interessi di mora, che priverebbe di qualsiasi tutela il creditore in caso di ritardo nel pagamento. A tal proposito, non è ammesso provare che la clausola non sia iniqua, trattandosi di una presunzione assoluta. La seconda presunzione di grave iniquità riguarda la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6 del decreto 231, che riconosce al creditore il quale, ai fini del recupero delle somme spettanti e non corrisposte, abbia dovuto sostenerne le spese, il diritto al rimborso di queste ultime da parte del debitore. Dunque, qualora le parti nel contratto escludano tale risarcimento, tale clausola si presume gravemente iniqua. 7 Tale disciplina delle prassi inique, ponendosi come rafforzamento della prescrizione di cui all’art. 7 del d. lgs. 231/2002, si pone anch’essa in un’ottica di tutela del creditore. Tuttavia, in tal caso, il rimedio apprestato è rappresentato dalla tutela risarcitoria, trattandosi di prassi e non di clausole contrattuali. La centralità della normativa sui ritardi di pagamento viene ad essere ribadita alla luce della modifica apportata all’art. 1284 c.c., disciplinante il tasso di interesse dovuto dal debitore, ad opera del Decreto Legge n. 132 del 2014. Con il D.L. 12.9.2014, n. 132 il legislatore ha stabilito che, in mancanza di una determinazione delle parti, si applica il saggio di interessi previsto dal d. lgs. 9.10.2002, n. 231 da quando inizia il procedimento di cognizione ordinario ovvero la causa sia deferita agli arbitri. Occorre però precisare che questa nuova disposizione non è applicabile ai giudizi già in corso e si applica, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, come modificato dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 (Legge di conversione), ai procedimenti azionati a partire dall’1

    Il cinema "intensificato" contemporaneo : teorie, strategie stilistiche e narrative, esperienza

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    Per individuare i caratteri di novità e le floride potenzialità del linguaggio filmico nordamericano contemporaneo, si è partiti dall’identificazione di un ampio apparato teorico, rivelatosi poi funzionale all’approfondimento delle principali tendenze estetiche, narrative ed esperienziali di un cinema che, richiamando la definizione bordwelliana dello stile, abbiamo definito «intensificato». Nel primo capitolo si sono dunque raccolte le più importanti proposte teoriche sull’odierno linguaggio cinematografico statunitense: tra le altre, le teorizzazioni di David Bordwell (le quattro figure dello «stile intensificato»), Thomas Elsaesser e Warren Buckland (l’«eccesso di classicismo» proprio del cinema postclassico), Eleftheria Thanouli (i concetti di «realismo ipermediato» e «tempo manipolato»), Geoff King (l’insostenibilità di una opposizione tra narrazione e spettacolo) e Allan Cameron (le «narrazioni modulari»). Se il rapporto tra stile e narrazione è indagato a fondo dagli studiosi citati, per un’analisi della componente esperienziale – da questi solo sfiorata – ci si è rivolti in particolar modo a due testi: Il cinema postmoderno (1997) di Laurent Jullier, in cui viene approfondito un tipo di esperienza che si sposta dal campo della comunicazione a quello della fusione «immersiva»; e Teoria del film. Un’introduzione (2007) di Thomas Elsaesser e Malte Hagener, dove si evidenzia come negli ultimi anni si sia assistito, nell’analisi del rapporto tra film e spettatore, ad un passaggio da un paradigma «oculocentrico» (privilegiante il ruolo della vista) ad un modello «somatocentrico» (che presuppone l’esperienza della corporeità come condizione imprescindibile per l’immedesimazione). Al di là delle etichette («postclassico», «postmoderno», «continuità intensificata» o «classicismo moderno»), l’obiettivo è stato mettere in luce alcune peculiarità di un linguaggio dove l’«intensificazione» dello stile esibito risulta essere direttamente proporzionale all’«immersività» dell’esperienza filmica indotta. Nei migliori esempi di cinema intensificato, come emerge dai due capitoli dedicati rispettivamente alle analisi di Strange Days (1995) e The Hurt Locker (2008) di Kathryn Bigelow e Magnolia (1999) di Paul Thomas Anderson, lo stretto rapporto che si instaura tra stile ed esigenze narrative conduce alla costruzione di un coinvolgimento empatico vigoroso e «sovreccitato», che si alimenta di un’esperienza sia di tipo fisico-sensazionale sia di tipo cognitivo-identificativo. Per quanto sul piano della auto-coscienza della forma e della narrazione il cinema intensificato non possa che essere visto come una radicalizzazione di forme filmiche del passato, la novità risiede in gran parte nella prorompente stimolazione di una percezione corporea e multisensoriale. Il cinema preso in esame – che non costituisce affatto la totalità della produzione filmica statunitense contemporanea – propone un paradosso esperienziale di cui è necessario tenere conto: spinge il coinvolgimento spettatoriale ai più elevati livelli empatici nonostante faccia ricorso a procedimenti marcatamente auto-riflessivi, che portano inevitabilmente chi guarda ad essere a più riprese consapevole del proprio ruolo di osservatore. Si è in presenza, dunque, di un’esperienza duplice o duale in cui convivono le opposte sensazioni di coinvolgimento «estremo» e distacco. Nascono in tal modo opere che raggiungono un’alta qualità artistica e contemporaneamente, pur mantenendo indubbi legami con tradizioni cinematografiche precedenti, sanciscono il configurarsi di una nuova espressività. Il lavoro, infine, si chiude con una conclusione suddivisa in due parti: nella prima vengono tirate le somme di quanto scritto sui vari aspetti delle forme filmiche intensificate; nella seconda, partendo dalle teorie della modernità urbana declinate nel contesto del cinema muto, si suggerisce l’apertura di una ulteriore direzione teorica connessa alla considerazione del linguaggio intensificato in rapporto all’esperienza del soggetto nel mondo contemporaneo, caratterizzata da una esasperazione di diversi elementi tipici della modernità

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