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    5899 research outputs found

    Anthroponyms in the Gizey society (N-E Cameroon)

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    This paper reports on an anthropomynic research carried out within the Gizey society, in North-eastern Cameroon.Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa natiijadii cilmibaariseed oo ku saabsan daraasaadka magacyada dadka ee qoraaga maqaalku uu ku sameeyey bulshada Gizey, oo ku sugan woqooyi-bari ee Camerun.Questo articolo riporta i risultati di una ricerca antroponimica condotta dall'autore in seno alla società Gizey, nel Camerun nordorientale.M. Frascarelli (ed.

    Generation and manipulation of multiphoton quantum fields

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    La teoria dell'informazione quantistica amplia e completa la teoria dell'informazione classica così come l'insieme dei numeri complessi estende e completa quello dei reali. L'informazione quantistica apre, nello scenario della scienza moderna, un nuovo capitolo, le cui origini possono essere rintracciate all'inizio degli anni ottanta nella proposta di Feynman, secondo cui un computer quantistico, ovvero uno strumento in grado di lavorare sulla base di algoritmi di teoria dell'informazione riformulati nel contesto quantistico, sarebbe uno strumento necessario per simulare e investigare ogni processo quantistico naturale. Lo studio dell'informazione quantistica ha così coinvolto diversi settori disciplinari della fisica sperimentale e teorica: fisica atomica, ottica quantistica e fiica dei laser, fisica della materia condensata, etc... Negli ultimi decenni il goal principale dell'informazione quantistica è stata la comprensione degli aspetti più sottili della meccanica quantistica al fine di comprendere come formulare, manipolare, processare e comunicare l'informazione nel modo più efficiente e tramite l'utilizzo di sistemi fisici che operano sulla base dei principi della meccanica quantistica. Il maggior ostacolo alla realizzazione di tali sistemi è la decoerenza che affligge il mondo quantistico microscopico quando esso viene a contatto con il mondo macroscopico del canale di comunicazione e degli strumenti di misura. L'informazione quantistica è usualmente codificata nel quantum bit, ovvero un sistema quantistico bidimensionale che non possiede un valore dicotomico come il bit classico, che può essere di volta in volta 0 oppure 1, bensì si trova in uno stato di sovrapposizione quantistica dei due stati di base ortogonali. Tale stato rivela proprietà inusuali specialmente quando si trattano sistemi composti. Infatti una delle caratteristiche peculiari della fisica quantistica è la possibilità di rendere entangled diversi qubit. Inizialmente riconosciuto come il tratto caratteristico della meccanica quantistica" da Erwin Schroedinger, l'entanglement rappresenta una delle risorse chiave della moderna informazione quantistica. Questo deriva dalle correlazioni non locali tra parti differenti di un sistema quantistico e combina i tre elementi strutturali della teoria quantistica: il principio di sovrapposizione, il concetto di non separabilità e la legge di scala esponenziale dello spazio degli stati con il numero di partizione. L'entanglement quantistico può essere utilizzato in diversi protocolli di informazione e crittografia quantistica, che non hanno una analogo nella teoria classica. Mentre la comunicazione quantistica può essere realizzata attraverso qubit fotonici resistenti alla decoerenza, un gran numero di tecnologie sono sotto studio al fine di implementare un computer quantistico. Nessuna tecnologia da sola è in grado di soddisfare tutte queste richieste in modo esaustivo; infatti, oltre ai fotoni, i qubit possono essere implementati tramite ioni intrappolati, atomi neutri interagenti con cavità ottiche, circuiti superconduttori, quantum dots, etc... L'ottica quantistica rappresenta un ottimo banco di prova per i nuovi concetti introdotti nell'informazione quantistica. Infatti gli stati fotonici quantistici possono essere facilmente e accuratamente manipolati attraverso devices ottici lineari e non lineari, e misurati attraverso efficienti detector a singolo fotone. Coppie di fotoni entangled sono usualmente generati tramite spontaneous parametric down conversion (SPDC) in cristalli non lineari in cui, sotto precise condizioni di conservazione dell'energia e del momento. In questa tesi dimostriamo come un processo di amplificazione parametrica sia in grado di preservare l'entanglement che originariamente connetteva uno stato entangled a due fotoni, dopo l'amplificazione di uno dei due e la conseguente generazione di un campo a molti fotoni (circa 4000). Tale trasformazione stabilisce una stretta connessione tra i campi microscopico e macroscopico, e lo stato quantistico a molti fotoni apre interessanti prospettive sia per lo studio di test fondamentali di meccanica quantistica che per la realizzazione di protocolli di informazione quantistica. L'interesse nello studio dei campi a molti fotoni generati dall'amplificatore parametrico è stato duplice: da una parte vi è l'indagine sulla natura della meccanica quantistica e sulla transizione dal mondo microscopico a quello macroscopico, ovvero dal mondo quantistico al mondo classico. In questo contesto si inserisce lo studio e la realizzazione dell'entanglement tra stati quantistici macroscopici, generati in emissione spontanea da cristalli non lineari in regime di alto guadagno. D'altra parte vi è un interesse pratico nel campo dell'informazione quantistica per la possibilità di generare Macro-qubit resistenti alle perdite in grado di essere utilizzati in diversi protocolli di comunicazione. Un'applicazione di questi stati che abbiamo studiato è legata alla possibilità di prelevare porzioni del campo di radiazione su cui effettuare misure in grado di condizionare la successiva evoluzione dello stato totale del sistema. In questo modo si può pensare di utilizzare gli stati quantistici macroscopici generati dall'amplificatore parametrico all'interno di protocolli di distillazione di stati quantistici, in virtù della loro robustezza e resistenza alle perdite. Inoltre, è stato studiato l'utilizzo di questi stati quantistici in nuovi schemi interferometrici, indagando teoricamente e sperimentalmente l'amplificazione di stati NOON. Tali stati permettono di aumentare la risoluzione ottica in esperimenti di interferometria, battendo il limite di Heisemberg, e risultando una promettente risorsa nell'ambito della litografia quantistica. In questo contesto si inserisce anche lo studio dell'applicazione degli stati a molti fotoni in protocolli di metrologia quantistica. Infine l'interazione di campi quantistici a molti fotoni con sistemi atomici quali la BEC (condensato di Bose Einstein) realizzando una fusione tra diverse tecnologie, può aprire nuovi scenari nel panorama dell'informazione quantistica. Ad esempio la creazione di un entanglement luce-atomo rappresenterebbe un'ambiziosa prospettiva di questa applicazione. L'adozione simultanea di metodi e concetti differenti, ovvero i fenomeni ottici e la BEC, all'interno di un contesto unificato, porterebbe allo sviluppo di tecnologie ibride per l'informazione quantistica. Il sistema ibrido consisterebbe in due sottosistemi fisicamente differenti, quello ottico e quello atomico, che possono essere preparati, manipolati e misurati attraverso tecnologie sperimentali indipendenti. In conclusione, dall'indagine sulle leggi della meccanica quantistica ai diversi ambiti della teoria dell'informazione, l'utilizzo di campi quantistici macroscopici può risultare una nuova e promettente risorsa

    Studio del soil radon nel test-site della valle della Caffarella (Roma)

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    Nel 1988 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) attraverso l'IARC (International Agency for Research on Cancer) ha inserito il radon nelle categorie di agenti cancerogeni conosciuti, nel Gruppo 1 (“evidenza sufficiente di cancerogenicità per l’uomo”) (WHO-IARC, 1988). Il radon è un gas naturale che deriva dal decadimento di uranio e torio; il rischio per la salute si verifica quando tale gas viene inalato. Poiché la concentrazione del radon all'aria aperta è bassa e in media le persone trascorrono la maggior parte del loro tempo in strutture abitative e di lavoro, il rischio per la salute pubblica dovuto al radon è essenzialmente correlato all'esposizione a questo gas in ambiente indoor. All’interno degli edifici l’aria tende ad avere un maggiore ristagno ed il radon può raggiungere concentrazioni molto elevate. Il suolo costituisce generalmente la sorgente principale del radon indoor: quindi, se la misura delle concentrazioni indoor fornisce un’indicazione diretta del rischio radon, la stima del contributo fornito dal suolo dà un’indicazione del fattore di pericolosità. L’aspetto per cui il fattore di pericolosità diventa molto importante è che la sua valutazione è essenziale per intervenire preventivamente ed ottenere abitazioni di nuova costruzione a bassa concentrazione di radon. Un intervento di tipo preventivo, con un indagine sul territorio ed eventuale messa in opera di tecniche adeguate per limitare al massimo il passaggio del gas dal suolo agli edifici, può costituire una soluzione più efficace ed economica rispetto a successivi interventi di bonifica degli ambienti. Affrontando la problematica del radon come rischio per la salute pubblica, è nata l’esigenza di portare avanti uno studio che partisse da un approccio di tipo geologico, dal momento che i recenti sviluppi sia in ambito di ricerca, sia di legislazione, in Italia, sembrano trascurare quasi totalmente questo aspetto. La ricerca è stata quindi portata avanti sul territorio, analizzando le dinamiche che entrano in gioco dal momento della generazione del radon, al suo ingresso ed accumulo negli edifici, focalizzando sull’elemento suolo. Per far questo si è scelto di operare all’interno del territorio comunale di Roma, laddove il fattore di pericolosità, rappresentato dal substrato geologico con il suo potenziale rilascio di radon, si va ad incontrare con l’elemento antropico rappresentato dal tessuto urbano, dando luogo al rischio per la salute. La valle della Caffarella, formata dal fiume Almone, rappresenta, con un’estensione di circa 200 ettari, una delle maggiori aree verdi all’interno della città, e costituisce la parte del Parco Regionale dell’Appia Antica più prossima al centro di Roma. L’area, collocata nel quadrante SE del territorio comunale, è compresa tra le Mura Aureliane, la via Latina, la via dell’Almone, la via Appia (Antica, Nuova e Pignatelli), e ricade all’interno dell’elemento 374113 del foglio 374 Roma della Carta Tecnica Regionale del Lazio. Il substrato geologico è costituito in prevalenza da depositi alluvionali recenti e dai prodotti dell’attività vulcanica dei Colli Albani (di particolare interesse nel lavoro presentato sono risultate le unità delle “Pozzolane Rosse” e di “Villa Senni”). La caratteristica di “zona naturale” facilmente accessibile e prossima ad area urbanizzata, e la natura del substrato geologico, fanno della valle della Caffarella un sito particolarmente adatto allo svolgimento di uno studio sulla concentrazione di radon nel suolo (soil radon) in relazione al rischio in ambiente indoor. L’area indagata rappresenta un settore limitato della valle della Caffarella, nelle vicinanze del “Casale della Vaccareccia” e tra il casale e la via Latina, a partire dalla quale si sviluppa il quartiere Appio Latino. Il lavoro di ricerca triennale (a partire da dicembre 2007) ha permesso di indagare le dinamiche di movimento e di accumulo del gas radon nel suolo e di rilascio all’interfaccia suolo-atmosfera, comprendendone i principali parametri di influenza. La concentrazione di radon nel suolo si è dimostrata parametro più facilmente rilevabile rispetto al flusso all’interfaccia suolo-atmosfera, necessitando quest’ultimo di misure in continuo di lunga durata (da alcune ore ad alcuni giorni) per essere valutato in modo corretto. Contemporaneamente al soil radon sono stati monitorati altri parametri di radioattività (radon indoor in alcuni ambienti distribuiti nell’area del parco e nella vicina zona urbanizzata, radioattività γ in situ e su campioni analizzati in laboratorio) e parametri di influenza della concentrazione di radon nel suolo. L’interpretazione dei dati acquisiti ha condotto a supporre che, nel settore monitorato, il principale meccanismo di trasporto del gas sia la diffusione (trasporto legato al gradiente di concentrazione): il radon rilevato ha origine in un limitato intorno del punto di misura (dell’ordine di qualche decina di centimetri). A conferma di questo sono stati registrati flussi superficiali di CO2 molto bassi. In un contesto simile, sono emersi come principali i seguenti parametri che determinano il valore misurato di concentrazione di radon nel suolo: - tipo di substrato geologico; - profondità di misura; - permeabilità intrinseca del suolo; - condizioni del suolo superficiale; - tecniche di campionamento. Il soil 222Rn ha messo in evidenza un caratteristico andamento stagionale, con valori massimi registrati nel periodo invernale in conseguenza della maggiore piovosità, e valori minimi nei mesi di luglio e agosto. In contesti geodinamici differenti, il soil radon può avere un contributo predominante di origine profonda, le cui dinamiche di trasporto sono legate a flussi di tipo avvettivo (trasporto legato al gradiente di pressione). Tale situazione può essere riscontrata in aree vulcaniche, in aree geotermali e comunque in presenza di discontinuità geologico-strutturali o di cavità. Quanto esposto è confermato dallo studio di Richon et al. (2011), nel quale sono presentati dati di soil radon acquisiti in un’area geotermale del Nepal centrale, sia in condizioni di trasporto per diffusione, sia di flusso avvettivo prevalente. Nel caso di trasporto per diffusione è stato riscontrato un andamento stagionale funzione delle condizioni meteorologiche (incremento dei valori di soil radon, di un fattore 1.5 ÷ 2, nel periodo monsonico), mentre in condizioni di flusso avvettivo, le variazioni durante l’anno sono minime, per il prevalere delle dinamiche di trasporto e accumulo dovute ad una sorgente profonda ad alta pressione. Nel lavoro svolto in valle della Caffarella sono state monitorate contemporaneamente le concentrazioni dei due più importanti isotopi del radon. Lo studio ha messo in evidenza le maggiori difficoltà per una determinazione corretta del 220Rn, notevolmente influenzato dalle tecniche di misura. D’altra parte questo isotopo difficilmente può fornire un contributo rilevante alla concentrazione di radon indoor, e quando la sua presenza non è trascurabile, è legata ai materiali da costruzione: a causa del suo rapido decadimento, il thoron percorre distanze molto brevi rispetto al punto di origine, prima di decadere in polonio. È altresì vero che il 220Rn può dare indicazioni più puntuali rispetto al 222Rn, e il confronto relativo tra i due isotopi può fornire informazioni, oltre che sul contenuto in elementi precursori, sull’eventuale origine profonda del gas. La conoscenza del potenziale rilascio di radon dal suolo può avere diverso utilizzo in funzione della scala di indagine. Su vaste aree può fornire un utile strumento in fase di pianificazione territoriale e può condurre ad una zonizzazione del territorio. Questo approccio può risultare particolarmente utile nell’individuazione di aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di radon indoor (radon-prone areas), ma rimane un’indicazione di carattere generale. Operando ad una scala di maggiore dettaglio (scala di cantiere) è possibile definire il potenziale rilascio di radon dal suolo con una maggiore densità di campionamento, effettuando misure congiunte di soil radon e permeabilità intrinseca del suolo. Utilizzando questi due parametri è stato definito un indice numerico che esprime il fattore di pericolosità da radon, denominato “potenziale radon” (PR). Il valore di PR, in base alla corrispondenza con un “indice radon” (IR), permette di classificare una porzione di territorio e definire le misure di protezione da adottare per gli edifici di nuova costruzione. Nel testo viene fornito un protocollo dettagliato, per la valutazione del fattore di pericolosità dovuto al rilascio di radon dal suolo. La realizzazione di mappe di soil radon e di pericolosità da radon può essere un ulteriore strumento di indagine, efficace per definire la distribuzione nello spazio dei parametri. Il protocollo prevede la possibilità di utilizzo di diverse metodologie di misura dei parametri di interesse. Per questo motivo risulta utile ed opportuna la validazione del metodo tramite interconfronto in test-site. La valle della Caffarella costituisce da alcuni anni un importante sito di riferimento per lo studio del fenomeno ed è stato teatro di giornate di interconfronto. Civitavecchia (Terme della Ficoncella) e Marino (Cava dei Selci) sono due altri importanti siti di interesse nel territorio provinciale di Roma, nei quali opera il gruppo di lavoro che ha sostenuto il presente studio. Eventi di interconfronto sono periodicamente organizzati in Repubblica Ceca [25] e altri paesi europei, con partecipazione di università, enti di ricerca e privati. Sono state effettuate campagne di misura del radon indoor, che hanno fornito delle importanti indicazioni sui meccanismi di ingresso e di accumulo del gas, evidenziando come la distanza dalla principale sorgente di radon, il substrato geologico, sia di fondamentale importanza. È emerso in modo chiaro la notevole incidenza delle condizioni di uso del locale di misura, in particolare la frequenza del ricambio di aria con l’esterno: la valutazione di questo elemento va tenuta in considerazione nelle indagini che vengono effettuate dagli organi di competenza. Un importante sviluppo per il futuro è rappresentato dalla possibilità di una “svolta geologica” all’approccio finora portato avanti in ambito nazionale dalle autorità competenti in materia di rischio radon indoor: l’analisi del territorio è essenziale per un intervento di tipo preventivo. Un notevole passo in avanti sarebbe rappresentato dall’introduzione di norme che impongano la classificazione del territorio sulla base del potenziale rilascio di radon dal suolo (normative di pianificazione e collocazione degli insediamenti abitativi), e l’adeguamento del Regolamento Edilizio (norme in materia di disciplina dello sviluppo tecnico dell’abitato ed opere associate) al fine di adottare, laddove sia necessario, adeguate tecniche costruttive per limitare al massimo il passaggio del gas dal suolo agli edifici di nuova costruzione. La definizione di un protocollo di valutazione del fattore di pericolosità e del potenziale rischio radon, costituisce in tal senso un presupposto fondamentale

    Presupposizione e rinegoziazione del contratto

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    Il tema della giustizia contrattuale e dell’equilibrio tra le prestazioni delle parti è stato oggetto di particolare attenzione sia da parte della dottrina che della giurisprudenza. Tale ambito di studio è reso particolarmente interessante dagli interventi del legislatore comunitario e, più in generale, dalle normative internazionali, che sebbene abbiano valenza di soft law, influenzano, in diversa misura, l’evoluzione della legislazione nei singoli ordinamenti. Tra i temi connessi alla richiamata problematica, meritano di essere menzionati la gestione del rischio contrattuale e i rimedi elaborati dagli ordinamenti nazionali in caso di sopravvenienze. Infatti, il verificarsi di eventi sopravvenuti ed imprevedibili ovvero il mutamento delle circostanze prese in considerazione dai contraenti possono alterare l’equilibrio contrattuale o comportare l’impossibilità di adempiere la prestazione di una parte. In quest'ottica, assume un peculiare rilievo l’istituto della presupposizione, e i rimedi ad essa correlati. Questa figura giuridica è stata oggetto di studio da parte di autorevole dottrina, la quale, dal vigore del codice previgente fino ad oggi, si è interrogata sulla natura giuridica di un istituto che non risulta positivizzato all’interno del nostro ordinamento. La presupposizione ha la finalità di individuare le fattispecie nelle quali le circostanze passate, presenti o future, esterne al contratto, date per certe dalle parti, ma non espressamente previste nell’accordo concluso, vengano a mancare, ovvero mutino. In queste ipotesi, l’ordinamento deve predisporre rimedi idonei a tutelare gli interessi dei contraenti, cercando di eliminare lo squilibrio contrattuale verificatosi. Partendo dalla concezione soggettivistica di Windscheild, insigni giuristi hanno proposto la propria ricostruzione relativa al fondamento giuridico della presupposizione, cercando di volta in volta di assimilare tale figura ad altre fattispecie affini disciplinate all’interno del codice civile. Sebbene risulti molto complesso compiere una ricognizione completa sulle varie posizioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riguardo alla presupposizione, comprendere il fondamento giuridico dell’istituto appare necessario per comprendere quali siano i rimedi esperibili dalle parti. Dopo avere analizzato le principali tesi soggettivistiche e oggettivistiche sostenute da attenta dottrina, ed averne evidenziato alcune criticità, si ritiene di aderire alla ricostruzione della recente giurisprudenza, che riconosce alla figura un autonomo e specifico rilievo, distinguendola sia dagli elementi essenziali del contratto, come la causa, che dagli elementi accidentali, come la condizione. L’istituto deve essere, pertanto, inquadrato nell’ambito delle sopravvenienze, rilevando in termini di distribuzione e amministrazione dei rischi contrattuali. Ciò posto in ordine al fondamento giuridico della figura in esame, si è reso necessario soffermarsi sui rimedi offerti dall’ordinamento nell’ipotesi di sopravvenienze, in virtù di un’ottica prevalentemente rimediale in caso di alterazione dell’originario equilibrio contrattuale. La dottrina e la giurisprudenza, infatti, si sono da sempre soffermati sulla tutela caducatori dell’accordo negoziale in seguito al verificarsi di un disequilibrio tra le prestazioni dei contraenti. Ci si è soffermati, in particolare, sulla possibilità di ricorrere ai rimedi della nullità, della annullabilità e dell’inefficacia, per poi analizzare la soluzione accolta nel presente lavoro, quella del recesso esercitabile in caso di inesigibilità della prestazione dovuta al venir meno della circostanza presupposta dalle parti in sede di perfezionamento dell’accordo. Oltre alla descritta tutela, si ritiene che i contraenti possano pervenire anche alla manutenzione del negozio giuridico, qualora sia possibile ravvisare, nonostante la sopravvenienza, un interesse della controparte alla prestazione – anche se differente nella quantità o nella qualità rispetto all’originaria obbligazione. A tal fine, si è approfondito l’istituto della rinegoziazione che, così come la presupposizione, trova il suo fondamento in un’ottica di giustizia contrattuale; il menzionato rimedio, infatti, è finalizzato al riequilibrio delle prestazioni in seguito al verificarsi di eventi perturbativi dell’originario assetto negoziale. Questo strumento di tutela è stato analizzato innanzitutto in un’ottica internazionale e di diritto privato europeo, dal momento che la sua prima regolamentazione deve essere individuata nei Principi Unidroit prima e nei Principi di Diritto Europeo dei Contratti poi. Successivamente, ci si è interrogati sulla configurabilità della rinegoziazone all’interno del nostro ordinamento, soffermandosi, in primo luogo, sulla validità delle clausole convenzionali di rinegoziazione ed sul loro possibile fondamento giuridico all’interno del sistema nazionale; in secondo luogo, sulle diverse posizioni dottrinarie inerenti la possibilità di configurare un obbligo legale di rinegoziazione sulla base della disciplina delle sopravvenienze e sulla clausola di buona fede; infine, sulla ampiezza dei poteri del giudice nell’ipotesi di trattative rinegoziative non andate a buon fine. Pertanto, dopo avere analizzato separatamente i due istituti della presupposizione e della rinegoziazione del contratto, ci si è soffermati sulla compatibilità delle conclusioni raggiunte separatamente per ognuna delle figure, ipotizzando la possibilità di ricostruire un sistema di giustizia contrattuale all’interno del nostro ordinamento, soprattutto alla luce del crescente ruolo della buona fede quale fonte di integrazione del contratto. Si è concluso nel senso che quando si verifica un mutamento delle circostanze successivo alla conclusione dell’accordo, entrambe le parti possono chiedere di intavolare trattative dirette alla rinegoziazione; presumibilmente, la parte svantaggiata avrà più interesse a chiedere il riequilibrio delle prestazioni contrattuali rispetto alla parte adempiente. Se quest’ultima si rifiuti di intavolare serie trattative, l’ordinamento predispone idonei rimedi. Qualora, però, il contraente svantaggiato non esprima una volontà in tal senso (e cioè decida di non richiedere la rinegoziazione del contratto), l’ordinamento prevede altri rimedi diretti allo scioglimento del vincolo contrattuale. In particolare, per quanto concerne la presupposizione, il discrimen tra il rimedio caducatorio e quello conservativo deve essere individuato nell’interesse dei contraenti alla prestazione; nel caso in cui, nonostante il mutamento delle circostanze rispetto alla conclusione del contratto, sia ancora ravvisabile un interesse della parte alla manutenzione del negozio, il contraente potrà chiedere di rinegoziare i termini dell’accordo attraverso una novazione dell’obbligazione dedotta in contratto ovvero mediante un cambiamento solo quantitativo della stessa. Al contrario, qualora non sia ravvisabile alcun interesse alla conservazione del contratto poiché il venir meno del presupposto ha reso completamente inutile la prestazione per uno o per entrambi i contraenti, non è possibile riscontrare alcun motivo alla conservazione del contratto

    Le declinazioni del giudizio di ragionevolezza dinanzi alla Corte Costituzionale

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    Il presente lavoro è volto ad affrontare il tema della “ragionevolezza” nella giurisprudenza della Corte costituzionale in una prospettiva inedita. Si sono volute, infatti, analizzare le declinazioni ch il sindacato di ragionevolezza assume quando viene trasposto dal tradizionale ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale alle altre competenze del giudice costituzionale. A tal fine, non si è potuto tuttavia prescindere da una sintetica ricostruzione dell’evoluzione che, in quella originaria sede, ha caratterizzato il “principio” di ragionevolezza, e che si è risolta in uso crescente e sempre più penetrante del medesimo. Si è dunque dato conto, in una prospettiva diacronica, dell’originario legame con il principio di uguaglianza e della progressiva emancipazione da quest’ultimo e dal conseguente giudizio a struttura ternaria. Si è poi ripercorso il dibattito dottrinale sviluppatosi sul principio di ragionevolezza in senso stretto, con particolare attenzione ai tentativi dottrinari di classificazione delle diverse tecniche argomentative utilizzate dal giudice costituzionale in materia. Si è ritenuto, tra le ricostruzioni riportate, di accogliere la tripartizione che individua gli argomenti di razionalità sistematica, quelli di ragionevolezza strumentale e quelli di giustizia/equità. I primi, in particolare, affondano le radici nel principio di non contraddizione e si manifestano nel cosiddetto sindacato di coerenza, volto a rilevare antinomie di natura logica o teleologica, tramite la ricostruzione della ratio legis. Le tecniche argomentative annoverabili nella categoria della ragionevolezza strumentale, quali sono le figure del sindacato di congruenza, di pertinenza e di proporzionalità, si rivelano invece funzionali a valutare la plausibilità del rapporto di connessione causale tra i mezzi e i fini della legislazione. La terza e più discussa categoria di tecniche argomentative si risolve infine nell’identificazione della ragionevolezza con la giustizia nell’applicazione della legge: essa fonda il giudizio della Corte su un controllo interamente esterno, esperito in base a criteri volti a saggiare l’adeguatezza della legge alle esigenze del caso. Si è infine indagato il legame tra il canone in esame e il sindacato sul bilanciamento di valori e interessi costituzionali operato dal legislatore, che sembra tagliare trasversalmente le tre illustrate categorie, caratterizzando ogni giudizio di ragionevolezza. In proposito, la dottrina maggioritaria ritiene che non possa stabilirsi un criterio preventivo e assoluto per la soluzione del conflitto tra principi costituzionali antinomici, dovendosi piuttosto commisurare la prevalenza relativa di un principio sull’altro con riferimento alle circostanze del singolo caso. La funzione del bilanciamento, in questa prospettiva, si rivela quella di far emergere un ordine di precedenza di interessi costituzionali concreto, relativo e condizionato, istituendo una gerarchia temporanea e rivedibile tra principi costituzionali concorrenti. Esaurita la disamina delle diverse tecniche argomentative annoverabili nel genus della ragionevolezza, al fine di testimoniarne l’elasticità di tale canone, si è poi dato conto della sua variabile intensità, che consente al giudice costituzionale di farne un uso “deferente” o, al contrario, di effettuare un penetrante sctrict scrutiny, come accade, ad esempio, nei confronti delle leggi-provvedimento. Ancora, quanto all’estensione che l’uso del canone di ragionevolezza ha raggiunto, si è ricordato che esso si presta ad essere utilizzato sempre più frequentemente dagli stessi giudici comuni i quali, essendo tenuti ad effettuare, prima di rimettere la questione di legittimità costituzionale, un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni sospettate di incostituzionalità, cercano di darne una lettura che le renda ragionevoli. L’interpretazione conforme alla ratio dell’intervento normativo è, così, idonea a fugare il dubbio relativo alla violazione del principio di ragionevolezza. Da ultimo, viene in rilievo il tema del rapporto tra ragionevolezza ed eccesso di potere legislativo, con riferimento al quale si riporta il dibattito dottrinale, e, di conseguenza, ci si sofferma sulla questione dei limiti del sindacato del giudice costituzionale, con particolare attenzione al rischio che il giudizio di ragionevolezza si trasformi in uno scrutinio sul “merito” e sull’opportunità delle scelte legislative. All’esito dell’analisi della giurisprudenza resa nel giudizio in via incidentale, possono trarsi delle conclusioni sul piano della natura del canone di ragionevolezza, il quale appare evidentemente aver perso ogni legame con l’articolo 3 della Costituzione, ed essersi trasformato in un onnicomprensivo criterio di giudizio che non si lascia ingabbiare in schemi formalistici a causa della flessibilità, duttilità e imprevedibilità delle sue manifestazioni concrete. Preso atto della difficoltà di disegnarne uno statuto unitario, tali considerazioni portano a dubitare della qualificazione dogmatica della ragionevolezza come principio e come parametro di legittimità degli atti normativi: tali perplessità sono avvalorate dalla constatazione che del sindacato di ragionevolezza può trovarsi traccia, seppure “sotto mentite spoglie”, in tutte le competenze della Corte. Per spiegare il fenomeno, si assume come punto di partenza, riproponendosi di saggiarne la validità all’esito dell’analisi, la tesi che considera la ragionevolezza non tanto un principio costituzionale, seppur inteso come principio “architettonico” del sistema, bensì, piuttosto, un “metodo ermeneutico problematico”, dal quale scaturisce una conseguente tecnica decisoria. Esso si inserisce in una tendenza che vede l’abbandono progressivo dei modelli di ragionamento di tipo sillogistico-deduttivo a favore di moduli argomentativi più duttili e di tecniche di giudizio che valorizzano massimamente il fatto: quest’ultimo si fa interprete del valore e lo dispone alla mediazione con altri valori fondando un pensiero giuridico non concettuale e astratto, ma situazionale-concreto. La diffusione di tecniche di giudizio “destrutturate” che si fondano sulla persuasività e la ragionevolezza, nello specifico dell’esperienza italiana, sembra riconducibile alla carenza di prescrittività della Costituzione e alla crisi dell’idea della stessa come ordine di fini razionali e sistema unitario e coerente. La ragionevolezza, intesa come “ragione modulata”, in definitiva rappresenterebbe un metodo di interpretazione e applicazione dei parametri costituzionali, che li rende adeguati al caso concreto, e che si presta, per la sua neutralità, ad essere strumento sia dell’attivismo giurisprudenziale sia di un atteggiamento di deferenza verso il legislatore. Passando ad analizzare le declinazioni del sindacato di ragionevolezza negli altri giudizi, si è affrontato in primo luogo il giudizio in via di azione, caratterizzato da una maggiore astrattezza rispetto al sindacato in via incidentale. A tale scopo, si è evidenziata la situazione di asimmetria che caratterizza lo Stato e le regioni in tali controversie: in particolare, anche a seguito della riforma del titolo V, mentre il primo, dinanzi alla Corte, può invocare qualsiasi parametro costituzionale, le seconde sono legittimate ad impugnare una legge statale solo per una lesione della loro sfera di competenza salva la possibilità di invocare parametri diversi, quando la loro violazione ridondi in una compromissione diretta o indiretta delle attribuzioni regionali costituzionalmente. Ne deriva che la deducibilità di una violazione del canone di ragionevolezza nel giudizio in via diretta in caso di iniziativa statale non incontra limiti, mentre nell’ipotesi di impugnativa regionale è subordinata all’esistenza di un interesse concreto a ricorrere e alla prospettazione di una compromissione almeno indiretta delle competenze regionali. Purtuttavia, il canone di ragionevolezza ha trovato larga applicazione anche in questo giudizio, non tanto nella sua manifestazione di canone di coerenza e logicità, quanto come come fattore di interpretazione e applicazione delle norme attributive delle competenze. Nel “regime” antecedente la riforma del titolo V, la ragionevolezza ha rappresentato il contraltare e il limite all’utilizzo della clausola dell’interesse nazionale, usata dalla Corte costituzionale per flessibilizzare il riparto di competenze legislative in favore dello Stato. Inoltre, il principio di ragionevolezza ha preso sostanzialmente le forme di un sindacato di proporzionalità, volto a vagliare l’adeguatezza delle modalità collaborative previste dalla legge in ambiti caratterizzati dall’interferenza di materie statali e regionali. Esso è dunque servito a specificare ed integrare il principio di leale collaborazione, anch’esso nato dalla elaborazione pretoria del giudice costituzionale. Le manifestazioni più interessanti del giudizio di ragionevolezza si sono concretizzate, tuttavia, a seguito della suddetta riforma. In primo luogo, esso ha influenzato la stessa individuazione dei campi materiali elencati nell’articolo 117 Cost., per il tramite di un’interpretazione teleologicamente orientata degli stessi, ispirata al criterio di “prevalenza” del fine perseguito, che a tale scopo prende in considerazione gli obiettivi della disposizione impugnata, individuandone la ratio. In secondo luogo, la ragionevolezza ha rappresentato il criterio valutativo della legittimità degli interventi legislativi statali in ambiti spettanti alla potestà legislativa regionale, possibili in quanto ricollegabili alle cosiddette “materie trasversali”, o conseguenti alla “chiamata in sussidiarietà”. In queste due ipotesi la Corte ha consentito deroghe al riparto di competenze costituzionalmente fissato, riservandosi un controllo di adeguatezza, per evitare che la legislazione regionale sia sacrificata oltre lo stretto necessario. La legge statale adottata in virtù di competenze trasversali o dell’attrazione in sussidiarietà può infatti avere una intensità regolativa variabile: essa incontra il limite della proporzionalità dell’intervento. Con riferimento alle materie trasversali, definibili come quei titoli di competenza funzionali, che non individuano ambiti oggettivamente delimitabili ma valori da tutelare o fini da raggiungere, esse abilitano lo Stato ad intervenire interferendo con le sfere di competenza regionali e creando una fisiologica convivenza tra fonti statali e fonti regionali nel medesimo settore. L'intervento dello Stato deve tuttavia limitarsi alla disciplina di quegli aspetti strettamente connessi alla tutela del valore perseguito e, perciò, uniformarsi ai principi di adeguatezza e di proporzionalita', con cio' escludendo, ad esempio, la legittimita' di una normativa troppo dettagliata e puntuale o irragionevole. Dopo aver rapidamente ripercorso gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi con riguardo alle singole materie trasversali, si osserva che il sindacato di ragionevolezza non presenta un’identica fisionomia con riferimento a tutti i settori: nell’ipotesi della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni esso ruota intorno al procedimento cooperativo previsto a compensazione dell’invasione della sfera regionale, mentre, nella tutela della concorrenza, la chiave per sindacare la ragionevolezza della compressione dell’autonomia regionale risiede più propriamente nel contenuto che l’intervento statale deve presentare, riguardato alla luce della congruità rispetto al fine. Ancora, nella chiamata in sussidiarietà legislativa, fenomeno inaugurato con la celebre sentenza n. 303 del 2003, la ragionevolezza prende le forme del giudizio di proporzionalitàadeguatezza, teso per un verso a verificare che la disciplina statale sia logicamente pertinente, idonea alla regolazione delle suddette funzioni e limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine, e per un altro a specificare ed integrare il principio di leale collaborazione. Quanto al primo aspetto, si profila scrutinio stretto del giudice costituzionale, il quale si articola in due momenti: un test di indoneità, che verte sulla strumentalità logica della normativa statale rispetto all’esigenza unitaria che la giustifica; un secondo test di non eccessività, volto a vagliare la proporzionalità della disciplina dettata rispetto allo scopo, e, dunque, l’esistenza di uno strumento normativo che sacrifichi meno l’autonomia regionale. Quanto al secondo aspetto, l’attrazione in sussidiarietà può considerarsi legittima solo se la legge statale definisca un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività finalizzate a coinvolgere le regioni nella valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione delle funzioni da parte dello Stato. In conclusione, si osserva che i principi di ragionevolezza e proporzionalità, intesa come impiego del minimo mezzo e adeguata graduazione nella scelta dei meccanismi collaborativi, operano qui come canoni ermeneutici di misurazione dell'impatto delle clausole della Costituzione che consentono invasioni in ambiti riservati alla autonomia regionale. Il controllo di ragionevolezza, declinato nelle tecniche argomentative dell’”efficienza strumentale”, si è rivelato funzionale ad affrontare e risolvere i profili di irragionevolezza insiti nel testo costituzionale, attenuando le rigidità delle prescrizioni ivi contenute e dando a queste disposizioni un senso coerente con il quadro costituzionale complessivo. Nei conflitti intersoggettivi, strumento che, nel quadro della difesa dinanzi alla Corte costituzionale della sfera di attribuzioni dello Stato e delle regioni, si rivela complementare al giudizio in via diretta, si ripetono naturalmente le dinamiche ora illustrate. In questa sede non possono trovare ingresso censure che comportino l’uso da parte del giudice costituzionale degli argomenti di razionalità sistematica, logicità e coerenza, perché ciò comporterebbe uno scadimento del tono costituzionale del conflitto. Il canone di ragionevolezza è, piuttosto, strettamente connesso al principio di leale collaborazione tra enti, il quale si fonda su una concezione orizzontale-collegiale dei rapporti interistituzionali piuttosto che su una loro considerazione in senso verticale-gerachico. Tale principio è caratterizzato da una spiccata genericità, che impone continue precisazioni e concretizzazioni di natura amministrativa, legislativa e giurisdizionale, la cui proporzionalità è controllata dalla Corte attraverso una dettagliata analisi del comportamento adottato in concreto dai soggetti configgenti. Riconsiderando congiuntamente le tecniche argomentative utilizzate nei due giudizi in cui viene in considerazione il riparto di attribuzioni tra Stato e regioni, deve concludersi che la ragionevolezza sta assumendo i tratti di una vera e propria tecnica distributiva delle competenze, che integra e corregge il dettato costituzionale, utilizzata per adeguare l’impianto istituzionale alle dinamiche reali. Passando ai conflitti tra poteri, la trasposizione delle tecniche legate al canone della ragionevolezza è, da un lato, legata all’orientamento che ha ammesso l’impugnazione, in questa sede, di atti legislativi, seppur con diversi limiti; dall’altro, è strettamente connessa alla progressiva affermazione della figura conflitti da menomazione (in cui non si contesta l’usurpazione di una competenza, ma il modo in cui il soggetto agente ha esercitato attribuzioni proprie). Il sindacato della Corte, in tali ipotesi, finisce infatti per vertere sulle concrete modalità d’esercizio delle singole attribuzioni più che sulla titolarità astratta di queste. Alla luce degli ondivaghi orientamenti giurisprudenziali e dell’approccio casistico adottato dal giudice costituzionale in sede di conflitto, non è agevole individuare un criterio unitario in relazione alla latitudine e all’intensità del giudizio sul “cattivo esercizio” del potere, salva l’affermata preclusione di un sindacato “di merito” (che tuttavia non viene sempre rispettata.) Esemplare di tale atteggiamento del giudice costituzionale è il caso dei conflitti concernenti l’articolo 68 della Costituzione: il controllo della Corte si è, per un decennio, limitato ad una mera «verifica esterna» della delibera di insindacabilità, essendosi interpretata in modo puramente formale la possibilità di un sindacato sulla stessa. Si è poi avuta una vera e propria «inversione di tendenza» da parte del giudice costituzionale, il quale ha affermato che il suo scrutinio non si atteggia a giudizio sindacatorio su di una determinazione discrezionale dell’assemblea politica, ma investe direttamente il merito della controversia costituzionale sulla portata e l’applicazione dell’art. 68, 1° comma. I casi che si rivelano più interessanti nell’ottica della ragionevolezza, sono quelli in cui la Corte enuclea autonomamente i presupposti per la decisione del conflitto, con uno “sforzo creativo” che la porta a costruire da sé, in mancanza di parametri certi o in presenza di discipline poste principalmente da fonti subordinate alla Costituzione, il parametro in base al quale giudicare il comportamento o l’atto impugnato. Anche in questa sede il metodo interpretativo e la tecnica decisoria della ragionevolezza si lega fatalmente al principio di “leale collaborazione”, stavolta declinato nei rapporti tra poteri dello Stato e, talora, ricostruito in modo talmente ampio da apparire come un limite immanente non scritto all’esercizio del potere, non da tutti condiviso. Tramite l’utilizzo di questo schema di giudizio il giudice costituzionale si prefigge lo scopo di fissare il punto di equilibrio tra gli interessi in conflitto, bilanciando in concreto i poteri degli organi configgenti e perseguendo un indirizzo di “razionalizzazione del potere”. In proposito, si è detto che il giudizio di leale cooperazione non è altro che il giudizio di bilanciamento degli interessi applicato ai conflitti di attribuzione per interferenza. La caratteristica della graduabilità degli interessi costituzionali, risultato di specifici bilanciamenti ad hoc, corrisponde qui alla graduabilità dell’esercizio delle rispettive competenze. In particolare, il “modulo” cooperativistico si attaglia ai conflitti in cui la Corte debba mediare tra organi politici e organi giudiziari per l’integrazione delle reciproche competenze e si apprezza anche come mezzo per consentire alle varie istanze istituzionali di perseguire meglio i loro interessi sostanziali. Esempio paradigmatico di questo modus operandi si riscontra nei conflitti tra magistratura e Parlamento il cui oggetto sia il legittimo impedimento del parlamentare a partecipare alle udienze o nelle controversie che vedono contrapposte le commissioni d’inchiesta e l’autorità giudiziaria che stia indagando sui medesimi fatti. Mutuando la tecnica di giudizio propria della ragionevolezza, si ottiene il risultato di poter modulare i rapporti tra i poteri coinvolti sottraendosi all’eccessiva schematicità dell’alternativa spettanza/non spettanza: la sentenza avrà invece un dispositivo complesso, in cui non si fa prevalere in astratto uno degli interessi costituzionali configgenti. Un sindacato di ragionevolezza è infine presente, in diverse forme, anche nel giudizio di ammissibilità delle richieste referendarie, competenza “eccentrica” rispetto alle precedenti, sia per il plusvalore politico che la caratterizza, sia perché il controllo della Corte sul quesito avviene in maniera astratta e preventiva, amputando la ragionevolezza del legame con i contesti applicativi, sia, infine, per le diverse conseguenze derivanti dalla decisione, la quale preclude l’ulteriore corso del procedimento referendario. La trasposizione del sindacato di ragionevolezza in questa sede trova la sua giustificazione nell’orientamento che ricostruisce il referendum come atto equiparato alla legge, della quale tende a mutuare anche i vizi. In particolare, i confini del sindacato della Corte sono stati estesi, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, tramite l’elaborazione di cause inespresse di inammissibilità. Nel concreto svolgersi del suo sindacato, il giudice costituzionale ha progressivamente trasformato il controllo di ammissibilità del quesito in un giudizio sulla ragionevolezza dell'iniziativa legislativa popolare, che si manifesta in due direttrici: in primo luogo attraverso l'elaborazione di criteri connessi alla formulazione del quesito, riconducibili agli argomenti di razionalità sistematica e di efficienza strumentale; in secondo luogo attraverso il controllo sulla produzione, mediante referendum, di effetti incostituzionali, il quale finisce per anticipare lo stesso giudizio di legittimità della normativa di risulta. Il canone di ragionevolezza diviene in primo luogo criterio guida per la verifica dei requisiti di omogeneità, chiarezza, completezza e univocità, portando ad individuare una “matrice razionalmente unitaria” della domanda. Si sposta così il fuoco del giudizio di ammissibilità dal terreno dell'applicazione di precisi parametri costituzionali al terreno di un giudizio sulla ragionevolezza intrinseca del quesito referendario in funzione di tutela dei valori della libertà di scelta del corpo elettorale e della compatibilità dei risultati del referendum con la coerenza interna del sistema. Inoltre, dopo la metà degli anni novanta, si è consolidata la prassi di prendere in considerazione gli intenti dei promotori, pur nella difficoltà di effettuarne una reale ricognizione, al fine di saggiare l’idoneità del quesito a raggiungere il predetto scopo. Questa operazione ermeneutica teleologica, nei suoi sviluppi più estremi, si risolve in un’analisi di fattibilità del referendum e in un giudizio di idoneità dell’istituto stesso raffrontato all’atto leg

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