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Anthroponyms in the Gizey society (N-E Cameroon)
This paper reports on an anthropomynic research carried out within the Gizey society, in North-eastern Cameroon.Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa natiijadii cilmibaariseed oo ku saabsan daraasaadka magacyada dadka ee qoraaga maqaalku uu ku sameeyey bulshada Gizey, oo ku sugan woqooyi-bari ee Camerun.Questo articolo riporta i risultati di una ricerca antroponimica condotta dall'autore in seno alla società Gizey, nel Camerun nordorientale.M. Frascarelli (ed.
Generation and manipulation of multiphoton quantum fields
La teoria dell'informazione quantistica amplia e completa la teoria dell'informazione
classica così come l'insieme dei numeri complessi estende e completa quello dei reali.
L'informazione quantistica apre, nello scenario della scienza moderna, un nuovo
capitolo, le cui origini possono essere rintracciate all'inizio degli anni ottanta nella
proposta di Feynman, secondo cui un computer quantistico, ovvero uno strumento in
grado di lavorare sulla base di algoritmi di teoria dell'informazione riformulati nel
contesto quantistico, sarebbe uno strumento necessario per simulare e investigare
ogni processo quantistico naturale. Lo studio dell'informazione quantistica ha così
coinvolto diversi settori disciplinari della fisica sperimentale e teorica: fisica atomica,
ottica quantistica e fiica dei laser, fisica della materia condensata, etc... Negli ultimi
decenni il goal principale dell'informazione quantistica è stata la comprensione degli
aspetti più sottili della meccanica quantistica al fine di comprendere come formulare,
manipolare, processare e comunicare l'informazione nel modo più efficiente e
tramite l'utilizzo di sistemi fisici che operano sulla base dei principi della meccanica
quantistica. Il maggior ostacolo alla realizzazione di tali sistemi è la decoerenza che
affligge il mondo quantistico microscopico quando esso viene a contatto con il
mondo macroscopico del canale di comunicazione e degli strumenti di misura.
L'informazione quantistica è usualmente codificata nel quantum bit, ovvero un
sistema quantistico bidimensionale che non possiede un valore dicotomico come il bit
classico, che può essere di volta in volta 0 oppure 1, bensì si trova in uno stato di
sovrapposizione quantistica dei due stati di base ortogonali.
Tale stato rivela proprietà inusuali specialmente quando si trattano sistemi composti.
Infatti una delle caratteristiche peculiari della fisica quantistica è la possibilità di
rendere entangled diversi qubit. Inizialmente riconosciuto come il tratto caratteristico
della meccanica quantistica" da Erwin Schroedinger, l'entanglement rappresenta una
delle risorse chiave della moderna informazione quantistica. Questo deriva dalle
correlazioni non locali tra parti differenti di un sistema quantistico e combina i tre
elementi strutturali della teoria quantistica: il principio di sovrapposizione, il concetto
di non separabilità e la legge di scala esponenziale dello spazio degli stati con il
numero di partizione.
L'entanglement quantistico può essere utilizzato in diversi protocolli di informazione
e crittografia quantistica, che non hanno una analogo nella teoria classica. Mentre la
comunicazione quantistica può essere realizzata attraverso qubit fotonici resistenti
alla decoerenza, un gran numero di tecnologie sono sotto studio al fine di
implementare un computer quantistico. Nessuna tecnologia da sola è in grado di
soddisfare tutte queste richieste in modo esaustivo; infatti, oltre ai fotoni, i qubit
possono essere implementati tramite ioni intrappolati, atomi neutri interagenti con
cavità ottiche, circuiti superconduttori, quantum dots, etc...
L'ottica quantistica rappresenta un ottimo banco di prova per i nuovi concetti
introdotti nell'informazione quantistica. Infatti gli stati fotonici quantistici possono
essere facilmente e accuratamente manipolati attraverso devices ottici lineari e non
lineari, e misurati attraverso efficienti detector a singolo fotone. Coppie di fotoni
entangled sono usualmente generati tramite spontaneous parametric down
conversion (SPDC) in cristalli non lineari in cui, sotto precise condizioni di
conservazione dell'energia e del momento.
In questa tesi dimostriamo come un processo di amplificazione parametrica sia in
grado di preservare l'entanglement che originariamente connetteva uno stato
entangled a due fotoni, dopo l'amplificazione di uno dei due e la conseguente
generazione di un campo a molti fotoni (circa 4000). Tale trasformazione stabilisce
una stretta connessione tra i campi microscopico e macroscopico, e lo stato
quantistico a molti fotoni apre interessanti prospettive sia per lo studio di test
fondamentali di meccanica quantistica che per la realizzazione di protocolli di
informazione quantistica.
L'interesse nello studio dei campi a molti fotoni generati dall'amplificatore
parametrico è stato duplice: da una parte vi è l'indagine sulla natura della meccanica
quantistica e sulla transizione dal mondo microscopico a quello macroscopico,
ovvero dal mondo quantistico al mondo classico. In questo contesto si inserisce lo
studio e la realizzazione dell'entanglement tra stati quantistici macroscopici, generati
in emissione spontanea da cristalli non lineari in regime di alto guadagno. D'altra
parte vi è un interesse pratico nel campo dell'informazione quantistica per la
possibilità di generare Macro-qubit resistenti alle perdite in grado di essere utilizzati
in diversi protocolli di comunicazione. Un'applicazione di questi stati che abbiamo
studiato è legata alla possibilità di prelevare porzioni del campo di radiazione su cui
effettuare misure in grado di condizionare la successiva evoluzione dello stato totale
del sistema. In questo modo si può pensare di utilizzare gli stati quantistici
macroscopici generati dall'amplificatore parametrico all'interno di protocolli di
distillazione di stati quantistici, in virtù della loro robustezza e resistenza alle perdite.
Inoltre, è stato studiato l'utilizzo di questi stati quantistici in nuovi schemi
interferometrici, indagando teoricamente e sperimentalmente l'amplificazione di stati
NOON. Tali stati permettono di aumentare la risoluzione ottica in esperimenti di
interferometria, battendo il limite di Heisemberg, e risultando una promettente risorsa
nell'ambito della litografia quantistica. In questo contesto si inserisce anche lo studio
dell'applicazione degli stati a molti fotoni in protocolli di metrologia quantistica.
Infine l'interazione di campi quantistici a molti fotoni con sistemi atomici quali la
BEC (condensato di Bose Einstein) realizzando una fusione tra diverse tecnologie,
può aprire nuovi scenari nel panorama dell'informazione quantistica. Ad esempio la
creazione di un entanglement luce-atomo rappresenterebbe un'ambiziosa prospettiva
di questa applicazione. L'adozione simultanea di metodi e concetti differenti, ovvero i
fenomeni ottici e la BEC, all'interno di un contesto unificato, porterebbe allo sviluppo
di tecnologie ibride per l'informazione quantistica. Il sistema ibrido consisterebbe in
due sottosistemi fisicamente differenti, quello ottico e quello atomico, che possono
essere preparati, manipolati e misurati attraverso tecnologie sperimentali
indipendenti.
In conclusione, dall'indagine sulle leggi della meccanica quantistica ai diversi ambiti
della teoria dell'informazione, l'utilizzo di campi quantistici macroscopici può
risultare una nuova e promettente risorsa
Studio del soil radon nel test-site della valle della Caffarella (Roma)
Nel 1988 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) attraverso l'IARC (International Agency
for Research on Cancer) ha inserito il radon nelle categorie di agenti cancerogeni conosciuti, nel
Gruppo 1 (“evidenza sufficiente di cancerogenicità per l’uomo”) (WHO-IARC, 1988). Il radon è un
gas naturale che deriva dal decadimento di uranio e torio; il rischio per la salute si verifica quando
tale gas viene inalato. Poiché la concentrazione del radon all'aria aperta è bassa e in media le
persone trascorrono la maggior parte del loro tempo in strutture abitative e di lavoro, il rischio per la
salute pubblica dovuto al radon è essenzialmente correlato all'esposizione a questo gas in ambiente
indoor. All’interno degli edifici l’aria tende ad avere un maggiore ristagno ed il radon può
raggiungere concentrazioni molto elevate.
Il suolo costituisce generalmente la sorgente principale del radon indoor: quindi, se la misura delle
concentrazioni indoor fornisce un’indicazione diretta del rischio radon, la stima del contributo
fornito dal suolo dà un’indicazione del fattore di pericolosità. L’aspetto per cui il fattore di
pericolosità diventa molto importante è che la sua valutazione è essenziale per intervenire
preventivamente ed ottenere abitazioni di nuova costruzione a bassa concentrazione di radon. Un
intervento di tipo preventivo, con un indagine sul territorio ed eventuale messa in opera di tecniche
adeguate per limitare al massimo il passaggio del gas dal suolo agli edifici, può costituire una
soluzione più efficace ed economica rispetto a successivi interventi di bonifica degli ambienti.
Affrontando la problematica del radon come rischio per la salute pubblica, è nata l’esigenza di
portare avanti uno studio che partisse da un approccio di tipo geologico, dal momento che i recenti
sviluppi sia in ambito di ricerca, sia di legislazione, in Italia, sembrano trascurare quasi totalmente
questo aspetto. La ricerca è stata quindi portata avanti sul territorio, analizzando le dinamiche che
entrano in gioco dal momento della generazione del radon, al suo ingresso ed accumulo negli
edifici, focalizzando sull’elemento suolo. Per far questo si è scelto di operare all’interno del
territorio comunale di Roma, laddove il fattore di pericolosità, rappresentato dal substrato geologico
con il suo potenziale rilascio di radon, si va ad incontrare con l’elemento antropico rappresentato
dal tessuto urbano, dando luogo al rischio per la salute.
La valle della Caffarella, formata dal fiume Almone, rappresenta, con un’estensione di circa 200
ettari, una delle maggiori aree verdi all’interno della città, e costituisce la parte del Parco Regionale
dell’Appia Antica più prossima al centro di Roma. L’area, collocata nel quadrante SE del territorio
comunale, è compresa tra le Mura Aureliane, la via Latina, la via dell’Almone, la via Appia
(Antica, Nuova e Pignatelli), e ricade all’interno dell’elemento 374113 del foglio 374 Roma della
Carta Tecnica Regionale del Lazio. Il substrato geologico è costituito in prevalenza da depositi alluvionali recenti e dai prodotti dell’attività vulcanica dei Colli Albani (di particolare interesse nel
lavoro presentato sono risultate le unità delle “Pozzolane Rosse” e di “Villa Senni”). La
caratteristica di “zona naturale” facilmente accessibile e prossima ad area urbanizzata, e la natura
del substrato geologico, fanno della valle della Caffarella un sito particolarmente adatto allo
svolgimento di uno studio sulla concentrazione di radon nel suolo (soil radon) in relazione al
rischio in ambiente indoor. L’area indagata rappresenta un settore limitato della valle della
Caffarella, nelle vicinanze del “Casale della Vaccareccia” e tra il casale e la via Latina, a partire
dalla quale si sviluppa il quartiere Appio Latino.
Il lavoro di ricerca triennale (a partire da dicembre 2007) ha permesso di indagare le dinamiche di
movimento e di accumulo del gas radon nel suolo e di rilascio all’interfaccia suolo-atmosfera,
comprendendone i principali parametri di influenza. La concentrazione di radon nel suolo si è
dimostrata parametro più facilmente rilevabile rispetto al flusso all’interfaccia suolo-atmosfera,
necessitando quest’ultimo di misure in continuo di lunga durata (da alcune ore ad alcuni giorni) per
essere valutato in modo corretto. Contemporaneamente al soil radon sono stati monitorati altri
parametri di radioattività (radon indoor in alcuni ambienti distribuiti nell’area del parco e nella
vicina zona urbanizzata, radioattività γ in situ e su campioni analizzati in laboratorio) e parametri di
influenza della concentrazione di radon nel suolo.
L’interpretazione dei dati acquisiti ha condotto a supporre che, nel settore monitorato, il principale
meccanismo di trasporto del gas sia la diffusione (trasporto legato al gradiente di concentrazione): il
radon rilevato ha origine in un limitato intorno del punto di misura (dell’ordine di qualche decina di
centimetri). A conferma di questo sono stati registrati flussi superficiali di CO2 molto bassi. In un
contesto simile, sono emersi come principali i seguenti parametri che determinano il valore
misurato di concentrazione di radon nel suolo:
- tipo di substrato geologico;
- profondità di misura;
- permeabilità intrinseca del suolo;
- condizioni del suolo superficiale;
- tecniche di campionamento.
Il soil 222Rn ha messo in evidenza un caratteristico andamento stagionale, con valori massimi
registrati nel periodo invernale in conseguenza della maggiore piovosità, e valori minimi nei mesi di
luglio e agosto.
In contesti geodinamici differenti, il soil radon può avere un contributo predominante di origine
profonda, le cui dinamiche di trasporto sono legate a flussi di tipo avvettivo (trasporto legato al
gradiente di pressione). Tale situazione può essere riscontrata in aree vulcaniche, in aree geotermali e comunque in presenza di discontinuità geologico-strutturali o di cavità. Quanto esposto è
confermato dallo studio di Richon et al. (2011), nel quale sono presentati dati di soil radon acquisiti
in un’area geotermale del Nepal centrale, sia in condizioni di trasporto per diffusione, sia di flusso
avvettivo prevalente. Nel caso di trasporto per diffusione è stato riscontrato un andamento
stagionale funzione delle condizioni meteorologiche (incremento dei valori di soil radon, di un
fattore 1.5 ÷ 2, nel periodo monsonico), mentre in condizioni di flusso avvettivo, le variazioni
durante l’anno sono minime, per il prevalere delle dinamiche di trasporto e accumulo dovute ad una
sorgente profonda ad alta pressione.
Nel lavoro svolto in valle della Caffarella sono state monitorate contemporaneamente le
concentrazioni dei due più importanti isotopi del radon. Lo studio ha messo in evidenza le maggiori
difficoltà per una determinazione corretta del 220Rn, notevolmente influenzato dalle tecniche di
misura. D’altra parte questo isotopo difficilmente può fornire un contributo rilevante alla
concentrazione di radon indoor, e quando la sua presenza non è trascurabile, è legata ai materiali da
costruzione: a causa del suo rapido decadimento, il thoron percorre distanze molto brevi rispetto al
punto di origine, prima di decadere in polonio. È altresì vero che il 220Rn può dare indicazioni più
puntuali rispetto al 222Rn, e il confronto relativo tra i due isotopi può fornire informazioni, oltre che
sul contenuto in elementi precursori, sull’eventuale origine profonda del gas.
La conoscenza del potenziale rilascio di radon dal suolo può avere diverso utilizzo in funzione della
scala di indagine. Su vaste aree può fornire un utile strumento in fase di pianificazione territoriale e
può condurre ad una zonizzazione del territorio. Questo approccio può risultare particolarmente
utile nell’individuazione di aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di radon indoor
(radon-prone areas), ma rimane un’indicazione di carattere generale. Operando ad una scala di
maggiore dettaglio (scala di cantiere) è possibile definire il potenziale rilascio di radon dal suolo
con una maggiore densità di campionamento, effettuando misure congiunte di soil radon e
permeabilità intrinseca del suolo. Utilizzando questi due parametri è stato definito un indice
numerico che esprime il fattore di pericolosità da radon, denominato “potenziale radon” (PR). Il
valore di PR, in base alla corrispondenza con un “indice radon” (IR), permette di classificare una
porzione di territorio e definire le misure di protezione da adottare per gli edifici di nuova
costruzione. Nel testo viene fornito un protocollo dettagliato, per la valutazione del fattore di
pericolosità dovuto al rilascio di radon dal suolo. La realizzazione di mappe di soil radon e di
pericolosità da radon può essere un ulteriore strumento di indagine, efficace per definire la
distribuzione nello spazio dei parametri.
Il protocollo prevede la possibilità di utilizzo di diverse metodologie di misura dei parametri di
interesse. Per questo motivo risulta utile ed opportuna la validazione del metodo tramite interconfronto in test-site. La valle della Caffarella costituisce da alcuni anni un importante sito di
riferimento per lo studio del fenomeno ed è stato teatro di giornate di interconfronto. Civitavecchia
(Terme della Ficoncella) e Marino (Cava dei Selci) sono due altri importanti siti di interesse nel
territorio provinciale di Roma, nei quali opera il gruppo di lavoro che ha sostenuto il presente
studio. Eventi di interconfronto sono periodicamente organizzati in Repubblica Ceca [25] e altri
paesi europei, con partecipazione di università, enti di ricerca e privati.
Sono state effettuate campagne di misura del radon indoor, che hanno fornito delle importanti
indicazioni sui meccanismi di ingresso e di accumulo del gas, evidenziando come la distanza dalla
principale sorgente di radon, il substrato geologico, sia di fondamentale importanza. È emerso in
modo chiaro la notevole incidenza delle condizioni di uso del locale di misura, in particolare la
frequenza del ricambio di aria con l’esterno: la valutazione di questo elemento va tenuta in
considerazione nelle indagini che vengono effettuate dagli organi di competenza.
Un importante sviluppo per il futuro è rappresentato dalla possibilità di una “svolta geologica”
all’approccio finora portato avanti in ambito nazionale dalle autorità competenti in materia di
rischio radon indoor: l’analisi del territorio è essenziale per un intervento di tipo preventivo. Un
notevole passo in avanti sarebbe rappresentato dall’introduzione di norme che impongano la
classificazione del territorio sulla base del potenziale rilascio di radon dal suolo (normative di
pianificazione e collocazione degli insediamenti abitativi), e l’adeguamento del Regolamento
Edilizio (norme in materia di disciplina dello sviluppo tecnico dell’abitato ed opere associate) al
fine di adottare, laddove sia necessario, adeguate tecniche costruttive per limitare al massimo il
passaggio del gas dal suolo agli edifici di nuova costruzione. La definizione di un protocollo di
valutazione del fattore di pericolosità e del potenziale rischio radon, costituisce in tal senso un
presupposto fondamentale
Presupposizione e rinegoziazione del contratto
Il tema della giustizia contrattuale e dell’equilibrio tra le
prestazioni delle parti è stato oggetto di particolare attenzione sia da
parte della dottrina che della giurisprudenza. Tale ambito di studio è reso
particolarmente interessante dagli interventi del legislatore comunitario
e, più in generale, dalle normative internazionali, che sebbene abbiano
valenza di soft law, influenzano, in diversa misura, l’evoluzione della
legislazione nei singoli ordinamenti.
Tra i temi connessi alla richiamata problematica, meritano di
essere menzionati la gestione del rischio contrattuale e i rimedi elaborati
dagli ordinamenti nazionali in caso di sopravvenienze. Infatti, il
verificarsi di eventi sopravvenuti ed imprevedibili ovvero il mutamento
delle circostanze prese in considerazione dai contraenti possono alterare
l’equilibrio contrattuale o comportare l’impossibilità di adempiere la
prestazione di una parte. In quest'ottica, assume un peculiare rilievo
l’istituto della presupposizione, e i rimedi ad essa correlati.
Questa figura giuridica è stata oggetto di studio da parte di
autorevole dottrina, la quale, dal vigore del codice previgente fino ad
oggi, si è interrogata sulla natura giuridica di un istituto che non risulta
positivizzato all’interno del nostro ordinamento. La presupposizione ha
la finalità di individuare le fattispecie nelle quali le circostanze passate,
presenti o future, esterne al contratto, date per certe dalle parti, ma non espressamente previste nell’accordo concluso, vengano a mancare,
ovvero mutino. In queste ipotesi, l’ordinamento deve predisporre rimedi
idonei a tutelare gli interessi dei contraenti, cercando di eliminare lo
squilibrio contrattuale verificatosi.
Partendo dalla concezione soggettivistica di Windscheild, insigni
giuristi hanno proposto la propria ricostruzione relativa al fondamento
giuridico della presupposizione, cercando di volta in volta di assimilare
tale figura ad altre fattispecie affini disciplinate all’interno del codice
civile. Sebbene risulti molto complesso compiere una ricognizione
completa sulle varie posizioni espresse dalla dottrina e dalla
giurisprudenza con riguardo alla presupposizione, comprendere il
fondamento giuridico dell’istituto appare necessario per comprendere
quali siano i rimedi esperibili dalle parti.
Dopo avere analizzato le principali tesi soggettivistiche e
oggettivistiche sostenute da attenta dottrina, ed averne evidenziato
alcune criticità, si ritiene di aderire alla ricostruzione della recente
giurisprudenza, che riconosce alla figura un autonomo e specifico
rilievo, distinguendola sia dagli elementi essenziali del contratto, come
la causa, che dagli elementi accidentali, come la condizione. L’istituto
deve essere, pertanto, inquadrato nell’ambito delle sopravvenienze,
rilevando in termini di distribuzione e amministrazione dei rischi
contrattuali.
Ciò posto in ordine al fondamento giuridico della figura in esame,
si è reso necessario soffermarsi sui rimedi offerti dall’ordinamento
nell’ipotesi di sopravvenienze, in virtù di un’ottica prevalentemente
rimediale in caso di alterazione dell’originario equilibrio contrattuale. La dottrina e la giurisprudenza, infatti, si sono da sempre soffermati sulla
tutela caducatori dell’accordo negoziale in seguito al verificarsi di un
disequilibrio tra le prestazioni dei contraenti. Ci si è soffermati, in
particolare, sulla possibilità di ricorrere ai rimedi della nullità, della
annullabilità e dell’inefficacia, per poi analizzare la soluzione accolta nel
presente lavoro, quella del recesso esercitabile in caso di inesigibilità
della prestazione dovuta al venir meno della circostanza presupposta
dalle parti in sede di perfezionamento dell’accordo.
Oltre alla descritta tutela, si ritiene che i contraenti possano
pervenire anche alla manutenzione del negozio giuridico, qualora sia
possibile ravvisare, nonostante la sopravvenienza, un interesse della
controparte alla prestazione – anche se differente nella quantità o nella
qualità rispetto all’originaria obbligazione. A tal fine, si è approfondito
l’istituto della rinegoziazione che, così come la presupposizione, trova il
suo fondamento in un’ottica di giustizia contrattuale; il menzionato
rimedio, infatti, è finalizzato al riequilibrio delle prestazioni in seguito al
verificarsi di eventi perturbativi dell’originario assetto negoziale.
Questo strumento di tutela è stato analizzato innanzitutto in
un’ottica internazionale e di diritto privato europeo, dal momento che la
sua prima regolamentazione deve essere individuata nei Principi
Unidroit prima e nei Principi di Diritto Europeo dei Contratti poi.
Successivamente, ci si è interrogati sulla configurabilità della
rinegoziazone all’interno del nostro ordinamento, soffermandosi, in
primo luogo, sulla validità delle clausole convenzionali di rinegoziazione
ed sul loro possibile fondamento giuridico all’interno del sistema
nazionale; in secondo luogo, sulle diverse posizioni dottrinarie inerenti la possibilità di configurare un obbligo legale di rinegoziazione sulla
base della disciplina delle sopravvenienze e sulla clausola di buona fede;
infine, sulla ampiezza dei poteri del giudice nell’ipotesi di trattative
rinegoziative non andate a buon fine.
Pertanto, dopo avere analizzato separatamente i due istituti della
presupposizione e della rinegoziazione del contratto, ci si è soffermati
sulla compatibilità delle conclusioni raggiunte separatamente per ognuna
delle figure, ipotizzando la possibilità di ricostruire un sistema di
giustizia contrattuale all’interno del nostro ordinamento, soprattutto alla
luce del crescente ruolo della buona fede quale fonte di integrazione del
contratto.
Si è concluso nel senso che quando si verifica un mutamento delle
circostanze successivo alla conclusione dell’accordo, entrambe le parti
possono chiedere di intavolare trattative dirette alla rinegoziazione;
presumibilmente, la parte svantaggiata avrà più interesse a chiedere il
riequilibrio delle prestazioni contrattuali rispetto alla parte adempiente.
Se quest’ultima si rifiuti di intavolare serie trattative, l’ordinamento
predispone idonei rimedi. Qualora, però, il contraente svantaggiato non
esprima una volontà in tal senso (e cioè decida di non richiedere la
rinegoziazione del contratto), l’ordinamento prevede altri rimedi diretti
allo scioglimento del vincolo contrattuale.
In particolare, per quanto concerne la presupposizione, il
discrimen tra il rimedio caducatorio e quello conservativo deve essere
individuato nell’interesse dei contraenti alla prestazione; nel caso in cui,
nonostante il mutamento delle circostanze rispetto alla conclusione del
contratto, sia ancora ravvisabile un interesse della parte alla manutenzione del negozio, il contraente potrà chiedere di rinegoziare i
termini dell’accordo attraverso una novazione dell’obbligazione dedotta
in contratto ovvero mediante un cambiamento solo quantitativo della
stessa. Al contrario, qualora non sia ravvisabile alcun interesse alla
conservazione del contratto poiché il venir meno del presupposto ha reso
completamente inutile la prestazione per uno o per entrambi i contraenti,
non è possibile riscontrare alcun motivo alla conservazione del contratto
Le declinazioni del giudizio di ragionevolezza dinanzi alla Corte Costituzionale
Il presente lavoro è volto ad affrontare il tema della “ragionevolezza” nella
giurisprudenza della Corte costituzionale in una prospettiva inedita. Si sono volute, infatti,
analizzare le declinazioni ch il sindacato di ragionevolezza assume quando viene trasposto dal
tradizionale ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale alle altre
competenze del giudice costituzionale.
A tal fine, non si è potuto tuttavia prescindere da una sintetica ricostruzione
dell’evoluzione che, in quella originaria sede, ha caratterizzato il “principio” di
ragionevolezza, e che si è risolta in uso crescente e sempre più penetrante del medesimo. Si è
dunque dato conto, in una prospettiva diacronica, dell’originario legame con il principio di
uguaglianza e della progressiva emancipazione da quest’ultimo e dal conseguente giudizio a
struttura ternaria.
Si è poi ripercorso il dibattito dottrinale sviluppatosi sul principio di ragionevolezza in
senso stretto, con particolare attenzione ai tentativi dottrinari di classificazione delle diverse
tecniche argomentative utilizzate dal giudice costituzionale in materia. Si è ritenuto, tra le
ricostruzioni riportate, di accogliere la tripartizione che individua gli argomenti di razionalità
sistematica, quelli di ragionevolezza strumentale e quelli di giustizia/equità.
I primi, in particolare, affondano le radici nel principio di non contraddizione e si
manifestano nel cosiddetto sindacato di coerenza, volto a rilevare antinomie di natura logica o
teleologica, tramite la ricostruzione della ratio legis.
Le tecniche argomentative annoverabili nella categoria della ragionevolezza
strumentale, quali sono le figure del sindacato di congruenza, di pertinenza e di
proporzionalità, si rivelano invece funzionali a valutare la plausibilità del rapporto di
connessione causale tra i mezzi e i fini della legislazione. La terza e più discussa categoria di
tecniche argomentative si risolve infine nell’identificazione della ragionevolezza con la
giustizia nell’applicazione della legge: essa fonda il giudizio della Corte su un controllo
interamente esterno, esperito in base a criteri volti a saggiare l’adeguatezza della legge alle
esigenze del caso.
Si è infine indagato il legame tra il canone in esame e il sindacato sul bilanciamento di
valori e interessi costituzionali operato dal legislatore, che sembra tagliare trasversalmente le
tre illustrate categorie, caratterizzando ogni giudizio di ragionevolezza. In proposito, la
dottrina maggioritaria ritiene che non possa stabilirsi un criterio preventivo e assoluto per la
soluzione del conflitto tra principi costituzionali antinomici, dovendosi piuttosto commisurare
la prevalenza relativa di un principio sull’altro con riferimento alle circostanze del singolo
caso. La funzione del bilanciamento, in questa prospettiva, si rivela quella di far emergere un
ordine di precedenza di interessi costituzionali concreto, relativo e condizionato, istituendo
una gerarchia temporanea e rivedibile tra principi costituzionali concorrenti.
Esaurita la disamina delle diverse tecniche argomentative annoverabili nel genus della
ragionevolezza, al fine di testimoniarne l’elasticità di tale canone, si è poi dato conto della sua
variabile intensità, che consente al giudice costituzionale di farne un uso “deferente” o, al
contrario, di effettuare un penetrante sctrict scrutiny, come accade, ad esempio, nei confronti
delle leggi-provvedimento. Ancora, quanto all’estensione che l’uso del canone di
ragionevolezza ha raggiunto, si è ricordato che esso si presta ad essere utilizzato sempre più
frequentemente dagli stessi giudici comuni i quali, essendo tenuti ad effettuare, prima di
rimettere la questione di legittimità costituzionale, un tentativo di interpretazione conforme a
Costituzione delle disposizioni sospettate di incostituzionalità, cercano di darne una lettura
che le renda ragionevoli. L’interpretazione conforme alla ratio dell’intervento normativo è,
così, idonea a fugare il dubbio relativo alla violazione del principio di ragionevolezza.
Da ultimo, viene in rilievo il tema del rapporto tra ragionevolezza ed eccesso di potere
legislativo, con riferimento al quale si riporta il dibattito dottrinale, e, di conseguenza, ci si
sofferma sulla questione dei limiti del sindacato del giudice costituzionale, con particolare
attenzione al rischio che il giudizio di ragionevolezza si trasformi in uno scrutinio sul
“merito” e sull’opportunità delle scelte legislative.
All’esito dell’analisi della giurisprudenza resa nel giudizio in via incidentale, possono
trarsi delle conclusioni sul piano della natura del canone di ragionevolezza, il quale appare
evidentemente aver perso ogni legame con l’articolo 3 della Costituzione, ed essersi
trasformato in un onnicomprensivo criterio di giudizio che non si lascia ingabbiare in schemi
formalistici a causa della flessibilità, duttilità e imprevedibilità delle sue manifestazioni
concrete. Preso atto della difficoltà di disegnarne uno statuto unitario, tali considerazioni
portano a dubitare della qualificazione dogmatica della ragionevolezza come principio e come
parametro di legittimità degli atti normativi: tali perplessità sono avvalorate dalla
constatazione che del sindacato di ragionevolezza può trovarsi traccia, seppure “sotto mentite
spoglie”, in tutte le competenze della Corte.
Per spiegare il fenomeno, si assume come punto di partenza, riproponendosi di
saggiarne la validità all’esito dell’analisi, la tesi che considera la ragionevolezza non tanto un
principio costituzionale, seppur inteso come principio “architettonico” del sistema, bensì,
piuttosto, un “metodo ermeneutico problematico”, dal quale scaturisce una conseguente
tecnica decisoria.
Esso si inserisce in una tendenza che vede l’abbandono progressivo dei modelli di
ragionamento di tipo sillogistico-deduttivo a favore di moduli argomentativi più duttili e di
tecniche di giudizio che valorizzano massimamente il fatto: quest’ultimo si fa interprete del
valore e lo dispone alla mediazione con altri valori fondando un pensiero giuridico non
concettuale e astratto, ma situazionale-concreto. La diffusione di tecniche di giudizio
“destrutturate” che si fondano sulla persuasività e la ragionevolezza, nello specifico
dell’esperienza italiana, sembra riconducibile alla carenza di prescrittività della Costituzione e
alla crisi dell’idea della stessa come ordine di fini razionali e sistema unitario e coerente.
La ragionevolezza, intesa come “ragione modulata”, in definitiva rappresenterebbe un
metodo di interpretazione e applicazione dei parametri costituzionali, che li rende adeguati al
caso concreto, e che si presta, per la sua neutralità, ad essere strumento sia dell’attivismo
giurisprudenziale sia di un atteggiamento di deferenza verso il legislatore.
Passando ad analizzare le declinazioni del sindacato di ragionevolezza negli altri
giudizi, si è affrontato in primo luogo il giudizio in via di azione, caratterizzato da una
maggiore astrattezza rispetto al sindacato in via incidentale.
A tale scopo, si è evidenziata la situazione di asimmetria che caratterizza lo Stato e le
regioni in tali controversie: in particolare, anche a seguito della riforma del titolo V, mentre il
primo, dinanzi alla Corte, può invocare qualsiasi parametro costituzionale, le seconde sono
legittimate ad impugnare una legge statale solo per una lesione della loro sfera di competenza
salva la possibilità di invocare parametri diversi, quando la loro violazione ridondi in una
compromissione diretta o indiretta delle attribuzioni regionali costituzionalmente. Ne deriva
che la deducibilità di una violazione del canone di ragionevolezza nel giudizio in via diretta in
caso di iniziativa statale non incontra limiti, mentre nell’ipotesi di impugnativa regionale è
subordinata all’esistenza di un interesse concreto a ricorrere e alla prospettazione di una
compromissione almeno indiretta delle competenze regionali.
Purtuttavia, il canone di ragionevolezza ha trovato larga applicazione anche in questo
giudizio, non tanto nella sua manifestazione di canone di coerenza e logicità, quanto come
come fattore di interpretazione e applicazione delle norme attributive delle competenze.
Nel “regime” antecedente la riforma del titolo V, la ragionevolezza ha rappresentato il
contraltare e il limite all’utilizzo della clausola dell’interesse nazionale, usata dalla Corte
costituzionale per flessibilizzare il riparto di competenze legislative in favore dello Stato.
Inoltre, il principio di ragionevolezza ha preso sostanzialmente le forme di un sindacato di
proporzionalità, volto a vagliare l’adeguatezza delle modalità collaborative previste dalla
legge in ambiti caratterizzati dall’interferenza di materie statali e regionali. Esso è dunque
servito a specificare ed integrare il principio di leale collaborazione, anch’esso nato dalla
elaborazione pretoria del giudice costituzionale.
Le manifestazioni più interessanti del giudizio di ragionevolezza si sono concretizzate,
tuttavia, a seguito della suddetta riforma.
In primo luogo, esso ha influenzato la stessa individuazione dei campi materiali elencati
nell’articolo 117 Cost., per il tramite di un’interpretazione teleologicamente orientata degli
stessi, ispirata al criterio di “prevalenza” del fine perseguito, che a tale scopo prende in
considerazione gli obiettivi della disposizione impugnata, individuandone la ratio.
In secondo luogo, la ragionevolezza ha rappresentato il criterio valutativo della
legittimità degli interventi legislativi statali in ambiti spettanti alla potestà legislativa
regionale, possibili in quanto ricollegabili alle cosiddette “materie trasversali”, o conseguenti
alla “chiamata in sussidiarietà”. In queste due ipotesi la Corte ha consentito deroghe al riparto
di competenze costituzionalmente fissato, riservandosi un controllo di adeguatezza, per
evitare che la legislazione regionale sia sacrificata oltre lo stretto necessario. La legge statale
adottata in virtù di competenze trasversali o dell’attrazione in sussidiarietà può infatti avere
una intensità regolativa variabile: essa incontra il limite della proporzionalità dell’intervento.
Con riferimento alle materie trasversali, definibili come quei titoli di competenza
funzionali, che non individuano ambiti oggettivamente delimitabili ma valori da tutelare o fini
da raggiungere, esse abilitano lo Stato ad intervenire interferendo con le sfere di competenza
regionali e creando una fisiologica convivenza tra fonti statali e fonti regionali nel medesimo
settore. L'intervento dello Stato deve tuttavia limitarsi alla disciplina di quegli aspetti
strettamente connessi alla tutela del valore perseguito e, perciò, uniformarsi ai principi di
adeguatezza e di proporzionalita', con cio' escludendo, ad esempio, la legittimita' di una
normativa troppo dettagliata e puntuale o irragionevole.
Dopo aver rapidamente ripercorso gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi con
riguardo alle singole materie trasversali, si osserva che il sindacato di ragionevolezza non
presenta un’identica fisionomia con riferimento a tutti i settori: nell’ipotesi della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni esso ruota intorno al procedimento
cooperativo previsto a compensazione dell’invasione della sfera regionale, mentre, nella tutela
della concorrenza, la chiave per sindacare la ragionevolezza della compressione
dell’autonomia regionale risiede più propriamente nel contenuto che l’intervento statale deve
presentare, riguardato alla luce della congruità rispetto al fine.
Ancora, nella chiamata in sussidiarietà legislativa, fenomeno inaugurato con la celebre
sentenza n. 303 del 2003, la ragionevolezza prende le forme del giudizio di proporzionalitàadeguatezza,
teso per un verso a verificare che la disciplina statale sia logicamente pertinente,
idonea alla regolazione delle suddette funzioni e limitata a quanto strettamente indispensabile
a tale fine, e per un altro a specificare ed integrare il principio di leale collaborazione.
Quanto al primo aspetto, si profila scrutinio stretto del giudice costituzionale, il quale si
articola in due momenti: un test di indoneità, che verte sulla strumentalità logica della
normativa statale rispetto all’esigenza unitaria che la giustifica; un secondo test di non
eccessività, volto a vagliare la proporzionalità della disciplina dettata rispetto allo scopo, e,
dunque, l’esistenza di uno strumento normativo che sacrifichi meno l’autonomia regionale.
Quanto al secondo aspetto, l’attrazione in sussidiarietà può considerarsi legittima solo se
la legge statale definisca un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività finalizzate a
coinvolgere le regioni nella valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione
delle funzioni da parte dello Stato.
In conclusione, si osserva che i principi di ragionevolezza e proporzionalità, intesa come
impiego del minimo mezzo e adeguata graduazione nella scelta dei meccanismi collaborativi,
operano qui come canoni ermeneutici di misurazione dell'impatto delle clausole della
Costituzione che consentono invasioni in ambiti riservati alla autonomia regionale.
Il controllo di ragionevolezza, declinato nelle tecniche argomentative dell’”efficienza
strumentale”, si è rivelato funzionale ad affrontare e risolvere i profili di irragionevolezza
insiti nel testo costituzionale, attenuando le rigidità delle prescrizioni ivi contenute e dando a
queste disposizioni un senso coerente con il quadro costituzionale complessivo.
Nei conflitti intersoggettivi, strumento che, nel quadro della difesa dinanzi alla Corte
costituzionale della sfera di attribuzioni dello Stato e delle regioni, si rivela complementare al
giudizio in via diretta, si ripetono naturalmente le dinamiche ora illustrate. In questa sede non
possono trovare ingresso censure che comportino l’uso da parte del giudice costituzionale
degli argomenti di razionalità sistematica, logicità e coerenza, perché ciò comporterebbe uno
scadimento del tono costituzionale del conflitto. Il canone di ragionevolezza è, piuttosto,
strettamente connesso al principio di leale collaborazione tra enti, il quale si fonda su una
concezione orizzontale-collegiale dei rapporti interistituzionali piuttosto che su una loro
considerazione in senso verticale-gerachico. Tale principio è caratterizzato da una spiccata
genericità, che impone continue precisazioni e concretizzazioni di natura amministrativa,
legislativa e giurisdizionale, la cui proporzionalità è controllata dalla Corte attraverso una
dettagliata analisi del comportamento adottato in concreto dai soggetti configgenti.
Riconsiderando congiuntamente le tecniche argomentative utilizzate nei due giudizi in cui
viene in considerazione il riparto di attribuzioni tra Stato e regioni, deve concludersi che la
ragionevolezza sta assumendo i tratti di una vera e propria tecnica distributiva delle
competenze, che integra e corregge il dettato costituzionale, utilizzata per adeguare l’impianto
istituzionale alle dinamiche reali.
Passando ai conflitti tra poteri, la trasposizione delle tecniche legate al canone della
ragionevolezza è, da un lato, legata all’orientamento che ha ammesso l’impugnazione, in
questa sede, di atti legislativi, seppur con diversi limiti; dall’altro, è strettamente connessa alla
progressiva affermazione della figura conflitti da menomazione (in cui non si contesta
l’usurpazione di una competenza, ma il modo in cui il soggetto agente ha esercitato
attribuzioni proprie). Il sindacato della Corte, in tali ipotesi, finisce infatti per vertere sulle
concrete modalità d’esercizio delle singole attribuzioni più che sulla titolarità astratta di
queste. Alla luce degli ondivaghi orientamenti giurisprudenziali e dell’approccio casistico
adottato dal giudice costituzionale in sede di conflitto, non è agevole individuare un criterio
unitario in relazione alla latitudine e all’intensità del giudizio sul “cattivo esercizio” del
potere, salva l’affermata preclusione di un sindacato “di merito” (che tuttavia non viene
sempre rispettata.)
Esemplare di tale atteggiamento del giudice costituzionale è il caso dei conflitti
concernenti l’articolo 68 della Costituzione: il controllo della Corte si è, per un decennio,
limitato ad una mera «verifica esterna» della delibera di insindacabilità, essendosi interpretata
in modo puramente formale la possibilità di un sindacato sulla stessa. Si è poi avuta una vera
e propria «inversione di tendenza» da parte del giudice costituzionale, il quale ha affermato
che il suo scrutinio non si atteggia a giudizio sindacatorio su di una determinazione
discrezionale dell’assemblea politica, ma investe direttamente il merito della controversia
costituzionale sulla portata e l’applicazione dell’art. 68, 1° comma.
I casi che si rivelano più interessanti nell’ottica della ragionevolezza, sono quelli in cui
la Corte enuclea autonomamente i presupposti per la decisione del conflitto, con uno “sforzo
creativo” che la porta a costruire da sé, in mancanza di parametri certi o in presenza di
discipline poste principalmente da fonti subordinate alla Costituzione, il parametro in base al
quale giudicare il comportamento o l’atto impugnato.
Anche in questa sede il metodo interpretativo e la tecnica decisoria della ragionevolezza
si lega fatalmente al principio di “leale collaborazione”, stavolta declinato nei rapporti tra
poteri dello Stato e, talora, ricostruito in modo talmente ampio da apparire come un limite
immanente non scritto all’esercizio del potere, non da tutti condiviso. Tramite l’utilizzo di
questo schema di giudizio il giudice costituzionale si prefigge lo scopo di fissare il punto di
equilibrio tra gli interessi in conflitto, bilanciando in concreto i poteri degli organi configgenti
e perseguendo un indirizzo di “razionalizzazione del potere”.
In proposito, si è detto che il giudizio di leale cooperazione non è altro che il giudizio di
bilanciamento degli interessi applicato ai conflitti di attribuzione per interferenza. La
caratteristica della graduabilità degli interessi costituzionali, risultato di specifici
bilanciamenti ad hoc, corrisponde qui alla graduabilità dell’esercizio delle rispettive
competenze. In particolare, il “modulo” cooperativistico si attaglia ai conflitti in cui la Corte
debba mediare tra organi politici e organi giudiziari per l’integrazione delle reciproche
competenze e si apprezza anche come mezzo per consentire alle varie istanze istituzionali di
perseguire meglio i loro interessi sostanziali. Esempio paradigmatico di questo modus
operandi si riscontra nei conflitti tra magistratura e Parlamento il cui oggetto sia il legittimo
impedimento del parlamentare a partecipare alle udienze o nelle controversie che vedono
contrapposte le commissioni d’inchiesta e l’autorità giudiziaria che stia indagando sui
medesimi fatti.
Mutuando la tecnica di giudizio propria della ragionevolezza, si ottiene il risultato di
poter modulare i rapporti tra i poteri coinvolti sottraendosi all’eccessiva schematicità
dell’alternativa spettanza/non spettanza: la sentenza avrà invece un dispositivo complesso, in
cui non si fa prevalere in astratto uno degli interessi costituzionali configgenti.
Un sindacato di ragionevolezza è infine presente, in diverse forme, anche nel giudizio di
ammissibilità delle richieste referendarie, competenza “eccentrica” rispetto alle precedenti, sia
per il plusvalore politico che la caratterizza, sia perché il controllo della Corte sul quesito
avviene in maniera astratta e preventiva, amputando la ragionevolezza del legame con i
contesti applicativi, sia, infine, per le diverse conseguenze derivanti dalla decisione, la quale
preclude l’ulteriore corso del procedimento referendario. La trasposizione del sindacato di
ragionevolezza in questa sede trova la sua giustificazione nell’orientamento che ricostruisce il
referendum come atto equiparato alla legge, della quale tende a mutuare anche i vizi.
In particolare, i confini del sindacato della Corte sono stati estesi, a partire dalla
sentenza n. 16 del 1978, tramite l’elaborazione di cause inespresse di inammissibilità. Nel
concreto svolgersi del suo sindacato, il giudice costituzionale ha progressivamente
trasformato il controllo di ammissibilità del quesito in un giudizio sulla ragionevolezza
dell'iniziativa legislativa popolare, che si manifesta in due direttrici: in primo luogo attraverso
l'elaborazione di criteri connessi alla formulazione del quesito, riconducibili agli argomenti di
razionalità sistematica e di efficienza strumentale; in secondo luogo attraverso il controllo
sulla produzione, mediante referendum, di effetti incostituzionali, il quale finisce per
anticipare lo stesso giudizio di legittimità della normativa di risulta.
Il canone di ragionevolezza diviene in primo luogo criterio guida per la verifica dei
requisiti di omogeneità, chiarezza, completezza e univocità, portando ad individuare una
“matrice razionalmente unitaria” della domanda. Si sposta così il fuoco del giudizio di
ammissibilità dal terreno dell'applicazione di precisi parametri costituzionali al terreno di un
giudizio sulla ragionevolezza intrinseca del quesito referendario in funzione di tutela dei
valori della libertà di scelta del corpo elettorale e della compatibilità dei risultati del
referendum con la coerenza interna del sistema.
Inoltre, dopo la metà degli anni novanta, si è consolidata la prassi di prendere in
considerazione gli intenti dei promotori, pur nella difficoltà di effettuarne una reale
ricognizione, al fine di saggiare l’idoneità del quesito a raggiungere il predetto scopo.
Questa operazione ermeneutica teleologica, nei suoi sviluppi più estremi, si risolve in
un’analisi di fattibilità del referendum e in un giudizio di idoneità dell’istituto stesso
raffrontato all’atto leg
Studio del ruolo dei prodotti e degli enzimi della via biosintetica del colesterolo nei tessuti muscolari
Mevalonate pathway is an important metabolic pathway providing cells
with vital bioactive compounds such as cholesterol, prenyls, ubiquinone and
dolichol. All of them play pivotal roles in muscle structure and functions
being involved in ATP production, contractile regulation and myoblast
fusion into multinucleated syncitia. The key and rate limiting step of the
pathway is the reduction of 3-hydroxy-3-methylglutaryl Coenzyme A in
mevalonate, reaction catalized by the enzyme 3-hydroxy-3-methylglutaryl
Coenzyme A reductase (HMGR) that as a central regulator of cholesterol
homeostasis is highly regulated. Statins, drugs widely used in
ipocholesterolemic therapies, competitively inhibit HMGR: besides the well
known lipid lowering properties they can also exert muscle side effects with
symptoms ranging from weakness and pain to symptoms associated to
rabdhomyolysis, a life threatening condition. The majority of the studies so
far are limited to the definition of statin-induced myotoxicity omitting to
investigate whether and how HMGR inhibition can affect muscle
physiology. The PhD project was aimed at providing a comprehensive
analysis of the role played by HMGR and its main end-products in skeletal
muscle development, repair and functionality and in cardiac muscle
structure and metabolism.
The thesis provides evidence that HMGR inhibition negatively affects
myoblast differentiation and fusion, delays muscle regeneration, impairs the
mechanical and functional features of glycolytic fibers, leads to changes in
cardiac fiber phenotype.
Thus, statin users might not only suffer from myopathy but also might not
be able to repair any muscle damage. Furthermore, even though statins are
supposed to reduce the risk of cardiovascular disease, they can also affect
energy-dependent myocardial functions.
In conclusion the results suggest that more efforts should be spent to find
alternative pharmacological approach to statin treatment, able to block
cholesterol biosynthetic pathway downstream to HMGR, the inhibition of
which can affect body health at multiple levels
Esplorazione funzionale e strutturale dello spazio di sequenze dell'RNA. : implicazioni per l'origine della vita e le biotecnologie
The RNA World hypothesis, which assumes that an RNA World preceded
our contemporary DNA/RNA/protein World, has become more and more
popular in the field of the origin of life (Joyce, 2002; Orgel, 2003). Despite
the recent progresses made in this field, some basic questions remain
unanswered: Can the RNA catalyze the reactions needed for self-replication
on the early Earth? Can the RNA-based life achieve the metabolic
sophistication needed to give birth to the protein-nucleic acid World?
To tackle these questions a number of theoretical and experimental works
(Szostack et al., 2001; Muller, 2006) have been carried out with the ultimate
goal to re-create an RNA World in laboratory. Within this framework lies
the “Never Born Biopolymers (NBBs)” project (Luisi et al., 2006) and in
particular the “Never Born RNAs” (NBRs), project which has the goal to
explore the RNA sequence space for catalytic functions. This project moves
from the observation that the extant collection of RNA molecules is only a
minor part of the all theoretical possible RNA sequences (Luisi, 2003).
On the basis of this observation, the question whether a functionality is a
common feature or a rare result of natural selection is of the utmost
importance to elucidate the role of RNA in the origin of Life and to fully
exploit its biological potential.
Knowing the firm relation between structure and function of biological
molecules we decided to precede the RNAs functional exploration with
some structural studies using the RNA Foster (RNA Folding Stability Test)
(De Lucrezia et al., 2006a). This assay employs S1 nuclease, a specific
nuclease (Vogt, 1973) to cleave at different temperatures single-strand RNA
sequences, monitoring the presence of double-stranded domains and
indirectly any possible structure. In fact, folded RNAs are more resistant to
S1 nuclease than unfolded ones, namely the latter are degraded faster than
the former. In addition, we exploited the capability of nuclease S1 to work
over a broad range of temperatures to probe RNA secondary domain
stability at different conditions. In fact, an increase in temperature
destabilizes the RNA fold, inducing either global or local unfolding.
Consequently, the RNA becomes susceptible to nuclease attack and is
readily degraded. In few words the most stable sequences at high
temperature will be those with a more stable secondary and possibly tertiary
structure.
3
Until now the most general result of our studies lies in the demonstration
that RNAs have the capacity to fold into compact secondary structures, even
in absence of selective pressure (Anella et al., 2011). This confirm our
hypothesis that molecules involved in nowadays life don’t have exclusive
features at far as the ability to adopt a stable fold is concerned.
In detail one of the sequence analyzed has a stability higher than the tRNA
at 70°C , with an approximately melting temperature higher than 80°C.
The results will be used to provide directions and suggestions for further
studies concerning the functional properties of RNAs in the early evolution
scenario
Tahliil, SAAR. Haantii Gardoon
Gabyaagu wuxuu maansadan kaga hadlayaa gabar soomaaliyeed oo ku kortay Mombasa, afkeeda iyo dhaqankeedana si fiican loo barin, oo doorbidday in ay ku hadasho afafka dadka gibilka cad, kaddibna ay yare dhibsatay midabka madow ee Afrikaanka, ayaa waxay in muddo ah isku caddeysay waxyaabaha lasku dhaasho. Aabbaheed oo muddo ka maqnaa reerka ayaa, markuu arkay gabadhiisi oo midab kale leh, aad uga carooday, si xunna u dilay gabadhiina. Gabyaaga oo aad ula yaabay arrintaas ayaa wuxuu isweydiinayaa cidda dembiga leh. Iyadu jirkeeda ayay caddeysay, laakiin yaa maskaxdeeda caddeeyay? Teebaa daran in jirka la caddeeyo iyo in la tumo?In questa poesia il poeta parla di una giovane ragazza somala cresciuta a Mombasa, a cui non è stata bene insegnata la propria lingua e cultura. Per questo lei apprezza e preferisce parlare le lingue dei bianchi. Detestando il colore della pelle degli africani, cerca di rendersi la pelle più chiara con sostanze chimiche speciali. Suo padre, tornando a casa dopo essere mancato a lungo, si arrabbia molto nel vedere la pelle della propria figlia di un altro colore e cosi la picchia. Il poeta, molto stupito da questo atto, si domanda di chi sia la colpa: la ragazza ha reso bianca la sua pelle, ma chi ha reso bianco la sua mentalità? Qual è l’azione peggiore? Schiarirsi la pelle o venire picchiata per questo?In this poem, the poet talks about a young Somali girl, grown up in Mombasa, to whom nobody has well taught her own language and culture. This is why she likes and prefers to speak the languages of white people. As she hates the color of the African skin, she tries to make her skin paler using particular chemical substances. Her father, coming back home after being away for a long time, gets really angry when he sees her daughter's skin of another color and so he beats her. The poet, surprised by this action, wonders about who the guilty is: the girl made her skin white, but who made white her mentality? Which is the worst action? Making the skin white or being beaten for this?https://www.youtube.com/watch?v=DQxXeSpLwLw&feature=youtu.b
Memorie della Somalia
Il libro riporta le impressioni e le esperienze di una lunga missione svolta dall'autore in Somalia nel 1971.Buugga waxaa ku xusan waxyaabaha uu qoruhu kula kulmay in uu ku sugnaa Soomaaliya (1971).The book presents the impressions and experiences of a long mission that the author carried out in Somalia in 1971.Versione aggiornata del lavoro "Un anno in Somalia", pubblicato a Roma nel 1973. Fonte: http://brunorossi.myblog.it/media/00/01/780765946.pdf.Fershinkii ugu dambeeyey ee hawshii "Un anno in Somalia", oo lagu nashiray Roma 1973. Raadraaca: http://brunorossi.myblog.it/media/00/01/780765946.pdf.Updated version of the work "A year in Somalia," published in Rome in 1973. Source: http://brunorossi.myblog.it/media/00/01/780765946.pdf
Politica e istruzione nella Somalia sotto tutela italiana
L'autore analizza l'apporto dell'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia (1950-1960) nel campo dell'istruzione e delle politiche scolastiche.Qoraagu wuxuu baarayaa waxyaabaha maamulka walayada taliyaanigu uu ku soo kordhiyay dalka Soomaaliya, xagga waxbarashada iyo siyaasadda dugsiyadeed.The author analyzes the contribution of the Italian Trusteeship in Somalia (1950-1960) in the fields of education and school policies.Palma, Silvana; Volterra, Alessandro; Triulzi, Alessandro; Chelati Dirar, Uoldelul (a cura di