Archivio Aperto di Ateneo
Not a member yet
    5899 research outputs found

    I prigionieri di guerra italiani negli Stati Uniti,1942-1946

    No full text
    Dei 600.000 militari italiani fatti prigionieri dagli Alleati nella seconda guerra mondiale, 125.000 furono detenuti dagli americani, e di questi oltre 51.000 furono inviati negli Stati Uniti. Questa ricerca ha affrontato il tema della prigionia dei militari italiani negli Stati Uniti nei suoi molteplici aspetti. Ha analizzato il trattamento riservato dagli americani ai prigionieri italiani, a partire dal momento della cattura, fino a quello del rimpatrio, esaminando tutte le componenti della detenzione: le condizioni materiali, le attività ricreative e culturali, l’assistenza religiosa, la disciplina. Ha inoltre evidenziato l’importante contributo di lavoro fornito dai prigionieri all’economia americana, in compiti anche vietati dalle Convenzioni internazionali, in un periodo di forte carenza di manodopera civile. Ha anche inquadrato la questione dei prigionieri nell’ambito dei rapporti politico-diplomatico-militari tra Italia e Stati Uniti. L’atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dei prigionieri italiani è, infatti, più facilmente comprensibile se considerato alla luce della politica americana di “indottrinamento” alle idee democratiche dei militari italiani, nella prospettiva della collocazione dell’Italia nel blocco occidentale della futura Europa libera. E’ stato anche esaminato l’importante ruolo dell’opinione pubblica nel condizionare l’atteggiamento delle autorità politiche e militari, spesso considerato troppo benevolo verso gli italiani. Parte della ricerca è dedicata alla descrizione delle vicende di alcuni campi di detenzione, scelti in modo da fornire un quadro rappresentativo delle diverse realtà della prigionia. Si è tenuto conto della distinzione tra prigionieri cooperatori e non cooperatori, che in alcuni casi furono detenuti in campi distinti. I campi ebbero caratteristiche diverse anche a causa della collocazione geografica, della vicinanza a grandi centri urbani, della presenza o meno di comunità italo-americane. Nel ricostruire la vita nei campi si è considerato il fenomeno delle fughe, e si è delineato il quadro dei prigionieri deceduti per diverse cause, tra cui quelle di lavoro. I prigionieri italiani in Germania e in URSS ebbero una sorte tristissima, ma anche quelli in mano alleata subirono trattamenti differenziati: molto duro da parte dei francesi e alquanto rigido da parte degli inglesi, che comunque nel complesso rispettarono le norme delle convenzioni internazionali. La prigionia negli Stati Uniti si configurò senza dubbio come la migliore e ciò a causa delle buone condizioni economiche, degli alti standard di vita americani e di altri fattori politici e sociali. Anche i reduci, in generale, diedero un giudizio piuttosto positivo sulla loro detenzione negli Stati Uniti

    Il divieto dei patti successori : contributo allo studio dell'autonomia privata nella successione futura

    No full text
    Il rapporto tra autonomia privata e diritto successorio nell’ordinamento italiano risente tradizionalmente della limitazione costituita dal divieto dei patti successori, ai sensi del quale sono nulli tutti i negozi con cui si attribuiscono o si negano diritti su una successione non ancora aperta. La dottrina ha da tempo espresso le proprie perplessità circa l’opportunità di mantenere nel nostro ordinamento il divieto in parola, anche alla luce delle esperienze giuridiche straniere che ammettono negozi sulla successione futura. Partendo da un’analisi che distingue strutturalmente e funzionalmente tra patti successori istitutivi, dispositivi e rinunciativi, si è individuata la ratio legis che consente ancora oggi di giustificare il divieto dei patti successori. In riferimento ai patti successori istitutivi si pone il principio fondamentale, e quindi di ordine pubblico, della libertà testamentaria, in base al quale un soggetto deve essere libero di poter disporre del proprio patrimonio per il momento successivo alla morte, senza subire condizionamenti o vincoli giuridici contrattuali. Con riguardo ai patti sulla successione futura di un terzo, cd. patti successori dispositivi e rinunziativi, il fondamento si individua rispettivamente nella immoralità di porre in essere negozi speculativi che traggono origine dalla morte di un soggetto e nella limitazione, desumibile dal sistema quale principio generale, alla rinunziabilità ai diritti futuri. Nell’analisi del divieto dei patti successori rinunziativi si è inoltre rilevato come una rinunzia preventiva ai diritti successori debba essere valutata con maggior rigore qualora riguardi i diritti successori dei legittimari. Posto che le norme in tema di successione necessaria sono cogenti, e quindi sottratte alla disponibilità delle parti, un’eventuale negozio di rinunzia del legittimario realizzato prima dell’apertura della successione costituirebbe un atto avente ad oggetto un diritto indisponibile. Dopo aver analizzato le singole figure di patti successori sotto l’aspetto teorico si sono prese in considerazione le varie figure negoziale che maggiormente si pongono in contratto con il menzionato divieto. In particolare, per i patti successori istitutivi sono stati considerati il contratto di donazione, il contratto a favore di terzo, il mandato post mortem, il trust ed i negozi fiduciari ed in fine i patti che derogano alla divisibilità pro quota tra gli eredi delle obbligazioni contratte dal de cuius. Con riguardo ai patti successori dispositivi particolare attenzione è stata rivolta al contratto di vendita su cosa altrui; mentre per i patti successori rinunziativi l’analisi ha riguardato la rinunzia preventiva all’azione di riduzione, la rinunzia al diritto all’opposizione ex art. 563 c.c., la donazione tacitativa di legittima e la fideiussione resa dal donante o dal legittimario. Ultima parte della disamina ha riguardato il tema degli strumenti di pianificazione della successione con riferimento ai beni produttivi. Si sono quindi considerate le clausole statutarie nelle società di persone e nelle società di capitali, nonché il contratto – introdotto nel nostro ordinamento con la novella del 2006 – del patto di famiglia. Dall’analisi degli strumenti negoziali di pianificazione della successione dei beni produttivi si è visto come l’ordinamento riconosca maggiori spazi all’autonomia privata con riferimento alla successione futura. Tale riconoscimento sembra giustificarsi in base alla presenza dei cd. interessi d’impresa, connessi a valori di rilevanza costituzionale quali la libertà di iniziativa economica e la tutela del risparmio, che consentono di giustificare una serie di deroghe ai principi generali dettati in tema di successione mortis causa

    Lessico metaforico dantesco : elementi di tradizione e funzioni semantiche nella "Commedia"

    No full text

    Indagine sperimentale delle proprietà termodinamiche e volumetriche dei magmi alcalini italiani

    No full text
    I processi magmatici e vulcanici (fusione parziale, risalita lungo il condotto, cristallizzazione, cinetica di degassamento, frammentazione e stile eruttivo), insieme alla fluidodinamica dei sistemi silicatici, e alla morfologia e tessitura dei flussi e dei depositi sono tutti fattori governati sia dalle proprietà di trasporto (viscosità e densità) sia dalle proprietà termodinamiche dei fusi silicatici. Queste ultime sono rappresentate dalle proprietà calorimetriche e da tutte le variabili termodinamiche di primo (entalpia, entropia, volume) e di secondo ordine (calore specifico, compressibilità adiabatica e espansività termica isobarica). Tali proprietà dipendono dalla temperatura, pressione, composizione chimica, contenuto in volatili, cristalli, bolle e stress applicato. La viscosità controlla i meccanismi di trasporto, lo stile eruttivo e i processi fisico-chimici (il degassamento e la cristallizzazione) che avvengono nei fusi magmatici. La viscosità di un magma può variare fino a 15 ordini di grandezza, da 10-1 a 1014 Pa s, in funzione della composizione chimica del fuso, della temperatura e pressione, e del contenuto in cristalli e bolle (Webb and Dingwell, 1990; Dingwell et al., 1992; Dingwell, 1996; Papale, 1999; Llewellin et al. 2002; Llewellin and Manga, 2005; Vetere et al., 2006; Ardia et al., 2008; Giordano et al., 2009; Vona et al., 2011). La combinazione di questi parametri è responsabile delle grandi differenze negli stili eruttivi osservate nei sistemi vulcanici (Papale, 1999; Polacci et al., 2004). Insieme alla viscosità, anche la densità e la sua variazione rispetto a T, P e alla composizione chimica, è di fondamentale importanza per studiare i processi di segregazione di fuso dalla roccia sorgente, di differenziazione magmatica (es: frazionamento convettivo e gravitativo) e per determinare le forze di spinta agenti, la direzione e la velocità di trasporto del magma durante la sua storia pre-, sin- e post-eruttiva. Lo studio dell’espansività termica (variazione di volume del fuso in funzione della temperatura) permette di determinare la variazione di densità dei magmi di diversa composizione. Alcune proprietà termodinamiche (entalpia, entropia e volume) forniscono informazioni sull’equilibrio chimico e quindi sull’energia interna dei fusi e dei cristalli. Queste proprietà, insieme a quelle ad esse collegate (calore specifico, espansività termica), variano al variare della temperatura e alla composizione, condizionando i processi di fusione parziale, cristallizzazione frazionata, magma mixing, assimilazione e convezione, trasporto advettivo di calore, essoluzione di volatili e degassamento. Infine le variazioni e l’interazione tra la temperatura, pressione, composizione chimica e stress applicato influenzano la transizione vetrosa, il limite cinetico che separa il comportamento fragile (non rilassato) da quello duttile di un fuso silicatico (rilassato). Tale limite incide fortemente nella determinazione degli stili eruttivi e quindi sulla pericolosità e sul rischio vulcanico. H2O e CO2 sono i due volatili più abbondanti presenti nei sistemi silicatici. Conoscere l’effetto di tali specie, su tutte le proprietà sopra elencate, è di fondamentale importanza in quanto la loro presenza determina notevoli variazioni delle stesse. Una adeguata conoscenza delle proprietà di trasporto e termodinamiche, in funzione della temperatura, pressione, composizione chimica e volatili disciolti è necessaria per la formulazione di modelli termodinamici capaci di descrivere le variazione chimico-fisiche di un corpo magmatico durante la sua storia. La bontà di qualunque modello termodinamico che possa predire la variazione di tutte le proprietà e degli equilibri tra fuso e fasi cristalline, nel più ampio spettro composizionale possibile, dipende fortemente dalla qualità e quantità di dati termodinamici usati per la costruzione e calibrazione del modello stesso. Sebbene il numero di indagini sperimentali sulle proprietà fisico-chimiche dei magmi sia in aumento, rimangono ancora molte incertezze nel valutare la loro variazione in funzione dei diversi parametri chimico-fisici. Si rende quindi necessaria la determinazione diretta di queste proprietà in sistemi multicomponente naturali di specifico interesse. Questo lavoro intende caratterizzare e investigare le proprietà reologiche e termodinamiche dei vetri e liquidi silicatici naturali, allo scopo di ampliare le conoscenze sulle relazioni tra tali proprietà, temperatura e composizione (incluso l’effetto di H2O, CO2). In particolare è stata investigata la viscosità e l’energia di attivazione del flusso viscoso dei liquidi silicatici in funzione della T e della composizione, anche in presenza di H2O e CO2. E’ stato dunque derivato l’effetto di tali specie volatili sulla temperatura di transizione vetrosa (Tg), sulla densità e sul calore specifico di magmi naturali di diversa composizione. Infine, è stata anche investigata l’entropia configurazionale dei liquidi, e quella residuale a Tg al fine di parametrizzare la variazione della viscosità in funzione della T e della composizione utilizzando la teoria di Adam & Gibbs (1965). Le misure di viscosità sono state svolte utilizzando le tecniche del cilindro concentrico e della micropenetrazione. Un calorimetro a scansione differenziale è stato utilizzato per misure la variazione di temperatura di transizione vetrosa nei singoli campioni, la variazione del calore specifico e dell’entropia configurazionale dei liquidi. Infine è stato impiegato un dilatometro verticale per la determinazione dell’espansività termica dei liquidi, e quindi della loro densità a diverse T, in funzione della composizione chimica e del contenuto in acqua. Lo studio dell’espansività termica dei campioni investigati ha infine reso possibile la determinazione del volume parziale molare dell’acqua nei fusi silicatici. I risultati di questo lavoro contribuiscono ad ampliare le conoscenze sulle proprietà fisico-chimiche dei magmi naturali, e possono essere utilizzati per implementare la formulazione dei modelli termodinamici esistenti (es. Papale, 1999) comunemente utilizzati per descrivere possibili scenari eruttivi in aree soggette a rischio vulcanico

    Una politica fiscale sul territorio: tra Venezia, Bergamo e le Valli 1428-1630

    No full text
    L'analisi delle politiche fiscali locali delle comunità autonome della Val Seriana durante i secoli XV e XVI prova l'esistenza di una relazione assimmetrica tra la Repubblica di Venezia, il Comune di Bergamo e i poteri del territorio. Mentre la città riesce ad influenzare le scelte delle comunità solamente da una posizione marginale, la Repubblica e quest'ultime formano un patto che crea benefici in termini, rispettivamente, di entrate fiscali e di protezione delle autonomie locali. Questa relazione si rafforzerà nel tempo, in un periodo che vede trasformazioni del sistema fiscale veneziano (tardo XV secolo) che aumentano l'importanza delle entrate straordinarie e della monetizzazione delle prestazioni d'opera nel campo delle contribuzioni militari. Questi cambiamenti radicali, in congiunzione con lo sforzo finanziario dovuto ai rinnovati impegni bellici veneziani in Italia e in Oriente, creeranno una tendenza locale allo sviluppo di un nuovo apparato istituzionale a sostegno delle finanze comunali e in sostituzione dell'antica organizzazione, basata sui dazi. Pur se vantaggioro per l'intera comunità, tale sistema sarà fondamentalmente gestito dalle famiglie della classe dirigente locale. Ne saranno fondamento il prestito ai Comuni da parte di privati imprenditori (spesso imparentati con coloro che controllano da parte politica tali debiti) e la commercializzazione di una parte dei beni comunali e dei loro prodotti

    Le protezioni delle aree archeologiche : architettura per l'archeologia

    No full text
    La riscoperta di una struttura antica apre ad una dimensione percettiva del luogo del tutto nuova: ne modifica la topografia producendo delle improvvise discontinuità nel paesaggio. Lo scavo archeologico ha il potere di modificare i luoghi in siti: riportare alla luce equivale ad un atto di natura “giustappositiva” che spesso introduce un’immagine con una sua propria identità, calata in un luogo in maniera inaspettata senza nessuna capacità di interrelazione. La richiesta, sempre più ampia ed organica, della moderna archeologia, di preservare le strutture portate alla luce, pone immediatamente il problema della loro protezione, ogni qual volta che ad esse viene riconosciuto il valore di documento da tutelare e divulgare. Pensare che l’attività di protezione possa essere un atto impalpabile ed astratto, è illusorio. Tutto quello che viene messo in atto per sottrarre una struttura all’oblio, evitando o quantomeno rallentando la sorte a cui sarebbe destinata, configura un atto aggiuntivo che necessariamente va a modificare la percezione di una spazialità consolidata. La scelta irrinunciabile di conservare nel loro contesto originario anche i manufatti più fragili, quali rivestimenti parietali e pavimentali, nonché l’opportunità di esporre alla fruizione pubblica delicate stratigrafie o manufatti, hanno favorito la ricerca di soluzioni differenziate tra cui la realizzazione di coperture. A queste, gli archeologi affidano la salvaguardia delle strutture più fragili, ponendo loro una serie di requisiti apparentemente incompatibili: esse devono poter coniugare l’esigenze della protezione con quelle di scavo e fruizione, non sempre conciliabili. Oggi l’obiettivo finale che viene richiesto agli interventi di protezione è complesso: restituire un’immagine organica, significativa e parlante delle qualità matericocostruttive e decorative del reperto e della spazialità del suo impianto architettonico, suggerendo il tipo di vita e le funzioni originali ed identificando il ruolo ed i rapporti dell’insediamento con il contesto territoriale che lo comprende. Il sistema di protezione deve garantire una unità formale: discreta, nell’affermare la priorità e centralità del rudere rispetto ai dispositivi aggiunti all’originale, ed evocativa in quanto l’insieme degli apparati disposti ad assicurare il prolungamento nel tempo e nello spazio dei resti archeologici, devono contribuire a presentare con maggiore chiarezza il carattere e la qualità spaziale della struttura antica recuperata. L’archeologia è spesso troppo debole per restituire da sola un’immagine di organizzazione spaziale compiuta. Le protezioni, giustapposte organicamente alle strutture archeologiche, devono permettere una migliore interpretazione del modello antico - rapporto dentro-fuori, chiuso-aperto, tra luoghi dello stare e luoghi del percorrere, tra luci ed ombre - non solo ad un pubblico di pochi iniziati. Si tratta di obiettivi piuttosto complessi, per il cui raggiungimento, negli ultimi anni, si è arrivati anche a mettere in discussione molte soluzioni considerate definitive. Si rende necessario, dunque, definire di volta in volta, in maniera condivisa, un’idea di spazio che si genera dal rapporto tra una testimonianza antica e una struttura che partecipa di quell’immagine, e che ne modifica l’identità sia nelle sua relazioni spaziali interne che quelle con il paesaggio circostante. E’ proprio il rapporto con il paesaggio, oggi, il tema che offre i maggiori spunti di riflessione e che mette in crisi molte scelte operate in siti dove il rapporto tra la spazialità del monumento con la scala più ampia dei luoghi che lo circondano è assolutamente centrale nella sua lettura

    Percezione, trauma e memoria : il lavoro psicosomatico in ambienti ediatici e tecnologici

    No full text

    La disciplina del recesso tra codice del consumo e nuove prospettive di riforma

    No full text

    La clausola penale

    No full text
    Oggetto di studio del presente lavoro è stato l’analisi dell’istituto della clausola penale. L’analisi è stata ricondotta attraverso la verifica dell’istituto nel diritto romano, diritto intermedio, fino a giungere alla disciplina contenuta nel codice civile del 1942. In particolare, l’analisi è stata focalizzata sulla questione ad oggi tutt’ora controversa, circa la natura della clausola: natura risarcitoria o sanzionatoria, per comprendere quindi se nel nostro ordinamento fossero o meno ammesse forme di pene private. Con riferimento al diritto risalente, è emerso come la pena privata ha rappresentato per lungo tempo, una delle modalità tipiche di repressione del danno privato e dell’illecito.I comportamenti che erano sottoposti all’applicazione di una pena, si distinguevano in due categorie parallele e complementari: sul versante pubblico, i crimina – i delitti pubblici – dall’altro, i delicta o maleficia, ossia i delitti privati. I delitti pubblici colpivano l’intera civitas in quanto configuravano un attentato all’ordine sociale, come ad esempio il parricidio e il tradimento. Questi atti erano colpiti attraverso una persecuzione pubblica, esercitata da parte del magistrato o da un’azione popolare, e una poena publica, variabile dalla morte ad una multa da pagarsi all’erario. I delitti privati invece, come il furto, la lesione personale e il danneggiamento, autorizzavano una reazione personale della parte offesa, mediante l’applicazione di una pena privata in quanto considerati eventi che afferivano in primo luogo, alla sfera individuale di chi li aveva subiti. Da qui la libera vendetta, in epoca preistorica, al regime del taglione. Istituto poi evolutosi, in una pena pecuniaria inflitta dal giudice al reo a seguito dell’azione intentata dall’offeso. Tratto caratteristico della pena privata è stato quindi quello di essere, almeno nella sua configurazione originaria, una reazione completamente rimessa al soggetto leso, in primo luogo in ordine alla opportunità della reazione, ed in secondo luogo quanto alla modalità della reazione. La stipulatio poenae era una particolare applicazione della verborum obligatio, sottoposta a condizione, in cui il debitore prometteva di pagare una somma di denaro, subordinatamente all’inadempimento di una prestazione. Questa subordinazione poteva assumere due schemi. Il primo, designato come stipulatio poenae principale o semplice, collegava l’obbligazione pecuniam dare direttamente all’inadempimento della prestazione; nel secondo, nella stessa conceptio verborum, si assumeva anche, e principalmente, l’obbligazione avente ad oggetto la prestazione primaria, aggiungendo a questo impegno, una seconda clausola, detta stipulazione penale congiunta, con cui si prometteva, nel caso, di inadempimento di detta prestazione, la pecunia. La forma della stipulazione principale era: “si Stichum non dederis, centum dari spondes?” (“ se non darai Stico, prometti di dare cento?”); quella della stipulazione congiunta: “Stichum dari? Si non dederis, centum dari spondes?” (“Prometti di dare Stico e, se non lo darai, di dare cento?”). Codesta diversità di forme è stata a partire soprattutto dall’inizio del XX secolo, versata nella contrapposizione fra pena convenzionale propria, in cui la promessa della somma di denaro accedeva ad un’obbligazione per l’id quod interest, e pena convenzionale impropria, in cui l’unico effetto era quello dell’assunzione dell’obbligazione a prestare la pena. Con riferimento alla disciplina odierna invece questione, assai dibattuta, é stata ed è tuttora quella riguardante la funzione della clausola penale. Vi è chi pone sullo stesso piano la funzione risarcitoria e quella penale. La giurisprudenza ritiene infatti che la clausola penale adempie la duplice funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione del debitore inadempiente, con l’effetto di contenere la prestazione risarcitoria nei limiti della somma a tale titolo pattuita, indipendentemente dalla prova dell’effettivo pregiudizio economico verificatosi. Vi è tuttavia chi ritiene che la clausola abbia esclusivamente funzione penale. Altri attribuiscono invece funzione penale alla cosiddetta penale pura – convenuta dalle parti senza alcun riferimento al risarcimento del danno, ma prevedendo l’effetto di sommare la penale all’integrale risarcimento del danno – e funzione insieme penale e risarcitoria alla cosiddetta penale non pura – convenuta dalle parti con riferimento al risarcimento dei danni, con l’effetto di limitare il risarcimento alla misura della penale e, se convenuti, ai danni ulteriori.Vi è ancora chi considera essenziale la funzione risarcitoria, e solo eventuale la funzione penale; chi precisa che le funzioni risarcitorie e penali, sono mutuamente esclusive ma congiuntamente esaustive; chi nega che la clausola penale abbia funzione risarcitoria o funzione penale, e conclude nel senso che la funzione della clausola penale consiste “nella determinazione anticipata (rispetto all’inadempimento o al ritardo) e convenzionale di una sanzione a struttura obbligatoria quale conseguenza dell’inadempimento o del ritardo nell’inadempimento di un’obbligazione”. Senza entrare in questa sede in merito alle argomentazioni sottese alle diverse impostazioni, occorre rimarcare che la formulazione della norma ha prestato il fianco al proliferare delle diverse interpretazioni essendosi limitata a prevedere, con riferimento agli effetti della clausola stessa, che la clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore

    Poetry in Somali society

    No full text
    The article, originally published by the author in 1963, provides a general introduction to Somali poetry. Originating in Somali pastoral environment, poetry is the finest artistic expression in Somali society: it has a number of metric restrictions (among all, allitteration and the wide use of figures of speech) and it is almost always topical and related to some true life situation; its purpose and the moment of its composition are fundamental aspects of the poem itself. The role of the poet is multifaceted: artist, spokesman and a politician. Poetry in Somali oral culture with its oral means of knowledge trasmission fulfills historic and memory functions and represents an important moral values vehicle.Maqaalkan, oo la daabacay 1963, wuxuu si guud uga hadlayaa maansada ka soo jeedda degaannada raacatada Soomaaliyeed. Maansada oo u ah Soomaalida fanka hadalka midkiisa ugu heer sarreeya waxay leedahay: miisaan, qaafiyad iyo hadal maldaheed badan. Mowduuca maansadu wuxuu mar waliba la xiriira dhacdooyinka iyo xaaladda markas jirta. Dowrka gabyaagu dhowr weji ayuu leeyahay: fannaan, afhayeen iyo siyaasi. Maansadu waxay xambaarsan tahay qayb ka mid ah taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed.L'articolo, pubblicato per la prima volta dall'autore nel 1963, è un'introduzione generale alla poesia somala. Affondando le sue radici nell'ambiente pastorale somalo, la poesia è la più raffinata espressione artistica della società somala: presenta un numero di restrizioni metriche e stilistiche (tra tutte: allitterazione e ampio uso di figure retoriche), è quasi sempre di attualità o legata a qualche evento realmente accaduto; il suo scopo e il momento della composizione sono aspetti fondamentali della poesia stessa. Il ruolo del poeta è sfaccettato: è al tempo stesso artista, portavoce e politico. La poesia nella cultura orale somala con i suoi mezzi di trasmissione del sapere orali essi stessi assume inoltre una funzione storica e di memoria, e rappresenta infine anche il veicolo primario per tramandare i valori morali che sono alla base della cultura somala.Link: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13696815.2011.581451Extract from an article first published in New Society 25, March 23, 1963: 22–4.Waxaa laga soo saaray maqaal lagu daabacay "New Society", Vol. 22, n.4, 1963.Estratto da un articolo pubblicato in "New Society", Vol. 22, n.4, 1963

    75

    full texts

    5,899

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Archivio Aperto di Ateneo
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇