Archivio Aperto di Ateneo
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I prigionieri di guerra italiani negli Stati Uniti,1942-1946
Dei 600.000 militari italiani fatti prigionieri dagli Alleati nella seconda guerra mondiale, 125.000 furono detenuti dagli americani, e di questi oltre 51.000 furono inviati negli Stati Uniti.
Questa ricerca ha affrontato il tema della prigionia dei militari italiani negli Stati Uniti nei suoi molteplici aspetti. Ha analizzato il trattamento riservato dagli americani ai prigionieri italiani, a partire dal momento della cattura, fino a quello del rimpatrio, esaminando tutte le componenti della detenzione: le condizioni materiali, le attività ricreative e culturali, l’assistenza religiosa, la disciplina. Ha inoltre evidenziato l’importante contributo di lavoro fornito dai prigionieri all’economia americana, in compiti anche vietati dalle Convenzioni internazionali, in un periodo di forte carenza di manodopera civile. Ha anche inquadrato la questione dei prigionieri nell’ambito dei rapporti politico-diplomatico-militari tra Italia e Stati Uniti. L’atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dei prigionieri italiani è, infatti, più facilmente comprensibile se considerato alla luce della politica americana di “indottrinamento” alle idee democratiche dei militari italiani, nella prospettiva della collocazione dell’Italia nel blocco occidentale della futura Europa libera. E’ stato anche esaminato l’importante ruolo dell’opinione pubblica nel condizionare l’atteggiamento delle autorità politiche e militari, spesso considerato troppo benevolo verso gli italiani.
Parte della ricerca è dedicata alla descrizione delle vicende di alcuni campi di detenzione, scelti in modo da fornire un quadro rappresentativo delle diverse realtà della prigionia. Si è tenuto conto della distinzione tra prigionieri cooperatori e non cooperatori, che in alcuni casi furono detenuti in campi distinti. I campi ebbero caratteristiche diverse anche a causa della collocazione geografica, della vicinanza a grandi centri urbani, della presenza o meno di comunità italo-americane. Nel ricostruire la vita nei campi si è considerato il fenomeno delle fughe, e si è delineato il quadro dei prigionieri deceduti per diverse cause, tra cui quelle di lavoro.
I prigionieri italiani in Germania e in URSS ebbero una sorte tristissima, ma anche quelli in mano alleata subirono trattamenti differenziati: molto duro da parte dei francesi e alquanto rigido da parte degli inglesi, che comunque nel complesso rispettarono le norme delle convenzioni internazionali. La prigionia negli Stati Uniti si configurò senza dubbio come la migliore e ciò a causa delle buone condizioni economiche, degli alti standard di vita americani e di altri fattori politici e sociali. Anche i reduci, in generale, diedero un giudizio piuttosto positivo sulla loro detenzione negli Stati Uniti
Il divieto dei patti successori : contributo allo studio dell'autonomia privata nella successione futura
Il rapporto tra autonomia privata e diritto successorio nell’ordinamento italiano risente tradizionalmente della limitazione costituita dal divieto dei patti successori, ai sensi del quale sono nulli tutti i negozi con cui si attribuiscono o si negano diritti su una successione non ancora aperta.
La dottrina ha da tempo espresso le proprie perplessità circa l’opportunità di mantenere nel nostro ordinamento il divieto in parola, anche alla luce delle esperienze giuridiche straniere che ammettono negozi sulla successione futura.
Partendo da un’analisi che distingue strutturalmente e funzionalmente tra patti successori istitutivi, dispositivi e rinunciativi, si è individuata la ratio legis che consente ancora oggi di giustificare il divieto dei patti successori. In riferimento ai patti successori istitutivi si pone il principio fondamentale, e quindi di ordine pubblico, della libertà testamentaria, in base al quale un soggetto deve essere libero di poter disporre del proprio patrimonio per il momento successivo alla morte, senza subire condizionamenti o vincoli giuridici contrattuali. Con riguardo ai patti sulla successione futura di un terzo, cd. patti successori dispositivi e rinunziativi, il fondamento si individua rispettivamente nella immoralità di porre in essere negozi speculativi che traggono origine dalla morte di un soggetto e nella limitazione, desumibile dal sistema quale principio generale, alla rinunziabilità ai diritti futuri. Nell’analisi del divieto dei patti successori rinunziativi si è inoltre rilevato come una rinunzia preventiva ai diritti successori debba essere valutata con maggior rigore qualora riguardi i diritti successori dei legittimari. Posto che le norme in tema di successione necessaria sono cogenti, e quindi sottratte alla disponibilità delle parti, un’eventuale negozio di rinunzia del legittimario realizzato prima dell’apertura della successione costituirebbe un atto avente ad oggetto un diritto indisponibile.
Dopo aver analizzato le singole figure di patti successori sotto l’aspetto teorico si sono prese in considerazione le varie figure negoziale che maggiormente si pongono in contratto con il menzionato divieto. In particolare, per i patti successori istitutivi sono stati considerati il contratto di donazione, il contratto a favore di terzo, il mandato post mortem, il trust ed i negozi fiduciari ed in fine i patti che derogano alla divisibilità pro quota tra gli eredi delle obbligazioni contratte dal de cuius. Con riguardo ai patti successori dispositivi particolare attenzione è stata rivolta al contratto di vendita su cosa altrui; mentre per i patti successori rinunziativi l’analisi ha riguardato la rinunzia preventiva all’azione di riduzione, la rinunzia al diritto all’opposizione ex art. 563 c.c., la donazione tacitativa di legittima e la fideiussione resa dal donante o dal legittimario.
Ultima parte della disamina ha riguardato il tema degli strumenti di pianificazione della successione con riferimento ai beni produttivi. Si sono quindi considerate le clausole statutarie nelle società di persone e nelle società di capitali, nonché il contratto – introdotto nel nostro ordinamento con la novella del 2006 – del patto di famiglia. Dall’analisi degli strumenti negoziali di pianificazione della successione dei beni produttivi si è visto come l’ordinamento riconosca maggiori spazi all’autonomia privata con riferimento alla successione futura. Tale riconoscimento sembra giustificarsi in base alla presenza dei cd. interessi d’impresa, connessi a valori di rilevanza costituzionale quali la libertà di iniziativa economica e la tutela del risparmio, che consentono di giustificare una serie di deroghe ai principi generali dettati in tema di successione mortis causa
Lessico metaforico dantesco : elementi di tradizione e funzioni semantiche nella "Commedia"
Indagine sperimentale delle proprietà termodinamiche e volumetriche dei magmi alcalini italiani
I processi magmatici e vulcanici (fusione parziale, risalita lungo il condotto, cristallizzazione,
cinetica di degassamento, frammentazione e stile eruttivo), insieme alla fluidodinamica dei sistemi
silicatici, e alla morfologia e tessitura dei flussi e dei depositi sono tutti fattori governati sia dalle
proprietà di trasporto (viscosità e densità) sia dalle proprietà termodinamiche dei fusi silicatici.
Queste ultime sono rappresentate dalle proprietà calorimetriche e da tutte le variabili
termodinamiche di primo (entalpia, entropia, volume) e di secondo ordine (calore specifico,
compressibilità adiabatica e espansività termica isobarica). Tali proprietà dipendono dalla
temperatura, pressione, composizione chimica, contenuto in volatili, cristalli, bolle e stress
applicato.
La viscosità controlla i meccanismi di trasporto, lo stile eruttivo e i processi fisico-chimici (il
degassamento e la cristallizzazione) che avvengono nei fusi magmatici. La viscosità di un magma
può variare fino a 15 ordini di grandezza, da 10-1 a 1014 Pa s, in funzione della composizione
chimica del fuso, della temperatura e pressione, e del contenuto in cristalli e bolle (Webb and
Dingwell, 1990; Dingwell et al., 1992; Dingwell, 1996; Papale, 1999; Llewellin et al. 2002; Llewellin
and Manga, 2005; Vetere et al., 2006; Ardia et al., 2008; Giordano et al., 2009; Vona et al., 2011).
La combinazione di questi parametri è responsabile delle grandi differenze negli stili eruttivi
osservate nei sistemi vulcanici (Papale, 1999; Polacci et al., 2004).
Insieme alla viscosità, anche la densità e la sua variazione rispetto a T, P e alla composizione
chimica, è di fondamentale importanza per studiare i processi di segregazione di fuso dalla roccia
sorgente, di differenziazione magmatica (es: frazionamento convettivo e gravitativo) e per
determinare le forze di spinta agenti, la direzione e la velocità di trasporto del magma durante la
sua storia pre-, sin- e post-eruttiva. Lo studio dell’espansività termica (variazione di volume del
fuso in funzione della temperatura) permette di determinare la variazione di densità dei magmi di
diversa composizione.
Alcune proprietà termodinamiche (entalpia, entropia e volume) forniscono informazioni
sull’equilibrio chimico e quindi sull’energia interna dei fusi e dei cristalli. Queste proprietà, insieme
a quelle ad esse collegate (calore specifico, espansività termica), variano al variare della
temperatura e alla composizione, condizionando i processi di fusione parziale, cristallizzazione
frazionata, magma mixing, assimilazione e convezione, trasporto advettivo di calore, essoluzione
di volatili e degassamento.
Infine le variazioni e l’interazione tra la temperatura, pressione, composizione chimica e stress applicato influenzano la transizione vetrosa, il limite cinetico che separa il comportamento fragile
(non rilassato) da quello duttile di un fuso silicatico (rilassato). Tale limite incide fortemente nella
determinazione degli stili eruttivi e quindi sulla pericolosità e sul rischio vulcanico.
H2O e CO2 sono i due volatili più abbondanti presenti nei sistemi silicatici. Conoscere l’effetto di
tali specie, su tutte le proprietà sopra elencate, è di fondamentale importanza in quanto la loro
presenza determina notevoli variazioni delle stesse. Una adeguata conoscenza delle proprietà di
trasporto e termodinamiche, in funzione della temperatura, pressione, composizione chimica e
volatili disciolti è necessaria per la formulazione di modelli termodinamici capaci di descrivere le
variazione chimico-fisiche di un corpo magmatico durante la sua storia. La bontà di qualunque
modello termodinamico che possa predire la variazione di tutte le proprietà e degli equilibri tra
fuso e fasi cristalline, nel più ampio spettro composizionale possibile, dipende fortemente dalla
qualità e quantità di dati termodinamici usati per la costruzione e calibrazione del modello stesso.
Sebbene il numero di indagini sperimentali sulle proprietà fisico-chimiche dei magmi sia in
aumento, rimangono ancora molte incertezze nel valutare la loro variazione in funzione dei diversi
parametri chimico-fisici. Si rende quindi necessaria la determinazione diretta di queste proprietà in
sistemi multicomponente naturali di specifico interesse. Questo lavoro intende caratterizzare e
investigare le proprietà reologiche e termodinamiche dei vetri e liquidi silicatici naturali, allo scopo
di ampliare le conoscenze sulle relazioni tra tali proprietà, temperatura e composizione (incluso
l’effetto di H2O, CO2). In particolare è stata investigata la viscosità e l’energia di attivazione del
flusso viscoso dei liquidi silicatici in funzione della T e della composizione, anche in presenza di H2O
e CO2. E’ stato dunque derivato l’effetto di tali specie volatili sulla temperatura di transizione
vetrosa (Tg), sulla densità e sul calore specifico di magmi naturali di diversa composizione. Infine, è
stata anche investigata l’entropia configurazionale dei liquidi, e quella residuale a Tg al fine di
parametrizzare la variazione della viscosità in funzione della T e della composizione utilizzando la
teoria di Adam & Gibbs (1965).
Le misure di viscosità sono state svolte utilizzando le tecniche del cilindro concentrico e della
micropenetrazione. Un calorimetro a scansione differenziale è stato utilizzato per misure la
variazione di temperatura di transizione vetrosa nei singoli campioni, la variazione del calore
specifico e dell’entropia configurazionale dei liquidi. Infine è stato impiegato un dilatometro
verticale per la determinazione dell’espansività termica dei liquidi, e quindi della loro densità a diverse T, in funzione della composizione chimica e del contenuto in acqua. Lo studio dell’espansività termica dei campioni investigati ha infine reso possibile la determinazione del
volume parziale molare dell’acqua nei fusi silicatici.
I risultati di questo lavoro contribuiscono ad ampliare le conoscenze sulle proprietà fisico-chimiche
dei magmi naturali, e possono essere utilizzati per implementare la formulazione dei modelli
termodinamici esistenti (es. Papale, 1999) comunemente utilizzati per descrivere possibili scenari
eruttivi in aree soggette a rischio vulcanico
Una politica fiscale sul territorio: tra Venezia, Bergamo e le Valli 1428-1630
L'analisi delle politiche fiscali locali delle comunità autonome della Val Seriana durante i secoli
XV e XVI prova l'esistenza di una relazione assimmetrica tra la Repubblica di Venezia, il
Comune di Bergamo e i poteri del territorio. Mentre la città riesce ad influenzare le scelte delle
comunità solamente da una posizione marginale, la Repubblica e quest'ultime formano un patto
che crea benefici in termini, rispettivamente, di entrate fiscali e di protezione delle autonomie
locali. Questa relazione si rafforzerà nel tempo, in un periodo che vede trasformazioni del
sistema fiscale veneziano (tardo XV secolo) che aumentano l'importanza delle entrate
straordinarie e della monetizzazione delle prestazioni d'opera nel campo delle contribuzioni
militari. Questi cambiamenti radicali, in congiunzione con lo sforzo finanziario dovuto ai
rinnovati impegni bellici veneziani in Italia e in Oriente, creeranno una tendenza locale allo
sviluppo di un nuovo apparato istituzionale a sostegno delle finanze comunali e in sostituzione
dell'antica organizzazione, basata sui dazi. Pur se vantaggioro per l'intera comunità, tale sistema
sarà fondamentalmente gestito dalle famiglie della classe dirigente locale. Ne saranno
fondamento il prestito ai Comuni da parte di privati imprenditori (spesso imparentati con coloro
che controllano da parte politica tali debiti) e la commercializzazione di una parte dei beni
comunali e dei loro prodotti
Le protezioni delle aree archeologiche : architettura per l'archeologia
La riscoperta di una struttura antica apre ad
una dimensione percettiva del luogo del tutto
nuova: ne modifica la topografia producendo
delle improvvise discontinuità nel paesaggio.
Lo scavo archeologico ha il potere di
modificare i luoghi in siti: riportare alla luce
equivale ad un atto di natura “giustappositiva”
che spesso introduce un’immagine con una sua
propria identità, calata in un luogo in maniera
inaspettata senza nessuna capacità di
interrelazione.
La richiesta, sempre più ampia ed organica,
della moderna archeologia, di preservare le
strutture portate alla luce, pone
immediatamente il problema della loro
protezione, ogni qual volta che ad esse viene
riconosciuto il valore di documento da
tutelare e divulgare. Pensare che l’attività di
protezione possa essere un atto impalpabile ed
astratto, è illusorio. Tutto quello che viene
messo in atto per sottrarre una struttura
all’oblio, evitando o quantomeno rallentando
la sorte a cui sarebbe destinata, configura un
atto aggiuntivo che necessariamente va a
modificare la percezione di una spazialità
consolidata.
La scelta irrinunciabile di conservare nel loro
contesto originario anche i manufatti più
fragili, quali rivestimenti parietali e
pavimentali, nonché l’opportunità di esporre
alla fruizione pubblica delicate stratigrafie o
manufatti, hanno favorito la ricerca di
soluzioni differenziate tra cui la realizzazione
di coperture. A queste, gli archeologi affidano
la salvaguardia delle strutture più fragili,
ponendo loro una serie di requisiti
apparentemente incompatibili: esse devono
poter coniugare l’esigenze della protezione
con quelle di scavo e fruizione, non sempre
conciliabili. Oggi l’obiettivo finale che viene
richiesto agli interventi di protezione è
complesso: restituire un’immagine organica,
significativa e parlante delle qualità matericocostruttive
e decorative del reperto e della
spazialità del suo impianto architettonico,
suggerendo il tipo di vita e le funzioni
originali ed identificando il ruolo ed i rapporti dell’insediamento con il contesto territoriale che lo comprende.
Il sistema di protezione deve garantire una unità formale: discreta, nell’affermare la priorità e centralità del rudere rispetto ai dispositivi aggiunti all’originale, ed evocativa in quanto l’insieme degli apparati disposti ad assicurare il prolungamento nel tempo e nello spazio dei resti archeologici, devono contribuire a presentare con maggiore chiarezza il carattere e la qualità spaziale della struttura antica recuperata.
L’archeologia è spesso troppo debole per restituire da sola un’immagine di organizzazione spaziale compiuta. Le protezioni, giustapposte organicamente alle strutture archeologiche, devono permettere una migliore interpretazione del modello antico - rapporto dentro-fuori, chiuso-aperto, tra luoghi dello stare e luoghi del percorrere, tra luci ed ombre - non solo ad un pubblico di pochi iniziati. Si tratta di obiettivi piuttosto complessi, per il cui raggiungimento, negli ultimi anni, si è arrivati anche a mettere in discussione molte soluzioni considerate definitive.
Si rende necessario, dunque, definire di volta in volta, in maniera condivisa, un’idea di spazio che si genera dal rapporto tra una testimonianza antica e una struttura che partecipa di quell’immagine, e che ne modifica l’identità sia nelle sua relazioni spaziali interne che quelle con il paesaggio circostante. E’ proprio il rapporto con il paesaggio, oggi, il tema che offre i maggiori spunti di riflessione e che mette in crisi molte scelte operate in siti dove il rapporto tra la spazialità del monumento con la scala più ampia dei luoghi che lo circondano è assolutamente centrale nella sua lettura
Percezione, trauma e memoria : il lavoro psicosomatico in ambienti ediatici e tecnologici
La clausola penale
Oggetto di studio del presente lavoro è stato l’analisi dell’istituto della
clausola penale.
L’analisi è stata ricondotta attraverso la verifica dell’istituto nel diritto
romano, diritto intermedio, fino a giungere alla disciplina contenuta nel codice
civile del 1942.
In particolare, l’analisi è stata focalizzata sulla questione ad oggi tutt’ora
controversa, circa la natura della clausola: natura risarcitoria o sanzionatoria, per
comprendere quindi se nel nostro ordinamento fossero o meno ammesse forme di
pene private.
Con riferimento al diritto risalente, è emerso come la pena privata ha
rappresentato per lungo tempo, una delle modalità tipiche di repressione del danno
privato e dell’illecito.I comportamenti che erano sottoposti all’applicazione di una pena, si
distinguevano in due categorie parallele e complementari: sul versante pubblico, i
crimina – i delitti pubblici – dall’altro, i delicta o maleficia, ossia i delitti privati.
I delitti pubblici colpivano l’intera civitas in quanto configuravano un
attentato all’ordine sociale, come ad esempio il parricidio e il tradimento.
Questi atti erano colpiti attraverso una persecuzione pubblica, esercitata da
parte del magistrato o da un’azione popolare, e una poena publica, variabile dalla
morte ad una multa da pagarsi all’erario.
I delitti privati invece, come il furto, la lesione personale e il
danneggiamento, autorizzavano una reazione personale della parte offesa, mediante
l’applicazione di una pena privata in quanto considerati eventi che afferivano in
primo luogo, alla sfera individuale di chi li aveva subiti.
Da qui la libera vendetta, in epoca preistorica, al regime del taglione. Istituto
poi evolutosi, in una pena pecuniaria inflitta dal giudice al reo a seguito dell’azione
intentata dall’offeso.
Tratto caratteristico della pena privata è stato quindi quello di essere, almeno
nella sua configurazione originaria, una reazione completamente rimessa al soggetto leso, in primo luogo in ordine alla opportunità della reazione, ed in
secondo luogo quanto alla modalità della reazione.
La stipulatio poenae era una particolare applicazione della verborum
obligatio, sottoposta a condizione, in cui il debitore prometteva di pagare una
somma di denaro, subordinatamente all’inadempimento di una prestazione. Questa
subordinazione poteva assumere due schemi.
Il primo, designato come stipulatio poenae principale o semplice, collegava
l’obbligazione pecuniam dare direttamente all’inadempimento della prestazione;
nel secondo, nella stessa conceptio verborum, si assumeva anche, e principalmente,
l’obbligazione avente ad oggetto la prestazione primaria, aggiungendo a questo
impegno, una seconda clausola, detta stipulazione penale congiunta, con cui si
prometteva, nel caso, di inadempimento di detta prestazione, la pecunia.
La forma della stipulazione principale era: “si Stichum non dederis, centum
dari spondes?” (“ se non darai Stico, prometti di dare cento?”); quella della
stipulazione congiunta: “Stichum dari? Si non dederis, centum dari spondes?”
(“Prometti di dare Stico e, se non lo darai, di dare cento?”).
Codesta diversità di forme è stata a partire soprattutto dall’inizio del XX
secolo, versata nella contrapposizione fra pena convenzionale propria, in cui la promessa della somma di denaro accedeva ad un’obbligazione per l’id quod
interest, e pena convenzionale impropria, in cui l’unico effetto era quello
dell’assunzione dell’obbligazione a prestare la pena.
Con riferimento alla disciplina odierna invece questione, assai dibattuta, é
stata ed è tuttora quella riguardante la funzione della clausola penale.
Vi è chi pone sullo stesso piano la funzione risarcitoria e quella penale. La
giurisprudenza ritiene infatti che la clausola penale adempie la duplice funzione di
rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione del
debitore inadempiente, con l’effetto di contenere la prestazione risarcitoria nei
limiti della somma a tale titolo pattuita, indipendentemente dalla prova
dell’effettivo pregiudizio economico verificatosi.
Vi è tuttavia chi ritiene che la clausola abbia esclusivamente funzione
penale.
Altri attribuiscono invece funzione penale alla cosiddetta penale pura –
convenuta dalle parti senza alcun riferimento al risarcimento del danno, ma
prevedendo l’effetto di sommare la penale all’integrale risarcimento del danno – e
funzione insieme penale e risarcitoria alla cosiddetta penale non pura – convenuta
dalle parti con riferimento al risarcimento dei danni, con l’effetto di limitare il
risarcimento alla misura della penale e, se convenuti, ai danni ulteriori.Vi è ancora chi considera essenziale la funzione risarcitoria, e solo eventuale
la funzione penale; chi precisa che le funzioni risarcitorie e penali, sono
mutuamente esclusive ma congiuntamente esaustive; chi nega che la clausola
penale abbia funzione risarcitoria o funzione penale, e conclude nel senso che la
funzione della clausola penale consiste “nella determinazione anticipata (rispetto
all’inadempimento o al ritardo) e convenzionale di una sanzione a struttura
obbligatoria quale conseguenza dell’inadempimento o del ritardo
nell’inadempimento di un’obbligazione”.
Senza entrare in questa sede in merito alle argomentazioni sottese alle
diverse impostazioni, occorre rimarcare che la formulazione della norma ha
prestato il fianco al proliferare delle diverse interpretazioni essendosi limitata a
prevedere, con riferimento agli effetti della clausola stessa, che la clausola, con cui
si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei
contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il
risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità
del danno ulteriore
Poetry in Somali society
The article, originally published by the author in 1963, provides a general introduction to Somali poetry. Originating in Somali pastoral environment, poetry is the finest artistic expression in Somali society: it has a number of metric restrictions (among all, allitteration and the wide use of figures of speech) and it is almost always topical and related to some true life situation; its purpose and the moment of its composition are fundamental aspects of the poem itself. The role of the poet is multifaceted: artist, spokesman and a politician. Poetry in Somali oral culture with its oral means of knowledge trasmission fulfills historic and memory functions and represents an important moral values vehicle.Maqaalkan, oo la daabacay 1963, wuxuu si guud uga hadlayaa maansada ka soo jeedda degaannada raacatada Soomaaliyeed. Maansada oo u ah Soomaalida fanka hadalka midkiisa ugu heer sarreeya waxay leedahay: miisaan, qaafiyad iyo hadal maldaheed badan. Mowduuca maansadu wuxuu mar waliba la xiriira dhacdooyinka iyo xaaladda markas jirta. Dowrka gabyaagu dhowr weji ayuu leeyahay: fannaan, afhayeen iyo siyaasi. Maansadu waxay xambaarsan tahay qayb ka mid ah taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed.L'articolo, pubblicato per la prima volta dall'autore nel 1963, è un'introduzione generale alla poesia somala. Affondando le sue radici nell'ambiente pastorale somalo, la poesia è la più raffinata espressione artistica della società somala: presenta un numero di restrizioni metriche e stilistiche (tra tutte: allitterazione e ampio uso di figure retoriche), è quasi sempre di attualità o legata a qualche evento realmente accaduto; il suo scopo e il momento della composizione sono aspetti fondamentali della poesia stessa. Il ruolo del poeta è sfaccettato: è al tempo stesso artista, portavoce e politico. La poesia nella cultura orale somala con i suoi mezzi di trasmissione del sapere orali essi stessi assume inoltre una funzione storica e di memoria, e rappresenta infine anche il veicolo primario per tramandare i valori morali che sono alla base della cultura somala.Link: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13696815.2011.581451Extract from an article first published in New Society 25, March 23, 1963: 22–4.Waxaa laga soo saaray maqaal lagu daabacay "New Society", Vol. 22, n.4, 1963.Estratto da un articolo pubblicato in "New Society", Vol. 22, n.4, 1963