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Fakhr al-Din mosque, circa 1882
Waxaa laga soo qaatay “Voyage Chez Les Benadirs, Les Somalis et les Bayouns, par M.G. Revoil en 1882 et 1883″ Published in Le Tour du Monde. Noveau Journal des Voyages. XLIX, 1255 Liv, page 51. Sawirkan waxaa laga soo qaatay mareegta "Mogadishu: Images from the past" (https://mogadishuimages.wordpress.com/) waxaana lagu biiriyay Kaydka Soomaaliyeed kaddib markii ruqsad laga helay ururiyaha dokumentooyinka, Mr. Davies.Da “Voyage Chez Les Benadirs, Les Somalis et les Bayouns, par M.G. Revoil en 1882 et 1883″ pubblicato in Le Tour du Monde. Noveau Journal des Voyages. XLIX, 1255 Liv, pagina 61. Immagine tratta dal sito "Mogadishu: Images from the past" (https://mogadishuimages.wordpress.com/) e inclusa nell'Archivio Somalia con il consenso del curatore della collezione Rick Davies.From “Voyage Chez Les Benadirs, Les Somalis et les Bayouns, par M.G. Revoil en 1882 et 1883″ Published in Le Tour du Monde. Noveau Journal des Voyages. XLIX, 1255 Liv, page 51. Image taken from the website "Mogadishu: Images from the past" (https://mogadishuimages.wordpress.com/) and included in the Somali Archive with the permission of the owner of the collection, Mr. Davies
Xamar Weyne
Image taken from the website "Mogadishu: Images from the past" (https://mogadishuimages.wordpress.com/) and included in the Somali Archive with the permission of the owner of the collection, Mr. Davies.Sawir laga soo qaatay mareegta "Mogadishu: Images from the past" (https://mogadishuimages.wordpress.com/), waxaana lagu biiriyay Kaydka Soomaaliya, kaddib markii oggolaasho laga helay qofka diyaariyay oo ah Rick Davies.Immagine tratta dal sito "Mogadishu: Images from the past" (https://mogadishuimages.wordpress.com/) e inclusa nell'Archivio Somalia con il consenso del curatore della collezione Rick Davies
L'Alguer e la Corona d'Aragona : architettura civile catalana di Alghero tra XV e XVI secolo: tipi, stile e tecniche
L’obiettivo principale di questo studio è l’esame della cultura architettonica catalana ad Alghero, nel
complesso quadro del Mediterraneo aragonese: i modi e i tempi della sua penetrazione in un contesto
estraneo, come interagisce con le preesistenze, quanto rimane identica alla madrepatria e quanto,
invece, risente degli usi e dei condizionamenti locali. Tutti temi che meritano un’attenta riflessione
sotto ogni aspetto dell’architettura civile (spaziale, funzionale, formale e costruttivo), mediante un
costante confronto con le altre terre della Corona d’Aragona.
Tra il Quattrocento e il Cinquecento la città di Alghero assume la configurazione complessiva che si
conserverà quasi intatta fino ad oggi, nonostante gli interventi di alterazione del tessuto urbano dei
secoli XIX e XX. Soprattutto nell’Ottocento, le nuove esigenze abitative portano alla pratica
generalizzata delle sopraelevazioni e delle saturazioni. Capita di assistere a vere e proprie demolizioni
e, in molti casi, le strutture murarie più antiche spariscono sotto tardi intonaci. Oggi in numerose
facciate del centro storico, riplasmate in fogge neoclassiche o liberty, affiorano resti di finestre e portali
di lessico catalano. Sono frammenti che fanno rimpiangere la perdita di un patrimonio di grande livello
che merita di essere salvaguardato e conservato.
La ricerca, ripercorrendo la storia che ha reso Alghero la più catalana delle città sarde, mette a fuoco il
tema dell’architettura civile e dei modi dell’abitare, da cui traspare un dialogo così fitto con il Levante
iberico che riusciamo a percepirne gli echi ancora oggi. A proposito delle tipologie edilizie di Alghero
catalana, si può parlare di un vero e proprio “trapianto” dalla madrepatria del tipo signorile del palau
nobiliare con patio centrale. Per il resto siamo di fronte ad un contesto urbano che presenta tipi
comuni a molte città dell’Europa mediterranea (case a schiera e palazzi con portici esterni su strada,
tipici dei centri a vocazione mercantile). Anche sotto gli aspetti stilistici e tecnici si assiste ad una quasi
totale trasposizione dei modelli propri del Levante iberico, spesso però arricchiti dall’esperienza di
quei maestri che avevano compiuto percorsi formativi in altri luoghi. Mettendo a confronto le
architetture della più catalana delle città sarde con quelle del resto dell’isola, del Levante iberico e
delle altre colonie aragonesi del sud Italia, si può dire che l’architettura catalana pura sia appannaggio
(oltre che dei territori della madrepatria) di poche circoscritte realtà dell’ambito “italiano”, tra cui
spiccano Alghero e Siracusa: città con trascorsi molto diversi ma accomunate da un legame
privilegiato con la madrepatria che si rifletterà in un’architettura in tutto e per tutto fedele ai modelli
d’oltremare, difficilmente influenzabile da nuove mode e tendenze. Nel resto della Sardegna e negli
altri contesti dell’Italia meridionale (soprattutto nel napoletano) prevalgono linguaggi ibridi di cui i
prospetti degli edifici sono l’esempio più emblematico: si incontrano spesso facciate di palazzi in cui
sono compresenti finestre rinascimentali, finestre tardogotiche, portali catalani (a dovelles) e portali “a
giogo”, detti anche “durazzeschi” (tipici del napoletano e assenti nel Levante iberico)
Studio su scala atomica di soluzioni acquose attraverso NDIS combinata con simulazioni EPSR
Lo scopo del lavoro è quello di dimostrare che uno studio a livello atomico della struttura di soluzioni acquose possa essere utile per descrivere le proprietà di alcune biomolecole. Tale studio è stato realizzato per mezzo di misure di diffrazione neutronica con sostituzione isotopica, combinate con le simulazioni EPSR. Nel lavoro sono state affrontate tre differenti problematiche. In primis si è studiato l’effetto della temperatura sulla struttura dell’acqua. Si è osservato che a T=353 K essa forma un network tetraedrico distorto di molecole legate per mezzo di legami idrogeno rispetto a T=300 K.
Successivamente si è discusso in che modo una descrizione a livello atomico dell’idratazione del glucosio potesse spiegarne le sue caratteristiche di carboidrato dolce nell’ambito della teoria del sapore dolce negli zuccheri. A tal proposito sono state studiate due soluzioni di glucosio a due differenti concentrazioni. I risultati sono stati inoltre confrontati con quanto ottenuto per soluzioni di trealosio e cellobiosio entrambi disaccaridi del glucosio ma con differenti proprietà. Lo studio a livello atomico dell’idratazione ha consentito dunque di stabilire una connessione tra l’interazione dei carboidrati con l’acqua e le funzioni assolte dal carboidrato stesso. Infine è stata affrontata la problematica dell’idratazione e dell’aggregazione di un amminoacido, la glicina, quando in soluzione acquosa. E’ stato osservato che sia l’aumento della temperatura che della concentrazione di glicina in acqua concorrono all’aggregazione della glicina in soluzione.
Negli ultimi due casi affrontati, si indaga il ruolo fondamentale dell’acqua come “rivelatore” della capacità di formare legame di un determinato sito potenzialmente attivo o come ostacolo (in quanto compete) all’interazione
New insights into the virulence potential of Acinetobacter baumannii
Acinetobacter baumannii has emerged as an important opportunistic nosocomial pathogen which can cause a wide range of infections among patients in intensive care and burns units. Species of the genus Acinetobacter colonise a wide range of habitats, but the infection reservoir(s) of A. baumannii outside the hospital is(are) yet unknown. First, we addressed the question of whether the colonization of different environments and/or ecological niches has led to a differentiation of multiple intra-specific A. baumannii populations with diversified phenotypic traits, or whether A. baumannii is a phenotypically homogeneous species endowed with broad adaptability. To address this point, the genotypic and phenotypic diversity of a wide collection of A. baumannii strains isolated from environmental, veterinary and human clinical sources was evaluated. Given the crucial role of iron for A. baumannii growth and infectivity, in the second part of the thesis iron metabolism has been assessed as a possible target for chelation-based antibacterial chemotherapy. The effect of iron restriction on A. baumannii growth and biofilm formation using different iron chelators and culture conditions was determined. Finally, in the third part of this thesis the contribution of individual iron uptake systems to survival and pathogenicity of A. baumannii in the human host was investigated. To this purpose, single and multiple knock-outs of A. baumannii genes implicated in iron uptake were generated. The iron uptake mutants were compared with the wild type strain for growth capability under different conditions of iron availability. To assess the uptake specificity of the mutated systems, growth promotion assays were performed in the presence of exogenously added iron sources. Lastly, the pathogenicity of the iron uptake mutants was also performed in the Galleria mellonella insect model of infection.Acinetobacter baumannii è emerso come un importante patogeno opportunista in ambito nosocomiale, capace di provocare una vasta gamma di infezioni in pazienti critici ricoverati nelle unità per terapia intensiva o per grandi ustionati. Le specie del genere Acinetobacter colonizzano una vasta gamma di habitat, ma il serbatoio di infezione di A. baumannii è ancora sconosciuto. Innanzitutto, abbiamo affrontato il quesito se la colonizzazione di diverse nicchie abbia portato ad una differenziazione di popolazioni multiple intra-specifiche dotate di diversi tratti fenotipici, o se A. baumannii sia una specie fenotipicamente omogenea capace di adattarsi a diversi ambienti. A tal fine è stata studiata la diversità genotipica e fenotipica di una vasta collezione di ceppi di A. baumannii isolati di diverse origini, in particolare l’ambiente naturale, animali e pazienti infetti. In seguito, considerato il ruolo cruciale del ferro per la crescita e la patogenicità di A. baumannii, sono stati condotti degli studi mirati a verificare se il metabolismo del ferro possa costituire un bersaglio per la chemioterapia antibatterica basata sull’impiego di chelanti già ad uso clinico. È stato valutato l'effetto della carenza di ferro sulla crescita e sulla formazione del biofilm di A. baumannii utilizzando diversi chelanti del ferro e diverse condizioni di coltura. Infine, l'ultimo obiettivo di questa tesi di dottorato è stato quello di generare una combinazione di mutanti di A. baumannii per delezione sito-specifica di geni implicati nell’acquisizione del ferro, al fine di determinare il contributo dei singoli sistemi di acquisizione del ferro ai fini della sopravvivenza e della patogenicità di questo batterio. Questi mutanti sono stati confrontati con il ceppo selvatico per la capacità di crescere in diverse condizioni di disponibilità di ferro. Per valutare la specificità di acquisizione dei sistemi mutati, sono stati effettuati saggi di stimolazione della crescita in presenza di varie fonti esogene di ferro. La patogenicità dei vari mutanti nei sistemi di acquisizione del ferro è stata analizzata in un semplice modello d’infezione dell’insetto Galleria mellonella
Le misure alternative alle detenzione: anomalie del sistema e dei rilievi critici
Già Cesare Beccaria, nel lontano 1764, aveva evidenziato come la legislazione rispondesse più alle ragioni delle contingenze storico-sociali che alla meditata riflessione di tecnici in ordine alle esigenze effettive della comunità, in un’ottica di sistema e lungimiranza. Nel suo capolavoro indiscusso, infatti, esordiva con la seguente considerazione: “Apriamo le istorie e vedremo che le leggi, che pure sono o dovrebbero essere patti di uomini liberi, non sono state per lo più che lo strumento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini e le considerasse in questo punto di vista: la massima felicità divisa nel maggior numero”. Tale riflessione, che vale ancora oggi in linea generale, è ancor di più attuale in un settore delicato come quello dell’ordinamento penitenziario, nel quale il Legislatore ci ha abituato all’adozione di periodici provvedimenti, ora volti ad impedire l’accesso alle misure alternative, attraverso l’inasprimento delle sanzioni edittali di alcuni illeciti o l’adozione di meccanismi preclusivi all’accesso dei benefici, ora a svuotare gli istituti carcerari, anche mediante il ricorso a procedure di indulgenza, al solo fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti. E ciò non senza una ragione.
Ed invero, il problema principale che si è prospettato e che si prospetta tutt’oggi nella costruzione del sistema penitenziario consiste nel conciliare due esigenze contrapposte: mantenere l’ordine e garantire la sicurezza negli istituti di pena, da un lato, ed attuare la finalità rieducativa del trattamento penitenziario, dall’altro. Il sistema delle misure alternative alla detenzione sembra essere stato adottato – e modificato nel tempo – proprio per rispondere compiutamente alla necessità del contemperamento tra queste due esigenze. Da una parte, infatti, sono state elaborate una serie di misure volte a favorire, in presenza di particolari requisiti, la risocializzazione del detenuto attraverso un percorso rieducativo che possa svolgersi anche mediante attività aventi luogo all’esterno degli istituti di pena; dall’altro, sono stati adottati meccanismi preclusivi con riferimento all’accesso a tali misure nei confronti di alcune categorie di rei, considerati – evidentemente – non rieducabili o, comunque, non meritevoli della chance di reinserimento nella società. Il bisogno di sicurezza sociale ha finito, quindi, per giustificare in alcuni casi la selezione dei comportamenti criminosi e la conseguente classificazione dei nemici. Si parla di diritto penale del nemico o di diritto penale d’autore, quando si intende evocare che ciò che è punibile non è più il reato ma il reo e, nello specifico, per quello che è, e non per quello che fa.
Su questa scia è stata promossa l’anticipazione della criminalizzazione a condotte lontane dalla lesione o messa in pericolo di un bene, nonché l’imposizione di pene ben lontane dall’idea della proporzionalità. Il fenomeno in questione, ricondotto alla cosiddetta giustizia emotiva, presenta non pochi problemi di compatibilità con i principi costituzionali di riferimento del sistema penale e, più in particolare, dell’ordinamento penitenziario. Ad essere criminalizzato, infatti, è un particolare status (come, ad esempio, quello di immigrato irregolarmente introdottosi nel territorio dello Stato), anche in assenza di condotte atte ad offendere qualsivoglia bene giuridico. Ancora, in ossequio alla stessa ratio, viene fortemente limitato, se non del tutto precluso, l’accesso alle misure alternative ad alcune categorie di rei, ora perché questi si sono macchiati di colpe particolarmente odiose (come in materia di reati sessuali), tali comunque da non considerarli “meritevoli” di accedere ai benefici penitenziari, ora perché i meccanismi prescelti per valutare l’idoneità degli stessi ai fini della concessione delle misure alternative sono talmente fumosi – nella loro formulazione legislativa – da non essere suscettibili di applicazione concreta. Col terribile paradosso secondo cui proprio coloro che sarebbero maggiormente bisognosi di un trattamento rieducativo ai fini del loro reinserimento sociale si vedono, di fatto, negare questa chance dall’ordinamento. Nel corso degli anni, il fenomeno in questione si è sviluppato non solo a causa dei provvedimenti legislativi emergenziali adottati per rispondere alle esigenze di sicurezza sociale, ma anche a cagione di alcuni orientamenti giurisprudenziali, di merito e di legittimità, che, hanno di fatto reso impossibile, ad alcune categorie di soggetti, l’accesso alle misure alternative alla detenzione, pur in assenza di espresse preclusioni stabilite dalla legge. Ciò è accaduto, ad esempio, in relazione alle ipotesi di ingresso irregolare dello straniero nel nostro Stato, categoria cui è stato per lunghissimo tempo negato l’accesso a tutte le misure alternative, sulla base del presupposto per cui la condizione di irregolare non avrebbe consentito la legittima permanenza del soggetto sul territorio nazionale nemmeno al fine di portare a termine il progetto rieducativo. É il caso, altresì, degli autori dei delitti in materia di violenza sessuale, per i quali la legge prevede un iter non solo particolarmente complesso, ma anche fumoso, tale da non essere concretamente praticato. É il caso, ancora, del soggetto condannato per il delitto di evasione, in relazione al quale viene di fatto negato anche il beneficio della liberazione anticipata, che è del tutto scollegato dall’ottica “meritocratica”, sul piano della condotta, cui soggiacciono tutte le misure alternative contemplate nella l. 354 del 1975.
Alla luce di tali elementi, la scrivente si è proposta di analizzare lo stato dell’arte dell’attuale sistema dell’ordinamento penitenziario per svolgere una riflessione critica su come ed in che misura il principio rieducativo, così come pensato dai Padri Costituenti, venga adottato dal Legislatore e dalla giurisprudenza come cartina di tornasole nella difficile gestione del detenuto e dell’internato.
Si è potuto osservare come, spesso, rispetto a rigidi automatismi normativi pensati per rispondere alle esigenze di particolari momenti storici, caratterizzati da un peculiare allarme sociale in relazione a specifiche figure di reato o categorie di rei, sia stato necessario l’intervento della Corte Costituzionale al fine di riaffermare la prevalenza che deve essere tributata, nel contemperamento con le esigenze general e special preventive, alla finalità rieducativa ed alla risocializzazione del reo.
Molti interventi della Corte, invero, ad esempio in tema di recidiva o di diritto penale dell’immigrazione, sono stati finalizzati a far cadere il sospetto che, pur nella sua discrezionalità, il legislatore avesse creato delle preclusioni normative basate sul tipo d’autore, poiché costruite in modo del tutto scollegato dallo specifico fatto di reato commesso ed in assenza di qualsivoglia prognosi sul comportamento futuro del detenuto.
Si è, altresì, evidenziato come nel corpo dell’ordinamento penitenziario vi siano ancora numerose cause ostative all’accesso ai benefici che appaiono ingiustificate ovvero, rectius, giustificate solo allorquando si ammetta che le esigenze di sicurezza sociale sono state ritenute, in quello specifico frangente, maggiormente meritevoli di tutela rispetto alla risocializzazione del detenuto.
Si è rilevato, purtroppo, che in tali ipotesi o vi è stato un sostanziale disinteresse della Corte Costituzionale, individuato in quei casi in cui le corti territoriali hanno sollevato questioni di legittimità basate sulla pretesa violazione dell’art. 27 co. 3 Cost. (come nell’ambito dei cosiddetti reati di terza fascia, ex art. 4-bis ord. pen.), senza che si addivenisse ad una decisione sul merito della vicenda; ovvero un ingiustificato silenzio sia da parte del giudice delle leggi che della giurisprudenza di merito dei tribunali di sorveglianza (come nel caso del detenuto condannato per evasione).
Con la conclusione, fondata sul personale convincimento di chi scrive, che evidentemente per tali categorie di detenuti l’espressione di un giudizio di meritevolezza ai fini della concessione dei benefici penitenziari risulta innegabilmente più agevole se fondato su presunzioni assolute di pericolosità in ragione del titolo di reato commesso.
Inoltre, l’analisi delle modifiche normative susseguitesi in ambito penitenziario, anche aventi contenuto favorevole per i condannati - quando operanti un ampliamento delle ipotesi di accesso alle misure alternative o ad altre misure premiali ad esse equiparabili - ha consentito di constatare come le esigenze connesse alla gestione della problematica del sovraffollamento carcerario abbiano svilito a tal punto il principio rieducativo da consentire l’espiazione della pena al di fuori degli istituti anche a categorie originariamente pretermesse dall’accesso alle misure alternative.
In tal modo sono state create delle situazioni di sostanziale discriminazione, poiché detenuti macchiatisi dello stesso illecito hanno potuto godere di agevolazioni differenti a seconda del tempus commissi delicti, atteso che i decreti cosiddetti “svuotacarceri” hanno sempre efficacia ed operatività limitate nel tempo.
L’analisi condotta ha, quindi, consentito di appurare che nell’attuale sistema penitenziario vi sono ancora numerose zone d’ombra, nelle quali il rispetto della finalità rieducativa della pena nonché del principio di eguaglianza, nonostante i progressi fatti nel corso degli anni, cede ancora il passo alla cosiddetta giustizia emotiva ed a scontati automatismi volti ad impedire l’accesso ai benefici nei confronti di alcuni tipi di autore di fatti illeciti
Il bilanciamento tra interessi primari e comprimari nella tutela dell'ambiente
Il caso relativo allo stabilimento Ilva di Taranto rappresenta un esempio paradigmatico delle modalità con le quali i soggetti istituzionali hanno effettuato le operazioni di bilanciamento, tra l’interesse all’ambiente e gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, nella ricerca una strategia idonea a risolvere una situazione ambientale estremamente grave e complessa causata dall’esercizio di un’attività industriale altamente inquinante (risalente agli anni ‘60 quando ancora non esisteva una specifica normativa posta a tutela dell’ambiente).
Davanti alla riscontrata inidoneità degli ordinari rimedi predisposti dalla normativa di settore a risolvere una situazione così grave, gli attori istituzionali preposti alla tutela della salute, dell’ambiente e delle esigenze dello sviluppo economico hanno dovuto ricorrere all’utilizzo degli strumenti (legislativi, amministrativi e giurisdizionali) già esistenti in modo innovativo, introducendo ulteriori strumenti (come, ad esempio, la valutazione del danno sanitario o il diverso modello di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per le imprese di interesse strategico per il risanamento ambientale).
La vastità e gravità della situazione ambientale ha creato un corto circuito nell’ordinario assetto delle competenze in materia di tutela dell’ambiente, con la conseguente sovrapposizione delle rispettive funzioni da parte dei diversi livelli di governo e dei diversi poteri dello stato.
Si sono dovuti confrontare un modello di tutela in cui il ruolo di “guida” viene assunto dalla magistratura penale, che impone quella che ritiene l’unica strategia per porre rimedio all’inquinamento (interruzione dell’attività produttiva mediante il sequestro degli impianti con privazione della facoltà d’uso; ivi compreso l’utilizzo dello strumento del sequestro preventivo per nominare custodi ai quali affidare la “gestione” dello stabilimento con la supervisione dell’autorità giudiziaria), e un modello in cui il ruolo di “guida” è invece svolto dal Ministero dell’Ambiente, attraverso figure organizzative istituite ad hoc per rispondere all’emergenza (in particolare, il garante per l’attuazione dell’aia a cui si sono sostituiti prima i commissari straordinari per il risanamento ambientale, e, infine, i commissari per l’amministrazione straordinaria dell’impresa in crisi).
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In questo secondo modello si inseriscono gli ulteriori interventi posti in essere dai livelli di governo regionale e locale. Il legislatore regionale che intende regolamentare l’attività industriale al fine di contenere il quantitativo di sostanze inquinanti che viene emesso da parte dell’impianto (rilevata la carenza degli istituti giuridici a garanzia della salute la legge regionale colma la lacuna disciplinando lo strumento della valutazione del danno sanitario). Il Sindaco che utilizza lo strumento proprio delle ordinanze contingibili e urgenti per contrastare gli effetti immediati (ma che sono al contempo cronici) dell’inquinamento sovrapponendosi però alla regolazione del fenomeno da parte dell’autorità ministeriale.
Si verificano sovrapposizioni e interferenze negli strumenti di tutela della salute e delle risorse ambientali che non possono non trovare soluzione dapprima nell’intervento del legislatore e successivamente nella sede giurisdizionale (davanti al giudice amministrativo e al giudice penale), con la necessità di risolvere gli inevitabili conflitti davanti al giudice costituzionale.
L’analisi delle singole fasi di questa vicenda permette di individuare le linee di un modello di regolazione delle crisi ambientali – delineato dal legislatore con una sequenza “concitata” di decreti legge – che può essere individuato nei seguenti elementi essenziali:
a) L’imposizione diretta del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale quale condizione necessaria e sufficiente per consentire la prosecuzione dell’attività industriale, superando e condizionando al tempo stesso i poteri cautelari del giudice penale: in sintesi l’affermazione della primazia del competente intervento dell’amministrazione nel definire il bilanciamento dei valori costituzionali;
b) la previsione del coordinamento tra le considerazioni attinenti alla tutela della salute rispetto a potenziali impatti o danni dovuti all’attività industriale e la regolazione disposta attraverso l’autorizzazione integrata ambientale.
c) l’attivazione del commissariamento straordinario come strumento per contrastare la reiterata inottemperanza da parte del gestore privato alle prescrizioni e alle condizioni previste nell’autorizzazione integrata ambientale (con innovazioni particolarmente rilevanti come: c1, la gestione della società viene affidata ad una struttura commissariale ad hoc; c2, l’integrazione dell’autorizzazione integrata ambientale mediante la predisposizione di un piano di misure di tutela ambientale e sanitaria, la cui attuazione è collegata all’implementazione di un piano di conformazione dell’attività industriale; c3, la delega ad un comitato di esperti di elevata professionalità e indipendenza del compito di redigere il piano ambientale da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – a dimostrazione della politicità delle scelte di bilanciamento tra valori costituzionali in esso contenute – e successivamente eseguito da parte del sub-commissario; c4, la preordinazione del piano industriale al raggiungimento delle finalità ambientali; c5, la creazione di un regime di responsabilità di favore per gli organi commissariali; c6, il vincolo delle risorse sequestrate all’impresa alle finalità di risanamento ambientale; c7, la semplificazione con abbreviazione dei termini dei procedimenti autorizzatori).
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Si tratta di soluzioni innovative che si collocano in un complesso tentativo di definire le dinamiche relazionali tra i vari poteri che si caratterizza per l’assenza di una chiara prospettiva sistemica.
Le conclusioni del lavoro sono quindi nel senso domandarsi se tale prospettiva debba essere perseguita attraverso una più chiara definizione del ruolo del legislatore (che dovrà individuare con maggiore chiarezza obiettivi programmatici e linee guida); dell’amministrazione (che dovrà poter utilizzare procedimenti caratterizzati da trasparenza e capacità di consentire la più ampia partecipazione); dei giudici (che potranno operare senza la tentazione di allargare la propria funzione di “supplenza”, laddove siano state rafforzate le coordinate legislative e le capacità di intervento e controllo dell’amministrazione).
Tutte indicazioni che passano attraverso l’individuazione di un presupposto ineliminabile per un corretto bilanciamento degli interessi ambientali: la predisposizione e comunque il rafforzamento di organismi tecnici in grado di supportare le valutazioni operative affidate ai poteri pubblici coinvolti.
La correttezza del bilanciamento passa, infatti, dalla elaborazione indipendente e autorevole dei dati scientifici e delle soluzioni tecniche a disposizione.
Il legislatore dovrà individuare processi di formazione delle norme (e in particolare delle norme tecniche) in grado di garantire la correttezza del bilanciamento implicito nelle scelte di sistema affidate alla normazione.
L’amministrazione dovrà sviluppare ulteriormente le tecniche di valutazione ambientale attraverso procedimento che consentono il più ampio contraddittorio, anche con soluzioni arbitrali (tra i portatori degli interessi contrapposti).
I giudici dovranno poter effettuare il controllo di legalità che ad essi compete facendo riferimento alle indicazioni autorevoli e dotate di certezza scientifica fornite dagli organi tecnici dell’amministrazione (con il necessario ripensamento di alcuni degli strumenti istruttori a disposizione degli organi giurisdizionali)
Interesse legittimo ed azione di adempimento
Rispetto a quanti, per primi, hanno affrontato il tema che ci occupa, l’odierno studio profitta del fatto che l’azione di adempimento ha trovato espressa menzione nel codice del processo amministrativo a seguito dell’adozione del secondo decreto correttivo, con conseguente rimozione di ogni dubbio in ordine alla sua ammissibilità, in precedenza affermata solo attraverso un significativo sforzo interpretativo proteso a ricavarla dal sistema.
Nondimeno, la ricerca non può prescindere dalla valorizzazione di quelle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali che pur, in difetto di una previsione espressa, avevano concluso per l’immanenza nell’ordinamento processuale amministrativo di una modalità di tutela delle situazioni di interesse legittimo consistente nella condanna dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento, prima richiesto infruttuosamente nel procedimento amministrativo, poi invocato in sede giurisdizionale.
Ciò, in quanto tali elaborazioni si collocano a valle di un lungo percorso che, attraverso la progressiva implementazione delle tecniche di tutela azionabili avanti al giudice amministrativo, ha segnato, nella sostanza, la stessa evoluzione della nozione di interesse legittimo.
Evidenziare come gli sforzi operati dalla giurisprudenza per ampliare gli spazi di protezione dell’interesse legittimo e l’apprezzamento circa l’effettiva consistenza di tale situazione sostanziale siano elementi che, negli anni, si sono condizionati vicendevolmente, è, appunto, l’intento dell’odierno studio.
E’ così che la ricerca prende le mosse dal momento storico in cui l’interesse legittimo era stato espunto dal mondo delle situazioni soggettive dalla legge abolitrice del contenzioso, la cui ratio è enunciata, nel corso della discussione parlamentare, dal relatore del disegno di legge, quel Pasquale Stanislao Mancini che, rispetto alla posizione di chi avanzava istanze di protezione di interessi che si contrapponevano all’esercizio del potere pubblico, ebbe ad esporre la reazione dell’ordinamento, plasticamente sintetizzata nella celeberrima frase “che ei si rassegni”.
Ebbene, in quel lontano 1865, il soggetto portatore di un interesse che era intercettato, a vario titolo, dal potere in attribuzione ad un’Amministrazione per la cura di un interesse
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pubblico, doveva effettivamente rassegnarsi, in quanto sprovvisto di mezzi di tutela giurisdizionale, dovendosi necessariamente appellare unicamente ad un sistema di giustizia ritenuta all’interno della stessa Amministrazione.
Alla base di tale scelta si poneva il condizionamento generato dal principio di separazione dei poteri dello Stato, secondo il quale il potere giurisdizionale non poteva invadere gli spazi propri del potere amministrativo con statuizioni che ne potessero condizionare l’esercizio.
Il rapporto tra giurisdizione ed amministrazione è questione che, ancora oggi, dispiega i suoi effetti sul processo amministrativo e, in particolare, sul collocamento di quella “frontiera mobile” tra i due poteri, a seconda che si acceda ad una certa interpretazione della discrezionalità piuttosto che ad un’altra.
Sicché, da quel lontano 1865, grazie all’azione certosina e paziente di dottrina e giurisprudenza, si è dipanato quel sottile fil rouge che ha segnato il progressivo incremento dei mezzi di protezione, sulla cui natura giurisdizionale, inizialmente, con l’istituzione della IV Sez. C.S., si è persino dubitato.
Sennonché, la tutela di annullamento dell’atto, parsa una significativa conquista nel 1889, non tardò a rivelarsi insufficiente, tanto da richiedere, nel tempo, l’estensione a forme ulteriori, le quali, oltre a garantire la caducazione del provvedimento lesivo potessero contribuire a far sì che l’Amministrazione ne emanasse uno idoneo a soddisfare la situazione sostanziale riconosciuta meritevole di protezione dal giudice amministrativo.
Ne derivò l’elaborazione del c.d. effetto conformativo della sentenza, declinabile tanto sotto forma di effetto ripristinatorio in virtù dell’espunzione dal mondo degli atti giuridici del provvedimento lesivo di un certo interesse protetto, quanto sub specie di effetto preclusivo verso la reiterazione di un provvedimento che recasse gli stessi vizi di quello caducato.
Il punto è che né l’effetto ripristinatorio, né quello preclusivo riunivano la capacità di soddisfare quelle situazioni sostanziali che si atteggiavano quali interessi legittimi prentensivi, secondo la classificazione medio tempore effettuata dalla migliore dottrina.
Se la situazione di interesse oppositivo poteva essere ritenuta soddisfatta con la rimozione dell’atto lesivo, quella di carattere pretensivo era destinata a rimanere frustata, sino a quando, in sede di riesercizio del potere, la PA non l’avesse gratificata appieno.
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Ebbene, l’effetto conformativo è stato inteso come dovere per la PA di attenersi in sede di riedizione del potere alla regula iuris dettata dal giudice nel corpo alla sentenza.
La sede in cui poteva esser coattivamente assicurata tale corrispondenza è stata individuata grazie all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Il punto è che tale forma di giudizio di esecuzione, a differenza dell’omologo rito nel processo civile, risultava portatore di un vizio d’origine, ricevuto in eredità dalla natura impugnatoria e caducatoria posseduta dal giudizio di cognizione.
Era ben possibile, infatti, che la sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza recasse una statuizione in merito ai vizi dell’atto riguardanti la lesione di interessi procedimentali, ovvero l’assorbimento degli altri motivi di ricorso una volta accolto uno di essi, con la conseguenza, in entrambi i casi, di un difetto di pronuncia sulla fondatezza della pretesa, dunque sull’effettiva consistenza della situazione sostanziale alla base della lite.
Tutto ciò si traduceva in una sostanziale elusione del principio costituzionale dell’effettività della tutela, di cui all’art. 24, nella considerazione che, in estrema sintesi, la parte vittoriosa si ritrovava in possesso di un giudicato non suscettibile di un’esecuzione realmente satisfattiva.
Il correttivo adottato per via pretoria è stato quello d’integrare la natura esecutiva del rito dell’ottemperanza con quei profili di cognizione necessari per riempire di contenuti dispositivi un giudicato che limitatosi al giudizio sull’atto, risultava incompleto e quindi inidoneo ad assicurare tutela alla situazione vantata nel rapporto.
Non è mancato chi abbia negato la fondatezza dell’assunto secondo il quale il giudice dell’ottemperanza potesse estendere la sua giurisdizione alla conoscenza della situazione giuridica oltre il giudicato formatosi in sede di cognizione.
In ogni caso, l’inattitudine della sentenza di annullamento nel soddisfare le posizioni riconducibili alla figura dell’interesse pretensivo e, dunque, l’intrinseca inidoneità satisfattiva della tutela caducatoria venivano corrette in ottemperanza, ma ciò con il pesante onere per il ricorrente vittorioso di dover intentare un secondo giudizio, non solo per ottenere l’esecuzione, ma, ancor prima, per vedersi riconosciuta la fondatezza della pretesa.
Pur di fronte ad una soluzione comunque concepita per assicurare l’effettività della tutela, non si poteva non coglierne la sua asimmetria sistematica, se paragonata al modello della
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giustizia civile, rispetto al quale la fase dell’esecuzione si traduce nell’attuazione di quell’assetto d’interessi configurato appieno nella pronuncia del giudice della cognizione.
In punto di coltivazione dell’interesse pretensivo, la simmetria del processo civile non era realizzabile in carenza di un’azione che possedesse l’attitudine a dare luogo ad una pronuncia realmente satisfattiva, la quale non poteva che avere i tratti della condanna all’adozione del provvedimento utile a soddisfare la situazione dedotta in giudizio, perché frustrata da una reiezione da parte della PA competente.
Un’azione ed una pronunzia di tale carattere non era concepibile in presenza di un’interpretazione rigida del principio di separazione dei poteri, in ragione del quale si riteneva preclusa al giudice la possibilità di penetrare la c.d. “riserva di amministrazione”.
Per non ammettere una modalità di tutela che avrebbe comportato, in sede di cognizione, una statuizione di condanna dell’Amministrazione ad un facere pubblicistico, si edulcorava la vicenda contenziosa, rimettendone l’epilogo alla sede dell’ottemperanza, dove sostanzialmente si dava esecuzione ad un dispositivo “fantasma”, non apprezzabile ictu oculi, bensì medianicamente evocabile, ricorrendo alla soluzione dell’effetto conformativo.
In realtà, si doveva prendere atto dell’incompletezza del sistema delle tutele e della natura posticcia della soluzione adottata.
L’assenza dell’azione di condanna nel sistema delle tutele, quale fatto idoneo a produrre ulteriori distonie nel sistema stesso, è altresì apprezzabile guardando al modello dell’azione avverso il silenzio inadempimento.
Di fronte all’inerzia dell’Amministrazione nell’esercizio doveroso del potere pubblico, meritoriamente, il legislatore ha inteso riconoscere al soggetto frustrato da tale contegno amministrativo la possibilità di ottenere una statuizione giurisdizionale che non solo accertasse l’obbligo di provvedere, bensì pronunziasse anche in merito alla fondatezza dell’istanza che lo spiegarsi di quella potestà pubblicistica aveva stimolato.
Il punto è che siffatta previsione è divenuta occasione di ulteriori disallineamenti, avendo determinato l’effetto secondo il quale, ai fini della cura degli interessi pretensivi, il soggetto interessato finiva per godere di mezzi di tutela più ampi laddove l’Amministrazione fosse stata silente, piuttosto che nel caso in cui avesse adottato un provvedimento espresso di reiezione.
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Nel primo caso, infatti, il soggetto leso avrebbe potuto ottenere in sede di cognizione una sentenza recante una statuizione espressa sulla fondatezza della pretesa, nel secondo la sola pronunzia di annullamento e l’aspettativa ad ottenere una pronuncia sul rapporto solo in sede di ottemperanza.
A livellare tale situazione d’irragionevole squilibrio è intervenuta la giurisprudenza che ha interpretato la norma sul silenzio in modo restrittivo e, in particolare, nel senso che il giudizio sulla fondatezza assumesse rilievo solo in malam partem, ossia per escludere la declaratoria in sede giurisdizionale dell’obbligo di provvedere, in presenza di una pretesa ictu oculi inconsistente.
Nondimeno, l’istituto ha avuto l’indubbio pregio di formalizzare il principio secondo il quale la separazione dei poteri non è un dogma assoluto, risultando suscettibile di quel temperamento indispensabile per soddisfare le istanze del privato, allorquando non residuino ragioni d’interesse pubblico perché debbano risultare frustrate.
Ciò nella considerazione che il legislatore ha ammesso che il giudice amministrativo possa conoscere della fondatezza della pretesa in caso di potere vincolato ovvero di esaurimento della discrezionalità, cioè in tutte quelle circostanze in cui viene a mancare quel potere di scelta che costituisce l’essenza stessa della potestà amministrativa.
Peraltro, è appena il caso di rammentare come siffatto modello sia stato integralmente utilizzato, attraverso un’operazione di rinvio, per dare fondamento all’azione di adempimento, all’atto del recepimento nel codice del processo amministrativo.
Ritornando in dietro nel tempo, occorre dare conto di un ulteriore tentativo volto a colmare il vuoto di tutela in trattazione, che si è registrato all’indomani del recepimento in diritto positivo, ad opera della legge 205 del 2000, dell’azione di risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo, ammissibile anche sotto la forma della reintegrazione in forma specifica.
Ebbene, replicando le incongruenze interpretative sorte in sede civile nell’accomunare il rimedio risarcitorio della reintegrazione in forma specifica con l’azione di adempimento e con l’esecuzione forzata in forma specifica degli obblighi di fare, non fare e dare, con alterne fortune in dottrina e giurisprudenza, si è cercato di vedere in un’azione naturalmente riparatoria di un pregiudizio patito nel preesistente patrimonio del soggetto interessato, un rimedio volto a far sì che una prestazione ampliativa dell’altrui sfera giuridica, non ancora
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resa, potesse entrarvi in virtù di una pronunzia di condanna, con l’incongrua conseguenza di sottoporre quest’ultima ai noti limiti di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2058 c.c., coincidenti con la necessità di dover provare l’elemento psicologico del dolo o della colpa e con il rischio di vedersi riconosciuta una tutela risarcitoria per equivalente, piuttosto che la prestazione auspicata, perché ritenuta quest’ultima eccessivamente onerosa.
Tale orientamento, fermamente censurato dal Consiglio di Stato, è stato l’ulteriore tentativo di superare l’horror vaqui dato dalla constatazione dell’inesistenza di un’azione idonea a soddisfare la lesione dell’interesse legittimo pretensivo, in presenza di una concezione generale del processo amministrativo che, sotto la spinta della sentenza n. 500 del 1999, da un modello di giudizio sull’atto stava migrando celermente verso quello del giudizio sul rapporto.
Il punto è che tale vuoto non poteva che essere occupato dalla previsione dell’azione appropriata, non essendo più sostenibili i palliativi sin’ora richiamati.
Nello stesso solco si colloca quell’orientamento giurisprudenziale che, prescindendo dalla previa emanazione di un atto amministrativo lesivo, ha ammesso la possibilità di esperire un’azione di accertamento circa la fondatezza della situazione sostanziale vantata dall’interessato rispetto al mancato esercizio di un potere di controllo da parte della PA in materia edilizia.
L’accertamento operato nel processo rimaneva pur sempre uno strumento per ottenere protezione della sfera giuridica provocando il corretto svolgimento dell’azione amministrativa in virtù dell’effetto conformativo della sentenza.
Tirando le fila di questa parte dell’opera, si osserva come il recepimento dell’azione di condanna all’adempimento pubblicistico, se, da un lato, certamente porta armonia nel sistema processuale amministrativo, evitando il ricorso a soluzioni non del tutto appropriate, bensì frutto di un adattamento alle istanze di tutela, dall’altro, generi importanti interrogativi sul piano sostanziale, i quali, a loro volta, sono destinati ad innescare nuove questioni processuali.
In estrema sintesi, se esiste un’azione di adempimento a valle, deve preesistere a monte un obbligo suscettibile di essere conosciuto funditus dal giudice e di divenire oggetto di una statuizione di condanna.
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Ebbene, è proprio la nozione di obbligo che potrebbe risultare incompatibile con quella di potestà, quale situazione soggettiva attiva attribuita dal legislatore alla PA per la cura dell’interesse pubblico.
Nella considerazione che l’approdo ad un’azione di adempimento espressamente riconosciuta dall’ordinamento processuale amministrativo costituisce il precipitato dell’articolato processo testé descritto, attraverso il quale si è registrato un progressivo allineamento delle tecniche di tutela proprie del giudice amministrativo a quelle tipiche del giudice ordinario, è appunto alla più che consolidata esperienza della dottrina e della giurisprudenza civile che si deve guardare per studiare i caratteri dell’azione in rilievo e ricavare elementi indicativi circa la reale consistenza delle situazioni sostanziali con essa tutelabili.
Se, dunque, una consistente parte della tesi si incentra sul processo, un’ulteriore parte nobile è dedicata allo studio delle posizioni giuridiche coinvolte dall’azione amministrativa.
L’azione di adempimento diviene, quindi, occasione per indagare in ordine al reale assetto dei poteri pubblici ed alle loro effettive ricadute sulle posizioni del privato.
Orbene, citando testualmente la migliore dottrina civilistica, mette conto evidenziare che “costringere all’adempimento significa costringere il contraente e/o l’obbligato ad eseguire quanto è oggetto del contratto e/o dell’obbligo e, rispettivamente, autorizzare l’avente diritto a pretendere tale adempimento … Ove un’obbligazione risulti inadempiuta e/o inesattamente adempiuta la situazione può essere così rappresentata: se l’avente diritto …abbia interesse ad ottenere quella specifica, esatta prestazione oggetto della propria aspettativa, opterà per l’adempimento in natura ” (Di Majo – La tutela civile dei diritti – pag. 279).
Sono, dunque, chiari i presupposti sostanziali, affinché, nel processo, possa essere azionata la domanda di adempimento.
In primo luogo, deve sussistere una previa obbligazione, in secondo luogo, deve essere accaduto che la prestazione, oggetto ex art 1174 c.c. di quella obbligazione, non debba essere stata resa, ovvero debba essere stata resa in forma gravemente inesatta.
Di fronte a tale considerazione, non vi è chi non colga profili di possibile incompatibilità tra potestà ed obbligazione, tra adempimento ed esercizio di potestà pubblica.
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Allora la circostanza che il legislatore abbia previsto un’azione di adempimento pubblicistica in presenza di potere vincolato, è forse spiegabile con l’argomento secondo cui, in realtà, lo stesso legislatore, attribuendo siffatto potere all’Amministrazione, in combinato disposto con l’obbligo di provvedere di cui all’art 2 della legge n. 241/90, abbia fondato un’obbligazione del tertium genus di cui all’art. 1173 c.c., in ragione della quale l’istanza proposta dal soggetto interessato nel rispetto dei parametri di legge costituisca quel fatto idoneo a produrre l’obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico ?
Il punto è che tale conclusione, dotata di una logica apprezzabile, espone ad una significativa torsione l’intero sistema della giurisdizione amministrativa.
In primo luogo, ritenere che ogni qualvolta il legislatore, nel vincolare integralmente l’esercizio del potere amministrativo e, conseguentemente, i contenuti del provvedimento, abbia in realtà fondato una disciplina in ragione della quale l’attivazione del procedimento da parte dell’interessato generi un’obbligazione, significa, necessariamente, ammettere che di procedimento ex lege 241 non si tratti e che la situazione azionata corrisponda ad un diritto soggettivo di credito.
Di qui, in applicazione del noto criterio della causa petendi, si dovrebbe concludere che la controversia non verrebbe a ricadere nell’ambito della giurisdizione amministrativa, bensì sotto quella del giudice ordinario.
In realtà, si contrappone a questa ardita conclusione la circostanza che l’azione di adempimento pubblicistica sia stata concepita dal legislatore del codice del processo come azione accessoria a quella di annullamento, che, come noto, è propria della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, preposta alla cognizione di controversie in materia di interessi legittimi.
Sicché, per non tacciare la norma di recepimento di un’azione da tempo invocata da dottrina e giurisprudenza di illegittimità per irragionevolezza, ma soprattutto per contrasto con l’art. 103 Cost., che, prefigurando la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, fonda la cognizione del giudice amministrativo sui primi solo in sede di giurisdizione esclusiva, è d’obbligo ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata che riesca a dare razionalità al sistema, che, in estrema sintesi, riesca a far convivere potestà, obbligo ed adempimento.
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In quest’opera, l’indagine non può prescindere da un approfondimento della ricerca nella direzione di qualificare adeguatamente le nozioni di potere vincolato e di potere discrezionale.
Il concetto di discrezionalità implica quello della scelta più opportuna, nel caso concreto, per la cura dell’interesse pubblico, tra più soluzioni possibili, offerte da un ambito circoscritto da norme, e tenendo conto degli interessi in gioco.
I criteri di gradazione della rilevanza degli interessi possono essere in quelle stesse norme o fissati da autorità in rapporto di sopraordinazione gerarchica o direzionale.
La discrezionalità è, dunque, una “ponderazione comparativa di più interessi secondari in ordine ad un interesse primario”, che si atteggia come l’agire libero della PA, quando si pone come autorità e cioè quando l’agire è funzione e si esprime attraverso la potestà, però, non sempre discrezionale.
La dottrina contrapponeva la discrezionalità alla vincolatezza, ritenendo questa la normalità dell’attività amministrativa, in ossequio al principio di legalità.
In realtà, per i provvedimenti amministrativi la discrezionalità è il paradigma normale.
Accade, però, che la discrezionalità abbia momenti vincolati, anche quando risulti ampia.
Pare necessario riferire sul punto in cui si innesta un momento di fibrillazione della teorica, perché si assiste a confusione tra situazioni attive e passive, dal momento che, di fronte alla potestà, si colloca la soggezione che è situazione giuridica passiva, la quale consiste nel dover patire le altrui scelte unilaterali, mentre l’interesse legittimo pretensivo ricava dalla potestà pubblicistica l’ampliamento della sfera giuridica del suo titolare, quindi è posizione giuridica attiva.
Allo stesso modo, l’interesse oppositivo è situazione attiva che si oppone alla potestà ablatoria, che incontra il limite del dovere di astensione dal turbamento che non sia autorizzato dalla legge.
In estrema sintesi, l’interesse legittimo è la situazione sostanziale che si confronta con il pubblico potere, indipendentemente dal fatto che esso si caratterizzi per il requisito della discrezionalità, è la posizione soggettiva che nasce dai limiti legali posti dall’ordinamento per l’esercizio dei pubblici poteri.
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Osserva, infatti, GIANNINI “L’interesse legit