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    Riforme al sistema giudiziario nel biennio costituzionale dello stato pontificio (1846-1848)

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    Il nostro elaborato si propone l’obiettivo di ricostruire l’organizzazione dell’ordinamento giudiziario civile e penale durante il lungo pontificato di Pio IX, analizzando quelli che furono i momenti e gli obiettivi delle riforme, soprattutto nel periodo che va dal 1846 al 1848 (periodo costituzionale). L’intento che ci proponiamo è quello di offrire un quadro completo e scientifico di come venne amministrata la giustizia nell’ultima fase di vita dello Stato pontificio, mettendo in evidenza come le riforme che investirono l’ordinamento giudiziario abbiano rispecchiato perfettamente i diversi indirizzi politico-amministrativi assunti dal Pontefice e dagli uomini che ressero la cosa pubblica nella seconda metà del XIX secolo. Le ricerche sono state condotte principalmente presso l’Archivio di Stato di Roma, presso l’Archivio Segreto Vaticano, la Biblioteca vaticana e la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea. L’approccio con gli argomenti trattati si è rivelato da subito molto interessante, in quanto finora la complessiva valutazione degli elementi del riformismo di Pio IX si è basata su interpretazioni assai valide, ma che il più delle volte non hanno nascosto alcune note critiche negative. Si può dire che si è pervenuti ad un giudizio complessivo sul primo Pio IX abbastanza univoco nel riconoscere «la bontà delle intenzioni del papa, ma anche nel sottolineare l’incauta impoliticità dei suoi atteggiamenti, stretti tra l’impulso a portare avanti l’idea di una Chiesa come baluardo contro la rivoluzione, e l’esigenza di riprendere, sulla base di un sincero sforzo di collaborazione e anzi di un vero e proprio sentimento di reciproco amore, il dialogo da lungo tempo interrotto con la comunità dei fedeli.» E’ di questo parere Alberto Maria Ghisalberti, quando afferma, inoltre, a proposito della scarsa incisività delle riforme di Pio IX, che «qualche cosa, tuttavia, si faceva, a conferma delle buone intenzioni pontificie e a soddisfazione di quanti avrebbero voluto, come la maggior parte dei moderati e dei rappresentanti del Corpo diplomatico, che Pio IX si incamminasse da solo e decisamente per la via di un temperato ma convinto riformismo.» Si potrebbe quasi dire che oggi non vi sia spazio per chi volesse riconsiderare la stagione delle riforme fiorita nel primo biennio del regno di Pio IX. Tuttavia sembra che se oggi ci sia un tema su cui valga la pena di avviare un’ ulteriore riflessione sia proprio quello del riformismo e in particolare quello di Pio IX, a patto di inserirlo nella dialettica delle forze politiche con cui ebbe a confrontarsi e da cui fu in un modo o nell’altro condizionato. Non può infatti ignorarsi innanzitutto che ciò che per qualunque altro Stato si sarebbe potuto considerare solo un modesto lavoro di rifacimento di strutture ormai ossificate, acquistava un significato profondamente diverso se riferito allo Stato della Chiesa e al potere temporale, perché entrambi erano stati da sempre intesi come i presupposti di una società apoditticamente perfetta e perciò non suscettibile di revisioni di sorta né bisognosa di operare le eventuali correzioni sotto la pressione di spinte provenienti dall’esterno. Una analisi approfondita e una riscoperta di documenti già noti ma per lungo tempo sottovalutati, ci ha permesso di approcciarci con una dimensione nuova dello Stato Pontificio, che, per quanto riguarda il tema oggetto del nostro studio, l’amministrazione della giustizia, ha condotto a risultati sorprendenti. Ci siamo trovati di fronte ad una realtà vivacissima, composta da un gran numero di giuristi desiderosi di rinnovare le arcaiche e ingarbugliate strutture del sistema giurisdizionale pontificio, protagonisti di un dibattito giuridico dal quale traspare tutto il fervore per i mutamenti culturali e politici che stavano interessando la maggior parte degli Stati italiani nella seconda metà del diciannovesimo secolo. Per quanto riguarda l’aspetto sostanziale e strutturale del nostro elaborato, abbiamo proceduto ad una suddivisione in tre capitoli. Nel primo è stato fornito un quadro generale di come era organizzato il sistema giudiziario prima dell’avvento di Pio IX, a partire dalla seconda Restaurazione fino a tutto il pontificato di Gregorio XVI; il secondo capitolo è stato invece dedicato alla descrizione delle riforme giudiziarie durante la prima fase del pontificato di Pio IX, negli anni 1846 e 1847; nel terzo e ultimo capitolo è stato invece dato ampio spazio a quelle che furono le riforme più importanti del pontificato di Pio IX per quanto riguarda il sistema dell’amministrazione della giustizia, attraverso lo studio dell’iter formativo di due regolamenti giudiziari messi a punto dai nuovi organi costituzionali creati da Pio IX nel cosiddetto “periodo costituzionale” (1847-1848), la Consulta di Stato e il Consiglio di Stato, all’interno dei quali si sviluppò un vivo dibattito sull’attuazione di quelle riforme giudiziarie che avrebbero potuto dare un volto nuovo all’antico sistema di giustizia dello Stato pontificio. Nell’appendice documentaria, a completamento del lavoro di ricerca, sono inoltre stati inseriti documenti inediti contenenti le trascrizioni dei dibattiti consiliari conservati nei fondi dell’Archivio di Stato di Roma

    La novazione e le modalità che non importano novazione

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    Lo studio della novazione (oggettiva) dell’obbligazione, oltre a rilevare per il suo valore intrinseco, costituisce il fondamento per la comprensione del fenomeno della modificazione convenzionale del contenuto dell’obbligazione, ammessa, quest’ultima, tra l’altro, dall’articolo 1321 c.c., là dove si prevede il potere delle parti di “regolare” un rapporto giuridico patrimoniale tra di esse intercorrente. La novazione costituisce, infatti, il <<punto terminale>> della vicenda modificativa, in quanto segna il superamento del primitivo rapporto in virtù di un penetrante innesto di elementi di novità quanto all’oggetto o al titolo e della volontà delle parti contraenti che, secondo quanto prescrive il codice civile vigente, deve risultare in modo non equivoco. Al fondo, si pone il problema del corretto bilanciamento di tali componenti, soggettiva e oggettiva, della novazione, il cui ruolo nel determinare il superamento dell’originario rapporto e, quindi, il travalicamento dei limiti tipologici della modificazione, resta ancora da decifrare, come certifica il diuturno dibattito dottrinale sull’argomento. La corretta demarcazione delle due vicende è ardua anche a causa dei numerosi fraintendimenti concettuali che ricorrentemente affiorano nella nostra letteratura giuridica; non ultima, l’idea, ancora largamente diffusa, che novazione e modificazione presentino un certo grado di omogeneità. Più a monte, non vi è univocità di vedute neppure sulla natura giuridica della novazione e sui suoi effetti. Nel corso di un travagliato processo di elaborazione dottrinale si è tuttavia giunti a enucleare il potere dispositivo, in senso novativo, del credito; sullo sfondo, si staglia il carattere autonomo ed unitario dell’effetto novativo, isolato ed identificato tramite la reductio ad unitatem degli effetti estintivo e costitutivo e promanante dalla succitata facoltà di disposizione novativa. Quest’ultima si colloca, con pari dignità, al fianco del potere dispositivo di tipo traslativo ed a quello di tipo rinunziativo, come una delle utilità indirette ritraibili dal diritto soggettivo. Tuttavia, mentre la facoltà di disposizione traslativa non esprime necessariamente uno scambio, siccome l’effetto traslativo è incolore dal punto di vista della causa del negozio, non altrettanto è a dirsi dell’effetto novativo, che condensa lo scambio tra estinzione e costituzione. Per tale ragione l’effetto novativo, oltre a potersi inquadrare in un più ampio spettro di effetti e a concorrere con essi all’integrazione del profilo causale della fattispecie, ben può ricorrere isolatamente, e, in tale ipotesi, appare in grado, da solo, di colorare causalmente il negozio. In conclusione, tanto il contratto (di novazione) quanto il singolo effetto, pur assorbito in una fattispecie negoziale complessa, darebbero luogo ad autentica novazione, regolata direttamente (non già in via di interpretazione estensiva o analogica) dalle norme del codice civile: la disciplina della novazione presiede alla produzione del relativo effetto, e le regole sulla novazione si applicano a prescindere dalla circostanza che l’effetto novativo si presenti isolatamente (qualificando, in tal caso, autonomamente il negozio) o quale frammento di una più ampia fattispecie negoziale. Un’applicazione concreta di questo principio si ha nel caso della transazione novativa; rispetto a quest’ultima fattispecie, non sarebbe corretto discorrere, quantomeno nell’accezione corrente, di transazione “innovativa”, trattandosi di un contratto all’interno della cui causa è isolabile l’effetto novativo tipico. Una volta posta in luce l’essenza del fenomeno novativo, e sul presupposto che, al pari di quella novativa, anche la vicenda modificativa può atteggiarsi ora come effetto, ora come contratto connotato causalmente da quel singolo effetto, si prospettano due ulteriori quesiti: il mutamento dell’oggetto (o del titolo) dell’obbligazione può essere conseguito unicamente tramite novazione, ovvero le parti possono evitare che, pure in presenza di un simile mutamento, la novazione si verifichi? In secondo luogo, la volontà delle parti può far sì che si determini novazione anche nell’ipotesi in cui la nuova obbligazione presenti, nei confronti di quella originaria, diversità limitate ad aspetti accessori? La risposta alla prima domanda rinviene il proprio fulcro nell’interpretazione di quanto disposto dall’art. 1230 c.c., mentre la soluzione del secondo problema si incentra sull’esegesi dell’art. 1231 c.c.. In relazione ad entrambi i quesiti si ritiene di dover accedere alla tesi più liberista: in base alla ricostruzione prescelta, se la volontà delle parti è espressamente manifestata sarà essa, e non la norma di riferimento (articoli 1230 e 1231), a imprimere una qualificazione alla vicenda in un senso (modificazione) o nell’altro (novazione). La norma, quindi, ha carattere sussidiario e cedevole di fronte ad una diversa volontà delle parti contraenti; sua funzione è, infatti, di disporre un criterio di riconoscimento e, in ultima analisi, di regolamentare quelle fattispecie che risultano equivoche perché non vengono corroborate da una idonea manifestazione di volontà delle parti del negozio. L’autonomia privata, lasciata dal nostro ordinamento libera di esplicarsi in tutte le forme che non contrastino con norme di legge, ordine pubblico e buon costume, potrebbe quindi spingersi sino al punto di produrre la novazione anche in assenza di qualsiasi modificazione oggettiva (né soggettiva) del rapporto. Sotto il profilo causale, si osserva che, secondo la ricostruzione offerta, la causa, o minima unità effettuale, del contratto di novazione, ravvisata nell’effetto novativo, inteso a sua volta quale sintesi degli effetti estintivo e costitutivo, reciprocamente avvinti da un nesso di corrispettività, non presenta alcuna contaminazione con la vicenda modificativa, o sostitutiva, che dunque appare estranea al fenomeno novativo strettamente inteso. All’effetto novativo così delineato è estranea la sostituzione di qualunque elemento dell’originario rapporto con un altro elemento di diverso contenuto, giacché lo “scambio” si realizza sul piano giuridico (prima ancora che su quello economico) e riguarda gli effetti estintivo e costitutivo, non i contenuti delle obbligazioni che, rispettivamente, si estinguono e si costituiscono. Questa novazione “neutra” rinviene tuttavia, ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, c.c., un potenziale limite nella necessità di superare il vaglio di meritevolezza. Da questo punto di vista, nel caso di una volontà diretta a produrre una novazione pur in carenza del presupposto oggettivo, e, dunque, al limite, in assenza di qualunque connotato di novità sotto il profilo oggettivo, l’interesse non può che risiedere nell’intento di produrre, con riferimento all’originario rapporto, tutte le conseguenze tipiche della novazione e che risultano, di contro, estranee alla vicenda modificativa: si ponga mente alla normale estinzione della clausola penale, ove convenuta in relazione al primitivo rapporto e fatta salva una diversa volontà delle parti, al decorso ed alla misura degli interessi moratori, per alcuni autori anche all’esclusione, salvo diversa volontà delle parti, dell’azione di risoluzione per inadempimento e della relativa eccezione in relazione alla nuova obbligazione, qualora la primitiva obbligazione traesse origine da un contratto sinallagmatico, ed inoltre ai privilegi, al pegno ed alle ipoteche, nonché alla disciplina della prescrizione. La novazione potrebbe dunque darsi anche senza che sia in alcun modo alterata la fisionomia oggettiva dell’obbligazione (una volta verificato che l’interesse in concreto sotteso a tale operazione non sia perseguibile recta via per mezzo di altri strumenti giuridici) in quanto muterebbe, in ogni caso, la disciplina del rapporto. Sempre sotto il profilo della meritevolezza della novazione compiuta senza modificazioni (oggettive né soggettive), vengono esaminati gli effetti della novazione sul rapporto e sul contratto. Da tale ultimo punto di vista, si impone una digressione sul tema della causa del contratto. La ricorrente affermazione di una valenza soggettivistica della causa – adombrata nella tesi della causa in concreto, nella rilevanza dei motivi, nella teoria della presupposizione, nella distinzione tra causa e tipo contrattuale – trova la sua ragion d’essere nella duplice valenza del negozio giuridico come vicenda formale e come fonte dell’autoregolamentazione degli interessi privati. Negli atti negoziali non contrattuali, il momento di emersione della causa si ha solo sul piano dell’autoregolamento degli interessi, mancando invece la diversa e più pregnante rilevanza formale, a pena di nullità, che, per scelta di politica legislativa, è appannaggio esclusivo del fenomeno contrattuale. Da tali considerazioni discende, per via immediata e diretta, una diversa conseguenza della deficienza causale nell’uno e nell’altro caso. La mancanza di causa quale requisito formale di validità (causa del negozio) pregiudica la corretta qualificazione giuridico - formale degli interessi di parte e determina, per l’effetto, la irrilevanza giuridica della fattispecie se non sub specie iuris della sua radicale nullità formale. Il difetto della causa sul piano dell’autoregolamento degli interessi privati espresso dal negozio, sia esso contrattuale o meno (causa dell’attribuzione), non integra un difetto giuridico – formale e perciò, per definizione, non può riverberarsi sul piano delle forme del diritto. Tale difetto non si traduce, pertanto, in irrilevanza giuridica o in nullità della fattispecie. La fattispecie è valida e produttiva di effetti ma quegli effetti, così come determinatisi nelle rispettive sfere giuridiche, risulteranno instabili e provvisori, venendo ad essere successivamente rimossi attraverso gli istituti della ripetizione dell’indebito e dell’arricchimento senza causa. La novazione è estranea alla vicenda giuridico formale che ricorre nella fase genetica del contratto e perciò stesso non è in grado di alterarla o rimuoverla. La novazione è una vicenda propria del rapporto giuridico. Se, tuttavia, la novazione incide su un rapporto inserito nel quadro di una vicenda corrispettiva, questo fatto non è scevro di conseguenze. La novazione di uno dei rapporti corrispettivi comporterà l’alterazione dell’originario programma negoziale. In tal caso, il rimedio predisposto dall’ordinamento è quello della ripetibilità dell’attribuzione sfornita di sostegno causale. Se dunque la novazione si atteggia talora come fenomeno (indirettamente e latamente) modificativo degli altri rapporti scaturenti da una medesima fonte di natura negoziale, in tale contesto nessuno specifico interesse può ricondursi ad una novazione “neutra”, giacché un tale negozio lascerebbe del tutto impregiudicato il complessivo assetto negoziale divisato dalle parti dell’originario contratto. Resta, in ogni caso, fissato il principio per cui la vicenda novativa, così come quella modificativa, s’incentra su un rapporto giuridico soggettivo (peraltro, non necessariamente obbligatorio) ancora in fieri, soggiacente al contratto fonte. Il ritenere che la novazione sia riferibile a ogni rapporto, inteso in senso ampio e non solo di natura obbligatoria, produce un significativo ampliamento dell’ambito di operatività della novazione; nondimeno, tale conclusione non legittima l’adesione ad una visione indiscriminatamente inclusiva dell’istituto: i diritti reali, con l’eccezione delle aspettative di natura reale, ne restano esclusi, perché la novazione è vicenda del rapporto, non del contratto, e i diritti reali per loro natura consentono la realizzazione del bisogno di vita ad essi sotteso senza la cooperazione di un soggetto passivo, dunque senza la necessità che venga istituito alcun rapporto intersoggettivo. Per analoghe ragioni, si ritiene che la disciplina della novazione non sia esportabile al campo delle obbligazioni naturali, e ciò in quanto, in radice, non si ritiene che queste ultime configurino autentiche obbligazioni, nemmeno sui generis. L’unico effetto dell’obbligazione naturale è la soluti retentio. Viceversa, sebbene la novazione, come pure la modificazione, siano vicende riferite ex professo dal legislatore ai rapporti di natura obbligatoria, entrambe sono senz’altro esportabili ai rapporti giuridici, comunque denominati, ancora in essere e non esauriti. Tra questi, l’aspettativa giuridicamente protetta è una situazione di diritto soggettivo a carattere trasversale, che consente, tra l’altro, di dare efficacemente conto di quella figura tradizionalmente (ed impropriamente) qualificata come novazione aleatoria. Con riferimento a tale situazione giuridica soggettiva, resta una difficoltà sul versante della disciplina applicabile oltre che, più in particolare, della delimitazione tra novazione e modificazione, stante l’impossibilità di trasporre sic et simpliciter la disciplina codicistica, calibrata sui diritti di natura obbligatoria, senza adattamenti. Il titolare del diritto di aspettativa ne può disporre in qualunque forma, trasferendolo, rinunziandovi, modificandolo o novandolo. Lo spettro dei possibili scenari che possono prospettarsi si allarga a dismisura, ove si consideri che la novazione, postulando, a differenza della modificazione, una discontinuità tra due situazioni giuridiche distinte, e riguardando perciò due distinti rapporti, può interessare, da un lato, un diritto di aspettativa ma, dall’altro, anche un diritto soggettivo di natura finale, o viceversa. Un’altra situazione giuridica soggettiva che si coniuga tanto con la vicenda modificativa quanto con quella novativa è il diritto potestativo, cui fa da contrappunto, dal lato passivo, la situazione giuridica soggettiva che va sotto il nome di soggezione. Appare, infine, necessario, al fine di acquisire piena contezza dei confini tra novazione e modificazione, tracciare il limite esterno di rilevanza di entrambi questi fenomeni rispetto ad altre fattispecie contigue: negozio di riconoscimento, negozio riproduttivo e negozio rinnovativo

    La responsabilità ambientale e gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie

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    Gli interessi in materia di ambiente e la necessità di attivare forme efficaci di tutela ha costretto l’adattamento degli istituti tradizionali del diritto, sviluppando un’analisi che si fonda sull’elaborazione e individuazione anche di nuovi istituti. Il panorama del rapporto tra la tutela degli interessi ambientali ed il diritto è forse troppo vasto per consentire una sintesi. I nodi di fondo restano quelli della responsabilità pubblica e privata di fronte all’emergere delle drammatiche conseguenze dello sviluppo tecnologico e la necessità di individuare un nuovo modo di concepire gli strumenti giuridici per dare una risposta soddisfacente a tali emergenze. Si è cercato di trovare, anche nella materia della responsabilità ambientale, una prospettiva diversa dai tradizionali modi di tutela giurisdizionale attualmente vigenti, ricercando forme alternative di risoluzione delle controversie. Si è dunque preso in esame il nuovo istituto della transazione ambientale, introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 208/2008, convertito nella l. n. 13/2009, il tutto nell’ottica degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, con particolare attenzione alla materia trattata, e cioè quella ambientale, che indubbiamente presenta delle peculiarità. Quando si parla di risoluzione alternativa delle controversie o, più correttamente, di strumenti non giurisdizionali di risoluzione delle controversie, si intende riferirsi a tutti quegli istituti attraverso i quali si può raggiungere un risultato analogo a quello del processo di cognizione, e quindi si può produrre un effetto simile, se non addirittura identico, a quello della sentenza. La nuova transazione in materia di danno ambientale, introdotta dall’art. 2 cit. rappresenta una procedura alternativa di risoluzione extragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. 3 In virtù della recente innovazione legislativa, pertanto, l’art. 2, comma 1, nell’ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale (cd. SIN), concede la facoltà al Ministero dell’ambiente di predisporre lo schema di contratto per la stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate – pubbliche o private – in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale di cui all’art. 18 della l. 8 luglio 1986, n. 349 (ora abrogato) e all’art. 300 del d.lgs. n. 152/2006, oltre agli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri Enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento. È evidente il favor del legislatore verso un ampliamento dell’utilizzo del contratto di transazione, che, quanto agli effetti, comporta l’abbandono del contenzioso pendente e la preclusione per ogni ulteriore azione risarcitoria. La regolamentazione pubblicistica incide indubbiamente sulla garanzia della partecipazione e sulla convenienza del cittadino all’incontro contrattuale; oltre che sulla tutela dell’interesse dell’amministrazione, che mediante tale contratto deve essere realizzato. Tuttavia, va considerato che l’attuazione di questo istituto presenta dei contrasti con i principi sottesi alla direttiva 2004/35/CE, in particolare con il principio di precauzione recepita nella Parte VI del Codice dell’ambiente, volta ad affermare che il responsabile del danno ambientale è obbligato in via prioritaria al ripristino della precedente situazione ovvero, in mancanza, a misure sostitutive e complementari di ripristino ambientale, o in ulteriore subordine al risarcimento per equivalente patrimoniale. Il favor che incontrano i contratti di transazione nell’ordinamento interno, che si sostanziano in reciproche concessioni delle parti e dunque in un vantaggio per il responsabile dell’inquinamento, potrebbero condurre ad una sostanziale elusione della normativa comunitaria, qualora la transazione abbia come oggetto la sola prestazione patrimoniale del soggetto responsabile, e ciò senza che siano state percorse le vie privilegiate dell’ordinamento delle misure ripristinatorie dell’ecosistema deteriorato. Sebbene la transazione introdotta dall’articolo in commento miri a garantire, oltre che una efficace tutela dell’ambiente ed il più celere riutilizzo delle aree inquinate, una riduzione dei costi ambientali intesi non solo come oneri di bonifica o ripristino, ma anche come spese amministrative e di giudizio, altrimenti gravanti sulla collettività, il circoscritto ambito oggettivo della sua applicazione non consente di raggiungere i più ambiziosi obiettivi di ridurre l’ormai sempre più frequente contenzioso in materia ambientale ed i costi che ne conseguono, se non nelle limitate ipotesi di inquinamento-contaminazione dei SIN, né quello di consentire la localizzazione dei compiti di tutela dell’ambiente. La stessa presenta anche alcune criticità sia dal punto di vista economico che normativo. Dal punto di vista economico, la transazione anziché essere utile strumento per contenere la spesa1, corre il rischio di diventare, in spregio al principio “chi inquina paga”, un vero e proprio strumento di commercializzazione del degrado ambientale2. Il timore è che tale strumento possa essere riservato a pochi operatori. Il soggetto “inquinatore” potrebbe avvantaggiarsi di una rilevante riduzione dei costi per sanzioni, risarcimento e spese di ripristino, addossando allo Stato tutti i costi ed i rischi derivanti dall’accordo transattivo, sebbene la transazione determini un risparmio di spesa, in quanto evita alla collettività di sostenere i costi ed i tempi della giustizia ordinaria. È importante sottolineare che a carico del trasgressore l’onere ripristinatorio e risarcitorio è limitato al danno già prodotto, con esclusione, quindi, dei cd. danni futuri, causati dalla medesima condotta inquinante e che non sono agevolmente prevedibili ovvero che non costituiscono conseguenza diretta di quelli già manifestatisi3. La stipula ed il successivo adempimento dell’accordo transattivo comportano l’abbandono del contenzioso pendente e precludono ogni ulteriore azione di rimborso delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonché l’azione risarcitoria per il danno ambientale. C’è quindi il rischio che rimangano impuniti i danni ambientali prodotti a lunga distanza di tempo dal compimento della condotta inquinante. Ciò che viene risarcito è esclusivamente il danno intrinseco valutato sulla base dei costi necessari per ripristinare la situazione ambientale ovvero, in presenza di danni irreversibili, l’equivalente patrimoniale. Dal punto di vista normativo, la transazione potrebbe precostituire – eludendo il principio “chi inquina paga” – una strada alternativa per l’operatore che pone in essere la condotta inquinante nel convincimento di poter inquinare e poi pagare un importo ridotto. Sul punto, sarebbe opportuno prevedere adeguati strumenti che fungano da deterrente, come ad esempio l’obbligo per il trasgressore di costituire un deposito cauzionale di importo elevato al fine di attivare il procedimento transattivo oppure escludere la possibilità di accedere allo strumento transattivo in caso di recidiva, stabilire criteri univoci ed universali di quantificazione non solo economica del danno. Vi è poi il problema dell’eccessivo accentramento delle competenze in capo al Ministro dell’ambiente, che continua a costituire n limite all’estensione dell’applicazione degli strumenti a tutela dell’ambiente, e devolvendo ai dirigenti maggiori competenze e poteri nell’azione a salvaguardia dell’ambiente. Infine, sarebbe opportuno attribuire nuovamente alle Regioni ed agli Enti locali i poteri di azione per il risarcimento del danno ambientale quantomeno per quelli che si ripercuotono cu circoscritti ambiti territoriali. La soluzione potrebbe essere quella di attribuire all’istituto una portata residuale, coniugando le esigenze dello sviluppo sostenibile del territorio con la tutela del mercato e dell’attività di impresa

    Farsamada aqalka, y'eelka iyo hubka

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    Sharraxaad iyo sawir gacmeed lagu muujinayo waxyaabaha lagu dhiso aqal soomaaliga iyo alaabta lagu sharxo; alaabo iyo agab si joogta ah loo adeegsado (weelal, dirmo) iyo hub (qaanso, fallaaro, middiyo iyo wadhaf)._-_Descrizione e rappresentazione grafica degli elementi di costruzione della capanna somala e relativi arredi; degli oggetti e degli utensili di uso quotidiano (contenitori, stuoie) e delle armi (arco, frecce, coltelli e fionde)._-_A description and graphic representation of building elements of the Somali hut and related forniture, of everyday objects and tools (containers, mats) and of weapons (bow, arrows, knives and slings)

    [Oday - Anziani]

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    Nella società somala tradizionale gli anziani costituiscono un punto di riferimento per tutta la comunità familiare. Era il consiglio degli anziani a negoziare la pace e a proclamare la guerra. Essi avevano inoltre il compito di amministrare la giustizia e di applicare il diritto consuetudinario.Dhammaan reerraha bulshada soomaaliyeed ee reer miyiga ahi waxaa tilmaan u ah oo ay ka dambeeyaan odayaasha dhaqanka. Golaha odayaasha dhaqanka ayaa u xilsaaran ka xaajoodka suluxa iyo go’aanka dagaagelidda. Waxay kaloo u xilsaarnaayeen inay agaasimaan arrimaha garsoorka iyo ku dhaqanka xeerka.In traditional Somali society the elders are a reference point for the entire family community. It was the council of elders that negotiated peace and declared war. In addition, they ran the judicial system and enforced customary law.Haasaawe badan oo laga duubay siddeetameeyadii odayaal ka shaqaynaayay Akadeemiyada Cilmiga iyo Fanka iyo Suugaanta ee Muqdisho iyagoo ka hadlaya hiddaha iyo dhaqanka ee bulshada soomaaliyeed.Registrazioni audio di conversazioni intercorse tra anziani dell'Accademia delle Scienze, delle Arti e della Letteratura di Mogadiscio negli anni '80, su temi relativi alla cultura e alla società tradizionali somale.Conversations between Elders of the Academy of Science, Arts and Literature on arguments related with Somali culture, society and traditions, recorded in Mogadishu in the 80's

    Shumeey

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    Shumeey waa ciyaar dhaqameed lagu jidboodo oo qayb ka ah ciyaarta Nuumbiga (oo tijaabo ahaan lagu sameeyay aqal gudihiisa) muusikadeeduna waa shareero (kitaar lix xarigle), oo raacsan codad rageed iyo sacab, Waxaa duubay Francesco Giannattasio 10ka Mars 1982, isagoo ku sugan degaanka Lama-Doonka ee Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose; dadka intooda badan: Raxaweyn reer Geledi, lahjaddu waa Maay (luqadda u gaarka ah heesaha Nuumbiga).Ururinta xogtan waxaa ka qaybqaatay: Raffaello Misiti, Piero Coppo, Alberto Antoniotto, Francesco Antinucci._-_Culto di possessione del Nuumbi (fuori funzione, in una capanna, mundul). Modo di esecuzione: shareero (lira a sei corde), voci maschili, battito di mani. Registrazione effettuata da Francesco Giannattasio il 10 marzo 1982 a Lama-Doonka, nella regione Shabeellada Hoose (Basso Scebeli), distretto di Afgoye; gruppo prevalente: Raxanweyn Geledi; variante linguistica "may" (ma lingua criptica nei canti del Nuumbi). Partecipavano al rilevamento: Raffaello Misiti, Piero Coppo, Alberto Antoniotto, Francesco Antinucci._-_Nuumbi possession ceremony (performed ad hoc in a hut, mundul). Performance: shareero (six strings lyre), male voices, hands. Recorded by Francesco Giannattasio at the presence of Raffaello Misiti, Piero Coppo, Alberto Antoniotto and Francesco Antinucci, on March 10th 1982 in Lama Doonka, Lower Shabelle region, Afgoye district; main group/clan: Raxanweyn Geledi; language variety: "may" (although the language is cryptic during Nuumbi songs)

    Asalaam asalaamu caleyka / Asalaa(h) yaa Nuura Mahamad

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    "Asalaamu asalaamu calayka / asalaamu yaa Nuuru Moxammad". Qasiido qoran oo lahjadda Maay ah, laguna qoray far carbeedda, oo u samaysan qaab digri oo raacsan dariiqadda Xusayniyah. Waxaa loo qaaday iyadoo loo adeegsanayo: codad, durbaan, sacab. Francesco Giannattasio ayaa 11/02/85, isagoo jooga Far Xaano (Shabeellada Hoose) agagaarka Baraawe, ayuu duubay waqti la siyaaranaayay qabriga Sh. Makhtuub Karaama. Waxaa duubistaas ka bayb qaatay Aweys Maxamed Waasuge, oo kala shaqaynaayay Giannatasio xagga baarista muusikada soomaaliyeed, isagoo markaas ka ahaa Masraxa Qaranka Soomaaliyeed soosaare 19984-89. ._-_"Asalaam asalaamu caleyka / Asalaa(h) yaa Nuura Mahamad", incipit della qasiido (traslitterazione somala, dialetto maay, dall'arabo, "Pace e salute a te, luminoso Mahamad"); rituale di digri, congregazione della Xuseeniya (in funzione). Modo di esecuzione: voci, tamburo, battito di mani (sacab). Registrazione effettuata da Francesco Giannattasio l'11 febbraio 1985 a Far Xaano, nella regione Shabellada Hoose (Basso Scebeli) nei pressi di Baraawe (Brava), in occasione della siyaaro (commemorazione) alla tomba dello Sheekh Makhtuub Karaama. Partecipa alla registrazione Aweys Maxamed Waasuge, allora regista del Teatro Nazionale Somalo e, dal 1984 al 1989, collaboratore di Giannattasio alla ricerca sulla musica somala._-_"Asalaam asalaamu caleyka / Asalaa(h) yaa Nuura Mahamad", opening words of the 'qasiido' (Somali transliteration, Maay dialect, from Arabic, "Peace and health to you, bright Mahamad"); dhikr ceremony, Xuseeniya congregation. Performance: vocals, drums, clapping (sacab). Recorded by Francesco Giannattasio on February 11th, 1985 in Far Xaano, in Shabellada Hoose region (Lower Shabelle) near Baarawe (Barawa), on the occasion of Sheekh Makhtuub Karaama memorial (siyaaro) at his tomb. In the presence of Aweys Maxamed Waasuge, director of the Somali National Theatre and Giannattasio's collaborator in his research on Somali music from 1984 to 1989

    Huwaaya Hamiiddu majiiddu

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    "Huwaaya Hamiidu Majiiddu". Qasiiddo qoran oo lahjadda Maay ah oo lagu qoray far carbeedda; u habaysan qaabka digriga dariiqadda Axmadiya, waxaana qaadistiisa loo adeegsaday: codad. Francesco Giannattasio ayaa 11/02/85, isagoo jooga Far Xaano (Shabeellada Hoose) agagaarka Baraawe, duubay waqti la siyaaranayay qabrigii Sh. Makhtuub Karaama. Waxaa duubistaas ka qayb qaatay Aweys Maxamed Waasuge, oo kala shaqaynaayay Giannattasio xagga baarista muusikada soomaaliyeed, isagoo markaas ka ahaa Masraxa Qaranka Soomaaliyeed soosaare 19984-89. _ -_"Huwaaya Hamiiddu majiiddu", incipit della qasiido (traslitterazione somala, dialetto maay, dall'arabo, "Lui - Dio -, Lodato, Glorioso"); rituale di digri, congregazione della Axmadiya (in funzione). Modo di esecuzione: voci. Registrazione effettuata da Francesco Giannattasio l'11 febbraio 1985 a Far Xaano, nella regione Shabellada Hoose (Basso Scebeli) nei pressi di Baraawe (Brava), in occasione della siyaaro (commemorazione) alla tomba dello Sheekh Makhtuub Karaama. Partecipa alla registrazione Aweys Maxamed Waasuge, allora regista del Teatro Nazionale Somalo e, dal 1984 al 1989, collaboratore di Giannattasio alla ricerca sulla musica somala._-_"Huwaaya Hamiiddu majiiddu", opening words of the qasiido (Somali transliteration, Maay dialect, from Arabic, "Him - God -, Praised, Glorious"); dhikr ceremony, Axmadiya congregation. Performance: vocals. Recorded by Francesco Giannattasio on February 11th, 1985 in Far Xaano, in Shabellada Hoose region (Lower Shabelle) near Baraawe (Barawa), on the occasion of Sheekh Makhtuub Karaama memorial (siyaaro) at his tomb. In the presence of Aweys Maxamed Waasuge, director of the Somali National Theatre and Giannattasio's collaborator in his research on Somali music from 1984 to 1989

    a) Qaboobow Nuureheyaa; b) Imaan Nuurkeyna Maxamadow / Arla Madiina yaallow

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    "Qaboobow Nuuraheeaa", "Imaan Nurkeyna Maxamadow / Arla Madiina Yaallow". F. Giannattasio ayaa duubay 14/03/85, isagoo jooga guri ku yaalla xaafadda Boondheere (Moqdisho): digri nabiammaan oo codsigiisa loogu sameeyay. Waxaa duubistaas ka qayb qaatay Aweys Maxamed Waasuge, oo kala shaqaynaayay Giannatasio xagga baarista muusikada soomaaliyeed, isagoo markaas ka ahaa Masraxa Qaranka Soomaaliyeed soosaare 1984-89._-_"Qaboobow Nuureheyaa" (O Pacifico, mia luce), "Imaan Nuurkeyna Maxamadow / Arla Madiina yaallow" (O Imam nostra luce Maxamad / (tu che) giaci in terra di Medina). Registrazione effettuata da Francesco Giannattasio il 14 marzo 1985 a Mogadiscio, in un'abitazione privata del quartiere Monobooliyo: seduta (leyli = dall'arabo "serale", serata) di Nebi-ammaan (canti in lode del Profeta), eseguita su richiesta. Partecipa alla registrazione Aweys Maxamed Waasuge, allora regista del Teatro Nazionale Somalo e, dal 1984 al 1989, collaboratore di Giannattasio alla ricerca sulla musica somala._-_"Qaboobow Nuureheyaa" (Oh Peaceful, my light), "Imaan Nuurkeyna Maxamadow / Arla Madiina yaallow" (Oh our light Imam Maxamad, (you who) lie in the land of Medina). Recorded by Francesco Giannattasio on March 14th, 1985 in Mogadishu in a private home of Monobooliyo district: Nebi-ammaan session (leyli = from Arabic "evening"), songs in praise of the Prophet, performed on request. In the presence of Aweys Maxamed Waasuge, director of the Somali National Theatre and Giannattasio's collaborator in his research on Somali music from 1984 to 1989

    Ammaanta Faadumo Rasuul

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    "Ammaanta Faadumo Rasuul", qasiido Qaadiriyadii Saylac qaab ahaan waxaa laga dhaxlay Sh. Ismaaciil Muqdisho, oo ka keenay Sh. Xamsa. Digri codsi lagu sameeyey. Waxaa loo adeegsaday: codad, nasaro, sacab. F. Giannattasio ayaa duubay 17/3/85, isagoo jooga jardiinka guriga Sh. Caqiib Cabdullaahi Jaamac "Qumbixaali" oo ka tirsan dariiqada Saylaciya (laan ka tirsan Qaadiriya). Waxaa duubistaas ka qayb qaatay Aweys Maxamed Waasuge, oo kala shaqaynaayay Giannattasio xagga baarista muusikada soomaaliyeed, isagoo markaas ka ahaa Masraxa Qaranka Soomaaliyeed soosaare 1984-89.._-_"Ammaanta Faadumo Rasuul" (Lode a Faduma del Profeta), qasiido della Qaadiriya di Seylac ereditata da Sh. Ismaciil Muqdisho che l'ha ricevuta da Sh. Xamsa; digri (fuori funzione); introduzione parlata dello Sheekh. Modo di esecuzione: voci, tamburi (nasar), mani (sacab). Registrazione effettuata da Francesco Giannattasio il 17 aprile 1985 a Mogadiscio, nel giardino dell'abitazione di Sheekh Caaqib Cabdullahi Jamac "Qunbixaali", esponente della dariiqo Seyliciya (filiazione della Qaadiriya). Partecipa alla registrazione Aweys Maxamed Waasuge, allora regista del Teatro Nazionale Somalo e, dal 1984 al 1989, collaboratore di Giannattasio alla ricerca sulla musica somala._-_"Ammaanta Faadumo Rasuul" (Praise to Fadumo of the Prophet), qasiido of Seylac's Qaadiriya inherited from Sh. Ismaciil Muqdisho, who received it from Sh. Xamsa; dhikr performed on request; spoken introduction of the sheekh. Performance: vocals, drums (nasar), hands (sacab). Recorded by Francesco Giannattasio on April, 17th 1985 in Mogadishu, in the garden of Sheekh Caaqib Cabdullahi Jamac "Qunbixaali"'s house, member of the dariiqo Seyliciya (affiliated to Qaadiriya). In the presence of Aweys Maxamed Waasuge, director of the Somali National Theatre and Giannattasio's collaborator in his research on Somali music from 1984 to 1989

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