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Passive Radar based on WiFi transmissions: signal processing schemes and experimental results
Aim of this work is to study innovative techniques and processing strategies for a new passive sensor for short range surveillance. The principle of work of the sensor will be based on the passive radar principle, and WiFi transmissions - which usually provide Internet access within local areas - will be exploited by the passive
sensor to detect, localize and classify targets.EU ATOM Project (FP7
I contratti petroliferi internazionali: evoluzione, modelli e ricerca della stabilità
L’indagine si concentra sull’evoluzione di un settore industriale, quello petrolifero, strategico per il presente e per il futuro. L’individuazione dei principali schemi contrattuali esistenti, l’analisi della loro evoluzione e la descrizione del loro funzionamento hanno costituito gli strumenti per effettuare una disamina dei rapporti instauratisi nel corso degli ultimi decenni tra Stato ospite dell’investimento e compagnie petrolifere straniere investitrici.
Tale sistema di rapporti è entrato in crisi agli inizi degli anni Sessanta, in coincidenza con l’accesso all’indipendenza di un numero sempre maggiore di Stati, che hanno invocato un Nuovo Ordine Economico volto alla profonda revisione dei rapporti tra Stati e investitori, motivato dall’esigenza dei Paesi in via di sviluppo di recuperare una sovranità che era stata limitata da numerosi istituti giuridici (concessione petrolifera) o da singole clausole (ad esempio quella sulla legge applicabile) accettate in un’epoca di soggezione economica ma poi rifiutate in nome di una recuperata sovranità.
Questo processo ha trovato espressione in varie risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite degli anni Sessanta e Settanta, in particolare quella relativa alla Carta dei Diritti e Doveri Economici degli Stati, approvata nel dicembre 1974, con la quale è stata affermata la sovranità permanente di ogni Stato sulle proprie risorse naturali e il diritto di regolamentare gli investimenti stranieri secondo le proprie leggi, incluso il potere di nazionalizzare i beni stranieri. Questa revisione di principi non è avvenuta senza lacerazioni nei rapporti internazionali: ne sono testimonianza i vari processi di nazionalizzazione, intervenuti ad esempio in Iran nei primi anni Cinquanta e in Libia venti anni dopo, entrambi relativi all’industria petrolifera.
Su un altro piano, da un punto di vista pratico fino a pochi decenni fa le decisioni arbitrali concernenti gli investimenti a lungo termine nel settore oil and gas e le ragioni dell’attrito tra compagnie petrolifere internazionali e Stati produttori erano state originate nella specie da un repentino aumento del prezzo del petrolio negli anni Settanta. Le decisioni arbitrali richiamate nella ricerca avevano lasciato sostanzialmente insoddisfatti gli investitori, soprattutto rispetto all’efficacia dei meccanismi di stabilizzazione presenti nei contratti dell’epoca, con l’effetto di spingerli a ricercare nuovi strumenti, contrattuali (clausole di stabilizzazione più moderne) e convenzionali (trattati bilaterali e multilaterali) in grado di meglio tutelare i loro investimenti.
Nel corso degli ultimi decenni, da un lato il diritto internazionale si è evoluto nella direzione del sostegno all’esercizio dei poteri sovrani dello Stato sulle loro risorse naturali, sebbene con talune limitazioni quali in particolare la necessaria corresponsione di un indennizzo in favore dell’investitore; d’altro canto, il diritto internazionale si è mosso nella direzione del rafforzamento delle garanzie a beneficio dei diritti degli investitori, come testimonia la notevole espansione del diritto internazionale degli investimenti negli ultimi decenni.
Nel corso degli anni, alle tipologie tradizionali di tutela discendente da contratto si sono affiancate la tutela discendente da trattato: questi aspetti hanno modificato irreversibilmente il quadro giuridico di riferimento per gli Stati nei loro rapporti con gli investitori stranieri.
L’affidabilità delle nuove tipologie di tutela degli investitori è stata esaminata alla luce della cd. Millennium wave, espressione con la quale si indica l’ondata di azioni unilaterali varate negli ultimi anni dagli Stati a danno degli investitori stranieri, misure che trovano la loro ragion d’essere nell’aumento del prezzo del petrolio e nel cd. obsolescing bargain tra Stato e compagnia petrolifera internazionale.
In merito all’efficacia delle tutele esaminate in particolare nell’area dei Paesi latinoamericani e dell’area ex Sovietica, l’indagine dimostra che la maggior parte delle controversie si sono risolte con una rinegoziazione sui termini contrattuali, mentre il ricorso ad arbitrato appare l’eccezione e non la regola. Purtuttavia, la possibilità prospettata dagli investitori di ricorso ad arbitrato sulla base di un trattato internazionale in materia di investimenti, e i primi passi per incardinare la controversia dinanzi al tribunale internazionale adito possono sortire l’effetto di accelerare la soluzione della controversia.
Le rinegoziazioni forzate rappresentano una prassi diffusa e, in questo senso, la presenza di clausole di stabilizzazione nel contratto può notevolmente rafforzare la posizione contrattuale dell’investitore; tali clausole giocano un ruolo rilevante durante la fase della rinegoziazione piuttosto che durante la procedura arbitrale; gli accordi internazionali in materia di investimento bilaterali e multilaterali sono invece utili per ristabilire l’equilibrio tra Stato ospite e investitore, ponendo lo Stato produttore di fronte al rischio di isolamento nel contesto economico globale.
In merito alle tendenze più recenti in quest’ambito, non si può tuttavia omettere di segnalare che alcuni Stati, al fine di porsi al riparo da possibili controversie con gli investitori, hanno cominciato a recedere dai trattati internazionali in materia di investimenti quali la Convenzione di Washington, istitutiva dell’ICSID.
Tale prassi, se confermata nel medio e lungo termine, contribuirà a configurare, nel rapporto tra Stati produttori e investitori, uno scenario fluido di cui non è possibile oggigiorno prevedere la portata
Uno studio sulla formazione e la tradizione del testo della festa ittita dell'AN.TAH.SUM: i casi di CTH 615, 616 e 618
Lo studio si propone di indagare l'origine, il processo di formazione e la tradizione testuale della grande festa ittita di primavera dell'AN.TAH.SUM attraverso l'analisi di alcune giornate significative
La cultura fra alterità e complessità. La lezione di Jurij M. Lotman
Pensatore di punta della Scuola semiotica di Mosca-Tartu, Jurij M. Lotman (1922-1993) può essere considerato il padre teorico della cosiddetta semiotica della cultura – prospettiva euristica che si identifica talvolta con la culturologia sovietica (kulturologija/Культурология) –. Grazie ai suoi studi sul mondo russo (dalla letteratura al cinema, dalla teoria sociale e comunicazionale alla storia del comportamento quotidiano o byt/быть), Lotman ha “accompagnato” l’universo culturale a lui contemporaneo nella transizione dal sovietismo al post.
Gli scritti lotmaniani, stesi in pieno disgelo ideologico, sono una realtà particolarmente originale nel panorama umanistico sovietico per almeno tre motivi:
1) si radicano profondamente nella tradizione russa e, per questo, si configurano come una cultura liminale; 2) si aprono all’Europa, facendo penetrare il pensiero filosofico occidentale nelle pieghe di quello russo-orientale;
3) si presentano come una “strategia” scientifico-culturale silenziosamente sovversiva, in grado di portare alla luce – attraverso l’apparato concettuale della scienza semiotica – le possibili vie della ricostruzione postsovietica: una ricostruzione che, secondo Lotman, deve passare per la riscoperta dell’integralità del sapere umano.
La tesi di dottorato mira alla ricostruzione dell’opera di Lotman, dividendola in quattro periodi , a ciascuno dei quali è stato assegnato un capitolo, come nello schema seguente:
PARTE I: La semiotica della cultura nella sua prima elaborazione teorica
1962-1972:
periodo “embrionale” della nascente semiotica della cultura, caratterizzato dal lavoro collegiale con la Scuola;
ricezione della tradizione formalista e apertura a quella strutturalista francese e cibernetica americana;
1973-1976:
elaborazione della semiotica della cultura;
ricezione del pensiero dialogico caratteristico della cultura russa: Florenskij (filosofia), Bachtin (teoria della letteratura), Vygotskij (psicologia).
PARTE II: La semiotica della cultura al bivio: cibernetica, organicismo, complessità
1977-1983:
revisione della semiotica della cultura e delle teorie sociali e comunicazionali alla luce delle scoperte provenienti dal mondo delle scienze naturali (in piena elaborazione della II rivoluzione scientifica)
la semiotica in rapporto alle scienze neurofisiologiche
la semiotica in rapporto alle scienze cibernetiche orientate alla nascente epistemologia della complessità
1984-1993:
scoperta del “padre” del pensiero dialogico: Vernadskij
periodo del ribaltamento epistemologico: dallo strutturalismo al post-strutturalismo (svolta organicista)
La trattazione degli ultimi scritti, ossia il capitolo 5 – ovvero: PARTE III: Sulla scia di Y. Prigogine. L’ultimo Lotman - ha invece una struttura a se stante: per interpretare l’ultimo Lotman, infatti, si è scelto di dare un taglio più tematico che cronologico; questa decisione è legata al fatto che, se da una lato, la metafora organicista permane sin negli ultimi scritti – secondo la temporalizzazione 1984-1993 –, dall’altro, essa viene trasformata dal di dentro attraverso un successivo prestito teorico che Lotman chiede alle scienze naturali e, precisamente, al chimico e fisico russo I. Prigogine, l’“esploratore” della termodinamica di non equilibrio. Frutto di un dialogo per certi versi rimasto acerbo e incompiuto, la tematizzazione di questo prestito ha visto un sottile slittamento semantico del concetto di cultura e delle tematiche che ad essa fanno capo. Per tale motivo si è ritenuto più opportuno riprendere in mano le tesi-cardine di Lotman e sviscerarne i nuovi nuclei teorici (esplosi e inesplosi), cercando di capire anche l’eredità da sviluppare.
Il contributo della tesi, in termini di novità, sta senz’altro nella ricostruzione organica del pensiero di Lotman, in particolare dal punto di vista epistemologico – la prospettiva filologica, invece, è stata commentata in diversi saggi italiani ed esteri e soprattutto nell’opera del tedesco-polacco Peter Grzybek Studien zum Zeichenbegriff der sowjetischen Semiotik (Moskauer und Tartuer Schule) (1989), focalizzato però non tanto sulla persona di Lotman quanto sulla Scuola semiotica di Mosca-Tartu –. Inoltre, il lavoro dottorale vede uno studio approfondito dell’ultimo Lotman (che, ad oggi, è la fase teorica meno conosciuta del semiologo russo), un’ampia ricostruzione bibliografica degli scritti in italiano, spagnolo e inglese e di quelli inediti in sola lingua russa e la traduzione di quattro saggi particolarmente importanti per capire la fase teorica finale
Il governo delle monache. I pontefici e i monasteri femminili francescani e domenicani (1417-1585)
LA SCRITTURA A QUATTRO MANI
Il mio lavoro di ricerca indaga il funzionamento della prassi scrittoria a quattro o più mani e, di conseguenza, le implicazioni teorico-letterarie e il ruolo assunto dall’autore, che con questa tipologia di struttura si connettono.
A fondamento di tale analisi risulta di precipua importanza il problema del ruolo assunto dall’autore all’interno del panorama critico e letterario della letteratura europea. La scrittura a quattro mani è, in conclusione, l’ambito in cui l’autore diviene bifronte e co-creatore: l’interesse della critica letteraria che propongo non si focalizza più sull’opera in se stessa o sulle sue caratteristiche costituenti, ma sul rapporto comunicativo e generativo tra i suoi autori, proponendo un orizzonte d’analisi complesso, adeguato ad indagare i fenomeni letterari veri e propri e quelli embrionali, che caratterizzano l’epoca contemporanea
GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. PROFILI NORMATIVI, GIURIDICI E MEDICO-LEGALI.
Il presente lavoro affronta le criticità constatabili nell'ambito della gestione del rischio clinico nell'attuale sistema sanitario nazionale, alla luce dell'attuale normativa e con riferimento alle proposte di legge formulate negli anni
Il partenariato pubblico privato per l’innovazione tecnologica: l’interazione fra Istituzioni e mercato nel sistema–Europa per lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza
La soggezione del Giudice alla sola legge e i suoi risvolti nel giudizio amministrativo
L'oggetto principale della Tesi consiste in un'analisi del principio di stretta legalità nella giurisdizione e la sua applicazione nel giudizio amministrativo. La primissima parte del lavoro è stata pertanto dedicata ad una breve analisi del concetto di giurisdizione nel corso dei secoli: ad esso, infatti, si sono ricollegati nel tempo distinti ordini di poteri, molto diversi tra loro. Si è arrivati così ad affermare che il principio di stretta legalità nella giurisdizione ha trovato i presupposti necessari alla propria genesi nella teorizzazione della separazione dei poteri e in quella dello Stato costituzionale di diritto: in passato, infatti, la concentrazione dei poteri in poche figure finiva per confondere l'opera giurisdizionale con quella legislativa, sicché la decisione di una controversia non era applicazione di una regola ma, troppo spesso, creazione di essa mediante una valutazione ispirata a principi di equità: ciò determinava che l’esercizio del potere prescindeva dai diritti e dagli interessi dei soggetti facenti parte dei vari ordinamenti.
Il principio di stretta legalità, insomma, era logicamente impensabile in assenza, prima di tutto, dei suddetti due presupposti, i quali non hanno fatto nient’altro che gettare le basi per l’affermazione del principio democratico: legalità e democrazia furono le parole chiave che determinarono la fine degli Stati assoluti in favore di una concezione di Stato in senso moderno, in cui la dignità della persona umana è stata messa al centro della creazione delle “nuove” regole giuridiche e, soprattutto, delle nascende costituzioni.
Con la seconda parte del lavoro, dunque, l’attenzione è stata concentrata esclusivamente sul significato delle brevissime disposizioni contenute nell’art. 101 della Costituzione italiana, laddove viene solennemente proclamato che “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.
Molti studiosi si sono a lungo interrogati sul significato di tali norme e sul rapporto, se esistente, che dovrebbe legare la prima alla seconda. Partendo da un’approfondita analisi dei dibattiti in sede Costituente, si è pertanto cercato di mettere in risalto dapprima il valore combinatorio dei due commi dell’art. 101 Cost. e, successivamente, il significato profondo di quello che è stato denominato, adottando la nomenclatura del Prof. Riccardo Guastini, principio di stretta legalità nella giurisdizione.
Sotto il primo aspetto, si è sottolineato che amministrare la giustizia in nome del popolo non vuol dire altro che far rispettare quelle regole che lo stesso ordinamento istituisce mediante l’utilizzo di quegli schemi costituzionali previsti dalla nostra Carta.
In tale ottica, il primo e il secondo comma dell’art. 101 Cost., oltre ad essere in stretta connessione tra loro, costituiscono due facce della stessa medaglia o, ancor meglio, l’una il principio, l’altra le sue modalità di attuazione scelte in sede Costituente: la subordinazione della funzione giurisdizionale alla sovranità popolare è la norma che stabilisce il principio, il quale viene attuato, a sua volta, mediante l’onere, posto in capo al giudice, di applicare la legge.
Sotto il secondo aspetto, si arriva dunque ad affermare che il giudice è vincolato all’applicazione incondizionata della legge proprio perché è soggetto alla sovranità popolare, o meglio, ad ogni atto che, nel rispettare gli schemi costituzionali, sia espressione dell’esercizio della ridetta sovranità; pertanto, dire che il giudice è soggetto “soltanto alla legge”, equivale a negare ogni altro vincolo che non sia dalla stessa richiamato, cosicché il compito dell’Autorità giurisdizionale non è quello di formulare un giudizio morale, politico, o checchessia ma, viceversa, di effettuare un giudizio legale (nel senso di basato sulla legge).
A tal punto, si è avuto modo di rilevare che il principio di stretta legalità nella giurisdizione non avrebbe alcun senso all’interno di un sistema, da un lato, sprovvisto delle necessarie guarentigie volte a tutelare, in primis, la persona e la dignità umana e, dall’altro, che fosse carente di quelle norme sulla giurisdizione che hanno il ruolo, all’interno del nostro ordinamento, di aggiungere quel valore strutturale proprio di un Paese democratico, basato sulla terzietà e imparzialità del giudizio e sulla predeterminazione di procedure, principi, oneri, vincoli e diritti.
La terza parte del lavoro, pertanto, è stata dedicata alle disposizioni costituzionali che, nell’intrecciarsi con l’art. 101 Cost., lo riempiono e ne traggono valore, tratteggiando il quadro dell’impianto giurisdizionale italiano: sotto la luce dell’art. 101 Cost., si è cercato di analizzare brevemente alcune norme costituzionali che, in tal senso, assumono un imprescendibile rilievo, quali gli artt. 24, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 113 Cost.
Infine, nell’ultima parte, si è cercato di dare una prospettiva concreta all’impianto costituzionale descritto, mediante una breve analisi del giudizio amministrativo, in cui si sono prese in considerazione alcune ipotesi di riforma.
Quel che pare emergere, infatti, da una breve analisi di alcune problematiche generali sul sistema di giustizia amministrativa italiana, è che in tale ambito il principio di stretta legalità nella giurisdizione rischia di non avere quell’incidenza, determinante e imprescindibile, che ha portato l’Assemblea costituente a redigere tale norma in forma solenne.
Parrebbe emergere, insomma, un quadro in cui il rapporto tra pubblica funzione esercitata dall’Amministrazione e sindacato giurisdizionale dell’A.G.A. non sembri seguire pedissequamente le linee tratteggiate dall’art. 101 Cost., secondo comma, giacché la tutela dei singoli, a cui l’evoluzione del nostro sistema giurisdizionale amministrativo ha mirato nel corso degli anni, non sempre è in grado di farsi portatrice degli interessi della comunità: sembrerebbe, in definitiva, che in tal modo si sia arrivati a trascendere da una considerazione basilare e, cioè, che la funzione pubblica esercitata dalle Amministrazioni nasce e ha ragion d’essere in quanto portatrice degli interessi della collettività; tale interesse (quello collettivo) non può avere un ruolo marginale nel corso del giudizio e, soprattutto, la sua determinazione non può essere lasciata al solo “scontro” delle prospettive giudiziali formulate dalle parti e all’intreccio del loro rispettivo interesse privato.
E’ necessario, in definitiva, che nel processo amministrativo, vista la funzione propria dell’Amministrazione, venga introdotto un meccanismo volto a dare l’impulso, al giudice adito, di applicare la legge che proviene dal popolo sovrano, senza perimetri stabiliti da interessi privati