Pohang University of Science and Technology

포항공과대학교
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    Arnold Toynbee, The Making of Works of History (1961, 1962) (https://www.academia.edu/146232754/Arnold_Toynbee_The_Making_of_Works_of_History_1961_1962_)

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    ADDITIONS, INTEGRATIONS, CORRECTIONS AND SUPPLEMENTS TO THE BIBLIOGRAPHY OF ARNOLD JOSEPH TOYNBEE, No. 599, Addition to Part I, Works by Arnold J. Toynbe

    Licenza, detenzione e porto di armi per gli agenti di pubblica sicurezza non in servizio

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    L’articolo 28 del d.l. 11 aprile 2025 n.48, convertito in legge dall’art.1 co.1 della legge 9 giugno 2025 n.80, ha autorizzato gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio. Con un recente atto di indirizzo, formalizzato con circolare prot. 7214 del 5 febbraio u.s., il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha fornito alcune indicazioni applicative alla luce del consolidamento del provvedimento normativo

    Multimodality Imaging Approach in the Diagnosis of Constrictive Pericarditis

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    Constrictive pericarditis (CP) results from persistent or insufficiently controlled pericardial inflammation arising from diverse etiologies. It remains a challenging clinical condition, typically presenting with non-specific symptoms that demand a high degree of clinical suspicion and meticulous imaging assessment. As CP progressively impairs both left- and right-sided cardiac function, it can lead to overt heart failure and a marked decline in quality of life, making early recognition crucial. Multimodality imaging plays an essential role in the diagnostic and prognostic evaluation of CP, enabling distinction from restrictive cardiomyopathy (RCM), detection of active pericardial inflammation, and guidance of therapeutic decision-making. Echocardiography provides key hemodynamic insights, including ventricular interdependence and respiratory variation in flow patterns. Cardiac Computed Tomography (CT) offers high-resolution delineation of pericardial thickening and calcification, while Cardiac magnetic resonance (CMR) allows comprehensive characterization of pericardial anatomy, myocardial-pericardial coupling, and inflammatory burden through late gadolinium enhancement (LGE) and parametric mapping. Additionally, positron emission tomography (PET) imaging can identify metabolically active inflammation, aiding in determining the suitability of medical therapy versus pericardiectomy. By integrating these complementary modalities, clinicians can achieve greater diagnostic precision, refine risk stratification, and tailor management strategies, ultimately improving outcomes for patients with constrictive pericarditis

    Friedrich Albert Lange’s Project of Schillerian Kantianism as the Philosophy for the Industrial Revolution

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    The essay clarifies Lange’s assertion that Schiller’s concept of “aesthetic redemption” is essential to solving the social question. The author analyzes how Lange uses Schiller to purify Kantian ethics of metaphysical elements, bringing it into the realm of aesthetics. Through this approach, Lange posits that only beautiful ideals can realize freedom, inspire moral action, and secure social progress. Ultimately, the study emphasizes Lange’s conviction that the power of ideals is crucial for overcoming ethical materialism and channeling the industrial revolution for the benefit of humanity

    On signed graphs with at most three positive eigenvalues

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    The eigenvalues of a signed graph are the eigenvalues of its adjacency matrix. In this paper, we consider the problem of identifying the signed graphs with a small number of positive eigenvalues. We characterize the complete signed graphs having exactly two positive eigenvalues. In addition, we completely characterize the complete bipartite signed graphs having exactly three positive eigenvalues

    Fibonacci e Pacioli, precursori della Terza Missione

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    nell'ambito della terza missione una panoramica storica sui padri della divulgazione matematica: Fibonacci e Pacioli a confronto

    Le Intelligenze Artificiali nel prisma della responsabilità civile

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    Negli ultimi tempi il tema della Artificial Intelligence (A.I.), soprattutto nella sua evoluzione self-learning, ha iniziato ad interessare sempre più la riflessione giuridica, non soltanto al fine di descrivere i diversi fenomeni, pur analoghi ma non sempre riconducibili ad una semplificante unità, quanto allo scopo di individuare i possibili rimedi esperibili, in ciascun sistema giuridico, nel caso di eventi dannosi arrecati alla controparte contrattuale o a terzi. Quindi, più che di un’unica Intelligenza Artificiale, sembra opportuno parlare di “intelligenze artificiali” al plurale, non escludendo che, anche sotto il profilo delle tutele, queste possano differenziarsi, sulla base degli strumenti previsti da ciascun ordinamento giuridico, in ordine ai diversi modelli di intelligenza artificiale ed ai diversi tipi di tool, di machine learning o di agenti software (più o meno) autonomi che possono venire in considerazione nei differenti settori dei rapporti civili. In presenza di un significativo mutamento di opinione del Parlamento europeo, anche le proposte degli esperti del MiSE prospettano la necessità di un attento "riesame" delle discipline nazionali in tema di responsabilità. Superate le teorie, elaborate soprattutto dalla dottrina tedesca, che intendono riconoscere agli agenti software autonomi una soggettività giuridica piena o, quanto meno, parziale, poiché tali entità non sono dotate di un patrimonio autonomo e non realizzano interessi propri (così come accade per le fondazioni, per i comitati e, soprattutto, per le società di capitali con scopo “di lucro”), un primo dato essenziale consiste nel ribadire la centralità del principio di responsabilità solidale tra i molteplici soggetti che partecipano, a vario titolo, alla “catena di produzione” di una I.A. La precedente normativa di origine europea in materia di sicurezza e di qualità dei prodotti si è rivelata però inadeguata a disciplinare la responsabilità di “cose” animate da intelligenza artificiale, sia per il carattere polisenso della nozione di difetto, sia per la dinamica degli oneri probatori (nonostante gli importanti risultati cui sono pervenute la Cassazione italiana e la Corte di Giustizia U.E in tema di prova presuntiva del difetto e del nesso causale), sia, soprattutto, per l’incompatibilità delle I.A. con il c.d. rischio da sviluppo. In proposito v’è da rilevare che la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2022 sulla responsabilità da Intelligenza Artificiale, allo stato, non ha avuto più seguito. Malgrado (nel Considerando n. 3) riconoscesse che «le specifiche caratteristiche di alcuni sistemi di Intelligenza Artificiale, come l’opacità, il comportamento autonomo e la complessità possono rendere eccessivamente difficile, se non impossibile, per il danneggiato soddisfare l’onere della prova», essa prevedeva un censurabile ritorno alla disciplina della responsabilità per colpa, anche per quelle Intelligenze Artificiali qualificate “ad alto rischio” dall’art. 6 e dall’Allegato III del Regolamento n. 1689 del 13 giugno 2024. A differenza di questa proposta di Direttiva, probabilmente considerata inadeguata a disciplinare un settore così delicato e complesso quale quello delle A.I., è stata approvata, invece, la Direttiva n. 2853 del 23 ottobre 2024 che «stabilisce norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi», che va ad abrogare la precedente Direttiva 85/374. Le novità più significative riguardano: a) l’ampliamento della nozione di prodotto, che attualmente comprende anche il software, a prescindere dalle modalità con cui viene fornito o usato, sia che sia immesso sul mercato come prodotto a sé stante, sia che sia integrato in altri prodotti come componente, sia che sia integrato in un dispositivo, utilizzato tramite una rete di comunicazione o tecnologie cloud o fornito attraverso un modello software-as-a-service; b) la qualifica di “prodotto difettoso”, dovendo essere considerati sia “gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio” (art. 7), sia gli effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si può attendere siano utilizzati insieme al prodotto, anche mediante l’interconnessione; c) la possibile inversione degli oneri probatori, in virtù dell’evidente “asimmetria” informativa che caratterizza il “fabbricante” e i terzi estranei al processo di produzione. Se il convenuto non ottempera all’ordine di divulgazione delle informazioni, se il danneggiato riesce a dimostrare che il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza che sono previsti, o se l’attore riesce a dimostrare che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l’uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie, si presume il carattere difettoso del prodotto (art. 10, comma 2), con conseguente inversione dell’onere della prova. Tuttavia questa disciplina, che il legislatore europeo ha inteso estendere anche alla responsabilità per danni causati dalle A.I., presuppone pur sempre la nozione di “difetto” del prodotto, quale “pre-requisito” della responsabilità. Il problema si pone allorché un danno sia causato da una A.I. pur in assenza di un “difetto”. Sicuramente più adeguate appaiono, sussistendone i presupposti applicativi, la Gefährdungshaftung e le discipline sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose e per i danni cagionati dalle “cose” in custodia (art. 2051 c.c. it.; garde, per il diritto francese: art. 1242 , comma 1, cod. fr.). Così il rapporto di imputazione della responsabilità tra l’agente software autonomo che abbia cagionato danni al terzo e il principal è specificamente qualificato dal rapporto di “custodia”. Ma v’è sempre la possibilità, da parte del danneggiato, almeno nei diritti che ammettono il “concorso” tra le diverse specie della responsabilità civile, di proporre il “concorso” tra questa disciplina e quella dettata per la responsabilità per i danni cagionati nell’esercizio di attività pericolose, che lascia al giudice la possibilità di qualificare la fattispecie con riferimento al singolo concreto rapporto. Riguardo alla responsabilità per i danni causati dalla circolazione di veicoli self-driving, la “rilettura” della disciplina vigente nella quasi totalità dei paesi si rivela per più versi inadeguata, dovendo la responsabilità civile cedere il passo a un più efficace modello di sicurezza sociale. Anche nel settore della robotica medica e dei veicoli self-driving, l’incidenza dell’evoluzione tecnologica spinge al superamento dell’idea di una “responsabilità” fondata sulla colpa, verso modelli di imputazione dei danni a titolo di absolute liability, “garantiti” dall’assicurazione obbligatoria, da fondi di garanzia e/o da piani di social security

    La riforma costituzionale della magistratura ordinaria

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    La relazione valuta i rischi per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura nella Riforma costituzionale della magistratura ordinaria

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