106 research outputs found

    Alcune considerazioni in merito ai piani d’assistenza predisposti dagli operatori del trasporto aereo ai sensi di cui all’art. 21, par. 2, Reg. (UE) n. 996/2010

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    Partendo dalla considerazione per cui i tradizionali rimedi offerti dallo strumento della responsabilità non sono pienamente satisfattivi rispetto alle complesse conseguenze di un incidente aereo, l'articolo intende esplorare le origini e lo sviluppo della normativa che, ora anche a livello europeo, provvede alla predisposizione, da parte di determinati soggetti (in part., i vettori aerei) dei piani di assistenza alle vittime degli incidenti ed ai loro famigliari, allo scopo di fornire ai danneggiati o ai loro aventi causa uno strumento ulteriore, che si affianca a quelli tradizionali, per cercare di diminuire alcuni dei disagi conseguenti un disastro aereo

    Contratti della navigazione e dei trasporti Sezione I: Il trasporto e i contratti affini

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    La prima sezione del capitolo (parr. 1-1.3 a opera di entrambi gli AA.; parr. 1.4-4 ad opera di S. Vernizzi) dedica ampio spazio al contratto di trasporto di persone, analizzandone in primo luogo le caratteristiche generali, per poi soffermarsi ad esaminare le peculiarità di ciascuna singola modalità di trasporto. La materia è in costante evoluzione e conseguentemente grande attenzione è rivolta alle numerose novità normative ad opera del legislatore interno, internazionale e soprattutto di quello dell’Unione europea, al quale si devono importanti interventi volti ad accelerare l’uniformazione nella legislazione tra Paesi membri e, soprattutto, tra questi e la normativa internazionale uniforme. Vengono successivamente esaminati contratti affini al trasporto di persone (noleggio di autoveicolo con conducente, trasporto a fune, crociera turistica), ovvero comunque riconducibili alla categoria dei contratti di utilizzazione del veicolo (autonoleggio)

    Contratti della navigazione e dei trasporti. Sezione I: Il trasporto e i contratti affini

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    La prima sezione del capitolo (parr. 1-1.3 a opera di entrambi gli AA.; parr. 1.4-4 ad opera di S. Vernizzi) dedica ampio spazio al contratto di trasporto di persone, analizzandone in primo luogo le caratteristiche generali, per poi soffermarsi ad esaminare le peculiarità di ciascuna singola modalità di trasporto. La materia è in costante evoluzione e conseguentemente grande attenzione è rivolta alle numerose novità normative ad opera del legislatore interno, internazionale e soprattutto di quello dell’Unione europea, al quale si devono importanti interventi volti ad accelerare l’uniformazione nella legislazione tra Paesi membri e, soprattutto, tra questi e la normativa internazionale uniforme. Vengono successivamente esaminati contratti affini al trasporto di persone (noleggio di autoveicolo con conducente, trasporto a fune, crociera turistica), ovvero comunque riconducibili alla categoria dei contratti di utilizzazione del veicolo (autonoleggio)

    Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate

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    La sentenza del Tribunale di Bolzano si inserisce nell'ambito della più recente tendenza giurisprudenziale che, in linea con la legislazione statale e con quella di alcune regioni, attribuisce in capo al gestore di aree sciabili attrezzate la responsabilità per i sinistri occorsi agli sciatori nella fase di discesa a valle nel momento in cui l'incidente sia dovuto alla colposa omissione di cautele doverose. Come il legislatore statale, il giudice, pur non escludendo la possibilità di una responsabilità di tipo contrattuale del gestore, conclude affermando la responsabilità extra contrattuale del gestore, per il danno cagionato da cosa (la pista) in custodia

    Cancellazione del volo e giurisdizione: lo strano caso del cittadino italiano e del volo interno operato da un vettore europeo

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    La pronunzia tratta di un caso di ritardo nell'ambito di un contratto di trasporto aereo di persone operato in territorio italiano da vettore europeo, in cui il giudice dell'appello conferma la sentenza emessa in primo grado in materia di competenza, negando la possibilità di applicare il criterio del foro del consumatore e rimettendo le parti innanzi al giudice del luogo di partenza ovvero di quello di destinazione del volo, ai sensi dell'art. 7, par. 1, lett. b), secondo trattino del Reg. (UE) n. 1215/2012 The ruling deals with a case of delay in the context of a contract for the carriage of passengers by air operated in the Italian territory by a European carrier, in which the judge of second instance confirms the sentence issued in the first instance regarding jurisdiction, denying the possibility to apply the criterion of the consumer forum, thus referring the parties before the judge of the place of departure or of destination of the flight, pursuant to art. 7, par. 1, lit. b), second indent of Reg. (EU) no. 1215/201

    LA NOZIONE DI DRONE ALLA LUCE DEL PANORAMA NORMATIVO VIGENTE E DELLE FUTURE PROSPETTIVE DI SVILUPPO

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    Il contributo intende fornire un inquadramento sistematico degli aeromobili senza pilota alla luce della vigente legislazione nazionale ed europea e della normativa tecnica ICAO, attraverso un percorso evolutivo che dalla Convenzione di Chicago del 1944 giunge fino ai provvedimenti più recenti, volendo altresì individuare alcune direttrici di sviluppo della pertinente produzione normativa nel recente futuro

    Brevi considerazioni in materia di ritardo nel trasporto aereo di persone, contenuto della prova liberatoria a carico del vettore e danno non patrimoniale

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    Premesse alcune indicazioni in merito ai rapporti tra le parti, si intende procedere ad una rapida ricognizione delle principali opinioni dottrinali e pronunzie giurisprudenziali relative all'interpretazione delle norme interne, comunitarie ed internazionali che rregolano il ritardo nel trasporto aereo, limitando peraltro l'indagine al solo trasporto aereo di passeggeri. Attraverso la disciplina del ritardo, prestando particolare attenzione al contenuto della prova liberatoria della responsabilità gravante sul vettore, si intende esaminare l'ordinanza in commento, concludendo con alcune brevi riflessioni in merito al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente il ritardo

    La Corte di Giustizia ed un caso di volo interrotto

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    Con la presente pronunzia la Corte di Giustizia UE rafforza ulteriormente i diritti dei passeggeri ampliando la nozione di "cancellazione del volo" di cui al Reg. (CE) n. 261/04 fino a ricomprendere il volo interrotto e precisando altresì gli insidiosi confini del "risarcimento supplementare" di cui all'art. 12 del medesimo regolament

    LA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA FRA POSIZIONI TRADIZIONALI, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E PROSPETTIVE NUOVE

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    The purpose of this article is to outline the evolution of the internal discipline dedicated to non-scheduled public transport services, highlighting the critical aspects of the current regulatory framework, emerging in particular by comparing the approach of the legislator of the ‘Mini-reform’, on one side, with the interventions of the Constitutional Court, the case-law of the EU Court of Justice, the positions of the European Commission and the opinions of the independent administrative authorities, on the other

    Le (future) "Regole di Rotterdam": alcune considerazioni sulla nuova convenzione in materia di trasporto internazionale di merci che si svolga in tutto o in parte per mare

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    L'articolo intende esaminare, seppur per rapidi cenni, le principali innovazioni contenute nel testo della convenzione delle Nazioni Uniterelativa al trasporto internazionale di merci che si svolga in tutto o in parte per mare, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dalla stessa autorizzato alla presentazione alla firma da parte degli Stati il prossimo settembre a Rotterdam (da cui l'appellativo di "Regole di Rotterdam")
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