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    Il principio della adeguata corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche conferite alle "nuove" province. La legge regionale Veneto del 30 dicembre 2016, n. 30, al vaglio della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto

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    L’articolo, basandosi su di una recente pronuncia della Corte dei conti del Veneto, analizza l’attuale assetto delle funzioni (fondamentali ed eventuali) delle “nuove” Province così come delineatosi a seguito della l. n. 56/2014. Lo scritto tratta in modo particolare della necessaria simmetria tra funzioni delegate e risorse trasferite ai nuovi enti di area vasta

    L'azienda speciale non è legittimata all'acquisto di una nuova farmacia privata. Nota a TAR Veneto, Venezia, sez. III, 16 maggio 2018, n. 663

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    Con sent. n. 633/2018 il TAR del Veneto ha dichiarato l'illegittimità degli atti attraverso i quali l'azienda speciale di un Comune ha acquistato il 100% del capitale di una società in nome collettivo di comunione ereditaria titolare di una farmacia. Tale società era stata costituita dagli eredi (non farmacisti) del defunto proprietario della rivendita al fine di addivenire alla sua alienazione, previa autorizzazione alla continuazione dell'attività in via provvisoria ex art. 7, commi 9 e 10, della l. n. 362/1991, regolarmente rilasciata dalla competente ULSS. Secondo il Collegio giudicante, non si rinviene alcuna legittimazione in capo alle (ancorché costituita per la gestione delle farmacie di proprietà comunale) nel procedere all'acquisto della farmacia, poiché, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. n. 475/1968, norma vigente al momento dell'adozione degli atti, il trasferimento della titolarità delle farmacie private può aver luogo solo a favore di farmacista iscritto all'albo professionale che sia già titolare di farmacia o che abbia conseguito l'idoneità a divenire tale

    L’attuazione della legge n. 56/2014 nelle Regioni a Statuto speciale

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    Il presente contributo analizza le scelte attuative della l. n. 56/2014 operate dalle Regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. In particolare, lo scritto intende mettere in luce le differenze che con- notato i modelli di sistema delle autonomie locali sorti nelle tre Regioni citate a valle del processo di riforma del livello intermedio. A seguire, il contributo pone in evidenza le ragioni che, in tempi successivi, hanno indotto le tre Regioni ad abbandonare detti modelli differenziati, optan- do per la riorganizzazione di essi entro la tradizionale ripartizione Co- mune – ente di area vasta – Regione

    Autonomia regionale differenziata: un'occasione per ripensare l'area vasta

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    This paper aims to highlight the relationship existing between the procedure of attribution to the Regions of «further forms and particular conditions of autonomy», pursuant to art. 116, paragraph 3, of the Constitution, and the current institutional structure of vast-area entities. In particular, the article intends to underline how, to date, the structure of the Provinces and Metropolitan Cities, as defined by the “Delrio reform”, is unsuitable for sustaining the repercussions that differentiated regionalism is destined to produce on vast-area entities, outlining the particularly critical issues

    Brevi note sull’applicazione del principio di distinzione tra indirizzo politico e amministrazione nell’organizzazione dei piccoli Comuni

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    il contributo affronta il tema della distinzione tra politica e amministrazione, concentrando l’analisi sul regime derogatorio previsto per i piccoli Comuni. Gli abusi e le criticità emerse nel tempo in sede applicativa impongono soluzioni alternative, compatibili con i principi di imparzialità e buon andamento, nonché coerenti con l’attuale assetto delle autonomie local

    Osservazioni sulla inammissibilità soggettiva della richiesta di parere alla Corte dei conti ex art. 7, comma 8 della l. 5 giugno 2003, n. 131 sottoscritta dal vicesindaco

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    L'articolo indaga ruolo, funzioni e poteri del Vicesindaco quale organo del Comune alla luce di alcune pronunce della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti

    Rottura e ricomposizioni del sistema delle autonomie locali

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    Per circa venticinque anni, il Legislatore ha costantemente valorizzato la dimensione locale dei pubblici poteri, rafforzando le guarentigie costituzionali degli Enti locali al punto tale da spingere la dottrina a scorgere, dietro la riforma del Titolo V della Costituzione, una evoluzione della forma di Stato: da Stato regionale a Repubblica delle Autonomie. In tale contesto, l’ordinamento si è sviluppato in chiave sussidiaria, integrando funzioni e competenze tra i diversi livelli del governo locale, sino a rendere evidente la possibilità di identificare gli Enti locali come parte di un medesimo sistema, unitariamente considerato. Un sistema di cui il Legislatore, sia statale che regionale, ha incoraggiato l’esistenza, plasmando su di esso la ripartizione dei pubblici poteri e affidando ad ogni attore, secondo le proprie caratteristiche, specifici compiti utili a meglio garantire la cura di una molteplicità di interessi pubblici. Tuttavia, a partire dal 2011, con l’avvento della cd. “legislazione della crisi”, tale assetto ordinamentale è stato posto in discussione al punto tale da creare le condizioni per la sua rottura. Il riferimento è ai tentativi di abolizione delle Province susseguitisi tra il 2011 ed il 2014, culminati con l’introduzione di un nuovo ordinamento degli Enti intermedi (l. n. 56/2014), configurati come enti di secondo grado, deprivati di funzioni, risorse e, soprattutto, del carattere dell’autonomia politica da un lato e finanziaria dall’altro. Una riforma radicale, quindi, di uno degli elementi del sistema delle autonomie, idonea a riverberare i propri effetti non solo sul livello di governo direttamente interessato dalla stessa, quello intermedio, ma sull’intero sistema di relazioni e interrelazioni (soprattutto funzionali) che il Legislatore ha inteso costituire tra i singoli componenti del sistema autonomico. Ebbene, cosa accade quando la tradizionale struttura del sistema delle Autonomie locali, come in questo caso, viene a rompersi per il mutamento degli assetti organizzativi e funzionali di uno dei suoi componenti? Le possibili risposte a questa domanda, obbiettivo al quale la ricerca tende, sono molteplici. Esse possono essere ricercate (soprattutto) attraverso l’analisi dei singoli provvedimenti attuativi della cd. “riforma Delrio” emanati dalle Regioni autonome interessate, in quanto titolari della potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli Enti locali, al processo di attuazione della stessa. A tal fine, il principale campo di analisi entro il quale la ricerca è condotta proprio quello dei sistemi di governo locale delle Regioni a Statuto speciale Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, i quali offrono, ognuno per le proprie peculiarità, un punto di osservazione privilegiato sul fenomeno giuridico che si intende indagare

    L'applicazione della l. n. 56/2014 nelle Regioni a Statuto speciale

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    Come noto, il sistema delle Autonomie locali, in particolare dal 1990, ha conosciuto una stagione di notevole accrescimento della propria importanza, tanto sul piano funzionale, con il conferimento da parte dello Stato e delle Regioni di un numero sempre crescente di funzioni amministrative, tanto sul piano organizzativo, con il riconoscimento sempre più marcato dell’autonomia, sotto molteplici profili, dei Comuni, delle loro forme associative e delle Province. Per circa venticinque anni, il Legislatore ha costantemente valorizzato la dimensione locale dei pubblici poteri, rafforzando le guarentigie costituzionali degli Enti locali al punto tale da spingere la dottrina a scorgere, dietro la riforma del Titolo V della Costituzione, una evoluzione della forma di Stato: da Stato regionale a Repubblica delle Autonomie1 . In tale contesto, l’ordinamento si è sviluppato in chiave sussidiaria, integrando funzioni e competenze tra i diversi livelli del governo locale, sino a rendere evidente la possibilità di identificare gli Enti locali come parte di un medesimo sistema, unitariamente considerato. Un sistema di cui il Legislatore, sia statale che regionale, ha incoraggiato l’esistenza, plasmando su di esso la ripartizione dei pubblici poteri e affidando ad ogni attore, secondo le proprie caratteristiche, specifici compiti utili a meglio garantire la cura di una molteplicità di interessi pubblici. Tuttavia, a partire dal 2011, con l’avvento della cd. “legislazione della crisi”, tale assetto ordinamentale è stato posto in discussione al punto tale da creare le condizioni per la sua rottura. Il riferimento è ai tentativi di abolizione delle Province susseguitisi tra il 2011 ed il 2014, culminati con l’introduzione di un nuovo ordinamento degli Enti intermedi (l. n. 56/2014), configurati come enti di secondo grado, deprivati di funzioni, risorse e, soprattutto, del carattere dell’autonomia politica da un lato e finanziaria dall’altro. Una riforma radicale, quindi, di uno degli elementi del sistema delle Autonomie, idonea a riverberare i propri effetti non solo sul livello di governo direttamente interessato dalla stessa, quello intermedio, ma sull’intero sistema di relazioni e interrelazioni (soprattutto funzionali) che il Legislatore ha inteso costituire tra i singoli componenti del sistema autonomico. Ebbene, cosa accade quando la tradizionale struttura del sistema delle Autonomie locali, come in questo caso, viene a rompersi per il mutamento degli assetti organizzativi e funzionali di uno dei suoi componenti? Le possibili risposte a questa domanda, obbiettivo al quale la ricerca tende, sono molteplici.Esse possono essere ricercate (soprattutto) attraverso l’analisi dei singoli provvedimenti attuativi della cd. “riforma Delrio” emanati dalle Regioni autonome interessate, in quanto titolari della potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli Enti locali, al processo di attuazione della stessa. A tal fine, il principale campo di analisi entro il quale la ricerca è condotta proprio quello dei sistemi di governo locale delle Regioni a Statuto speciale Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, i quali offrono, ognuno per le proprie peculiarità, un punto di osservazione privilegiato sul fenomeno giuridico che si intende indagare

    La nuova governance dei parchi naturali regionali del Veneto tra partecipazione dei privati e cura degli interessi pubblici

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    Con la l.r. n. 23/2018 la Regione del Veneto ha istituzionalizzato il ruolo dei privati proprietari terrieri nell’ambito della governance degli Enti parco regionali. L’articolo indaga contenuti e limiti della partecipazione dei possidenti ai procedimenti amministrativi degli Enti parco, con particolare riferimento al procedimento di adozione dello strumento urbanistico denominato “Piano ambientale del parco”

    La Corte costituzionale conferma l’inderogabilità da parte delle Regioni della legislazione statale in materia di protezione della fauna selvatica. Nota a Corte cost. n. 217/2018. (Pres. Lattanzi – red. Sciarra)

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    the present case note is initially aimed at illustrating the evolution of the boundaries of regional and state competences on hunting legislation. Subsequently, the work will be focused on the analysis of the previous rullings of the italian consitutional Court on this topic. In conclusion, particular attention will be paid to the content of judgment n. 217/2018 of the Italian Constitutional Court on the relationship between hunting law and environmental law
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