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    I rapporti con l’Unione europea e gli ordinamenti sopranazionali

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    L'articolo esamina la giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale e internazionale

    Il Parlamento

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    Disamina ragionata della giurisprudenza costituzionale in materia di Parlament

    Primacy of Supranational Law and Supremacy of the constitution in the Italian Legal system

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    Primacy of Supranational Law and Supremacy of the Constitution in the Italian Legal system - paragrafi da 1 a 1.3, da 1.3.2 a 1.3.3.7 di Francesca Polacchini; Paragrafi da 1.3.1 e da 1.4 a 1.4.1.3 di Luca Mezzett

    Principi costituzionali e reddito minimo di cittadinanza

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    Il lavoro si propone di inquadrare le forme di integrazione del reddito adottate a livello nazionale, ovvero il Rei e il Rdc, all’interno della cornice dei principi fondamentali della nostra Costituzione al fine di valutarne la compatibilità con in nucleo assiologico fondamentale del nostro ordinamento costituzionale

    Principio di solidarietà e diritti sociali nell’ordinamento dell’Unione europea: nuove prospettive di tutela in previsione dell’adesione dell’Ue alla Cedu

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    Il saggio indaga le prospettive di tutela dei diritti sociali nel contesto sovranazionale in previsione dell’adesione dell’UE alla CEDU. Sebbene la CEDU si incentri prevalentemente sulla tutela dei diritti civili e politici, la Corte EDU ha sviluppato una significativa giurisprudenza sui diritti sociali. All’interno della categoria dei diritti sociali, l’analisi è circoscritta al diritto alla contrattazione collettiva e al diritto di sciopero, i quali mostrano come si stia delineando in via giurisprudenziale un “doppio livello” di protezione, sovranazionale e convenzionale. La Corte di Giustizia, infatti, a partire dalle sentenze Viking e Laval, ha operato bilanciamenti tra diritti sociali e libertà economiche che si sono tradotti nell’accoglimento delle ragioni del mercato piuttosto che delle istanze sociali. La prospettiva dell’adesione dell’UE alla CEDU, con la conseguente riconsiderazione in ambito sovranazionale del valore della CEDU e della giurisprudenza di Strasburgo in tema di diritti sociali, potrebbe contribuire ad invertire i termini del rapporto tra Europa economica e Europa sociale. Potrebbe, in altri termini, orientare il bilanciamento condotto dalla Corte di Giustizia tra libertà economiche ed istanze sociali in favore di opzioni ricostruttive più attente alla tutela dei diritti sociali. Ciò, del resto, troverebbe supporto nel complessivo impianto normativo delineato dal Trattato di Lisbona, che ha introdotto significative novità sotto il profilo della valorizzazione degli aspetti sociali del processo di integrazione europea

    Il nuovo volto del reddito di solidarietà a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale 7/2018

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    The law 7/2018 introduced important changes within the legal framework of the solidarity income. Some of these changes were necessary in order to coordinate the solidarity income with the national measure against poverty, the inclusion income (Reddito di inclusione), which is, however, intended to be replaced by citizenship income (Reddito di cittadinanza) from April 2019. The work analyzes the new structure and objectives of solidarity income as resulting from the changes introduced by the law 7/2018

    Fine pena (forse): ergastolo ostativo e prospettive di riscatto

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    Il d.l. 162/2022 rappresenta l’epilogo normativo di un percorso giurisprudenziale lungo e composito, che ha visto convergere gli esiti ricostruttivi dei giudici di Strasburgo e della Corte costituzionale, accomunati dallo spirito di scardinare le fondamenta di legittimazione dell’ergastolo c.d. ostativo, ponendone in luce i profili di illegittimità convenzionale e costituzionale. Dopo aver ricostruito l’impianto concettuale che sorregge la posizione delle due Corti in materia di ostatività penitenziaria, illavoro prende in esame la novella normativa, evidenziandone i principali tratti di problematicità e i profili di convergenza e divergenza rispetto ai moniti formulati dalla Consulta e dalla Corte europea.The decree-law 162/2022 represents the epilogue of a long jurisprudential path, which has seen the reconstructive results of the judges of Strasbourg and the Italian Constitutional Court converge, united by the spirit of undermining the legitimacy of the life imprisonment without parole. After having reconstructed the conceptual structure that supports the position of the two Courts, the work examines the new legislation, highlighting the main problematic features and the convergence and divergence profiles with respect to the warnings formulated by the Italian Constitutional Court and the Court of Strasbourg

    Libertà personale e diritti dei detenuti nella dimensione dell’art. 3 Cedu

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    L'Autrice esamina le plurime manifestazioni dell'art. 3 Cedu nella materia dei diritti delle persone private della libertà personal

    La libertà di espressione artistica in una prospettiva multilivello

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    Il tema dei limiti della libertà di espressione artistica dovrebbe rappresentare un tema apicale della riflessione dello studioso, sia sotto il profilo teorico-ricostruttivo, sia sotto il profilo dell’analisi empirica. Circa il primo versante, la libertà di espressione artistica è, come noto, priva di limiti costituzionali espliciti, circostanza che rende particolarmente importante interrogarsi su quali siano le libertà ed i beni di rilievo costituzionale potenzialmente in conflitto con la libertà de qua e sui criteri di bilanciamento idonei a governare concettualmente le ipotesi di collisione. Con riguardo al secondo versante, di tipo empirico, l’osservazione della realtà mostra due dati particolarmente significativi. Innanzitutto, si riscontrano l’emersione e la diffusione di nuove forme di manifestazione artistica che sollevano forti interrogativi in merito alla loro riconducibilità entro la tutela di cui all’art. 33 Cost. e ai conseguenti limiti in grado di circoscriverne il libero esercizio. In secondo luogo, i recenti avvenimenti che hanno colpito diversi Paesi europei dimostrano come l’espressione artistica sia in grado di generare reazioni violentissime e richiamano quindi l’attenzione e l’impegno dello studioso nel definire il delicato equilibro tra la libertà dell’arte e le altre libertà costituzionali, in primis la libertà religiosa, che appare la più frequentemente e fortemente invocata come limite al libero dispiegarsi dell’arte. L’analisi che si intende condurre affrontando i profili sopra tratteggiati non può trascurare l’approfondimento della dimensione internazionale ed eurounitaria della libertà di espressione artistica. La disciplina ed i limiti che le fonti sovranazionali pongono alla libertà de qua vanno, infatti, ad arricchire la prospettiva costituzionale del fenomeno artistico, in virtù dei risultati ricostruttivi in materia di integrazione tra ordinamenti attingibili dalla copiosa giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti interordinamentali

    I riflessi del Pnrr sulla forma di governo e sui processi di indirizzo politico

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    Il procedimento euro-nazionale di elaborazione del Pnrr e la gestione delle risorse e degli interventi previsti da questo programma epocale di riforme ed investimenti, affidato ad una articolata geografia di poteri e funzioni riconducibili in larga parte alla attività di direzione e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, conducono lo studioso a interrogarsi sul ruolo assunto dal Parlamento nella formulazione dei contenuti del Piano e a riflettere sulla perdurante vitalità del principio collegiale come valore cardine dei processi di definizione e conduzione delle scelte di indirizzo politico
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