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Aumenti periodici di anzianità e indennità di contingenza
La Cassazione ha recentemente escluso che, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 124 del 1991, si sia verificata l’automatica reviviscenza, oltre il termine di effettiva vigenza, delle clausole dei contratti collettivi che includevano l'indennità di contingenza nella base di calcolo degli aumenti periodici di anzianità.
Dopo avere ripercorso il dibattito in merito alla legittimità o no del calcolo e del ricalcalo della contingenza sugli scatti periodici di anzianità dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 12 del 1977 (dibattito risoltosi con il prevalere dell’orientamento “minimizzante”) e la questione della reviviscenza o no, per effetto della sentenza costituzionale, delle clausole contrattuali che prevedevano il computo della contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell’industria, ci si sofferma sulla questione concernente la validità o no delle clausole dei successivi contratti collettivi che prevedevano la trasformazione in cifra fissa degli scatti di anzianità e si mettono in luce le ragioni che hanno porta la Corte ad affermare, condivisibilmente, la legittimità di siffatte clausole
Questioni introduttive in tema di licenziamento collettivo nel c.d. Jobs Act
Nel saggio si prende posizione su talune questioni discusse, in tema di licenziamenti collettivi. Si nega sussista un eccesso dalla legge di delegazione. Si pone invece in luce l’irrimediabile aporia cui dà luogo l’estensione della disciplina di cui al d.lgs. n. 23/2015 ai lavoratori già in forza prima del 7 marzo 2015, presso datori di lavoro che, in ragione delle nuove assunzioni, superano la soglia numerica di cui all’art. 18, co. 8, 9 Stat. lav. Si lamenta (con riferimento in generale alla diversa disciplina di vecchi e nuovi assunti) l’irrazionalità dell’operare contemporaneo e non scaglionato nel tempo di due diverse discipline. In particolare, si lamenta che le differenze di regime assai significative introdotte tra vecchi e nuovi assunti rendano impraticabile una ragionevole comparazione tra i lavoratori, falsando i criteri di scelta. Si sottolineano talune criticità della mancata disciplina, da parte del d.lgs. n. 23/2015, del licenziamento collettivo dei dirigenti. Ci si sofferma sulle importanti ricadute della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, che – con riferimento alla direttiva 98/59/Ue – considera “cessazioni del rapporto assimilabili al licenziamento” quelle modifiche sostanziali degli elementi essenziali del contratto per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, disposte unilateralmente dal datore di lavoro a svantaggio del lavoratore il cui rifiuto dia luogo alla risoluzione del rapporto. Si dà un’interpretazione conforme alla direttiva 98/59/Ue della previsione, applicabile anche al licenziamento collettivo dei nuovi assunti, della possibile stipulazione di accordi sindacali con efficacia “sanante”. Infine, ci si interroga se, in caso di mancata corretta attuazione delle procedure sindacali, il giudice possa, o no, ex art. 28 Stat. lav. ordinare il ripristino del rapporto
Sottoscrizione del contratto collettivo e costituzione di r.s.a.: il dibattito approda alla Consulta
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 Stat. lav. sollevata dal Tribunale di Modena e dal Tribunale di Vercelli per contrasto con gli artt. 2,3,39 Cost., fondata da un lato sul mutamento di contesto normativo - così come proposta - non pare possa essere accolta dalla Corte costituzionale senza contraddire sè stessa. Tuttavia, in un futuro giudizio ulteriori ragioni potrebbero essere portate a sostegno dell'irragionevolezza (art. 3 Cost.) e della contrarietà con l'art. 39 Cost. dell'art. 19 Stat. lav., nel combinato disposto con l'art. 8 d.l. n. 138/2011: oggi, infatti, il criterio della stipulazione del contratto collettivo non costituisce più indice ragionevole (ex art. 3 Cost.) della forza rappresentativa del sindacato, poichè l'art. 8 d.l. n. 138/2011 altera quei rapporti di forza; inoltre, la legittimazione esclusiva alla contrattazione aziendale in deroga, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati riconosciuta alle rappresentanze sindacali dei soli sindacati comparativamente più rappresentativi sembra violare l'art. 39 Cost
Jobs act e licenziamenti collettivi: la Corte di Giustizia è manifestamente incompetente a giuridicare della disciplina sanzionatoria italiana in materia di violazione dei criteri di scelta
Nel presente contributo si commenta adesivamente la recente ordinanza con la quale la Corte di giustizia ha declinato la propria competenza a giudicare della disciplina sanzionatoria italiana in materia di violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi (art. 10 d.lgs. n. 23/2015), in quanto non emanata “nell’attuazione del diritto dell’Unione”. Al contempo ci si interroga circa quali sarebbero gli esiti, alla luce della giurisprudenza Mono car, Milkova, TSN, di un’eventuale questione pregiudiziale relativa alla disciplina sanzionatoria di cui al medesimo art. 10 d.lgs. n. 23/15 in materia di violazione delle procedure
Atti preparatori della concorrenza e responsabilità risarcitoria del lavoratore
In questo scritto si affronta la questione se possa darsi violazione dell’obbligo di fedeltà nella semplice realizzazione di atti preparatori della futura attività concorrenziale, benché questa sia destinata ad esplicarsi in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro: momento nel quale essa sarebbe, dunque, perfettamente lecita, quale espressione della libertà di iniziativa economica, costituzionalmente garantita. Dopo avere brevemente ripercorso le posizioni dottrinali circa la portata e il fondamento dell’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., si sottolinea la duplice rilevanza, disciplinare, e risarcitoria della violazione dell’obbligo, e le possibili ambiguità conseguenti alla sovrapposizione di tali profili
La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro al tempo della rottura dell'unità sindacale
Le ricadute lavoristiche della l. n. 76 del 2016 in materia di unioni civili: luci ed ombre
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