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Le novità in materia di massimo ribasso, procedura negoziata e affidamenti sotto soglia
Per il tentativo di conciliazione nel giudizio amministrativo. Argomenti e ipotesi "de jure condendo"
POTESTÀ SANZIONATORIA DELLE AUTHORITIES E “GIUSTO” SINDACATO GIURISDIZIONALE - THE SANCTIONS POWER OF AUTHORITIES AND THE “RIGHT” JUDICIAL REVIEW
SOVRANITÀ DELLA PERSONA NELLE DETERMINANTI DI TUTELA DEL RISPARMIO
L’art. 47 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tuteli ed incoraggi il risparmio in ogni sua forma mentre prevede la regolazione del credito attraverso tre azioni (disciplina, coordinamento e controllo). Poiché non è vi è contenuta una definizione di risparmio, si è cercato di ricostruire la nozione partendo dalla sua funzione originaria, vale a dire quella dell’accumulo di risorse per fare fronte a bisogni futuri. Si è poi dimostrato, in relazione alla componente funzionale, che non tutte le forme di impiego delle risorse possono rientrare nell’ambito dell’istituto: sono quindi da tenere distinte il risparmio e l’investimento, come rientranti nella copertura di tutela costituzionale, dalle speculazioni. Si è infine completato il tratto definitorio del risparmio con la declinazione dell’art. 47 Cost. in una componente valoriale del risparmio, accanto ad una pretesa sociale verso determi-nati beni (c.d. risparmio popolare) ed infine in un diritto soggettivo posto a protezione del ri-sparmiatore.
La maggior parte delle interpretazioni della norma, invece, si è limitata a cogliere la sola dimen-sione valoriale, la quale è finita per trovarsi ad essere sbilanciata nella preminenza assegnata alle politiche monetarie e del credito, riducendo gli spazi di protezione costituzionalmente previsti.
Il tentativo non è quello di isolare il concetto giuridico di risparmio dal rapporto certamente forte e inscindibile con la moneta ed il credito, ma di estrarre i contenuti indefettibili del medesimo per orientare le decisioni che intersecano il perimetro di protezione e che hanno rappresentato negli ultimi anni, in occasione delle ben note crisi sistemiche, forme di presidio inadeguate e fallimenta-ri
ORDINAMENTO SEZIONALE DEL CREDITO E DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA
L’ordinamento sezionale del credito è stato oggetto di letture dottrinarie risalenti, per descrivere sotto diverse angolazioni, le speciali esigenze che giustificavano un’amministrazione derogatoria per la rilevanza dello specifico settore nel contesto economico di crescita e di sviluppo del Paese.
Analisi più recenti hanno messo in luce una continuità dei tratti di supremazia speciale che hanno caratterizzato, anche dopo la riforma bancaria degli anni Novanta del secolo scorso, il settore creditizio, reiterando delle caratteristiche sezionali non conformi all’assetto dei poteri pubblici previsto nella cornice costituzionale.
Le indagini sui rilievi e sulle incidenze di un ordinamento sezionale paiono perdere d’attualità in seguito all’espansione del diritto europeo nei campi di interesse economico, nella prospettiva di creazione di un mercato unico ispirato alle regole della libera concorrenza.
Dopo le recenti crisi sistemiche, il processo di espansione ha portato ad un rafforzamento del ruolo sovranazionale, attraverso l’introduzione di meccanismi unici di vigilanza bancaria e di risoluzione delle crisi, accentrando a livello europeo le funzioni precedentemente esercitate da autorità regolatrici nazionali. Pertanto, se la nuova fase di verticalizzazione europea, nonostante le molteplici difficoltà di avvio dei nuovi meccanismi e di omogeneizzazione delle procedure, dovesse entrare a regime – nell’ottica di assicurare una gestione “neutrale” all’insegna del principio di libera concorrenza -, permane il rischio non solo di ritrovare, ad un livello sovraordinato, la reiterazione dei tratti e dei limiti propri di un ordinamento sezionale – per come si è cercato di analizzarlo – ma soprattutto di perpetrare un sistema inadeguato al perseguimento degli interessi pubblici primari, quali il controllo di stabilità e la tutela del risparmio.
Il tentativo di riorganizzare il settore di regolazione bancaria non può quindi essere disgiunto dal recupero della fiducia nelle iniziative economiche (verso i mercati, nell’assumere rischi imprenditoriali, nel concedere il credito e via dicendo) che a sua volta è reso possibile – si crede – non attraverso raffinate e tecnicamente sofisticate sovrastrutture ordinamentali, bensì ponendo al centro del sistema dei pubblici poteri- anche europei – la sovranità della persona
FUNZIONE MONETARIA E ORGANIZZAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA
Il rapporto tra mercato e istituzioni si declina in assetti economici che variano in relazione alla intensità dell’intervento svolto dai poteri pubblici. In questo contesto, una particolare centralità è assunta dai soggetti pubblici che sovraintendono al governo della moneta.
Sotto il profilo organizzativo l’accentramento delle funzioni monetarie in capo alla Banca centrale europea pone problemi di coordinamento sia interno, con le altre funzioni in materia di vigilanza bancaria, che esterno, sotto l’aspetto del raccordo democratico e della non ingerenza in azioni afferenti alla politica economica.
Complessivamente emergono tratti sul ruolo accentratore della Bce che postulano non solo una difficoltà di costruzione di un modello organizzativo efficiente, ma che rischiano di disallineare il posizionamento di quest’ultima rispetto al sistema istituzionale.
Le difficoltà illustrate nel tentativo di risolvere i principali nodi problematici, suggerisce di adottare una differente visione di analisi delle questioni, ponendo al centro la tutela dei diritti fondamentali della persona, per recuperare quella «fiducia» che come noto alimenta la crescita economica e argina l’incombenza dei fattori di crisi. Si è cercato di porre in evidenza come questa prospettiva sia intrinsecamente connessa con una concezione oggettiva della funzione monetaria, dalla quale partire per ricostruire un modello organizzativo strumentale al raggiungimento di obiettivi tecnico-economici, il cui valore risiede nell’assicurare il massimo godimento dei diritti di libertà economica e della persona
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