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    Il trattenimento dello straniero in Albania ex art. 14 d.lgs. 286/1998 alla luce delle nuove norme del decreto-legge n. 37 del 2025

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    Il decreto-legge 37/2025, che consente il trasferimento di stranieri dai CPR italiani alla struttura per il trattenimento in Albania, presenta alcune criticità. Non si indicano i criteri per l’esercizio del potere. Inoltre, il trattenimento in Albania incide sull’esercizio di alcuni diritti fondamentali. La Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia se questa normativa sia conforme alla direttiva europea “rimpatri”. In via subordinata, si è domandato se la norma che esclude il rientro in Italia dello straniero che in Albania abbia presentato una domanda di protezione internazionale, sia compatibile con l’art. 9 della direttiva “procedure”, che consente allo straniero di rimanere sul territorio dello Stato dopo la presentazione della domanda di asilo. La risposta ai due quesiti sembra dipendere dalla pensabilità della “finzione di territorialità”, che per l’autore è da escludere perché in contrasto con consolidati principi di diritto internazionale, di diritto dell’Unione europea e della Costituzione.Decree-Law 37/2025, which enables the transfer of foreign nationals from Italian CPRs to detention facilities in Albania, presents several critical issues. The criteria for exercising this power are not specified. Furthermore, detention in Albania affects the exercise of certain fundamental rights. The Court of Cassation has asked the Court of Justice whether this legislation complies with the European ‘Return’ Directive. Alternatively, it has asked whether the rule excluding the return to Italy of foreigners who have applied for international protection in Albania is compatible with Article 9 of the ‘Procedures’ Directive, which allows foreigners to remain in the territory of the State after submitting an asylum application. The answer to the two questions seems to depend on the plausibility of the ‘fiction of territoriality’, which, according to the author, should be ruled out because it conflicts with established principles of international law, European Union law and the Constitution

    L’approccio hotspot e i diritti umani: le condanne dell’Italia nella sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo J.A. e altri c. Italia e nelle successive A.E. e altri c. Italia, A.B. c. Italia, A.S. c. Italia, W.A. e altri c. Italia, M.A. c. Italia

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    L’approccio hotspot si traduce in pratiche amministrative potenzialmente lesive di diritti fondamentali previsti dalla CEDU. In passato, nella sentenza Khlaifia e altri c. Italia [GC], la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva ritenuto la detenzione di fatto negli hotspot lesiva del diritto alla libertà ex art. 5 CEDU, ma non del divieto di trattamenti inumani o degradanti ex art. 3 CEDU (anche a causa della situazione eccezionale fronteggiata al tempo dall’Italia) e del divieto di espulsioni collettive ex art. 4, prot. 4 alla CEDU. Nella sentenza J.A. e altri c. Italia e in altre sentenze esaminate, la Corte è andata oltre, ritenendo violati sia l’art. 5 CEDU, che l’art. 3 CEDU e l’art. 4, prot. 4 alla CEDU. Nella sentenza A.E. e altri c. Italia, la Corte ha reputato lesive dell’art. 3 CEDU le condizioni in cui è avvenuto il trasferimento dei migranti sul territorio nazionale; nella sentenza M.A. c. Italia, la violazione dell’art. 3 CEDU è discesa dal fatto che una minorenne non accompagnata e vulnerabile è stata a lungo ospitata in un Centro di accoglienza in cui erano presenti adulti.The hotspot approach has produced administrative practices that are potentially harmful to fundamental rights under the European Convention on Human Rights. In the past, in Khlaifia and others v. Italy [GC], the European Court of Human Rights had found de facto detention in hotspots to be detrimental to the right to liberty under Article 5 ECHR, but not to the prohibition of inhuman or degrading treatment under Article 3 ECHR (partly because of the exceptional situation faced at the time by Italy) and the prohibition of collective expulsions under Article 4, prot. 4 to the ECHR. In J.A. and others v. Italy and in the other judgments examined, the Strasbourg Court went further, finding the violation of Article 5 ECHR, of Article 3 ECHR and of Article 4, prot. 4 to the ECHR. In A.E. and others v. Italy, the Court found the conditions under which the transfer of migrants on the national territory took place to be in violation of Article 3 ECHR; in M.A. v. Italy, the violation of Article 3 ECHR was due to the fact that a vulnerable and unaccompanied minor had been hosted for a long time in a reception center where adults were present

    Respingimento alla frontiera e respingimento differito: presupposti, tipologie ed effetti

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    L’articolo analizza il respingimento dello straniero e i limiti al relativo potere. Con riferimento al respingimento alla frontiera, una speciale attenzione è stata dedicata al fenomeno dei trattenimenti de facto nei locali della polizia di frontiera degli stranieri destinatari di un provvedimento di respingimento, in attesa dell’esecuzione del decreto. Questa forma di detenzione amministrativa non è fondata su una disposizione di legge che rispetti le garanzie di cui all’art. 13 Cost. e deve quindi essere reputata illegale. Tale trattenimento non è inoltre giustificato per il fatto di essere posto in essere nelle “zone internazionali” degli aeroporti, in quanto esse sono parte del territorio nazionale e non sono esenti dall’applicazione delle norme costituzionali e internazionali. Per ciò che concerne il respingimento differito, l’articolo analizza la sentenza della Corte costituzionale 275/2017, nonché il successivo d.l. n. 113/2018 (convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2018), che a tale sentenza ha dato seguito con una normativa non priva di dubbi di legittimità costituzionale.This article analyses refoulement and the limits that constitutional and international law impose on this power. Referring to the border refoulement, this article focuses on the theme of the de facto detention of aliens at airports before they leave the country. This detention is not based on law and, therefore, must be considered illegal and in violation of article 13 of the Constitution. This article also concludes that the so called “international zones” of airports must be considered as a part of the national territory and, therefore, the application of constitutional and international law may not be excluded. This article also examines the deferred refoulement, analyzing both the decision of the constitutional Court n. 275/2017 and the following decree 113/2018 (converted into law n. 132/2018), which put in place the requested modification. However, the new rules may be in some parts unconstitutional

    Il Governo di coalizione in ambiente maggioritario

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    Il libro reca l’analisi giuridica del Governo di coalizione nel quadro delle trasformazioni che hanno caratterizzato il sistema dei partiti a partire dai primi anni Novanta. I primi due capitoli del volume sono dedicati all’analisi degli approcci all’interpretazione costituzionale. In tale sede è emersa l’esistenza di quattro metodi interpretativi. Due di questi sono sostanzialmente prescrittivi (l’approccio che interpreta la Costituzione “magis ut valeat” e quello che intende la Costituzione come norma “a fattispecie aperta”). Gli altri due sono, invece, tendenzialmente riduttivi o negativi la prescrittività costituzionale (l’approccio che - valorizzando le sole regole costituzionali espresse e non anche i principi generali nel procedimento ricostruttivo - intende la Costituzione come norma “a prescrittività limitata” e, infine, l’approccio descrittivo alla fenomenologia costituzionale). Per quanto le trasformazioni della politica abbiano influenzato l’effettività costituzionale e incentivato, in dottrina come nella comunità politica, le letture descrittive, nella prima parte del volume si è giunti alla conclusione che, in un ordinamento a Costituzione scritta, l’approccio prescrittivo alla Costituzione non può mai venir meno, e nello studio della forma di Governo l’ubi consistam costituzionale non può che discendere dalla contestuale analisi della forma di governo e del sistema dei partiti. Il terzo e il quarto capitolo del volume sono dedicati alla ricostruzione delle trasformazioni del sistema politico. In seguito all’entrata in vigore delle leggi elettorali a dominante maggioritaria del 1993, si è assistito alla crisi e trasformazione del sistema dei partiti che ha dato vita alla Costituzione del 1948. La realtà politica nata tra il 1992 e il 1995 è stata esaminata utilizzando vari indicatori: la forma partito, il numero dei partiti, la distanza ideologica tra gli stessi, il numero dei poli di aggregazione e la tendenza (centrifuga o centripeta) della competizione politica. L’analisi ha posto in evidenza trasformazioni radicali, così intense che si è ipotizzata non una semplice “trasformazione” del sistema, ma la fine dell’originario sistema dei partiti e la nascita di un secondo sistema dei partiti. Tale nuovo sistema dei partiti non è ben strutturato, e ciò ha prodotto conseguenze sulla forma di governo, che non appare stabilizzata. La terza parte del volume è dedicata alla ricostruzione delle regole del Governo di coalizione in ambiente maggioritario. Sono stati esaminati istituti quali: la formazione del Governo (in particolare, l’evoluzione delle consultazioni e del conferimento dell’incarico in conseguenza dell’indicazione al corpo elettorale del candidato alla Presidenza del Consiglio); le crisi di Governo (con particolare riferimento alle dinamiche più controverse in ambiente maggioritario: il mutamento di Presidente del Consiglio ed il “cambio” di maggioranza); lo scioglimento delle Camere; l’assetto strutturale funzionale del Governo. La linea di tendenza che è emersa è il rafforzamento del Governo e del Presidente del Consiglio in ambiente maggioritario, incentivato soprattutto dalla dinamica bipolare e competitiva del sistema dei partiti. Tale rafforzamento, tuttavia, risulta essere temperato dalla relativa instabilità delle maggioranze, in quanto le coalizioni elettorali, per quanto istituzionalizzate, non hanno eliminato il pluralismo partitico e le tendenze centrifughe che minano la stabilità di Governo e la stabilizzazione di una rete di convenzioni costituzionali adeguata a una forma di governo parlamentare maggioritaria
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