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    LA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTROLLED FOREIGN COMPANIES ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI STABILITA‘ 2016 E NELL’ATTESA DELL’ATTUAZIONE DELLA “DIRETTIVA ANTI-BEPS”

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    La disciplina in materia di controlled foreign companies e‘ stata modificata dal d.lgs. n. 147 del 2015 (c.d. decreto sull’internazionalizzazione) e, a distanza di poco tempo, nuovamente rivisitata con la legge di stabilita‘ 2016. Tali modifiche hanno parzialmente migliorato la formulazione testuale della norma (in particolare, con riferimento alle modalita‘ di determinazione del reddito); adeguato il testo al diritto vivente (in materia di interpello); modificato la procedura accertativa (con l’estensione del contraddittorio anticipato, ma anche con l’introduzione di obblighi dichiarativi per il contribuente e di specifiche sanzioni); nonche´ ridisegnato l’ambito oggettivo di applicazione (con la rinuncia all’attuazione delle white list e l’abbandono delle black list). Tali interventi normativi, tuttavia, comportano l’insorgere di forti dubbi applicativi – in particolare, proprio con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione – e non hanno dato seguito ad alcune indicazioni diramate a livello internazionale (ad esempio, in materia di cause di esclusione)

    La natura delle entrate delle case da gioco dei Comuni di Venezia e Sanremo

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    : Il problema della natura delle entrate derivanti ai Comuni di Venezia e Sanremo dalla gestione delle case da gioco è stato a lungo dibattuto e sembrava essere stato risolto dal legislatore con l’emanazione dell’art. 19 del d.l. n. 318 del 1986, in forza del quale dette entrate debbono considerarsi, «ad ogni effetto» e «fin dalla loro istituzione», di natura pubblicistico-tributaria. Ciononostante, nel tempo sono sorti taluni problemi interpretativi che, seppur riferiti ad un tema assai specifico, coinvolgono questioni di ordine generale di grande interesse, quali la possibilità di considerare un tributo come elemento che concorre a formare la base imponibile di un altro tributo. In materia è intervenuta altresì la Suprema Corte, che, sposando una tesi restrittiva, ha affermato che il citato art. 19 spiegherebbe i propri effetti solamente nell’ambito delle imposte dirette e che la qualificazione pubblicistico-tributaria delle entrate in esame opererebbe non al momento dell’esercizio dell’attività da gioco, ma solamente una volta che i proventi netti «escono» dalla gestione e sono utilizzati dal Comune per le finalità istituzionali. La posizione assunta dalla Corte di Cassazione, tuttavia, non è condivisibile: sono, infatti, diversi gli argomenti a sostegno di un’interpretazione che attribuisca all’art. 19 portata generale e che, conseguentemente, estenda al di fuori del campo delle imposte dirette gli effetti della qualificazione, operata dal legislatore con la disposizione in argomento, delle entrate derivanti ai Comuni di Venezia e Sanremo dalla gestione dei rispettivi casino

    CONSIDERAZIONI CRITICHE SUL REGIME FISCALE DELLE START-UP INNOVATIVE

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    Gli artt. 25 e ss. del d.l. n. 179 del 2012 disciplinano la figura delle startup innovative, stabilendo vantaggi sotto il profilo del diritto societario, del diritto del lavoro, del diritto fallimentare e del diritto tributario. In quest’ultimo ambito, il legislatore ha, da un lato, eliminato taluni prelievi minori, riconosciuto in via prioritaria un credito d’imposta già previsto per la generalità dei contribuenti e reso inapplicabile la normativa sulle società di comodo; e, dall’altro lato, introdotto misure di un certo rilievo, consistenti nell’agevolazione a favore degli amministratori, collaboratori continuativi e dipendenti assegnatari di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dei conferenti di opere o servizi, e dei soggetti che investono nel capitale della start-up

    Divieto di appalto di manodopera e detraibilità dell’IVA

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    Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione, in una fattispecie di appalto di prestazioni di lavoro vietato dalla L. n. 1369/1960, ha sancito che l’appaltante (o interponente) non ha diritto né a detrarre l’IVA assolta nei confronti dell’appaltatore (o intermediario), visto che le prestazioni di lavoro non rientrano nell’ambito delle prestazioni di servizi ex art. 3 del DPR 633/72, né a portare in deduzione le spese sostenute ai fini IRAP, in quanto riconducibili all’impiego di personale dipendente. La decisione della Corte evidenzia le gravi imperfezioni del sistema dell’IVA e, in particolare, il rischio di non garantire l’effettiva applicazione del principio di neutralità

    La contabilizzazione dei rischi e dei futuri debiti derivanti da verifiche tributarie

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    In caso di contabilizzazione dei rischi e dei debiti tributari connessi agli accertamenti esperibili in capo alle società sottoposte a verifica da parte della Guardia di finanza o da parte degli Uffici finanziari, è necessario valutare se iscrivere in bilancio, sin dall’esercizio in cui si è conclusa la verifica, un fondo accantonamento destinato a fronteggiare tali passività, ovvero se sia preferibile attendere e registrare direttamente le componenti negative di reddito correlate ai futuri accertamenti

    LA FRAMMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ ACCERTATIVA ED I PRINCIPI DI UNICITÀ E GLOBALITÀ DELL’ACCERTAMENTO

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    Il lavoro affronta i c.d. principi di unicità e globalità dell’accertamento ed il fenomeno della progressiva frammentazione dell’attività accertativa. La effettiva portata di tali principi è stata da tempo fortemente messa in discussione, da un lato, dalle previsioni normative che attribuiscono all’amministrazione finanziaria il potere di reiterare l’attività accertativa (sia pure condizionatamente alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi) e, dall’altro lato, dall’evoluzione della funzione accertativa. Detti principi, pertanto, sono stati tendenzialmente ridefiniti in modo indistinto come regola che impone agli uffici finanziari di riversare in un unico provvedimento impositivo tutti gli elementi acquisiti nella fase istruttoria e che possono portare alla rettifica dei dati eventualmente dichiarati dal contribuente. In tale quadro sono stati approfonditi gli effetti derivanti dall’introduzione ed ampliamento dell’accertamento parziale, strumento originariamente adottato per operare rettifiche mirate e delimitate della base imponibile eventualmente dichiarata dal contribuente e che – unitamente all’accertamento integrativo ed ai controlli «automatizzati» e «formali» – rappresenta lo strumento attraverso il quale può essere realizzata la frammentazione dell’attività accertativa. Da un primo sguardo al quadro normativo – caratterizzato dall’estrema ampiezza delle ipotesi in cui l’amministrazione è legittimata ad emettere un avviso di accertamento parziale e dalla circostanza che tale tipologia di provvedimento viene emesso «senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice» – potrebbe emergere una situazione di definitivo declino dei principi di unicità e globalità dell’accertamento. Ebbene, nel lavoro si è tentato di ricostruire il disarmonico quadro normativo, mirando a conciliare il dato letterale delle singole disposizioni via via stratificatesi nel tempo con i principi che dovrebbero governare l’azione amministrativa (e condurre alla definitiva configurazione di un giusto procedimento tributario), bilanciando le esigenze di attuazione dei principi in materia di concorso alle spese pubbliche e di buon andamento, con la natura vincolata dell’attività accertativa, nonché con le esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici e di tutela del diritto di difesa, combinate con i principi di proporzionalità, buona fede, trasparenza, non contraddittorietà, completezza dell’istruttoria e non aggravamento del procedimento. Il tutto, pervenendo alla configurazione di un principio di «unicità e globalità relative», riferito non al presupposto nel suo complesso, bensì al materiale istruttorio acquisito nel procedimento che precede l’emissione dell’avviso di accertamento

    Note in materia di tassazione dei trasferimenti degli immobili di interesse storico artistico

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    Il presente lavoro affronta il tema della tassazione dei trasferimenti dei cd. “immobili vincolati”. In particolare, si evidenzia come tali immobili siano trattati secondo criteri ordinari al momento del loro trasferimento a titolo oneroso; diversamente, nell’ambito dei trasferimenti a titolo gratuito – mortis causa o inter vivos– gli “immobili vincolati” sono assoggettati alle sole imposte ipo-catastali, con una sensibile riduzione rispetto agli analoghi trasferimenti aventi ad oggetto immobili non vincolati. Si propone percio` l’introduzione di una misura agevolativa con riferimento alle imposte d’atto applicabili ai trasferimenti a titolo oneroso degli “immobili vincolati”. Al fine di attenuare l’impatto di tale misura sulle casse erariali si ipotizza di subordinare la fruizione di un piu` mite trattamento fiscale, anche per quel che riguarda le imposte sulle donazioni e successioni, al rispetto di specifici requisiti, volti a garantire l’attuazione delle finalita` sottese all’art. 9 Cost
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