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    L’assenza dal lavoro per cause connesse al covid: una “variante” del licenziamento disciplinare

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    Prendendo spunto da un licenziamento irrogato a seguito di assenza prolungata dal lavoro a causa del Covid, si ripercorre buona parte degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari consolidatisi nell’ultimo decennio in materia di licenziamenti illegittimi, sia con riferimento a quelli discriminatori e ritorsivi, sia in merito alle dinamiche interpretative che riguardano l’accertamento del fatto contestato. In particolare, nella sentenza commentata si può riscontrare una evidente propensione a valorizzare l’elemento psicologico del fatto contestato, che diviene fattore risolutivo ai fini della condanna del datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice, considerata incolpevole dell’inadempimento contestatole

    Demansionamento, contrattazione collettiva e ruolo del giudice cinquant’anni dopo

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    Il saggio valuta lo “stato di salute” dello Statuto dei lavoratori – in occasione del suo cinquantesimo anniversario –, ponendo particolare attenzione alle perplessità sollevate dalla dottrina sulla effettiva tenuta della disciplina relativa alla mobilità professionale del prestatore di lavoro, ritenendola in uno stato “di inarrestabile obsolescenza, con la conseguenza che l’interprete è costretto ad operazioni “ortopediche” del dato normativo”. Per quanto severe (benchè ragionevoli) fossero state queste critiche, per quanto insistenti fossero le richieste di un cambiamento (anche radicale) della disciplina dello ius variandi, in pochi si sarebbero aspettati un intervento così massiccio da parte del legislatore, come poi si è di fatto verificato nel 2015 con l’avvento del Jobs Act; il quale, non solo, ha cancellato dalla vecchia normativa il concetto dell’equivalenza, che aveva rappresentato (nel bene e nel male), a partire dagli anni ’70, l’ago della bilancia di ogni legittimo mutamento di mansioni, ma si è spinto anche fino a rendere lecito ciò che per decenni era stato considerato un divieto inviolabile della nostra disciplina: il demansionamento. Da questa palingenesi sembra, però, rinascere, con rinnovato vigore, la contrattazione collettiva, a cui la nuova normativa ha attribuito un ruolo (almeno apparentemente) di grande rilievo
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