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    Collodi Butterfly House

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    Collodi Butterfly House Edificio-serra destinato alla vita, catalogazione e musealizzazione delle farfalle e a servizi integrati. La “Casa delle Farfalle”, costituisce l’unico intervento di ricostruzione all’interno di un più ampio programma di recupero e riqualificazione funzionale del complesso storico di Villa e Giardino Garzoni a Collodi (Pistoia), le cui dimensioni monumentali risalgono agli interventi d’ampliamento realizzati nella prima metà del Seicento ad “una casa murata e solaiata posta nel Castello di Collodi con horto fuor di detto Castello” acquisita da Romano Garzoni nel 1529. L’edificio si colloca sul lato est del Parco, in corrispondenza dell’area storicamente destinata alla Serre del Giardino Garzoni, in un lotto già precedentemente organizzato su articolati livelli ascendenti dall’ingresso verso il fondale murato e collegati da un percorso gradinato baricentrico. Il manufatto è delimitato a nord-est da un muraglione di contenimento dei percorsi sovrastanti, caratterizzato dalla presenza di tre contrafforti, e perimetrato a sud-est dal muro di cinta che individua il confine vincolato del Giardino stesso. La serra preesistente, della quale rimangono alcuni elementi morfologici facilmente identificabili nei terrari adagiati su terrazzamenti posti a quote diverse, rivive attraverso il mantenimento dell’asse centrale gradinato, utilizzato come percorso ascendente e discendente, dell’ordine dei gradoni, disposti lateralmente a detto asse e organizzati su quote differenti con un dislivello di centimetri 60 tra l’uno e l’altro, del muro in sassi a nord-est e del muro laterale a sud-est. I temi generatori del progetto sono di duplice natura: l’adeguamento di nuove funzioni ludico-espositive all’interno di uno spazio storico di elevata valenza architettonico-culturale e la volontà di individuare strategie di dialogo tra patrimonio storico e architettura contemporanea. La nuova destinazione funzionale della Serra riafferma la sua vocazione naturalistica garantendo la presenza di un’espressiva quota di vegetazione utile alla creazione di un habitat idoneo al ciclo vitale delle circa cinquemila farfalle che in essa troveranno dimora. La Casa delle Farfalle è destinata alla vita, catalogazione e musealizzazione di un’importante gamma di tipi di farfalle, è aperta al pubblico e ha valore didattico-museale

    Villa, E.

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    La responsabilità solidale come tecnica di tutela del lavoratore

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    Nel presente studio si indagano anzitutto natura, fondamento e disciplina della responsabilità solidale posta a tutela dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati negli appalti e nei subappalti. La corresponsabilizzazione del soggetto diverso dal datore di lavoro è giustificata non solo per il fatto oggettivo della stipulazione di un contratto d’appalto, ma anche per l’indiretta utilità che quest’ultimo trae dalle prestazioni dei dipendenti altrui. Ci si sofferma poi sulle altre forme di responsabilità solidale dell’“ordinamento lavoristico”, ovvero quella prevista in presenza di un trasporto merci, di una somministrazione di lavoro, di un’assunzione congiunta in agricoltura e della codatorialità, per dimostrare che le stesse danno vita ad un sistema di responsabilità solidali, in quanto si pongono in uno specifico rapporto l’una con l’altra. La configurabilità di un “sistema”, valutata insieme ad altri elementi, permette di considerare le regole dettate per le diverse “fattispecie” - appalto, somministrazione, assunzioni congiunte e codatorialità – alla stregua di norme generali applicabili in tutti i casi in cui la gestione dei rapporti di lavoro si svolga in forme analoghe

    Accordo sindacale e procedura amministrativa nei controlli a distanza dei lavoratori

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    L’Autrice si sofferma sulle modifiche apportate alla procedura (sindacale o amministrativa) che il datore di lavoro deve rispettare per utilizzare gli strumenti dai quali può derivare un controllo a distanza sull’attività dei lavoratori. Anzitutto si cercano di delineare i confini degli strumenti la cui installazione non richiede più il rispetto della procedura. Ci si sofferma poi sui soggetti con i quali può essere raggiunto l’accordo in sede sindacale o essere ottenuta l’autorizzazione in via amministrativa, cercando di evidenziare quali problemi la norma abbia risolto e quali, invece, lasci ancora aperti. Vengono poi presi in considerazione i contenuti di alcuni accordi sindacali e di alcune autorizzazioni amministrative per verificare se le stesse mantengano o meno attualità a seguito delle modifiche apportate all’art. 4, legge n. 300/1970. Nella parte finale del contributo si cerca di individuare se vi siano ancora spazi per eventuali accordi in deroga ex art. 8, legge n. 148/2011 dopo che il legislatore ha ampliato le maglie della disciplina dei controlli a distanza

    Incertezze interpretative in tema di decadenza per l’impugnazione del contratto a termine

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    Il contratto a tempo determinato deve essere impugnato in via stragiudiziale entro il termine di decadenza di 60 giorni che decorre dalla scadenza del contratto. Tale regola si applica alle azioni di nullità del termine di cui agli artt. 1, 2 e 4, d.lgs. n. 368/2001 e non negli altri casi, sia in quanto il legislatore, menzionando nell’art. 32, comma 3, lett. d), l. n. 183/2010 solo le ipotesi di cui agli artt. 1, 2 e 4, ha inteso escludere l’applicabilità della regola della decadenza nelle altre fattispecie, sia in quanto le norme in materia di decadenza sono di stretta interpretazione

    «Sussistenza» e «insussistenza» del fatto nel licenziamento disciplinare

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    Nel contributo si cerca di individuare il significato dell’espressione “fatto insussistente” di cui all’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 per delimitare il campo di applicazione della reintegrazione c.d. attenuata e della c.d. tutela indennitaria forte. La difficoltà di realizzare tale actio finium regundorum nasce dal fatto che l’art. 18, l. n. 300/1970 (come modificato dalla l. n. 92/2012) è frutto di un difficile compromesso politico che non ha consentito di spostare in modo deciso il baricentro delle tutele applicabili al licenziamento illegittimo verso il libero mercato. Si è poi spostata l’attenzione sulle tutele applicabili al licenziamento disciplinare nel d.lgs. n. 23/2015. Per delimitare il campo di applicazione della reintegrazione c.d. attenuata in tal caso si è dovuto far chiarezza sul significato dell’espressione “fatto materiale” di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015. Nonostante l’attività dell’interprete sia resa meno accidentata dal fatto che tale ultima riforma è espressione di una più decisa scelta di spostare il baricentro della disciplina dei licenziamenti verso la libertà di iniziativa economica privata, anche in relazione al d.lgs. n. 23/2015 non sono mancati i nodi da sciogliere

    La responsabilità solidale: dall'appalto alla subfornitura e oltre

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    I dipendenti di un subfornitore, addetti all’assemblaggio e montaggio di cappe aspiranti dell’impresa committente, hanno domandato a quest’ultima il pagamento delle retribuzioni maturate in esecuzione del contratto di subfornitura sulla base dell’art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003. Diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, secondo la Corte d’Appello di Venezia la subfornitura è un tipo contrattuale autonomo dall’appalto, al quale non è applicabile l’art. 29, comma 2. Tale norma ha, infatti, carattere eccezionale, perché deroga alla regola generale secondo la quale unico responsabile del pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali è il datore di lavoro, e non è quindi suscettibile di applicazione analogica. Poiché, tuttavia, i dipendenti del subfornitore si trovano in una situazione analoga a quelli di un appaltatore o subappaltatore, secondo la Corte d’Appello è del tutto ingiustificato che i primi non godano della stessa tutela riconosciuta ai secondi. In aggiunta a ciò, l’impossibilità per i dipendenti del subfornitore di domandare il pagamento delle proprie spettanze anche al committente lederebbe il diritto dei primi ad una giusta retribuzione. Per questi motivi, con ordinanza del 13 luglio 2016, la Corte d’Appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2 per asserito contrasto con gli articoli 3 e 36 Cost. Nella pronuncia che si annota, la Consulta ha rigettato tale questione di costituzionalità ritenendo che l’art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003 possa essere interpretato in modo conforme a Costituzione

    Nozione di “notizia dell’infrazione” e decorrenza dei termini del procedimento disciplinare

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    La “notizia dell’infrazione” idonea a far decorre il termine di 120 giorni entro il quale l’U.P.D. deve concludere il procedimento disciplinare può dirsi integrata quando l’amministrazione ha acquisito piena conoscenza dell’esatta portata dei fatti addebitati al dipendente in sede penale. La “notizia dell’infrazione” deve essere tale da consentire all’amministrazione di conoscere l’esatta portata dei fatti da addebitare al lavoratore, ancorché ulteriori elementi possano essere acquisiti successivamente

    Il fondamento del potere disciplinare nel lavoro pubblico privatizzato alla luce delle più recenti riforme

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    1. Considerazioni preliminari sul potere. – 2. Il riconoscimento in capo alla p.a. dei “poteri del privato datore di lavoro”. – 3. “Obbligatorietà” o “discrezionalità” dell’azione disciplinare nel lavoro pubblico privatizzato. – 4. (Segue) L’esercizio “doveroso” del potere disciplinare nel lavoro privato. - 5. Rilegificazione del procedimento disciplinare e limiti esterni all’esercizio del potere. – 6. I codici di comportamento come “fonte” di responsabilità disciplinare. – 7. Tecniche di regolazione e fondamento del potere disciplinare

    "Subentro" nell'appalto labour intensive e trasferimento d'azienda: un puzzle di difficile composizione

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    Sommario: 1. Delimitazione del campo d’indagine. - 2. Oggetto del trasferimento. - 3. Titolo del trasferimento. - 4. La difficile sistemazione degli ultimi pezzi del puzzle. - 5. Considerazioni conclusive
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