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    Alcune considerazioni in merito ai piani d’assistenza predisposti dagli operatori del trasporto aereo ai sensi di cui all’art. 21, par. 2, Reg. (UE) n. 996/2010

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    Partendo dalla considerazione per cui i tradizionali rimedi offerti dallo strumento della responsabilità non sono pienamente satisfattivi rispetto alle complesse conseguenze di un incidente aereo, l'articolo intende esplorare le origini e lo sviluppo della normativa che, ora anche a livello europeo, provvede alla predisposizione, da parte di determinati soggetti (in part., i vettori aerei) dei piani di assistenza alle vittime degli incidenti ed ai loro famigliari, allo scopo di fornire ai danneggiati o ai loro aventi causa uno strumento ulteriore, che si affianca a quelli tradizionali, per cercare di diminuire alcuni dei disagi conseguenti un disastro aereo

    Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate

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    La sentenza del Tribunale di Bolzano si inserisce nell'ambito della più recente tendenza giurisprudenziale che, in linea con la legislazione statale e con quella di alcune regioni, attribuisce in capo al gestore di aree sciabili attrezzate la responsabilità per i sinistri occorsi agli sciatori nella fase di discesa a valle nel momento in cui l'incidente sia dovuto alla colposa omissione di cautele doverose. Come il legislatore statale, il giudice, pur non escludendo la possibilità di una responsabilità di tipo contrattuale del gestore, conclude affermando la responsabilità extra contrattuale del gestore, per il danno cagionato da cosa (la pista) in custodia

    Brevi considerazioni in materia di ritardo nel trasporto aereo di persone, contenuto della prova liberatoria a carico del vettore e danno non patrimoniale

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    Premesse alcune indicazioni in merito ai rapporti tra le parti, si intende procedere ad una rapida ricognizione delle principali opinioni dottrinali e pronunzie giurisprudenziali relative all'interpretazione delle norme interne, comunitarie ed internazionali che rregolano il ritardo nel trasporto aereo, limitando peraltro l'indagine al solo trasporto aereo di passeggeri. Attraverso la disciplina del ritardo, prestando particolare attenzione al contenuto della prova liberatoria della responsabilità gravante sul vettore, si intende esaminare l'ordinanza in commento, concludendo con alcune brevi riflessioni in merito al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente il ritardo

    La Corte di Giustizia ed un caso di volo interrotto

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    Con la presente pronunzia la Corte di Giustizia UE rafforza ulteriormente i diritti dei passeggeri ampliando la nozione di "cancellazione del volo" di cui al Reg. (CE) n. 261/04 fino a ricomprendere il volo interrotto e precisando altresì gli insidiosi confini del "risarcimento supplementare" di cui all'art. 12 del medesimo regolament

    LA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA FRA POSIZIONI TRADIZIONALI, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E PROSPETTIVE NUOVE

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    The purpose of this article is to outline the evolution of the internal discipline dedicated to non-scheduled public transport services, highlighting the critical aspects of the current regulatory framework, emerging in particular by comparing the approach of the legislator of the ‘Mini-reform’, on one side, with the interventions of the Constitutional Court, the case-law of the EU Court of Justice, the positions of the European Commission and the opinions of the independent administrative authorities, on the other

    Le (future) "Regole di Rotterdam": alcune considerazioni sulla nuova convenzione in materia di trasporto internazionale di merci che si svolga in tutto o in parte per mare

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    L'articolo intende esaminare, seppur per rapidi cenni, le principali innovazioni contenute nel testo della convenzione delle Nazioni Uniterelativa al trasporto internazionale di merci che si svolga in tutto o in parte per mare, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dalla stessa autorizzato alla presentazione alla firma da parte degli Stati il prossimo settembre a Rotterdam (da cui l'appellativo di "Regole di Rotterdam")

    IL TRASPORTO AEREO DI BAGAGLIO: ULTERIORI PROFILI DI RESPONSABILITA

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    Analizzando la normativa codicistica e tecnica che interessa piu` o meno direttamente il trasporto e soprattuttol’assistenza dei bagagli, l’articolo intende verificare la possibilita` di individuare l’esistenza di ulterioriipotesi di responsabilita` in capo ai vari soggetti coinvolti in ambito aeroportuale, in modo da poter fornireulteriori strumenti a tutela del passeggero danneggiato ovvero del vettore aereo che abbia risarcito uno opiu` passeggeri danneggiati

    Alcune brevi considerazioni in merito all'inquadramento del contratto di trasporto aereo tra i contratti cd. "di massa"

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    Con il presente contributo si intende ricondurre il contratto di trasporto aereo tra i contratti standardizzati, in quanto predisposto unilateralmente dal vettore e regolato da condizioni generali alle quali si applica il disposto dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. Tale inquadramento dovrebbe convincere dell’opportunità di sottrarre il contratto in questione dal giudizio di equità necessario, in quanto suscettibile di dare luogo a controversie di identico contenuto e rilievo

    Ritardo nel trasporto ferroviario: la responsabilità dell'impresa, tra rimedi restitutori e forza maggiore

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    la Corte di Giustizia definisce i rapporti tra la disciplina internazionale uniforme (COTIF) e quella europea in materia di ritardo nel trasporto ferroviario, affermando la non influenza della vis maior in relazione al diritto del passeggero di ottenere il rimborso di una parte del prezzo del biglietto effettivamente pagato

    Modelli di organizzazione ex art. 6 D. lgs. n. 231/2001 e gestori aeroportuali: alcune brevi considerazioni

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    Le società di gestione aeroportuale sono "enti" ai sensi del d. lgs. n. 231/2002, e, come tali, destinatari delle norme di tale decreto, tra le quali l'art. 6 , che impone l'adozione e la corretta attuazione dei modelli di organizzazione. Alla fase qualificatoria ed individuativa degli obblighi segue una breve analisi di alcuni punti dei modelli attuati dai gestori aeroportual
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