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L’applicabilità della custodia cautelare al minorenne nei procedimenti per il reato di furto in abitazione o con strappo
La legge 26 marzo 2001, n. 128 (c.d. “pacchetto sicurezza”) è intervenuta sulla disciplina sostanziale e processuale del furto mediante l’introduzione dell’art. 624 bis c.p. e la modifica dell’art. 380 c.p.p., riformulato nella sua lett. e) ed arricchito della lett. e bis) . La novella rendeva necessario, peraltro, l’adeguamento della disciplina dell’arresto in flagranza, dove le ipotesi “trasferite” comparivano alla lettera e) dell’art. 380 comma 2 c.p.p.: esso veniva realizzato eliminando dalla predetta lettera i riferimenti alle vecchie previsioni ed introducendo un apposito richiamo all’art. 624 bis c.p. nella nuova lettera e) bis.
Tutto ciò aveva luogo senza alcuna modifica delle disposizioni minorili riguardanti custodia cautelare in carcere ed arresto in flagranza. In particolare, l’art. 16 d.P.R. 448/88 continua ad individuare i reati per cui l'arresto è consentito mediante il riferimento ai delitti per i quali è ammessa la custodia cautelare a norma dell’art. 23 d.P.R. 448/88. Quest’ultimo prevede ancora il rinvio alle sole lettere e), f), g), h) dell’art. 380 comma 2 c.p.p., senza operare alcun richiamo alla nuova lettera e) bis che ora contiene il riferimento al furto in abitazione e con strappo.
Il mancato intervento sulla disciplina minorile ha sollevato il problema interpretativo del valore che deve essere attribuito al rinvio alla disciplina codicistica da parte dell'art. 23. Parte della giurisprudenza ha optato per la soluzione secondo cui lo spostamento delle fattispecie di furto inserite nell'art. 624 bis c.p. dalla lettera e dell'art. 380 c.p.p. avrebbe determinato l'impossibilità di ritenere l'arresto ammissibile anche per i minorenni. Tuttavia, un orientamento divenuto prevalente, ha scelto la soluzione contraria attribuendo una natura formale al rinvio che l'art. 23 opera nei confronti dell'art. 380 c.p.p.
L'articolo critica gli argomenti della Cassazione cercando invece di giustificare con basi argomentative più solide la soluzione da essa adottata. In ogni caso, si segnala la necessità di un intervento legislativo chiarificatore
La Corte riconosce il diritto al giudizio abbreviato nel caso di contestazione "fisiologica" del fatto diverso in dibattimento.
COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 273 DEL 201
Vecchi processi definiti con il rito abbreviato e termini per impugnare
nota di commento alla sentenza della Corte di appello di Ancona, 23 aprile 1990, Tazzar
Il sindacato di ragionevolezza della Corte Costituzionale sul sistema processuale penale
Note sul sindacato di ragionevolezza della Corte costituzionale in ordine alla scelta accusatoria del legislatore dell'88
in collaborazione con B. Guazzaloca, G. Insolera, P. Sfrappin
La Corte estende l'audizione protetta all'infermo di mente"
La decisione commentata si inscrive in un filone giurisprudenziale della Corte costituzionale che ha esteso l’operatività delle modalità di audizione protetta dei testimoni soggetti deboli.
Nel caso specifico, attinente ai procedimenti per reati sessuali, si trattava della lacuna normativa individuata dal giudice a quo nella inapplicabilità all’adulto infermo di mente delle forme particolari ammesse dall’art. 398 comma 5-bis c.p.p. per gli infrasedicenni (art. 498 comma 4-bis c.p.p.) nonché le modalità dell’audizione protetta mediante l’uso di un vetro-specchio unitamente ad un impianto citofonico (art. 498 comma 4-ter c.p.p.).
La soluzione adottata dalla Corte (accoglimento), è stata preferita alla strada dell’interpretazione “estensiva” delle disposizioni coinvolte, interpretazione che la stessa Corte aveva peraltro avvalorato con una sua precedente decisione (n. 114 del 2001). Su tale profilo si innestano le considerazioni critiche secondo le quali, se la soluzione adottata dalla Corte garantisce l’esigenza di certezza evitando i possibili disorientamenti connessi alla concreta prassi applicativa giudiziale, essa tuttavia introduce il rischio dello sbilanciamento del quadro sistematico tratteggiato della precedente giurisprudenza costituzionale. In particolare, viene avanzata l’ipotesi per cui l’estensione delle garanzie operata dalla Corte sia da considerare limitata ai procedimenti per reati sessuali e, pertanto, non operante nei procedimenti per altre tipologie delittuose, soluzione che, invece, sarebbe stata praticabile grazie alla interpretazione estensiva originariamente adottata.
Con specifico riguardo alla declaratoria di illegittimità dell’art. 498 comma 4 ter c.p.p. (audizione "protetta" mediante l'accorgimento del vetro-specchio), vengono illustrate le possibili difficoltà operative della modalità speciale riguardanti in particolare i presupposti per l’adozione della medesima. In particolare si pone il problema se l’audizione protetta può essere disposta sulla sola base della richiesta dell’interessato o del suo difensore ovvero se il giudice mantiene un potere discrezionale da esercitare in considerazione del bilanciamento tra il diritto al contraddittorio (che si concreta nel diritto alla cross examination, escluso dalle forme speciali) e le esigenze di tutela della personalità dell’infermo. La seconda soluzione, più rispettosa del principio di parità tra le parti, sembra trovare fondamento negli argomenti della Corte.
In conclusione, si rileva l’importanza dell’opera di assestamento della disciplina compiuta dagli interventi della Corte costituzionale, anche nell’ottica dell’adeguamento alle disposizioni comunitarie i tema di tutela del soggetto debole nel processo penale.
Rimane tuttavia auspicabile un intervento del legislatore che razionalizzi la normativa de qua
Brevi note sui recenti interventi delle Sezioni Unite in tema di competenza a dichiarare la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva a norma dell'art. 309 c.p.p.
Nota a sentenz
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