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    Diritto all'outdoor e peste suina africana

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    The paper works out a fundamental right to outdoor – as a corollary of the right to personality development and in relation to the freedom of movement – and deals with opposite public interests concerning the protection of economic activities from the virus. An analysis of the european and national legislation on the contrast of swine fever is provided and it opens the way to the discussion of some aspects of the opposition between the fundamental right to outdoor and antagonistic public interests, like: the organization of public bodies with special attention to the powers of the regions (in a sort of upside down cooperative federalism); the relation of science and politics/law (the first providing a cognitive frame which influences but doesn’t bind public powers); the rule of law and the respective roles of legislation and administration (with the guarantees involved in administrative procedures). The outcome is that regional governments, after having been empowered to regulate outdoor activities in the restricted area, have shown a clear awareness of the political and administrative substance of their function, despite the scientific aspects involved, and have been able to balance reasonably the right to outdoor and the opposite and concurrent public interest

    Applicabilità dei principi del diritto privato al procedimento amministrativo?

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    Possono intendersi come principi giuridici, tanto determinati valori, quanto regole di carattere generale. All’apparenza, stando anche alle norme, ciascun settore del diritto, e fra questi sia il diritto amministrativo sia il diritto privato, hanno propri principi. A ben vedere, però, può accadere che questi siano null’altro che aspetti o specificazioni di principi ancor più generali, propri dell’intero ordinamento giuridico. Vi è certamente lo spazio per sostenere che non sia esclusa in linea di principio la possibilità di fare riferimento, per la disciplina del procedimento amministrativo, a principi tratti dal settore del diritto privato. Ma non senza verificare se tali principi siano compatibili o pienamente compatibili con l’ordinamento amministrativo. Il risultato di tali valutazioni sembra essere quello per cui l’eventuale circolazione di un principio, dall’ambito privatistico a quello amministrativo, con gli eventuali opportuni adeguamenti, risulta possibile in special modo, se il principio stesso si lascia in realtà ricondurre ad una dimensione più ampia, tale da poter apparire come un principio generale dell’intero ordinamento giuridico. Peraltro, a fronte della forte modernizzazione cui è stato sottoposto il diritto amministrativo da una serie di riforme, si direbbe che esso abbia ormai in sé le potenzialità per rispondere alle sfide dell’epoca contemporanea, purché sia correttamente applicato nella pratica, senza la necessità di un suo superamento verso la prospettiva privatistic

    I nuovi piani regolatori dei porti di rilevanza internazionale e nazionale e le problematiche giuridiche connesse alle previsioni delle destinazioni funzionali delle aree operative

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    Il lavoro analizza l'evoluzione delle discipline dei piani regolatori portuali nel tempo ed il susseguirsi, da ultimo, di riforme ravvicinate. Si sofferma sull'inserimento della tematica nel quadro del cd. federalismo, dando conto di una recente impronta notevolmente centralistica. Passa quindi ad analizzare il tema delle destinazioni funzionali delle aree portuali ed in particolare una serie di decisioni giurisprudenziali non univoche in ordine al grado della relativa cogenza, dando conto delle ragioni per le quali appare preferibile ritenere effettivamente vincolanti i piani sul punto

    Teoria e pratica dell'interesse pubblico, fra diritto e politica

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    The study builds on previous work centered on the thesis that the current constitutional framework claims a more specific legal regulation of politics (broadly understood), depending on the effects that the vicissitudes of the latter inevitably produce on public administration, giving rise to contexts and dynamics that are not conducive to an adequate functionality within the framework of the fundamental principles established by the Charter and the mission it assigns to the administration itself. At present, it is not easy to unambiguously and peacefully define, with regard to the exercise of the powers and investment of resources assigned to the p.a., the concrete attitude of public interests and their interrelationships, which administrative law looks at in particular through organizational and procedural devices. However, these devices, albeit somewhat refined, give rise to a wide-ranging framework, of which politics finds ample space to vent, outside of a disciplinary body capable of orienting it; a body that is therefore desirable to give life in reality to arrangements that are more in line with the constitutional design (without prejudice to any evaluation regarding possible modifications or updates of this). The aforementioned strand of research seems to have found sap in recent studies, particularly by constitutionalists, originated by the proposed change in the form of government (toward the so-called premierate), to which some authors have reacted by pointing outas preferable precisely a reform of parties and politics, rather than the engineering of constitutional powers. The present work therefore continues along the path of research already begun and thus outlined, and in particular aims to validate it in the light of the fin-dings of a concrete case that has emerged in the most recent judicial and institutional chronicle, from which it is clear that there is a considerable factual distance between the mental schemes and motives of the holders of public or-gans of political investiture, on the one hand, and the legal canons that governthe exercise of public powers and the related jurisdictional review, on the otherhand.This confirms the fruitfulness of an effort, still largely to be made, regarding the identification of aspects and profiles of politics deserving of a more precise legal regulation (political parties, financing of politics, selection of candidates for elections, political communication, etc.) and the possible cornerstones of this, with a view to a greater overall adherence of the activity of public powers to the Constitution, which is its foundation. It is not a matter of institutionalizing what in the constitutional design has been left to the realm of freedoms, albeit considerably “oriented,” but rather of ensuring a greater connection between the exercise of these freedoms and the resulting institutional andadministrative fallout. Lo studio prende le mosse da precedenti lavori, incentrati sulla tesi che il quadro costituzionale vigente reclami una più specifica disciplina giuridica della politica (latamente intesa), in funzione degli effetti che le vicende di quest’ultima producono inevitabilmente sull’amministrazione pubblica, dando vita acontesti e dinamiche non favorevoli ad una funzionalità adeguata al quadro deiprincipi fondamentali stabiliti dalla Carta e della missione che questa le assegna. Allo stato non è agevole definire in modo univoco e pacifico, in funzione dell’esercizio dei poteri e dell’investimento delle risorse assegnati alle p.a., il concreto atteggiarsi degli interessi pubblici e delle loro interrelazioni, cui il diritto amministrativo guarda in particolare attraverso congegni organizzativi e procedurali. Sennonché detti congegni, quantunque alquanto affinati, danno vita ad una cornice a trama larga, nella quale la politica trova ampi spazi di sfo-go, al di fuori di un corpo disciplinare idoneo ad orientarla; corpo che si rivela quindi auspicabile per dare vita nella realtà ad assetti più conformi al disegno costituzionale (impregiudicata ogni valutazione circa eventuali modifiche od aggiornamenti di questo). Il richiamato filone di ricerca sembra avere trovato linfa anche in recenti studi, in particolare dei costituzionalisti, originati dalla proposta di modifica della forma di governo (verso il cd. premierato), cui alcuni autori hanno reagito segnalando come preferibile proprio una riforma dei partiti e della politica, piuttosto che dell’ingegneria dei poteri costituzionali. Il presente lavoro prosegue dunque nel percorso di ricerca già avviato e così delineato ed in particolare si pone l’obiettivo di convalidarlo alla luce delle risultanze di un caso concreto emerso nella più recente cronaca giudiziaria ed istituzionale, da cui si evince una notevole distanza di fatto fra gli schemi mentali e di moventi dei titolari di organi pubblici di investitura politica, da un lato, ed i canoni giuridici che presiedono all’esercizio dei poteri pubblici ed al sindacato giurisdizionale relativo, dall’altro lato. Si conferma quindi la fecondità di uno sforzo, ancora largamente da compiere, riguardo all’individuazione degli aspetti e dei profili della politica meritevoli di una più precisa disciplina giuridica (partiti politici, finanziamento della politica, selezione dei candidati per le elezioni, comunicazione politica, ecc.) ed ai possi-bili capisaldi di questa, in vista di una maggiore aderenza complessiva dell’attività dei pubblici poteri alla Costituzione, che ne rappresenta il fondamento. Non si tratta istituzionalizzare ciò che nel disegno costituzionale è stato lasciato all’ambito delle libertà, sebbene notevolmente “orientate”, quanto di assicurare un maggiore raccordo fra l’esercizio di esse e le conseguenti ricadute sul piano istituzionale ed amministrativo

    Dissesto idrogeologico e proprietario incolpevole, fra disciplina di tutela del suolo ed altre normative rilevanti

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    Il lavoro analizza la posizione giuridica del proprietario del fondo, incolpevole rispetto ad un evento dannoso di dissesto idrogeologico, ponendo in luce le ragioni che inducono ad escludere una posizione di garanzia e, quindi, una responsabilità in capo al proprietario stess

    Illeciti professionali degli operatori e relative dichiarazioni nelle gare d'appalto

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    ll lavoro analizza l'articolata giurisprudenza riguardo ai molteplici aspetti controversi in tema di esclusione dei concorrenti dalle gare per grave illecito professionale e per dichiarazione reticente o fals

    L’ordinamento giuridico tedesco di fronte al virus Sars-CoV-2

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    Il lavoro, premessi brevi cenni all'organizzazione istituzionale e sanitaria della Germania, descrive la reazione di quell'ordinamento alla pandemia da Covid 19, con particolare riferimento alle misure di lock down ed alla prima elaborazione giurisprudenziale in merit

    Giusto processo amministrativo e integrazione della motivazione dell'atto impugnato

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    Il lavoro è incentrato sul tema dell’integrazione, da parte dell’Amministrazione, della motivazione di un atto amministrativo che sia già oggetto di impugnazione sotto il profilo motivazionale. Prendendo le mosse dal recente inserimento in Costituzione del principio del giusto processo, l’autore concentra la propria indagine sul contenuto concreto di tale principio. Viene così indagata l’applicazione del predetto principio nel processo amministrativo, con specifico riguardo alla possibilità di integrazione postuma del provvedimento già impugnato. Dopo aver definito il concetto di motivazione rilevante ai fini dell’analisi, l’autore passa in rassegna le varie ipotesi (e forme) di integrazione della stessa. Tale elencazione permette poi di individuare quali forme e contenuti dell’integrazione della motivazione del provvedimento impugnato dovrebbero essere ammissibili all’interno del processo amministrativo: viene così effettuata una divisione tra forme senz’altro ammissibili e forme di più problematica ammissibilità. Nello specifico l’autore evidenzia come un processo, per essere “giusto”, deve essere satisfattivo in modo sostanziale, ossia deve essere in grado di risolvere un conflitto, inerente all’esercizio di un potere amministrativo, in maniera stabile e possibilmente in tempi rapidi. Tali ragioni inducono quindi ad optare per un sistema processuale in cui siano concentrate nello stesso processo tutte le possibili questioni relative all’atto gravato ed ai sottostanti interessi. In tale ottica, al fine di sottoporre al sindacato del giudice una vicenda impugnatoria completa di tutti i profili rilevanti, dovrebbero essere ritenute ammissibili le varie forme di integrazione postuma della motivazione, salvo ed impregiudicato il riconoscimento al controinteressato di adeguati strumenti processuali atti a far valere eventuali ragioni in favore dell’atto impugnato. Si assiste così ad un ribaltamento dei termini della questione, dovendosi piuttosto valutare se possa ritenersi giusto un processo in cui è vietata all’Amministrazione l’integrazione postuma della motivazione. Di seguito l’autore analizza nel dettaglio le diverse critiche che potrebbero essere mosse alla proposta nuova concezione di processo amministrativo. Il modello proposto è così analizzato con riferimento, tra gli altri, all’istituto della convalida, al principio della separazione dei poteri, all’art. 3 l.n. 241/1990. Da ultimo sono scrutinati i profili di coerenza processuale del proposto modello di integrazione postuma e l’analisi si incentra in particolare sul possibile ampliamento del thema decidendum e sulla posizione del controinteressato
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