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    Creazione giudiziale della norma penale e suo controllo politico. Riflessioni su Cesare Beccaria e l’interpretazione della legge penale 250 anni dopo

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    Di fronte alla “illusione” illuministica del giudice mera “bocca della legge” e al conseguente divieto della sua interpretazione patrocinato da Beccaria e dagli altri Illuministi, una volta constatato viceversa che la interpretazione costituisce un momento logicamente ineliminabile, e esclusivo, per la individuazione del “significato” di qualunque testo scritto, ne deriva che, non esistendo il diritto penale c.d. “sostanziale” fuori della sua applicazione nel processo, la unica “norma penale” effettivamente esistente è, in realtà, solo il “risultato” dell’attività interpretativa del giudice, in quanto dotata del requisito della “coercibilità”. Ciò comporta allora, da un lato, la normale coesistenza di norme “antinomiche” come momento “fisiologico” del sistema penale, dall’altro, la “retroattività” come “aspetto logico” di qualunque norma penale incriminatrice. Di fronte a tale situazione, anche se è certo che ciascun sistema normativo prevede meccanismi per garantire, da un lato, la coerenza interna dell’ordinamento, dall’altro, i destinatari della norma dall’inevitabile “rischio” derivante dalla sua retroattività, è necessario tuttavia riconoscere come, in realtà, non esistono limiti effettivi che possano vincolare l’attività “creativa” delle norme penali da parte del giudice. Dunque, se le sue scelte normative, in quanto di fatto “non controllabili”, sono inevitabilmente scelte “politiche”, ciò comporta la necessità di una “legittimazione democratica” delle norme giudiziali. Il che può avvenire, recuperando il significato politico profondo del principio di legalità secondo Beccaria, solo se la “ultima parola” in tema di “legittimità” di una certa interpretazione della legge penale, ossia della norma creata dal giudice, ritorna, in via diretta o indiretta, dentro un sistema che voglia essere realmente democratico, all’unico organo che esprime pienamente la sovranità popolare, ossia al Parlamento. Concludendo, la soluzione che si propone è la creazione di un Tribunale Supremo di Cassazione, organo giurisdizionale di ultima istanza ma “estraneo” all’ordine giudiziario e in via diretta dipendente politicamente dal Parlamento, quale garante di una interpretazione delle leggi penali che potremmo definire “autentica” in quanto conforme alla “volontà politica” dell’organo espressione della sovranità popolare

    DAL PUBBLICO MINISTERO "GIUDICE" AL PUBBLICO MINISTERO ORGANO AMMINISTRATIVO DI GIUSTIZIA? Gestione della politica criminale e ruolo della pubblica accusa nella riforma del sistema penale.

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    Il saggio affronta il tema dell’assetto ordinamentale del p.m. come conseguenza del suo ruolo nel processo penale alla luce dei principi del c.d. “giusto processo” sanciti dai trattati internazionali ratificati dall’Italia e dal nuovo art. 111 Cost. In quest’ottica, vengono sottoposti ad una critica analitica gli argomenti tradizionalmente addotti dalla dottrina (ma anche dalla stessa magistratura, specie associata) contro la separazione delle carriere tra giudici e p.m., come, in particolare, i principi, costituzionalmente sanciti, della obbligatorietà dell’azione penale da parte del p.m. e dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, in tal modo confondendosi fra l’altro il concetto di imparzialità dell’attività del p.m. con quello di terzietà dell’organo, che, come si ricava proprio dall’art. 111 Cost., è viceversa riferibile esclusivamente alla funzione giudicante. Dimostrata l’inapplicabilità diretta delle norme costituzionali sullo status e sulle guarentigie dei “magistrati” ai p.m. (come si argomenta inequivocabilmente, fra l’altro, dall’art. 107 comma 4 Cost.), la conclusione è che, già alla stregua dell’attuale assetto costituzionale, sarebbe costituzionalmente legittimo non solo procedere alla separazione delle carriere tra giudici e p.m. (oggi anzi imposta dall’art. 111 Cost.) direttamente con legge ordinaria, ma, addirittura, sottoporre gli uffici del p.m. all’esecutivo, in particolare al Ministro di Giustizia in qualità di responsabile politico dell’amministrazione della giustizia e dell’attuazione degli indirizzi di politica giudiziaria e di politica criminale (in un sistema, come quello italiano attuale, che conosce, di fatto, la discrezionalità più assoluta del p.m. nell’esercizio dell’azione penale e la conseguente irresponsabilità nelle scelte di politica criminale concretamente attuate da parte di un organo che non trova alcuna legittimazione democratica; e ciò anche alla luce di una attenta analisi di diritto comparato)

    Abrogatio. Contributo alla dommatica dell’ambito di validita` temporale della norma giuridica penale.

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    Il saggio affronta, in una nuova prospettiva dommatica, il concetto di abrogazione, anzitutto sottolineando come oggetto di abrogazione siano, in realtà, solo norme (mai leggi o disposizioni di legge). Chiarito come la norma sia solo il risultato di un’attività interpretativa di enunciati linguistici, ossia il loro significato, e dunque come i concetti di inizio e cessazione di esistenza della norma non coincidano con i concetti di inizio e cessazione dell’atto normativo o della disposizione di legge, si evidenzia come il fenomeno della abrogazione non appartenga, come spesso si crede, alla logica stessa delle norme, ma esista giuridicamente solo se e nei limiti in cui un certo ordinamento positivo lo preveda espressamente; il che, nell’ordinamento italiano, avviene con l’art. 15 preleggi, che distingue tre fatti abrogativi, corrispondenti alle tre modalità tipologiche dell’abrogazione espressa, tacita e implicita, produttivi dell’effetto abrogazione. Contro l’opinione dominante, si sostiene che l’abrogazione di una norma avviene non ad opera di un’altra norma successiva, come suo effetto, ma solo perché la disposizione dell’art. 15 preleggi, innestandosi su ogni norma dell’ordinamento, contribuisce ad individuarne l’ambito temporale di validità inserendovi una “condizione di cessazione di esistenza”, il cui contenuto è dato dall’integrazione di uno dei fatti abrogativi espressamente previsti dallo stesso art. 15 preleggi; nel senso pertanto di condizionare la (perdurante) esistenza di qualunque norma alla loro mancata verificazione. Stabilito come l’abrogazione comporti la definitiva eliminazione della norma dal mondo dei fenomeni giuridici attraverso la revoca ex nunc della sua validità e quindi della sua esistenza intesa come appartenenza ad un sistema giuridico, con la conseguenza, trattandosi di un’ipotesi di invalidità sopravvenuta, della sua definitiva inapplicabilità, la contraddizione data dalla sua apparente applicabilità ai fatti pregressi, come conseguenza dell’operare del principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi, viene spiegata dommaticamente nel senso che chi ragiona in questi termini confonde in realtà l’ambito di validità esterna della norma, cui si riferisce l’art. 15 preleggi, dall’ambito di validità interna (che potrebbe definirsi anche di efficacia), ossia all’arco temporale nel quale deve verificarsi la situazione di fatto riconducibile sotto la fattispecie condizionante ipotizzata dalla norma affinché si producano i suoi effetti, ambito temporale cui si riferisce invece – in mancanza di disposizioni derogatorie – l’art. 11 preleggi; ambito temporale di efficacia che può essere “indefinito”, a prescindere cioè dal momento in cui si è verificata la situazione di fatto ipotizzata dalla fattispecie condizionante, ovvero “limitato” alle situazioni di fatto realizzate o dopo l’inizio di esistenza della norma o solo prima (ipotesi di retroattività in senso proprio). Dalla disposizione dell’art. 11 preleggi si deve dunque, in ogni caso di abrogazione, ricavare implicitamente una nuova norma di contenuto identico a quello della norma abrogata ma ad efficacia temporale limitata ai soli fatti pregressi; norma che andrebbe quindi, propriamente, ricondotta sotto la categoria delle norme c.d. transitorie. La regola generale dell’irretroattività della norma stabilita dall’art. 11 preleggi trova poi nell’art. 2 c.p. la più importante deroga espressa, che determina conseguentemente una diversa spiegazione dommatica del fenomeno successorio di norme penali incriminatrici, anche alla luce della prevalenza della c.d. lex intermedia se più favorevole. In particolare, si evidenzia poi come anche nelle ipotesi di nuova incriminazione e di abolitio criminis si ha comunque, contrariamente a quanto comunemente si crede, una vera e propria successione di norme penali, posto che, per il principio di tassatività delle incriminazioni, si deve ritenere sempre esistente nel sistema una norma generale di liceità penale implicita idonea a ricomprendere tutti i fatti non preveduti dalla legge come reato
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