1,720,989 research outputs found
Riflessioni sulle transizioni. Contributo allo studio dei mutamenti costituzionali
Nonostante il suo utilizzo sempre più frequente, il termine “transizione” non sembra avere un significato chiaro ed univoco. La transizione viene ricollegata essenzialmente all’idea di “mutamento costituzionale”. Tuttavia, non tutti i mutamenti costituzionali possono considerarsi il frutto di vere e proprie transizioni (specie quando si sviluppino così lentamente da essere perlopiù impercettibili, o quando, al contrario, avvengano in maniera immediata, profonda e visibile); né, d’altro canto, tutte le transizioni appaiono uguali tra di loro (potendo variare, oltre agli esiti che da esse scaturiscono, i modi, il tempo e finanche lo spazio in cui esse si manifestano).
Di qui nasce l’esigenza di delineare una nozione giuridica meno sfumata e più articolata di transizione, provando, anche mediante la prospettazione di alcuni casi esplicativi, innanzitutto a diversificarla da altre nozioni, con cui talvolta viene confusa, e poi a ricavare una possibile classificazione interna, suddividendo il medesimo genus in più species. Ad ogni modo, al di là di tutte le differenze e tipologie proponibili, dovrebbe rimanere fermo almeno un punto: ogni transizione esprime pur sempre un percorso incerto, non unidirezionale, né già compiuto, che, a prescindere dalle difficoltà momentanee, non esclude la possibilità di adattamento non traumatico dell’ordinamento vigente alla realtà concreta, né il pieno recupero della sua identità originaria.
Proprio per questo, i periodi transitori pongono in evidenza la centralità del ruolo scientifico e sociale dei costituzionalisti. Questi ultimi, infatti, sono da reputarsi non solo gli intellettuali “militanti per la Costituzione” per antonomasia, ma anche i “giuristi di frontiera per eccellenza”, abituati a percorrere territori ai confini del diritto. Insomma, a loro, in simili frangenti, si impone un impegno rafforzato al fine di ricercare soluzioni che siano in grado di legare la normatività alla fattualità, di conciliare le esigenze di continuità assiologica con le spinte rinnovatrici, di accordare lo studio delle strutture portanti dell’ordinamento, e dei suoi meccanismi nomopoietici, all’analisi delle innumerevoli trasformazioni che avvengono nel mondo circostante.Despite its increasing use, the term "transition" does not seem to have a clear and unambiguous meaning. The notion of transition is essentially connected to the idea of "constitutional changes". However, not all constitutional changes can be considered as the result of real transitions (especially when they develop so slowly as to be mostly imperceptible, or when, on the contrary, they take place in very sudden, deep and visible ways); nor, on the other hand, do transitions appear equal to each other (the how, when and where of their occurrence being able to vary along with their outcomes).
Hence, the need to outline a less nuanced and more complex legal concept of transition. First, an attempt will be made to define it against other, similar concepts with which it is sometimes confused, and relevant case studies will be presented; second, an internal classification will be suggested, which subdivides the same genus into different species. However, beyond all possible distinctions and categorizations, there is one point at least that should remain unquestionable: each transition expresses a path that is uncertain, being neither unidirectional nor already trodden, and, whatever the temporary difficulties, it does not exclude the possibility of a non-traumatic adaptation of the existing law to actual reality. A transition might even imply a full recovery of its original identity.
This is why transitional periods expose the centrality of the scientific and social role of constitutionalists. These, in fact, are to be considered not only as intellectual “Constitutional militants” by definition , but also as " frontier jurists par excellence," used – as they are – to tread the borders of the law. Under such circumstances, greater commitment is required of constitutionalists, who are asked to seek solutions that bind normativity to factuality and axiological continuity needs to modernizing drives. Ultimately, constitutionalists are required to match the study of the fundamentals of the legal system and its law-generating power, with the analysis of the innumerable transformations taking place in the world all around them
La nuova dimensione “giuridica” dei processi economico-sociali. Brevi note su costituzionalismo (moderno), Costituzione (del ’48) e costituzionalisti (d’oggi)
The current socio-economic instability, which is inevitably reflected in the political and regulatory framework, highlights the inadequacy of the political class to guide the change in progress and exacerbates both the ideological prejudices and the differences of opinion on the issues to be addressed. The greatest problem concerns the classification of relationships, too often regarded as necessarily conflicting, between State and globalization, solidarity and competition, center and periphery, public and private, Welfare and Europe, environment and market or, in brief, between law and economics. Thus, in a situation like this, the task of jurist-constitutionalists to monitor and stimulate the power, their work of systematic (re)construction (according to the general dictates of modern constitutionalism and the more specific of Italian Constitution) and their conciliatory function (including contrasting values, interests and visions of the world) become extremely important. Therefore, jurist-constitutionalists could achieve more satisfactory results not just proposing again the ancient opposition to the economists, but establishing a new alliance with them.L’attuale instabilità socio-economica, che si riflette inevitabilmente sul quadro politico-normativo, mette in evidenza l’inadeguatezza della classe politica a guidare i mutamenti in corso ed esaspera i pregiudizi ideologici e i contrasti di opinione sulle questioni da affrontare. Le maggiori difficoltà riguardano l’inquadramento dei rapporti, troppo spesso considerati necessariamente conflittuali, tra Stato e globalizzazione, tra solidarietà e concorrenza, tra centro e periferia, tra pubblico e privato, tra Welfare ed Europa, tra ambiente e mercato o, in sintesi, tra diritto ed economia. Ebbene, in una situazione di questo tipo, il compito di controllo e di stimolo del potere da parte dei giuristi-costituzionalisti, la loro opera di (ri)costruzione sistematica (secondo i dettami generali del costituzionalismo moderno e quelli più specifici della Costituzione italiana) e la loro funzione di conciliazione (tra valori, interessi e visioni del mondo in contrapposizione) divengono di estrema rilevanza. Pertanto, i giuristi-costituzionalisti potrebbero raggiungere risultati più soddisfacenti non riproponendo la vecchia contrapposizione con gli economisti bensì stringendo una nuova alleanza con gli stessi
LA SCIENZA GIURIDICA TRA ESIGENZE DI INNOVAZIONE E CONTINUITÀ COSTITUZIONALE
Il saggio tratta del ruolo, oggi non meno importante di ieri, della scienza giuridica. Infatti, per un verso, la collaborazione tra il giurista e il “Principe” è da considerarsi una costante della storia del diritto; per altro verso, le gravi colpe della politica e la complessità del contesto attuale dovrebbero indurre il medesimo giurista a farsi carico sia di svolgere attività di “pedagogia istituzionale” a più ampio spettro (vale a dire anche al di là dei tradizionali luoghi e schemi accademici), sia di sperimentare nuovi percorsi interpretativi (consentiti dalla struttura aperta degli enunciati della Costituzione repubblicana), sia di offrire un apporto scientifico capace di favorire scelte politico-normative più illuminate e conformi alla matrice assiologica dell’ordinamento. In altre parole, anche e soprattutto per la scienza giuridica, dovrebbe valere il vecchio, ma non certo desueto, brocardo latino: salus rei publicae suprema lex esto.This essay discusses the role of legal science, which is not less important today than it was yesterday. In fact, on the one hand, collaboration between the jurist and the “Prince” is considered a constant in the history of law. On the other hand, the serious faults of politics and the complexity of the current context induce jurists to take responsibility: to perform activities of “institutional pedagogy” in a broader spectrum (i.e. beyond the traditional places and academic schemes); to experiment with new interpretations (allowed by the open texture of Constitution); to provide scientific contributions able to promote more enlightened laws and political choices and to conform to the axiological matrix of the constitutional order. In other words, the old, but not old-fashioned, Latin maxim salus rei publicae suprema lex esto should apply, first and foremost, to legal science
Il referendum consultivo regionale tra procedimento di revisione costituzionale e funzione politico-rappresentativa degli organi elettivi
La riconducibilità dei contratti collettivi previsti dalla Legge n. 146 del 1990 alla categoria delle fonti extra ordinem
La specialità e la crisi del regionalismo
Il contributo tratta dello stato di sofferenza in cui versa il principio di specialità regionale e delle difficoltà a porvi rimedio. Ciò dipende sia da fattori interni, riconducibili a precise responsabilità dello Stato e delle stesse Regioni speciali, sia da fattori esterni, quali, ad esempio, il fenomeno comunitario e la crisi economico-finanziaria mondiale. Anche il federalizing process in atto in Italia potrebbe avere conseguenze impattanti sull’autonomia delle Regioni speciali, soprattutto se queste ultime non sapranno integrarsi adeguatamente nel nuovo sistema a rete che tale processo è in grado di creare.The contribution discusses the state of distress faced by the principle of regional speciality and the difficulties in remedying the situation. This depends both on internal factors, related to specific responsibilities of the State and the special Regions themselves, and on external factors, such as, for example, the phenomenon of European integration and the global financial and economic crisis. Even the federalizing process that is currently taking place in Italy could have consequences impacting on the autonomy of special Regions, especially if these will fail to integrate properly into the new network system that this process is able to create
Finanza pubblica, principi costituzionali e fenomeni reali
Nel contributo si sottolinea l’esigenza di condurre un’analisi del modello di finanza pubblica italiana in chiave sistematico-evolutiva. L’obiettivo, in altri termini, è quello di studiare la “subiecta materia” non limitandosi alla mera esegesi delle specifiche previsioni (costituzionali e legislative) espressamente dedicate al bilancio dello Stato, bensì estendendo, per un verso, l’attenzione ai quei principi, più generali, e a quelle norme, di carattere più dettagliato, comunque capaci, anche indirettamente, di incidere sulla configurazione di tale modello; e raffrontando, per l’altro verso, i dati giuridico-formali con i sempre mutevoli contesti storici capaci di influenzarne l’interpretazione e l’applicazione. La conclusione a cui si perviene è che, in tema di finanza pubblica, gli spazi lasciati vuoti o imprecisati dalla Carta repubblicana, vengono sempre più riempiti e specificati tanto “dall’alto verso il basso” (con la normativa europea), quanto “dal basso verso l’alto” (in particolare, con la legislazione ordinaria, la disciplina dei regolamenti parlamentari e le prassi applicative). Contrariamente a quanto comunemente si pensa, però, è soprattutto questo secondo modo di integrazione del dettato costituzionale, degenerando spesso in vera e propria violazione, a destare le maggiori perplessità e a minacciare di più la tenuta complessiva della forma di Stato e di governo
Osservazioni in tema di federalizing process (con particolare riguardo al caso italiano)
- …
