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    Obbligo vaccinale e obiezione di coscienza nel caso del covid-19

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    Il saggio analizza in primo luogo il conflitto tra libertà di coscienza e obbligo vaccinale, con riferimenti al diverso caso delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, il quale offre spunti utili alla trattazione. Nell’introduzione si sgombrerà altresì il campo da ciò che non è obiezione di coscienza: specificamente, il rifiuto del vaccino legato a ragioni sanitarie oggettivamente riscontrabili. Si esaminerà poi la disciplina introdotta dal d.l. 44/2021 e lo stato dell’arte sulla possibilità di sollevare obiezione di coscienza all’obbligo vaccinale, un problema realmente introdotto solo dalla nuova legislazione. In conclusione, l’autrice sosterrà la condivisibilità della nuova disciplina, che ha assorbito in maniera proficua le critiche ai precedenti piani vaccinali e ha saputo effettuare un bilanciamento equilibrato tra diritto all’autodeterminazione terapeutica del singolo, libertà di coscienza, diritto al lavoro e diritto alla salute collettiva.The essay first analyses the conflict between freedom of conscience and mandatory vaccination, with references to the different case of mandatory vaccination for minors, which offers useful arguments for dealing with. The introduction will also clear the field from what does not constitute conscientious objection, specifically the avoidance of vaccination linked to health reasons. Then will be examined the discipline introduced by d.l. 44/2021 and the state of the art on the possibility of raising conscientious objection to the mandatory vaccination, a problem introduced by the new legislation. In conclusion, the author support the obligation introduced by the new discipline, since it has successfully absorbed the criticism of previous vaccination plans, and has done a reasonable balance between the right to therapeutic self-determination, the freedom of conscience, the right to work and the right to collective health

    L’atto di nascita del figlio concepito mediante fecondazione eterologa effettuata all’estero da una coppia di donne

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    nota a Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2020, n. 8029 e Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2020, n. 766

    Sulla revoca unilaterale del consenso al divorzio congiunto

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    Con l’ordinanza n. 10463/2018 la Cassazione affronta nuovamente, dopo anni, la questione della revoca unilaterale del coniuge al divorzio congiunto. La Corte conclude per l’inammissibilità della revoca unilaterale, rifacendosi ai principi espressi in un suo risalente precedente del 1998 e ribadendo la natura negoziale dell’accordo tra coniugi. Inoltre, l’ordinanza analizza il problema dell’assenza del coniuge all’udienza di comparizione delle parti nel divorzio congiunto, affermandone l’irrilevanza in base alla testuale disciplina dell’art. 4, comma 16,legge div., dov’è soltanto prevista l’audizione dei coniugi, intendendo tale disposizione nel senso di dover fissare l’udienza per la loro comparizione personale, senza obbligo né di tentare la conciliazione degli stessi, né di adottare provvedimenti provvisori e urgenti, salva l’ipotesi in cui il Tribunale reputi che l’accordo dei coniugi sia pregiudizievole per l’interesse dei figl

    Riflessioni sulla titolarità del consenso nella donazione di staminali del cordone ombelicale

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    Dopo un breve esame dei profili pratici della donazione di sangue cordonale, il saggio analizza la disciplina italiana, che nel 2015 ha riservato a entrambi i genitori il diritto di donare il sangue del cordone ombelicale e della placenta, disattendendo il paradigma precedentemente adottato, che designava la donna quale unico soggetto legittimato ad esprimere il consenso. Si sofferma poi sugli argomenti a favore e contro le tesi sulla titolarità del consenso alla donazione, mediante una riflessione che va di pari passo con l’individuazione del titolo che legittima il soggetto a disporre del sangue cordonale

    Risarcimento del danno da 'aborto indesiderato'

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    Il danno da lesione dell’autodeterminazione procreativa deve essere risarcito come danno in re ipsa, a prescindere dalla prova di un danno alla salute e anche laddove la gestante abbia deciso di interrompere la gravidanza insorta a seguito della mancata esecuzione della sterilizzazione tubarica volontaria colpevolmente non effettuata dalla struttura ospedaliera presso la quale la donna era stata ricoverata
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