1,721,056 research outputs found
Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare vs. traffico di migranti: una dicotomia rilevante nell’interpretazione dell’art. 12 TUI? (Ragionando su Corte cost. 63/2022)
La sentenza costituzionale n. 63/2022 propone una lettura plurioffensiva delle aggravanti del favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, che usa per distinguere, nella disciplina dell’art. 12 TUI, tra mero favoreggiamento, previsto al comma 1, e che consisterebbe in una condotta «individuale» e «altruistica», e traffico di migranti, che sarebbe previsto invece ai commi 3, 3-bis e 3-ter e che evocherebbe «scenari di coinvolgimento di organizzazioni criminali». In questo contributo si muovono alcune critiche a questa lettura, mostrando come essa, oltre a non essere necessaria allo scopo di mostrare l’incostituzionalità delle due aggravanti oggetto di censura (uso di servizi di trasporto internazionale e uso di documenti contraffatti), non si adatti a spiegare i contenuti effettivi dell’art. 12 TUI.Constitutional Judgment No. 63/2022 advances a multioffensive reading of the aggravating factors of the crime of facilitation of irregular immigration, which it uses to distinguish, in the regulation of Art. 12 TUI, between mere facilitation, punished in paragraph 1, which, according to the Court’s view, revolves around the «altruistic» conduct of an «individual» author, and smuggling of migrants, which the Court argues to be specifically criminalized instead in paragraphs 3, 3-bis and 3-ter, and to be evoking «scenarios of involvement of criminal organizations». This paper raises some criticisms of this reading, showing how it, in addition to not being necessary for the purpose of showing the unconstitutionality of the two aggravating factors under censure (use of international transportation services and use of counterfeit documents), does not fit to explain the actual contents of Article 12 TUI
Smuggled migrants as victims? Reflecting on the UN Protocol against migrant smuggling and on its implementation
After outlining the UN Protocol’s general approach to migrant smuggling, the paper raises the question of whether and to what extent smuggled migrants can be said to be victims of this crime. The author argues that an affirmative answer is possible in at least three different senses: smuggled migrants can be victimized by states fighting against migrant smuggling and irregular immigration (secondary victimization); but, of course, they can also be victimized by smugglers (primary victimization), in two ways: first, if smuggling is so performed as to put their lives, physical integrity or dignity at risk; secondly, smugglers also victimize migrants by profiting of their vulnerable condition, and their need to enter a foreign country, in order to gain economic benefi
La calunnia difensiva ai confini del diritto di difesa: sulla necessità di distinguere tra calunnia implicita e calunnia-mezzo
La giurisprudenza sembra avere ormai individuato un criterio sufficientemente stabile per decidere quando la calunnia difensiva sia lecita e quando non lo sia: a tal fine, occorrerebbe verificare che tra calunnia e difesa corra (quella che i giudici chiamano) una stretta connessione funzionale; la quale, peraltro, dipenderebbe anche dalle modalità concrete della calunnia: quanto più dettagliata e credibile sia questa, tanto meno stretta sarebbe la sua connessione funzionale con la difesa. Nell’articolo si sostiene che, sebbene le soluzioni giurisprudenziali alle quali si giunge in applicazione di questo criterio appaiano generalmente condivisibili, il criterio stesso ne costituisce una giustificazione insufficiente e contro-intuitiva. Una giustificazione adeguata richiede, invece, che si distingua tra calunnia come mezzo difensivo e calunnia implicata nella negazione dell’addebito: solo quest’ultima, non la prima, lecita in quanto esercizio del diritto di difesa
Gibt es den strafrechtlichen Paternalismus? Ein Beitrag zu den Prinzipien der Kriminalisierung
German translation of "ESISTE IL PATERNALISMO PENALE?
UN CONTRIBUTO AL DIBATTITO SUI PRINCIPI DI CRIMINALIZZAZIONE" (originally published in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2014, pp. 1209-1248). A discussion on whether the so-called criminal paternalism is compatible with the fundamental assumptions of liberalism has been going on for a long time. The aim of this article is to show that criminal paternalism is actually not an autonomous principle of criminalization. Upon making a distinction between tutelary and despotic paternalism, this paper shows that the former is a manifestation of the principle of harm, while the latter is only apparently opposed to liberalism. Indeed, the criminal norms that usually seen as tokens of it are instead expressions of either legal moralism (and should be dealt with as such) or (as is the case with tutelary paternalism) of the principle of harm. In the latter cases, the problem is that the principle of harm itself offers a far less stable ground for criminalization than anti-paternalists seem to believe. The article also provides a critical account of the anti-paternalists' view on consent. The conclusion is that what the debate on criminal paternalism actually calls for is a thorough discussion on whether indi- viduals have a "right to make mistakes" (even when such "mistakes" consist in self-harm)
Il paternalismo giuridico tra principio del danno e moralismo giuridico: alcune riflessioni a partire dal libro di Giorgio Maniaci
Nell’articolo si sostiene che il paternalismo giuridico non costituisce un autonomo principio di criminalizzazione. A tal fine, si analizza il ruolo dell’immoralità dell’atto nel funzionamento dei tre princìpi di criminalizzazione del moralismo giuridico, del principio del danno e del paterna- lismo giuridico: la tesi è che, al di là delle apparenze, tutti e tre questi princìpi suppongano che l’immoralità dell’atto costituisca l’oggetto intenzionale di una criminalizzazione legittima. Que- sta tesi è sostenuta, dapprima, con riferimento specifico al principio del danno, del quale si pro- spettano diversi possibili tipi di moralizzazione, e poi, più diffusamente, con riferimento al pa- ternalismo giuridico; nel farlo, si mostra, facendo leva sulla ricostruzione critica effettuata da Giorgio Maniaci nel suo libro, che tutti i possibili argomenti a sostegno del paternalismo giuri- dico non sono, in effetti, che variazioni sul principio del danno o argomenti meramente e diret- tamente moralistici.The article argues that legal paternalism does not constitute an autonomous principle of criminalisation. To this end, the article analyses the role of the immorality of the act in the functioning of the three principles of criminalisation of legal moralism, harm principle, and legal paternalism: the thesis is that, beyond appearances, all three of these principles assume that the immorality of the act constitutes the intentional object of legitimate criminalisation. This thesis is argued, firstly, with specific reference to the harm principle, of which various possible types of moralisation are envisaged, and then, more widely, with reference to legal paternalism. In doing so, it is shown, relying on the critical reconstruction carried out by Giorgio Maniaci in his book, that all the possible arguments in support of legal paternalism are in fact nothing more than variations on the harm principle or merely and directly moralistic arguments
DALLA PUNIZIONE ALLA RIPARAZIONE? ASPIRAZIONI E LIMITI DELL’ENNESIMA RIFORMA ANTICORRUZIONE (LEGGE N. 69/2015)
Il testo propone un commento critico delle norme anticorruzione contenute nella l. 69/2015. La tesi di fondo è che la dichiarata aspirazione a privilegiare una strategia riparatoria è in realtà smentita dal contenuto effettivo di molte delle norme introdotte, le quali mantengono invece un tenore saldamente punitivo
La parola(-)odio. Sovraesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello hate speech
L'articolo parte dall'assunto che la categoria dell'"odio" (la parola "odio") sia, da qualche tempo, al centro di una sovra-esposizione mediatica, che a sua volta si traduce in una corrispondente sovra-esposizione politico-criminale, caratterizzata da una massiccia richiesta di criminalizzazione di condotte che si assumono pervase, appunto, da quel sentimento. Tra queste, innanzitutto, la "parola-odio" (l'odio manifestato a parole, lo hate speech). Partendo da questo assunto, l'articolo propone anche una interpretazione per categorie tipologiche delle norme incriminatrici dello hate speech, alla quale affianca, allo scopo di integrarne e renderne più trasparente il significato reale, anche una interpretazione della accezione pre-giuridica dello hate speech stesso (o del modo in cui tale nozione viene usate nel linguaggio di senso comune). L'articolo si chiude con alcune considerazioni su hate speech e libertà di espressione, tese, in particolare, a porre in evidenza le differenze che corrono tra il primo e le forme paradigmatica della seconda (diritto di cronaca e reati di opinione)
Comitato scientifico della collana di studi: Ultima Ratio – Filosofie del diritto penale
La collana, che ha visto in pochi anni la pubblicazione di testi assai cospicui di autori o attorno ad autori fondamentali (Beccaria, Welzel, Ferrajoli), si propone un approccio teorico di tipo filosofico alla questione criminale e alla pena
I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, stupefacenti, tabacco
Attraverso la combinazione di ricerca criminologica e giuridico-normativa,
e grazie anche alla collaborazione con esperti esterni
(studiosi, magistrati, rappresentanti di istituzioni italiane e straniere), la ricerca da cui scaturisce il volume ha indagato le interazioni tra i diversi traffici illeciti e la criminalità
organizzata nel bacino del Mediterraneo. In tale area, storicamente cruciale
per la mobilità di persone e di beni, l’attenzione si è rivolta in particolare ai
fenomeni del traffico e della tratta di persone, del traffico di stupefacenti e
del contrabbando di sigarette.
I contributi raccolti – unitamente al rapporto criminologico e ai cinque
rapporti nazionali accessibili su www.unipa.it/nesmes.pmi e
dedicati ai sistemi penali oggetto della ricerca (Italia, Germania, Spagna,
Portogallo, Grecia) – intendono fornire una visione approfondita e variegata
del tema studiato: vi convivono l’analisi socio-criminologica e la riflessione
giuridica (questa, a sua volta, di diritto sia sostanziale sia processuale),
lo studio delle norme italiane e la loro collocazione in un contesto più
ampio (europeo, internazionale, ma anche comparatistico), il punto di vista
dello studioso e quello del magistrato. Ne emerge l’idea che, fra i tre tipi di
traffico considerati, possano darsi relazioni pragmatiche e strutturali cui gli
stati dovrebbero dedicare maggiore attenzione, in vista di un contrasto più
giusto ed efficace, nel quadro di un bilanciamento fra mobilità e sicurezza
adeguato alla rilevanza dell’area del Mediterraneo a livello europeo ed
internazionale.Through the combination of criminological and legal-normative research,
and thanks also to the collaboration with external experts
(scholars, magistrates, representatives of Italian and foreign institutions), the
research investigated the interactions between different trafficking and crime
organized in the Mediterranean basin. In this historically crucial area
for the mobility of persons and goods, attention has been paid in particular to the
phenomena of trafficking and smuggling of persons, drug trafficking and
of cigarette smuggling.
The contributions collected - together with the criminological report and the five
national reports accessible at www.unipa.it/nesmes.pmi and
dedicated to the criminal systems under investigation (Italy, Germany, Spain,
Portugal, Greece) - intend to provide an in-depth and varied view
of the theme studied: socio-criminological analysis and reflection coexist in it.
legal (this, in turn, is both substantive and procedural),
the study of the Italian standards and their placement in a more
broad (European, international, but also comparative), the point of view
of the scholar and the magistrate. It emerges the idea that, among the three types of
traffic considered, there may be pragmatic and structural relationships to which the
states should devote more attention, with a view to more contrast
fair and effective, as part of a balance between mobility and safety
appropriate to the relevance of the Mediterranean area at European level, and
international
- …
