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    L'esercizio abusivo di attività finanziaria: il caso della dilazione di pagamento nei contratti di compravendita.

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    The note analyses the decision issued by the Appeal Court in Caltanissetta, concerning a case of non-bank financial abuse, as outlined and sanctioned within art. 132, Consolidated Law on Banking (Testo Unico Bancario). After expanding on the much-discussed issue relating to the identification of those required to enroll in the dedicated register, pursuant to art. 106, par. 1, CLB, and art. 132, par. 1, CLB, the author moved onto analyzing different forms of grant funding. Specifically, they question whether a free payment extension, granted directly by a vendor, would constitute a form of private funding to licensed operators, enrolled in the non-bank financial intermediaries register, pursuant to art. 106, CLB. The Appeal Court has provided a negative response to the question, ruling that the activity, as described above, does not constitute a criminal offense.La nota esamina una recente decisione della Corte d’Appello di Caltanissetta riguardante il delitto di abusiva attività finanziaria non bancaria, così come previsto e punito dall’art. 132 t.u.b. L’Autore, dopo aver analizzato la dibattuta problematica relativa all’in- dividuazione in concreto dei soggetti tenuti ad iscriversi nell’apposito albo previsto dall’art. 106, comma 1, t.u.b., come richiamato dall’art. 132, comma 1, t.u.b., si è soffermato sul concetto di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Al riguardo, la questione specifica affrontata attiene al comprendere se una dilazione di pagamento gratuita, concessa direttamente da un venditore, costituisca un finanziamento riservato, ai sensi dell’art. 106 t.u.b., agli operatori autorizzati e iscritti nell’albo degli intermediari finanziari non bancari. La Corte d’Appello risponde negativamente a tale domanda e ritiene, così, che l’attività appena descritta non abbia rilevanza penale

    Il concordato preventivo omologato senza il consenso espresso di alcuna classe.

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    The case-note examines a recent court decision in which a concordato preventivo (composition with creditors) was confirmed without the express consent of any class of creditors — before the entry into force of the third amendment to the Code of the Crisis. The court applied jointly the “forced adhesion procedure” for tax and/or social security creditors provided for in Art. 88, comma 2 bis, c.c.i. — which allowed the classes of tax and social security creditors to be counted as adherents to the proposal — and the cross-class cram-down mechanism as regulated by Art. 112, paragraph 2, c.c.i. — which permitted the confirmation of the concordato even without the approval of all classes. The author, critically examining the decision, agrees with the interpretation that relies on the functional aspect to consider the joint application of the forced adhesion procedure for public creditors and the cross-class cram-down mechanism as not possibleLa nota esamina una recente decisione del tribunale di Napoli in cui è stato omologato un concordato preventivo pur senza il consenso espresso di alcuna classe di creditori prima dell’entrata in vigore del terzo correttivo al Codice della crisi. Il percorso giuridico seguito dal tribunale è stato quello dell’applicazione congiunta della procedura di adesione forzata del creditore fiscale e/o contributivo prevista dall’art. 88, comma 2-bis, c.c.i. — che ha consentito di computare le classi dei creditori fiscali e contributivi come aderenti alla proposta — e del meccanismo delle ristrutturazioni trasversali come disciplinato dall’art. 112, comma 2°, c.c.i. — che, invece, ha permesso l’omologazione del concordato anche senza l’approvazione all’unanimità delle classi. L’Autore nell’esaminare in senso critico la decisione condivide l’interpretazione che fa leva sul dato funzionale per ritenere non possibile il cumulo della procedura di adesione forzata del creditore pubblico e del meccanismo delle ristrutturazioni trasversali. In particolare, sostiene che i due meccanismi possono essere applicati anche nel caso di piano in continuità, ma non cumulativamente, perché operano da due prospettive diverse, con requisiti e presupposti differenti

    L'assenza di pregiudizio e il rischio di insuccesso nei piani concordatari

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    The paper examines the « assenza di pregiudizio » principle (« no creditor worse off ») in insolvency and restructuring procedures, according to which it is necessary to verify that creditors not adhering to a liquidation or restructuring procedure are guaranteed satisfaction at least equal to the amount obtainable from a virtual judicial liquidation. Specifically, the analysis delves into the practical functioning of the principle and the methods of determining the values underlying the verification, namely the values of liquidation and payment. The Author argues that in determining the payment value, it is necessary to apply economic criteria of discounting. In this way, it is possible considering the economic value of the specific methods of satisfaction promised to creditors, highlighting the potential risk that creditors may not receive the promised payments.Il contributo esamina il principio di assenza di pregiudizio vigente nelle procedure concorsuali, secondo cui occorre verificare che ai creditori non aderenti ad una procedura di liquidazione o di ristrutturazione venga assicurata una soddisfazione almeno pari all’importo astrattamente ricavabile da un’ipotetica liquidazione giudiziale. Nello specifico, l’analisi si sofferma sul funzionamento concreto del principio e sull’effettiva modalità di determinazione delle cifre poste alla base della verifica, ossia del valore di liquidazione e di pagamento. In questa prospettiva, la tesi sostenuta dall’Autore è che nella determinazione del valore di pagamento per la verifica dell’assenza di pregiudizio bisognerebbe applicare i criteri economici dell’attualizzazione e, così, introdurre nel confronto anche il valore economico del rischio associato alle concrete modalità di soddisfazione promesse ai creditori

    In bilico tra la forma e la sostanza: la tutela dei diritti proprietari degli azionisti e dei creditori nell’impostazione della giurisprudenza sovranazionale.

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    The case note analyses the decision issued by the Court of Justice of the European Union concerning the relationship between fundamental rights and bank resolution procedures. Specifically, the Court held that the limitation operated does not constitute a deprivation of property, but it concerns the control of the use. For this reason, it is not necessary to provide for compensation as the liquidation value (principle of “no creditor worse off”), but — in order to make the limitation proportional — it is sufficient to provide for a mechanism that is capable of guaranteeing the economic neutrality of the operation for the parties concerned. In the present case, which regards the resolution of Banco Espírito Santo S.A, the measure consisted of the establishment of a bridge institution. The issue was that the national legislation, which provided for the protection of the shareholders’ claim, established only a rule according to which any surplus of the proceeds of the sale of the bridge institution was to be allocated to the original credit institution or its insolvency estate. The author, in partially agreeing with the Court’s reconstruction, argues that, in any event, it is necessary to verify compliance with a general principle of economic neutrality, in abstract and in concrete terms, which may also include the NCWO principle. Hence, the conclusion is that the limitation can only be proportional when the persons concerned have been genuinely placed in a position of indifference as compared to the exercise of the implementation measure.La nota esamina una recente decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di rapporto tra tutela dei diritti fondamentali e procedure di risoluzione bancaria, nell’ambito della vicenda riguardante la crisi del Banco Espírito Santo S.A. Nello specifico, la Corte ha ritenuto che la limitazione operata nel caso di specie non costituisca un’espro- priazione, ma l’esercizio di un potere conformativo. Ragion per cui, non è necessario prevedere un indennizzo corrispondente al valore di liquidazione (principio del “no creditor worse off”), ma — al fine di rendere la limitazione proporzionale — è sufficiente prevedere un meccanismo che sia in grado di garantire la neutralità economica dell’operazione per i soggetti interessati. Nel caso di specie, la misura di risoluzione consisteva nell’istituzione di un ente ponte e la legislazione nazionale prevedeva a tutela della posizione degli azionisti una norma secondo cui l’eventuale eccedenza del ricavato della vendita dell’ente ponte dovesse essere destinata all’ente creditizio originario o alla sua massa fallimentare. L’Autore, nel condividere parzialmente la ricostruzione della Corte, rileva che, in ogni caso, sia necessario verificare il rispetto di un generale principio di neutralità economica, in astratto e in concreto, e che può consistere anche nel principio del NCWO. E qui, la conclusione che la limitazione può essere proporzionale solo quando i soggetti interessati sono stati messi davvero in una posizione di indifferenza rispetto all’esperimento della misura di risoluzione

    Profili di crisi degli Early Warnings Tools. Spunti di riflessione dall’Intelligenza Artificiale

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    This essay analyzes the implementation of Early Warning Tools provided by Directive (EU) 2019/1023 in the Italian Insolvency Code and, in more detail, the alert mechanisms provided by the Italian legislator. The aim of the paper is to evaluate the effectiveness and efficiency of these mechanisms and to analyze the possibility of using and implementing predictive tools or artificial intelligence algorithms, whether internal or external to the company, for the early prediction of crisis or pre-crisis states.Il lavoro analizza l’implementazione degli Early Warning Tools previsti dalla direttiva (UE) 2019/1023 nel Codice della crisi e, più in dettaglio, l’istituto dei meccanismi di allerta (o anche “alert mechanisms”) previsti dal legislatore nazionale. Il fine del lavoro è quello di valutare l’efficacia e l’efficienza di questi meccanismi, esplorando la possibilità di impiegare e implementare strumenti predittivi o algoritmi di intelligenza artificiale, interni o esterni all’impresa, per la previsione anticipata degli stati di crisi o pre-crisi
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