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Il diritto processuale europeo e gli Stati terzi: considerazioni, anche de iure condendo, a margine di un recente Convegno
La relazione conclusiva occasionata dal simposio utinense sullo stato dell’arte dei regolamenti
europei di diritto processuale civile internazionale, soggetti a monitoraggio periodico e
riesame legislativo a cadenza decennale, prende posizione sul controverso ambito di
applicazione del potere discrezionale di sospensione del processo conferito al giudice europeo
prevenuto quando la medesima lite penda davanti al giudice di uno stato terzo. L’A. conduce
quindi una panoramica ad ampio raggio sulle futuribili novità de iure condendo del
regolamento in materia civile e commerciale. Oltre alla proposta di universalizzare le regole
di giurisdizione uniformi del Reg. Bruxelles I-bis, già prefigurata, ed in nuce attuata, nel
passaggio dal Reg. 44/2001 al Reg. 1215/2012, si delinea lo scenario di una adesione da parte
della UE alla Convenzione de l’Aja del 2019 sul mutuo riconoscimento delle sentenze straniere.
Sullo sfondo, il bisogno di una maggiore uniformazione dei diritti processuali nazionali.
These concluding remarks delivered at a symposium on European regulations on jurisdiction
and recognition of judgments in civil and commercial matters and third states, periodically
monitored and re-evaluated every ten years, take a stance on the debated scope of application
of the discretionary power of stay of proceeding granted to Member state courts if the same
action is already pending before the court of a third state. The author then enquires
prospective amendments and improvements to the Brussels I-bis Regulation. Besides the
envisaged universalization of the uniform rules of jurisdiction in civil and commercial matters,
anticipated and partially enacted by the former recast, a possible accession by the EU to the
2019 Hague Convention on recognition and enforcement of foreign judgments is looming at
the horizon. The quest for a further harmonization of national procedure law remains in the
background
Azione sociale di responsabilita` contro l’amministratore-dipendente e giurisdizione internazionale
Neither the Brussels I Regulation nor the Brussels I Recast provide special rules to allocate jurisdiction among Member States’ courts over liability actions brought by a company against its managers for wrong- ful conduct or breach of the duty of properly managing the company. In the case at hand the plaintiff company sued its manager, who was domiciled in another Mem- ber State, also in his capacity of director, alleging a breach of the individual employment agreement. Thus bringing several claims against the same defendant. The annotated decision by the ECJ clarifies that liabi- lity actions for breach of managerial duties under the company law of a Member State fall within the notion of «matters relating to a contract» and elucidates how the place of performance of managerial duties shall be determined. Furthermore, the ECJ answers the que- stion of which rule shall prevail between Articles 5, no. 1, and 18-21 Reg. 44/2001 if several claims are brought against the same defendant, each based on a different contract entered into between the defendant and the claimant. Lastly, the ECJ specified to what ex- tent the protective forum for labour disputes shall ap- ply, when the director is also a shareholder of the com- pany. Notwithstanding the carefully drafted decision of the ECJ, a few issues, analysed by the Author, remain unclear, regarding jurisdiction over damages claims brought by third parties such as company’s creditors and liability actions brought against de facto managers
Off Her Throne and Unarmed: the Humble, yet Noble Visage of Justice and Her Restless Servants
The title should not sound too iconoclastic to jurists’ ears. At least not to expert procedural lawyers, mindful of the scholarly debate on the notion of justice and the goal of process (especially of civil process) arose in Germany and Italy, at the end of the nineteenth century. As the raising demand for jurisdic- tional performance posed new challenges to the judicial administration of those States, scholars were confronted with issues such as “unjust” decisions, the perpetuation of judicial mistakes in res judicata judgments, and the principle of party disposition in the choice of appealing wrong decisions. Such a profound and introspective debate, came to put into question even centuries old dogmas, such as the olden maxim “res judicata pro veritate habetur.” Following that foundational juridical debate, the conventional “tools” the female figure of Justice is often displayed with, be they depicted in a XV century engraving or in a XX century sculpture outside a courthouse,1 do appear to modern observers as nothing but misleading attributes of Justice. In this article, we propose to enquire into the origins of the conceptual trompe l’oeuil attached to the icono- graphic imagery of Justice; to demonstrate how the widespread representation of Justice in figurative arts is ultimately flawed by political overtones and distant from the truly essence of the jurisdictional phenomenon; and to show how a few exceptions of artworks and famous literary trials come much closer to grasping the essence of Justice through due process, and are way more instructive than its deified and standardized allegory
L’onere di mediazione grava sul creditore opposto: non un caso di overruling
Under Italian mediation law, mediation is not a requirement to obtain an ex parte judicial order of
payment. Mediation only becomes mandatory if the debtor opposes the payment order, thereby
transforming the special ex parte proceedings in a regular lawsuit on the creditor’s claim. The
Supreme Court newly decides the issue of which party shall bear the burden of starting mediation
and the consequences of failure to make such attempt
Profili processuali degli illeciti via internet. I. Giurisdizione, competenza, onere della prova
Il primo volume dell’opera indaga i problemi e lo stato (arretrato o no) dell’arte sul tema della giurisdizione internazionale di cognizione e a seguire della competenza territoriale su domande giudiziali deducenti diritti di obbligazione nascenti da illeciti civili o da contratti telematici, siccome sempre più spesso “compiuti” attraverso internet. Particolare attenzione è dedicata alle liti da violazione dei diritti della personalità e di proprietà intellettuale, nonché da illecito trattamento di dati personali, in relazione alle quali ultime si affaccia, anche a livello europeo, la previsione di una litigation collettiva o di classe. La trattazione assume l’angolo visuale del giudice italiano, che su eccezione del convenuto o d’ufficio debba risolvere le due fondamentali (in questa specie di litigation cross-border) questioni pregiudiziali di rito. Verrà così esaminata la ricca e vincolativa glossa della Corte europea di Lussemburgo, sul foro speciale dell’illecito aquiliano (art. 7, n. 2, Reg. Bruxelles I-bis), anzitutto; ma anche sul foro protettivo del consumatore e sul forum prorogatum, che l’avvento di internet nella contrattazione a distanza tra imprese mette alla prova, per quanto concerne requisiti di forma e validità di clausole stipulate online. Senza tralasciare i più recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali attinenti ai nuovi titoli di giurisdizione uniformi, taluni a vocazione universale, posti dal diritto europeo sostanziale (ad es. dal Reg. 2016/679 sulla protezione dei dati personali). Con gli strumenti del diritto processuale e della comparazione giuridica verranno indagate altresì le implicazioni delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia su istituti processuali classici e indirizzi pretori invalsi, quali oggetto del giudizio e del giudicato, minima unità azionabile e c.d. divieto di frazionamento; principio dispositivo e potere di riduzione o di contenimento della domanda entro i limiti di competenza del giudice; principio di prospettazione e onere della prova dei fatti che fondano la giurisdizione. Verranno, infine, sottoposti a revisione critica taluni disorientamenti affioranti dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito, e indicate le vie per riportare a coerenza sistematica, nel cono delle garanzie previste dall’art. 25 Cost. (e 6 CEDU), le soluzioni da offrire a questioni processuali che nella dimensione litigiosa assunta dalla moderna economia post-capitalistica digitalizzata appaiono vieppiù frequenti, anzi ineludibili e di enorme rilievo sociale oltre che economico. Metodologia da “Quadrivio”: diritto processuale civile (da cui l’autore proviene), diritto civile, diritto internazionale privato e diritto delle nuove tecnologie affluiscono alle “piazze” giurisdizionali, vecchie (più spesso) e nuove. Ai profili relativi alla natura delle azioni a tutela dei nuovi diritti, struttura del processo, poteri delle parti e del giudice, limiti oggettivi e soggettivi del giudicato, sarà dedicato il secondo volume dell’opera
SULLA SEQUESTRABILITÀ DEI CANONI LOCATIZI PERCEPITI DAL TER- ZO PROPRIETARIO CONVENUTO NELLA AZIONE REVOCATORIA ORDI- NARIA
L’abuso del processo nella prospettiva del diritto eurounitario
Premessa metodologica. – 2. Irricevibilita` del ricorso abusivo ai sensi dell’art. 35 CEDU: in tale disciplina processuale embrionale la generica nozione di «abusivo» intercetta altrettante ipotesi di inammissibilita`, improcedibilita` e nullita` tipizzate nei codici di procedura civile. – 3. Critica alla giurisprudenza italiana che ultroneamente discorre di abuso in casi di inammissibilita` della domanda o della azione esecutiva, che non esigono forzature delle categorie tradizionali. – 4. Disambiguazione della nozione di «abuse of the court’s process» nel diritto processuale civile inglese. – 5. L’«abuse of (pre-trial) discovery» e` figura a se ́ stante, non riconducibile all’abuso del processo, piu` affine semmai all’abuso del diritto sostanziale. – 6. Rifiuto della nozione di abuso del processo da parte della Corte di Giustizia per debellare «tattiche processuali scorrette» in seno allo spazio giudiziario europeo. 7. – La sentenza «additiva di principio» Go- thaer, per estendere ai processi pendenti la nuova regola della priorita` decisoria del giudice del forum prorogatum pur se adito per ultimo, introdotta dal Regolamento Bruxelles I-bis, ed altri correttivi legislativi alla disciplina eurounitaria. – 8. Controver- sie in materia di proprieta` intellettuale ed azioni di accertamento negativo della con- traffazione. Cenni alla giurisprudenza franco-tedesca, che ammette le c.d. anti-anti suit injunctions, quale forma di contro-cautela il cui fondamento non viene ravvisato nella reazione sanzionatoria a un abus d’action en justice. – 9. Abuso del processo e proce- dimenti antitrust: il coordinamento tra processo comunitario di impugnativa di deci- sioni della Commissione e processo nazionale e` imperniato piuttosto sulla figura della sospensione necessaria per pregiudizialita` amministrativa. – 10. Divieto di aiuti di stato e processo civile, togato o arbitrale, in frode a decisioni della Commissione: la Corte di Giustizia non grida all’abuso, ma fa leva sul rigoroso rispetto dei limiti oggettivi del giudicato, che si forma solo sul diritto soggettivo o sulla singola pretesa dedotta in giudizio. – 11. L’azione di classe europea: inerzia del formante legislativo da ingiusti- ficato timore di abusi del processo ai danni delle multinazionali. – 12. Conclusioni demitizzanti ma non nichilistiche. Il «parlatorio» del Civil Justice Council inglese come modello virtuoso per fornire correttivi e risposte aderenti alle esigenze della prassi
Profili processuali degli illeciti via internet. II. Onere della prova e azioni
Le teorie sull’atteggiarsi dell’onere probatorio, inteso sia quale criterio di ripartizione dei carichi dimostrativi tra le parti, sia quale standard di convincimento del giudice, trovano un eccellente banco di prova nel processo civile scaturente da liti relative ad atti illeciti compiuti attraverso internet. Così come nel primo volume dell’Opera, si è scelto di focaliz- zare l’attenzione su fattispecie illecite in cui il danno-evento si verifica online o affioranti da negozi che tramite la rete si perfezionano e ricevono esecuzione. Queste rappresentano tuttora l’elemento più corposo della categoria degli illeciti via internet, anche se all’orizzon- te, neanche tanto lontano, già si stagliano nuove tipologie di illeciti, relativi ai più svariati impieghi dell’Intelligenza Artificiale, ad es. combinata con beni materiali (c.d. Internet of Things), e su cui, allo stato, il processo legislativo eurounitario è in atto. Di alcune delle più recenti proposte si è comunque voluto dare conto, poiché anche da tali fermenti de iure condendo emerge una precisa concezione dello scopo della giurisdizione e del processo civile, sempre meno “autonomo” in ragione del crescente influsso del diritto eurounionale, con apprezzabili ricadute sul tema di indagine.
Quattro ambiti tematici, tra vari possibili altri, vengono dunque prescelti per la loro atti- tudine a secernere casi clinici afferenti al riparto dell’onere probatorio, di pari passo a una nuova terminologia: liti da inadempimento di contratti di fornitura di servizi o contenuti digitali, nonché da prodotti (materiali) difettosi acquistati tramite piattaforme digitali; liti da violazione del diritto alla protezione dei dati personali (profilazione illecita, fughe di dati); liti nei confronti di hosting provider ed access provider, derivanti da violazioni di diritti autorali o di privativa consumate sulla rete (take-down injunctions; website blocking e c.d. ingiunzioni dinamiche); liti nei confronti dei caching provider (i motori di ricerca) derivanti da violazioni dei diritti della personalità (diritto all’oblio e c.d. deindicizzazione). In ciascuno di questi diversi ambiti tematici, la individuazione dei fatti rilevanti per la produzione degli effetti giuridici appare complicata dall’avvento di nuovi strumenti nor- mativi uniformi o armonizzanti, che solo a prima vista sembrano offrire soluzioni sicure a problemi classici. Il tentativo di fornire risposta a tali nuovi quesiti, di elevato spessore te- orico-sistematico, diventa occasione per verificare anche quanto viete teoriche sulla natura del diritto di azione condizionino il dibattito attuale sull’onere della prova. La indagine è così, necessariamente, estesa alle azioni esperibili per soddisfare il bisogno di tutela giuri- sdizionale dei singoli, utenti o fruitori di servizi, titolari di posizioni giuridiche soggettive nei confronti dei nuovi protagonisti della economia digitale
Il giudice garante del contraddittorio: il novellato art. 101 c.p.c. e i riflessi in materia di invalidità processuale
Il nuovo inciso dell’art. 101, comma 2°, c.p.c. recita: «Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta [d’ufficio o su eccezione di parte?] che dalla sua violazione è derivata una lesione [formale o sostanziale?] del diritto di difesa, adotta [doverosamente] i provvedimenti opportuni». La formula legislativa evoca l’idea che al giudice competa il ruolo di primo garante del rispetto del contraddittorio in seno al processo giurisdizionale, che si dipana nella intelaiatura legale semi-rigida dei riti. Quale delle tre/quattro opzioni interpretative affacciate dalla dottrina intercetta o meglio riflette la mens legis
QUANDO È VIZIO INVALIDANTE - LA MANCATA INTEGRAZIONE - DEL CONTRADDITTORIO - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA: - LITISCONSORZIO NECESSARIO E MOTIVAZIONE PER RELATIONEM: - QUANDO SI PUÒ (E QUANDO SI DEVE) FARNE A MENO?
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 21071/2017, torna a fare applicazione del principio di diritto “salvifico”, che dispensa la Suprema Corte dal dichiarare la nullità dell’intero processo, per mancata integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari, là dove società e soci abbiano impugnato autonomamente l’atto impositivo unitario e poi le cause siano progredite, con esiti decisori casualmente eppure sempre conformi, sino in Cassazione. Nel caso di specie, tuttavia, le varie cause parallele erano state decise in appello da Sezioni diverse della Commissione regionale e per giunta quella promossa dalla società veniva decisa attraverso il richiamo per relationem alla motivazione delle sentenze rese nelle cause promosse dai soci, ma neppure prodotte in causa dalle parti del giudizio “pregiudicato”
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