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    Sul potere della Commissione europea di ritirare una proposta legislativa e sui suoi riflessi sugli equilibri istituzionali nel diritto dell'Unione europea

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    L'articolo si propone di commentare la sentenza del 14 aprile 2015, nella causa C-409/13, con cui la Corte di Giustizia ha risolto un antico contrasto di tesi giuridiche (e politiche) tra il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, avente ad oggetto la questione se quest’ultima possa ritirare una proposta legislativa e, se sì, a quali condizioni e in quali casi. Respingendo il ricorso del Consiglio, la Corte ha risolto il conflitto a favore della Commissione, ma ha anche dato alcune indicazioni riguardo a requisiti di ordine sia procedurale che sostanziale che devono essere rispettati ai fini di un “legittimo” esercizio del potere di ritiro. L'articolo si propone anche di sottolineare il ruolo che la Corte ha riservato a se stessa nell’equilibrio istituzionale, ruolo che si ricollega al particolare valore che la Corte assegna al principio di leale cooperazione ed agli accordi interistituzionali.The aim of this article is to explore the power of the European Commission to withdraw proposals that it has submitted to the Council and the European Parliament and the limits surrounding this power, in light of the Judgment ECJ of 14 April 2015, in case C-409/13

    Il protocollo italo-albanese del 6 novembre 2023, ovvero il colonialismo eterno

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    L'articolo propone una riflessione critica sul Protocollo tra Italia e Albania, che viene analizzato come un fenomeno di estensione “extraterritoriale” del potere sovrano dello Stato. In questa prospettiva, si sostiene che la logica alla base dell'accordo può essere considerata “neocoloniale”, consentendo all'Italia di esercitare poteri di governo, tipici della sovranità, sul territorio albanese. Questa configurazione giuridica richiama i precedenti storici delle concessioni coloniali, e solleva la questione della natura giuridica delle cd. "cessioni in affitto" di territori nel diritto internazionale.This article proposes a critical reflection on the Protocol between Italy and Albania, which is analysed as a phenomenon of “extraterritorial” extension of State sovereign power. From this perspective, it is argued that the logic behind the agreement can be deemed ‘neo-colonial’, as it allows Italy to exercise governmental powers, typical of sovereignty, over Albanian territory. This legal configuration recalls the historical precedents of colonial concessions and reopens the question of the legal nature of the leases of territory under international law

    Il ruolo del Consiglio europeo nella Brexit

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    Il Consiglio europeo ha svolto un ruolo di primo piano nella Brexit. L’articolo cerca di spiegare che questo ruolo è stato più ampio rispetto a quello espressamente conferito dall’art. 50 TUE per affrontare poi due problemi: nello svolgere questo ruolo il Consi- glio europeo ha agito solo come istituzione dell’Unione europea o anche come vertice di capi Stato? E ha rispettato il principio dell’equilibrio istituzionale?The European Council has been playing a leading role in Brexit procedure. This article aims at showing how this role does not simply reflect the powers explicitly assigned to the European Council under Article 50 TEU. Two more questions are addressed: In performing its role has the European Council acted as an institution of the European Union or also as a summit of Heads of State or Government? Has the European Coun- cil respected the principle of the institutional balance

    La questione del confine italo-francese sul Monte Bianco

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    Even though the common interest of France and Italy in relation to their Alpine border should be enhancing co-operation on cross-border issues (such as improving climate change adaptation as well as preventing and managing risks) a dispute on the delimitation of the border in the area around Monte Bianco has arisen in last years. As any other international dispute on territorial borders, it presents three different plans of analysis: the interpretation of boundary treaties and their official maps; the legal weight of “other” maps; the relationship between the boundary treaty and subsequent practice of the Parties (above all the relevance of effectivités). This article shortly discusses these questions and suggests that the course of the boundary line follows the crest of the mountain

    Il principio del non refoulement tra controllo dell'accesso al territorio dell'Unione europea e protezione dei diritti umani

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    Nonostante il non-refoulement sia un principio cardine del diritto internazionale dei rifugiati, il suo preciso ambito di applicazione e l’esatta individuazione degli obblighi a carico degli Stati sono oggetto di incertezza per la tensione costante tra due opposte tendenze. In quanto espressione di un valore umanitario fondamentale, sono fiorite interpretazioni estensive, ma, in quanto limite al potere sovrano dello Stato di regolare l’accesso al territorio, sono emerse tendenze di segno restrittivo. L’articolo presenta la politica comune di asilo come sottoposta alla stessa tensione e ne descrive per grandi linee gli aspetti che costituiscono un ampliamento della protezione offerta dal diritto internazionale e quelli che s’inseriscono, invece, in linee di tendenza restrittive.While being a key-concept on which the international law of refugees is based, the exact scope of application of the principle of non-refoulement and the precise individuation of all the obligations descending from it are still debated. The principle is stretched between two opposite tendencies. On the one side, as the expression of a fundamental humanitarian value, extensive interpretations are flourished; on the other side, as a limitation to the State’s sovereign power to control immigration, restrictive interpretations have been proposed. This paper suggests that the EU common policy on asylum is exposed to the same tension. It accordingly outlines those aspects of the EU policy that can be considered as expansions of the protection afforded by international law, and those aspects that can be considered as restrictive interpretative practices, gaps, or ambiguitie

    Openness Towards European Law and Cooperation with the Court of Justice Revised : the Bundesverfassungsgericht Judgment of 21 June 2016 on the OMT Programme

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    La sentenza della Corte costituzionale federale tedesca del 21 giugno 2016 sul programma di "Outright monetary transactions" della Banca Centrae Eurpea conferma un atteggiamento di recente assunto da questa Corte, nell'ambito della cd. procedura di controllo ultra vires, di minore cooperazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea. La Corte costituzionale federale tedesca, infatti, per quanto basi la propria pronuncia sulla senenza resa in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia nel caso Gauweiler il 16 giugno 2015, crtica duramente il ragionamento seguito da quest'ultima. Inoltre, benché la Corte tedesca riconosca alla sentenza pregiudiziale effetti giuridici molto ampi, rafforza in realtà le sue prerogative nei confronti della Corte di giustizia.The Judgment of the Federal Constitutional Court (FCC) of 21 June 2016 on the OMT Programme can be considered as the reaffirmaion of a recent, less cooperative, approach of his Court towards the Court of Justice of the European Union (CJEU) in the ultra vires review procedure. Indeed, while basing its decision on the CJEU 's Gauweiler preliminary ruling of 16 June 2015, the FCC criticizes harshly the legal reasoning followed by the CJEU therein. Moreover, the FCC attributes broad legal effects to Gauweiler, but, in so doing, it strenghtens ts prerogatives towards the CJEU

    Le protezioni complementari in Italia e i trattati in materia di diritti umani dopo la conversione in legge del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20: una questione d'interpretazione

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    International human rights treaties may require States parties to allow migrants to remain within their territory, even on grounds that differ from those established under the 1951 Geneva Convention or under the EU ‘qualification’ Directive. These ‘complementary’ forms of international protection can-not be considered as merely based on compassionate grounds entirely left to domestic law, as they have their source in human rights protected by international law. The Italian Decree-Law 10 March 2023, No. 20, converted by Law 5 May 2023, No. 50, significantly reduces the possibilities for mi-grants to accede to complementary forms of protection. However, both public administration and national judges can alleviate the impact of these new rules by interpreting them in conformity with international human rights treaties (as well as Italian Constitution). To the same end, national judges can also stress the lack of a clear intent, by Italian Parliament, to supersede international obligations in this field

    IL LATO OSCURO DEL DIRITTO NELLA CRIMINALIZZAZIONE DEL SOCCORSO IN MARE

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    L’ideale dell’integrità del diritto come definito da Ronald Dworkin, per cui una serie di valori di fondo condivisi da tutti gli attori in gioco garantiscono comunque che il margine per l’arbitrio delle autorità preposte all’elaborazione e all’applicazione del diritto sia limitato, appare oggi sempre più, per l’appunto, un ideale. È il lato oscuro del diritto, invece, che apre a margini di incertezza rilevanti per i quali è sempre più controverso definire e difendere giuridicamente le azioni commesse in circostanze determinate, quello che sembra in molti contesti prevalere. Il presente Special Issue, esito di un seminario organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo che si intitolava proprio Il lato oscuro del diritto nella criminalizzazione del soccorso in mare, tenutosi l’1 dicembre del 2020, affronta la complessità di questo tema da una prospettiva specifica e situata, che potrebbe di primo acchito apparire quasi residuale: quella, appunto, della criminalizzazione delle attività di ricerca e soccorso condotte nel Mare Mediterraneo centrale da soggetti privati e, in particolar modo, dalle Organizzazioni non governative (ONG)

    Chi controlla il rispetto delle norme e come

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    Chi controlla se le norme vengono rispettate? Secondo quali modalità ciò avviene, in un ordinamento giuridico che, diversamente da quelli statali, non dispone di strutture amministrative in grado di vigilare sul comportamento dei consociati, né di un potere giudiziario deputato all’accertamento del diritto? Il capitolo esamina meccanismi di monitoraggio sul rispetto delle norme e mezzi - giurisdizionali e diplomatici - di soluzione delle controversie. Dopo aver descritto il quadro generale di riferimento, il capitolo si sofferma su come i suddetti meccanismi si articolano in cinque specifici settori di regolamentazione internazionale.Who checks whether the rules are respected? How does this happen, in a legal system which, unlike states, does not have general administrative structures to monitor the behaviour of citizens, nor a judicial power to ascertain the law? The chapter analyzes mechanisms for monitoring compliance and means - judicial and diplomatic - of dispute resolution. After describing the general framework, the chapter focuses on how these mechanisms are articulated in five specific areas of international regulation

    Chi fa e come si fanno le norme

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    Il capitolo esamina i modi di produzione giuridica nel diritto internazionale a partire da una prospettiva teorica che pone al centro dell'attenzione i fenomeni dell'istituzionalizzazione e della settorializzazione dell'ordinamento. L'idea di fondo e che siffatti fenomeni caratterizzino il diritto internazionale a partire dalla seconda metà del novecento e che da ciò derivi l'esigenza di esaminare, nello studio delle fonti, le specificità dei contesti settoriali sullo sfondo di un quadro generale di riferimento.This chapter analyzes the sources of international law from a theoretical perspective that focuses on two processes characterizing international law after the end of World War II: its progressive institutionalization and division into specific areas of regulation ("settorializzazione"). The basic idea is that such phenomena lead to the need to analyze, in the study of sources, the specificities of sectorial contexts against the background of a general frame of reference
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