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Sub art 8 Legge 17 febbraio 1992, n. 154, Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
La Raccolta del risparmio fra il pubblico e la posizione dell’impresa bancaria nell’ordinamento creditizio ( a proposito della sentenza n. 2579 del 1988 delle Sezioni Unite della Cassazione)
Sub art. 4,5 e 6 Legge 17 febbraio 1992, n. 154, Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
Il reato di usura nei contratti di maturity factoring : un caso limite
Il contributo esamina la complessa applicazione delle norme in tema di usura ai contratti di factoring. Le difficoltà applicative sorgono dalla multiforme configurazione che i contratti di factoring assumono nella prassi.
Le operazioni esaminate dall’Autore sono quelle individuate nella terminologia comune come di “maturity factoring”, le quali si sono particolarmente sviluppate nel settore delle prestazione sanitarie in regime di convenzionamento. Le ragioni di tale diffusione sono dovute al vantaggio che tale tipologia di contratti offre al fornitore dei servizi sanitari di disporre del valore dei propri crediti alla loro scadenza, esigenza questa particolarmente avvertita nel mondo sanitario visto l’endemico ritardo con il quale il Sistema Nazionale paga le prestazioni convenzionate.
L’Autore si domanda se talune operazioni di factoring nelle quali mancherebbe l’elemento finanziario dell’anticipazione, venendo perseguita solo la funzione del trasferimento del rischio dell’ insolvenza del debitore ceduto a carico del factor e quella di gestione dell’incasso del credito, siano assoggettabili o meno alle norme dell’usura.
Alla soluzione del problema l'Autore cerca di pervenire sulla base dell'esame del contenuto che in concreto assumono tali operazioni e degli spunti offerti dalle Istruzioni applicative della Banca d’Italia
L'inquadramento della nullità relativa prevista dall'art.127 T.U.B. nella categoria della nullità relativa.Ricostruzione della disciplina
Le peculiarità della disciplina delle nullità in materia di operazioni bancarie
e finanziare pongono una serie di problemi applicativi non sempre risolti dal
legislatore. Tali problemi spaziano dalla loro rilevabilità di ufficio alla
possibilità di recupero dell’atto o della clausola nulla. La limitazione della
legittimazione attiva al solo cliente dell’intermediario e la sua indistinta
applicazione tanto ai vizi formativi del contratto, tanto al contenuto delle
singole clausole, rendono infatti non sempre applicabili le soluzioni elaboratedalla dottrina con riferimento alla figura della nullità assoluta. L’autore si
propone quindi di risolvere tali problemi applicativi procedendo innanzitutto
all’inquadramento delle nullità del TUB nell’ambito della dicotomia
pandettistica nullità/annullabilità, al fine di chiarire la natura della sanzione e
quindi individuare le modalità operative per gli aspetti non espressamente
disciplinati dal TUB. Il modus agendi delle nullità comminate dal TUB viene
poi ulteriormente approfondito, verificando la sua compatibilità con la finalità
di tutela del cliente dell’intermediario perseguita dal TUB e procedendo ad un
raffronto della disciplina così individuata con quella prevista per le altre figure
speciali di nullità, che sempre più di frequente emergono a livello legislativo
per le ipotesi in cui la finalità della sanzione non è la tutela dell’interesse
collettivo, ma la protezione del contraente supposto debole (cd. nullità di
protezione)
La rilevanza dei collegamenti societari nella disciplina delle crisi dei gruppi creditizi
Commento all'art. 4, co. 3, Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n. 164
L'elaborato si sofferma sulle modifiche apportate dal decreto di recepimento della direttiva MIFID alle regole di comportamento delle imprese di investimento. In particolare, analizza i profili contrattuali in tutti i loro aspetti, sia per quanto riguarda la forma scritta de c. d. accordo quadro, sia per quanto concerne il contenuto del predetto accordo. Quello che sorprende e viene sottolineato nel copmmento è che l'obbkligo della forma scritta, previstop per tutti i servizi di investimento, viene escluso per la consulenza elevata, dal medesimo decreto di recepimento, a rango di servizio principale, il che, nel mentre non risolve, acuisce i problemi della c.d. consulenza sublimale
Commento agli artt.115,116,117,118,119 del Testo Unico bancario.
A distanza di pochi anni dall’intervento legislativo del gennaio 2010 (D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11), la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti (Titolo VI TUB) è stata nuovamente modificata dai D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e 14 dicembre 2010 n. 218.
L’Autore, in una visione unitaria del nuovo doppio intervento correttivo, ne evidenzia la comune matrice. Rileva così che esso si muove in una duplice direzione.
La prima è la uniformazione delle regole di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari a quelle previste per le operazioni di credito al consumo e per i servizi di pagamento (così le modifiche introdotte agli art. 115 e 118). La seconda direzione è il rafforzamento della tutela del cliente della banca sia attraverso la modifica degli strumenti di trasmissione delle informazioni nella fase precontrattuale (così il nuovo art. 116), sia attraverso la limitazione dello jus variandi della Banca ai soli contratti di durata e la sua diversa regolamentazione a seconda che si tratti di rapporti a tempo determinato o indeterminato (così i nuovi art. 117 e 118), sia, per finire, attraverso il condizionamento della facoltà della banca di utilizzare un supporto digitale per la trasmissione delle informazioni in corso di rapporto a un preventivo assenso del cliente (così il nuovo art. 119)
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