1,720,967 research outputs found

    I servizi pubblici in Italia

    No full text
    Un discorso sui servizi pubblici in Italia si snoda necessariamente lungo le linee di evoluzione del ruolo dello Stato nella società, nel senso che la legislazione in materia è stata condizionata dal modo di concepire i compiti dello Stato per il soddisfacimento dei bisogni della collettività via via emergenti nelle diverse fasi dello sviluppo socio-economico del Paese. Nella definizione dei compiti del potere pubblico un momento decisivo è rappresentato dalla promulgazione della Costituzione repubblicana (entrata in vigore nel 1948), la quale indica, fra l’altro, le linee di azione della pubblica amministrazione per garantire l’esercizio dei diritti dell’individuo, costituzionalmente riconosciuti, con ovvi riflessi sul tema dei servizi pubblici. Lo studio analizza la disciplina dei servizi pubblici in Italia nella sua evoluzione, ipotizzando le relative linee di evoluzione alla luce della legislazione più recente, come, in particolare, l’intervento di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (2022), il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (2016), nonché il codice dei contratti pubblici

    Commento all'art. 176 "Oggetto e ambito di applicazione" in materia di partenariato pubblico-privato e concessioni

    No full text
    Nella logica della autonomia ed autosufficienza (“autoconclusività”) del Libro IV del Codice vigente (Cons. Stato, Relazione sullo schema definitivo del Codice, 2022, 10), il co. 1 precisa l’oggetto della Parte II, sui contratti di concessione, la quale, in attuazione della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, prevede la disciplina armonizzata della materia. Più precisamente, l’ambito oggettivo è individuato avendo riguardo alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione (art. 182 ss.) ed alla relativa esecuzione (artt. 188 ss.); per la definizione di contratto di concessione cfr. art. 177, ed art. 2, co. 1, lett. c), dell’All. I.1. (sull’ambito e sulle modalità di applicazione della procedura di rilascio della concessione, in particolare per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici, cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 26 novembre 2024, n. 1441) Per l’individuazione dell’ambito soggettivo occorre fare riferimento alla nozione di ente concedente di cui all’art. 174, co. 2, in relazione anche all’art.1, co. 1, lett. b), dell’All. I.1; cfr. altresì art. 174, co. 5, sulla necessità che i contratti di partenariato pubblico-privato siano stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell’art. 63

    Commento ragionato all'art. 10 "Coordinamento del regime concessorio" in materia di fonti di energia rinnovabile

    No full text
    L'art. 10 del D.Lgs. n. 190/2024 intende porre una disciplina di coordinamento del regime concessorio rispetto al regime amministrativo previsto per la realizzazione degli interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In linea di principio, il coordinamento fra regimi differenti che assumono rilievo per la regolazione di una medesima fattispecie (nel nostro caso, per la costruzione e l’esercizio di impianti FER) può rappresentare l’occasione per soddisfare esigenze di razionalizzazione del quadro normativo di riferimento. È in questa prospettiva, dunque, che la disposizione andrebbe preferibilmente letta, in particolar modo ponendo mente a quanto contenuto nella delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia FER , in forza della quale è stato adottato il D.Lgs 190/2024. Sebbene la legge delega non contempli espressamente il riferimento al necessario coordinamento fra regime concessorio e regime amministrativo degli interventi (il che rileva in quanto i regimi concessori non sono sempre riconducibili ad una disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili), è comunque alla luce delle indicazioni sopra richiamate che pare utile leggere la disposizione in esame, così da verificare se le regole di coordinamento poste siano effettivamente in grado di agevolare l’interpretazione ed applicazione della nuova disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Del resto, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento 2023/435/UE (che esplicitamente valorizza l’integrazione dei procedimenti, secondo quanto già indicato dalla Direttiva 2018/2001/UE), l’obiettivo della riforma è, fra l’altro, quello di accelerare la produzione di energia rinnovabile, attraverso il consolidamento di tutte le norme (e tutti i profili di disciplina) che regolano la promozione delle fonti energetiche rinnovabili (al contempo eliminando le disarmonie tra i vari settori, secondo quanto specificato nella Relazione Illustrativa al TUF)

    Commento all'art. 177 "Contratto di concessione e traslazione del rischio" in materia di partenariato pubblico-privato e concessioni

    No full text
    Per effetto del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, il “Correttivo”) la nuova formulazione del co. 3 dell’art. 177 risulta maggiormente coerente con le indicazioni della Direttiva cit., che non include i “fattori eccezionali” tra quelli rientranti nel rischio operativo (cfr. Cons. Stato, Adunanza Commissione Speciale del 27 novembre 2024 (2 dicembre 2024, n. 1463); diversamente, nell’originaria formulazione il co. 3 cit. stabiliva che il rischio di gestione rilevante fosse quello derivante da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti (sopravvenienza di accadimenti imprevisti (sicché l’originaria locuzione risultava più restrittiva rispetto alla Direttiva cit., non contemplando, ad es., le ipotesi di circostanze preesistenti ma ignote alle parti)

    Illegittima conformazione del potere regolatorio in materia tariffaria ed effetti dell'annullamento giurisdizionale

    No full text
    Il commento analizza la portata dell’effetto conformativo dell’annullamento giurisdizionale nei confronti di prescrizioni ministeriali illegittime in quanto invasive della sfera di competenza dell’ARERA in materia tariffaria. In particolare, viene svolta una riflessione critica nei confronti di una recente indirizzo del Giudice amministrativo secondo cui, in caso di sentenza di annullamento fondata sull’accertamento di un vizio di incompetenza del Ministero rispetto a talune prerogative della competente Autorità di regolazione, residuerebbe un totale spazio in sede di rinnovazione della procedura in capo all’Autorità, avendo il Giudice amministrativo censurato proprio il mancato esercizio delle attribuzioni riservate all’Autorità stessa

    Gestione economico-contabile ed approvvigionamento

    No full text
    A partire dai primi anni ’90 del secolo scorso, nell’ambito di un più ampio processo di riforma dell’organizzazione (d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80) e dell’attività (legge 7 agosto 1990, n. 241) della pubblica amministrazione, finalizzato a rendere la sua azione maggiormente efficace, efficiente ed economica, in coerenza coi principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), il Legislatore è intervenuto anche in materia sanitaria procedendo ad un graduale riordino della relativa disciplina (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517; d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229). L’obiettivo in tal modo perseguito era quello di assicurare una progressiva razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, eliminando sprechi e disfunzioni delle strutture e delle attività connesse alla prestazione di servizi sanitari, a garanzia del cittadino e del principio di equità distributiva; in questa prospettiva, per razionalizzare l’uso delle risorse, venivano altresì rafforzate le modalità di controllo e verifica delle prestazioni (legge delega 30 novembre 1998, n. 419). In particolare, nel quadro di un disegno riformatore ispirato, per significativi profili, a principi e regole analoghe a quelle operanti nel settore privato, i suindicati obiettivi sono stati perseguiti nel settore sanitario tramite innovazioni normative che hanno riguardato anzitutto la struttura organizzativa dei soggetti coinvolti; del resto, l’assetto di ente ha inevitabili ripercussioni sui risultati del suo operato. Più precisamente, con il d.lgs. n. 502 cit. si è avviato un processo che ha condotto alla «regionalizzazione» del sistema ed alla «aziendalizzazione» degli enti coinvolti, con non trascurabili conseguenze riguardanti la loro gestione economico-finanziaria e patrimoniale, il sistema della contabilità ed i meccanismi di controllo c.d. gestionale. Si tratta di profili che, peraltro, risultano strettamente connessi con le particolari procedure da osservare ai fini dell’approvvigionamento (specie di beni e servizi): anche queste, infatti, come è facilmente intuibile, sono in grado di impattare su un ottimale utilizzo delle risorse disponibili e, dunque, sull’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa rivolta alla tutela della salute

    Nota redazione in tema di denuncia di inizio attività e giurisdizione esclusiva amministrativa (TAR Abruzzo, 23 gennaio 2003, n. 197)

    No full text
    La nota redazione analizza la giurisprudenza in materia di denuncia di inizio attività e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativ

    Diritto all'acqua e potere pubblico di pianificazione, programmazione e regolazione

    No full text
    Il saggio tratta dell’evoluzione che ha riguardato il c.d. diritto all’acqua, nonché delle modalità di gestione della risorsa idrica e delle pretese riguardanti l’accesso all’acqua, anche in relazione all’integrità del patrimonio idrico (ambientale). In effetti, a prescindere dalla positivizzazione di un individuale diritto alla salubrità dell’ambiente (di cui si dubita anche dopo le recenti modifiche agli art. 9 e 41 Cost.), alla luce della possibilità per il singolo di vantare pretese giuridicamente rilevanti rispetto a specifici elementi costituivi del sistema ambientale (specie in ragione dei riflessi negativi sulla salute), oggi pare possibile affermare l’esistenza di un vero e proprio diritto all’accesso all’acqua, inteso come aspettativa soddisfacibile perché protetta. Più precisamente, il diritto in questione, invero già contemplato in alcune legislazioni in materia di risorsa idrica, sembra trovare ulteriore riconoscimento grazie alle recenti regole previste per garantire la “qualità” delle acque destinate al consumo umano (d.lgs. n. 18/2023)

    "Contratto di concessione e traslazione del rischio" in materia di contratti di concessione (Commento all'art. 177, d.lgs. n. 36/2023)

    No full text
    La lettura combinata del co. 1 dell’art. 177 e dell’art. 1, co. 2, lett. c), All. I.1 fornisce gli elementi che qualificano il contratto di concessione, distinguendolo in particolare dall’appalto pubblico, con quel che ne consegue in ordine alla disciplina applicabile. Sul punto il Codice si allinea a quanto previsto dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (Considerando nn. 18, 19 e 20; art. 5, n. 1), e si pone in linea di sostanziale continuità con la previgente disciplina (art. 3, co. 1, lett. zz); art. 165, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), tuttavia eliminando alcuni dubbi interpretativi sorti in passato di cui si dirà; lo scopo è assicurare certezza giuridica in materia, e favorire l’estensione delle forme di partenariato pubblico-privato (PPP), rendendo le relative procedure effettivamente attrattive per amministrazioni, operatori economici, investitori professionali (art. 1, co. 2, lett. aa), l. 21 giugno 2022, n. 78). Il contratto di concessione (che è a titolo oneroso e stipulato per iscritto a pena di nullità) si configura quando: i) il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo; ii) il concessionario assume il c.d. rischio operativo (dal lato della domanda e/o dell'offerta, secondo le relative definizioni di cui al co. 1) legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi (cfr. altresì art. 174, co. 1, lett. d)). L’allocazione dei rischi è “in funzione della capacità delle parti di valutare, controllare e gestire” le fasi di sviluppo del progetto (Cons. Stato, sez. I, parere 28 aprile 2020, n. 823, in part. § 2). Nella concessione al rischio di costruzione proprio anche dell’appalto (ovvero il rischio legato ai ritardi nella consegna, ai costi addizionali, a standard inadeguati), si aggiunge -necessariamente- il rischio operativo; mentre, in caso di appalto pubblico, il rischio per il privato è solo quello di costruzione, vale a dire il rischio imprenditoriale derivante dalla errata valutazione dei costi di costruzione rispetto al corrispettivo dovuto a seguito dell’esecuzione dell’opera (Cons. Stato, Relazione sullo schema definitivo del Codice, 2022, 210; Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2023, n. 1042; Corte Giustizia UE, 15 ottobre 2009, causa C-196/08; Id., 13 novembre 2008, causa C 437/07; CARTEI, Rischio e disciplina negoziale nei contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2018, 599 ss.; FRACCHIA, Concessione amministrativa, in Enc. dir., Annali, Milano, 2007). Nel vigente Codice non si riscontrano più le definizioni di rischio “di costruzione”, “di disponibilità” e “di domanda”, che la previgente legislazione cit. indicava come tipologie di rischio (art. 3, co., lett. aaa), bbb), ccc)), il che, se risulta coerente con la Direttiva cit. (Considerando n. 20), non esclude che la precedente classificazione dei rischi possa conservare una sua rilevanza in sede di elaborazione dei bandi-tipo o dei contratti-tipo da parte di ANAC (art. 222, co. 2) e nella prassi (per l’esemplificazione dei rischi “di costruzione”, “di disponibilità” e “di domanda”, cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 19 maggio 2022, recante “Obblighi di comunicazione in materia di partenariato pubblico-privato”, in part. § 1.1)

    Los servicios públicos en Italia

    No full text
    Un discorso sui servizi pubblici in Italia si snoda necessariamente lungo le linee di evoluzione del ruolo dello Stato nella società, nel senso che la legislazione in materia è stata condizionata dal modo di concepire i compiti dello Stato per il soddisfacimento dei bisogni della collettività via via emergenti nelle diverse fasi dello sviluppo socio-economico del Paese. Nella definizione dei compiti del potere pubblico un momento decisivo è rappresentato dalla promulgazione della Costituzione repubblicana (entrata in vigore nel 1948), la quale indica, fra l’altro, le linee di azione della pubblica amministrazione per garantire l’esercizio dei diritti dell’individuo, costituzionalmente riconosciuti, con ovvi riflessi sul tema dei servizi pubblici. Lo studio analizza la disciplina dei servizi pubblici in Italia nella sua evoluzione, ipotizzando le relative linee di evoluzione alla luce della legislazione più recente, come, in particolare, l’intervento di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (2022), il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (2016), nonché il codice dei contratti pubblici
    corecore