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    Massa, Antonio

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    Antonio Massa, notaio, avvocato e autore di un buon numero di opere giuridiche, fu attivo nel XVI secolo a Roma, dove esercitò l’avvocatura ai massimi livelli. All’attività professionale egli affiancò una nutrita produzione scientifica, dando alle stampe trattati su argomenti disparati, la cui diffusione è testimoniata dalle edizioni che si succedettero per tutto il XVII secolo. La figura che emerge dalle opere del Massa è quella di un giurista, da un lato, pienamente partecipe della temperie umanistica, ammiratore di Alciato e frequentatore dei circoli umanistici romani, dall’altro, attento alle esigenze della prassi giudiziaria e dunque, inevitabilmente, seguace del paradigma dialettico delle scienze giuridiche.Antonio Massa, notary, lawyer and author of a number of legal works, he was active in the sixteenth century in Rome, where he worked as a lawyer at the highest levels. Professional activity he joined by a large scientific production, giving the prints processed on diverse subjects, the disclosure of which is demonstrated by the issues that succeeded one another throughout the seventeenth century. The picture that emerges from the works of Massa is that of a lawyer, on the one hand, a full participant in the climate humanist, an admirer of Alciato goer and humanist circles Romans, on the other hand, attentive to the needs of judicial practice and therefore, inevitably, a follower the dialectic paradigm of legal sciences

    Recensione a G. Rossi (a cura di), Il Rinascimento giuridico in Francia. Diritto, politica e storia, Atti del Convegno internazionale di studi, Verona, 29 giugno – 1° luglio 2006

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    Recensione al volume che raccoglie gli atti del convegno citato e che rappresenta un rilevante contributo al dibattito scientifico sul Rinascimento giuridico francese, riunendo, in una prospettiva interdisciplinare, interventi di storici del diritto, storici della cultura classica e storici del Rinascimento

    Lo Stato pontificio nella produzione scientifica di Mario Caravale.

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    I saggi e le monografie dedicate tra il 1974 ed il 2006 da Mario Caravale all'ordinamento temporale della Chiesa formano nel loro insieme un'ampia ed organica trattazione delle istituzioni dello Stato pontificio tra Medioevo ed età moderna, di particolare interesse anche per l'approccio metodologico che caratterizza la produzione scientifica dell'autore

    Lo Stato degli Orsini: statuti e diritto proprio nel ducato di Bracciano. Con edizione critica del ms. 162 della Biblioteca del Senato

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    Formatosi gradualmente a partire dai primi decenni del XV secolo ed elevato a ducato da Pio IV nel 1560, lo ‘stato’ degli Orsini di Bracciano era un dominio vasto e territorialmente coerente, situato immediatamente a nord della città di Roma, nella provincia del Patrimonio, e comprendente diverse comunità. Fino alla fine del Seicento esso costituì un’entità sostanzialmente autonoma, nella quale al barone spettava la piena potestà di governo, mentre l’ingerenza dell’autorità centrale era limitata alla riscossione delle imposte camerali. Nello ‘stato’ di Bracciano la redazione degli statuti che regolavano la vita delle comunità avvenne in epoca relativamente tarda, così come in altri comuni rurali del Lazio. Tuttavia la compilazione degli statuti nel dominio degli Orsini non si verificò in seguito alle richieste della popolazione, bensì su iniziativa dei signori, i quali estesero a tutte le comunità loro soggette il testo di un preesistente statuto di Campagnano oggi perduto. Dall’esame della normativa statutaria, emerge chiaramente come l’esercizio della giurisdizione, in particolare di quella criminale, rivestisse una grande importanza per i baroni romani, i quali erano titolari di prerogative molto ampie, che comprendevano la facoltà di giudicare in appello, infliggere la pena capitale e concedere la grazia. Al prestigio, che il possesso di terre giurisdizionali assicurava, si aggiungeva il fatto che l’amministrazione della giustizia rappresentava anche una fonte di entrate, oltre che un mezzo per controllare il territorio e i suoi abitanti

    La "funzione pratica della giustizia punitiva". Le prolusioni romane di Enrico Ferri

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    Enrico Ferri, fondatore con Cesare Lombroso della scuola criminale positiva negli anni ’70 dell’Ottocento, fu professore di diritto e procedura penale all’Università di Roma dal 1909 al 1929. Dall’analisi delle lezioni inaugurali dei suoi corsi emergono quelli che furono i temi più qualificanti del suo pensiero nei primi decenni del Novecento, in particolare la polemica con gli esponenti dell’indirizzo tecnico-giuridico, i quali sostenevano l’autonomia del diritto penale da discipline ‘esterne’, quali la sociologia e l’antropologia criminale. Le proposte della scuola positiva furono sul punto di trovare applicazione giuridica nel 1919, quando Ferri fu incaricato della redazione di un nuovo codice penale. Il progetto Ferri, concluso nel 1921, non fu mai approvato a causa dell’avvento del fascismo. Ciononostante pochi anni dopo Ferri accolse con favore il progetto Rocco di codice penale del 1927, sostenendo che quest’ultimo aveva recepito alcuni importanti principi positivistici, tra i quali l’introduzione delle misure di sicurezza, e costituiva, dunque, un progresso ripsetto al vigente codice Zanardelli, assicurando con maggiore efficacia la difesa sociale contro la criminalità.Enrico Ferri, founder of the positive school of criminal law at the end of 1870s, held the chair of criminal law at the University of Rome between 1909 and 1929. In the introductory lectures of his courses, he discussed the most characteristic themes of his legal thought, arguing against those criminalists, who wanted to study crime ‘dogmatically’, with the only guide of abstract logic and legal rules. The positive school principles were about to become law in 1919, when the Minister of Justice invited Ferri to take the presidency of a commission that would prepare a project of a new criminal code to replace the one of 1889. The Progetto Ferri was presented in 1921, but it was never adopted because of the political changes. Nevertheless in 1927 Ferri greeted favourably the project of criminal code drafted by the fascist government. In his view, the Rocco project put into effect some of the practical proposals of the positive school and was able to guarantee a better defense of society against criminality

    La Congregazione del Buon Governo dello Stato di Bracciano: un caso di parlamento signorile nel XVII secolo

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    Il saggio porta alla luce, sulla base di un manoscritto finora inedito rinvenuto nell’Archivio storico del comune di Bracciano, l’esistenza di un parlamento signorile attivo nella prima metà del XVII secolo nel ducato di Bracciano, vasto dominio signorile appartenente alla famiglia Orsini e comprendente diverse comunità all’interno dello Stato pontificio. Denominato “Congregazione del Buon Governo delle comunità dello Stato di Bracciano”, con un evidente richiamo alla Congregazione del Buon Governo istituita da Clemente VIII nel 1592, tale organo si differenziava però da quello pontificio, in quanto non era una mera articolazione dell’autorità superiore, in questo caso quella signorile, ma era composto da dodici deputati, in rappresentanza di altrettante comunità facenti parte del ducato. Preposta al controllo sull’amministrazione finanziaria municipale, la Congregazione si occupò regolarmente anche di altre materie, in primo luogo quella statutaria, rappresentando un rimedio alla rigidità degli statuti e rendendone possibili gli adeguamenti alle esigenze contingenti, ma preservandone al tempo stesso la funzione di garanzia delle prerogative delle magistrature cittadine e degli equilibri tra autorità signorile e comunale. Le riunioni della Congregazione del Buon Governo divennero, inoltre, la sede naturale in cui discutere i problemi che riguardavano l’insieme dei territori dello Stato, nonché per esporre eventuali lamentele nei confronti degli agenti del barone ed intervenire nelle dinamiche interne alle comunità. La circostanza che affari interni alle singole località fossero portati all’esame di un organo, che riuniva i deputati di tutte le comunità, conferma che il dominio degli Orsini non era semplicemente la somma di diversi possedimenti signorili, ma costituiva un’entità territoriale unitaria all’interno dello Stato pontificio, la cui autonomia nei confronti del governo centrale si conservò sostanzialmente integra fino alla fine del XVII secolo.The essay brings to light, based on a so far unpublished manuscript found in the Archive of the town of Bracciano, the existence of a parliament stately active in the first half of the seventeenth century in the duchy of Bracciano, vast domain belonging to the noble Orsini family and comprising different communities within the Papal State. Called the "Congregation of the Good Government of the communities of the State of Bracciano," a clear reference to the Congregation of the Good Government instituted by Pope Clement VIII in 1592, this body was different, however, from the Papal States, as it was not a mere articulation of the higher in this case, that noble, but it was composed of twelve members, representing as many communities are part of the duchy. Responsible for checking the municipal financial administration, the Congregation occupied regularly with other materials in the first place that statute, representing a remedy to the rigidity of the statutes and making possible adjustments to contingent needs, but at the same time preserving the function of guarantee the prerogatives of the city magistrates and the balance between elegant and municipal authorities. The meetings of the Congregation of the Good Government became also the natural place in which to discuss the issues that concerned the entire territory of the State, as well as to expose any complaints against agents of Baron and intervene in the internal dynamics of the community. The fact that the individual affairs were brought to the location of an organ, which brought together members of all communities, confirms that the domain of the Orsini was not simply the sum of several noble estates, but was unified territorial entity to 'interior of the Papal States, whose autonomy from the central government was preserved substantially intact until the end of the seventeenth century
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