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Prefazione del curatore della collana
Il volume raccoglie in forma organica le relazioni svolte nel corso dei lavori del V Congresso nazionale della SIRD tenuto presso il Polo didattico trapanese dell'Università di Palermo
La responsabilità civile ad un bivio: i paradigmi italiano ed inglese
Il saggio mette a raffronto gli ordinamenti giuridici inglese ed italiano con particolare riferimento all'istituto della responsabilità civile. Segnatamente, il tema della responsabilità per fatto illecito è affrontato allo scopo di cogliere i punti di contatto e quelli di differenza tra gli ordinamenti considerati e di descrivere i possibili canali di collegamento tra un istituto che ha guadagnato un posto centrale negli ordinamenti giuridici e che ora appare ad un bivio: ulteriore espansione o suo deperimento.
Lo scritto affronta, quindi, le varie anime della civil lability inglese e gli incroci polifunzionali della responsabilità civile in Italia
Ancora oggi «History involves comparison» e viceversa. Marina Timoteo in dialogo con Paolo Grossi in «Grammatiche del diritto»
In oltre un centinaio di pagine di un volume del 2020 intitolato «Gram-matiche del diritto. In dialogo con Paolo Grossi» Marina Timoteo ha con-dotto in porto un’intelligente interlocuzione con uno dei sommi giuristi ita-liani viventi, Paolo Grossi, su numerosi temi che hanno costituito il cuore dell’opera di questo in alcuni decenni: ha così realizzato una molteplicità di risultati positivi ed utili. Il dialogo, che si è dipanato, in calibrata e snel-la continuità, lungo la via della storia giuridica dal medioevo ad oggi, letta attraverso l’interazione tra i due partecipanti, si è svolto assecondando una congrua serie di idee che guidano agevolmente il lettore. Idee che gettano una luce chiarificatrice sul fenomeno giuridico in generale. Esse, variamente e persuasivamente illustrate, si compendiano in alcuni fondamentali postu-lati, ciascuno lucidamente fatto affiorare. In primo luogo, il carattere storico del diritto viene elevata al rango dei suoi caratteri contraddistintivi, e la sua assenza ne pregiudicherebbe irreparabilmente la comprensione. Alla storici-tà indissolubilmente si accompagna, nella comune opinione dei conversanti, la centralità nella vicenda giuridica della persona umana e del sistema dei valori che ad essa nel tempo afferiscono. Questa visione rivela, ancora una volta secondo un pensiero da entrambi condiviso, il possesso di una solida caratura comparatistica, nel preciso senso che svolgimento in chiave storica di una ricerca giuridica ed effettuazione della stessa in funzione comparati-stica sono attività intellettuali reciprocamente implicantisi, secondo la nota espressione di Maitland «History involves comparison», da Gorla poi con-vertita nel suo opposto. Il discorso prosegue lungo la direttrice dello svi-luppo del diritto dall’epoca medievale, da Grossi recuperata nel suo valore di recipiente comune di regole, anche di origine tradizionale, generalmente applicate in Europa, a quella moderna e contemporanea in cui fortemente avvertito è il rischio della cessione sempre crescente di quote del principio della solidarietà a favore della dimensione economica globale della società. Ed al riequilibrio di una rappresentazione così sbilanciata di essa anche sul versante giuridico deve intervenire la classe dei giuristi per ripristinare prin-cipii e valori ordinanti all’insegna anche di quelli costituzionalmente sanciti.The volume written by Marina Timoteo «Grammatiche del Diritto» bears a sub title «In dialogo con Paolo Grossi» which tells the whole story of how it was conceived and to what purpose. In fact, the Author has suc-cessfully sought to assert and fortify a number of relevant issues and related principles by way of a well conducted interview with one of the most eminent legal scientists in Italy, former Emeritus Professor of History of Law as well as Emeritus President of Corte costituzionale. In it one can find the most challenging and characteristic features of Italian Law, as it has been develop-ing from the Middle Ages through to the contemporary European scenario. Because it is history, as it has been made by single human beings and their deeds, that is a natural ingredient of the legal phenomenon with which it binds in order to give the reader a complete glimpse of what has happened in the legal world over the centuries. And this is also, according both to Ma-rina Timoteo and Paolo Grossi, a distinguishing factor of all comparative researches which, from Maitland on to Gorla in Italy, mutually imply history and comparison. All along the stimulating interview one can find a common thread which turns out to be the guiding light of the reflections made by the two participants in the dialogue, i.e. the attempt to try and find the most pro-found changes in the legal world originated in Europe by the gradual transi-tion from the Middle Ages, when ius commune europeum flourished, to the contemporary age. This is described by mutual agreement between Timoteo and Grossi as, on the one hand, being characterized by the prevalence of Statute law in Continental law, and, on the other hand, by the growing gap dividing the latter and the English common law, still faithful to its customary origins. The fruitful dialogue flows on to reach the conclusion that today in Europe there is a strong need to share a number of founding principles in order for values different from the pursuit of profit and aiming at solidarity to affirm themselves
Il coordinamento tra gli articoli 8 e 10 CEDU in una recente pronuncia della Supreme Court inglese
Lo scritto prende in considerazione il tema del possibile conflitto tra il dirit-
to al rispetto della vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e la libertà di espressio-
ne riconosciuta dall’art. 10 della stessa Convenzione. L’indagine viene condotta
traendo spunto da una recente sentenza della Supreme Court inglese nel caso
Bloomberg in cui si dibatteva circa la liceità della pubblicazione della notizia
dell’esistenza di indagini riguardanti il dirigente di una società, prima ancora
e senza che nei suoi confronti fosse stata ufficialmente formulata alcuna ac-
cusa penalmente rilevante. La risposta negativa in tutti e tre i gradi del giu-
dizio, in cui fu accertata l’esistenza del diritto dell’attore al risarcimento del
danno derivatogli dalla violazione del suo diritto alla riservatezza, è stata data
in conformità a precedenti giurisprudenziali, anche della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo, che hanno affrontato il tema del bilanciamento tra le posizioni
soggettive in conflitto. La conclusione è nel senso che esiste un pregiudiziale
punto di partenza in questo genere di casi secondo cui non può consentirsi la
pubblicazione di informazioni su indagini nei confronti di persone a cui carico
non sia stata ancora effettuata alcuna formale incriminazione.The recent decision of the United Kingdom Supreme Court in Bloomberg
LP v ZXC (2022 UKSC 5), regarding the case of the publication in a newspaper
of information of an investigation in which the claimant was implied, poses
the question whether, in general, a person under criminal investigation, has,
prior to being charged, a reasonable expectation of privacy in respect of infor-
mation relating to that investigation. The problem underlying the decision is
one of a possible conflict between the right to private life under article 8 of the
European Convention on Human Rights and the freedom of expression guar-
anteed by article 10 of the same Convention. The essay concentrates upon the
judicial precedents in England and those deriving from the Strasbourg Court.
In upholding the claimant’s action and dismissing the publisher’s appeal the Su-
preme Court illustrates the two-stage test to be applied in such a case in order
to ascertain whether or not, in the circumstances, a claimant had a reasonable
expectation of privacy and whether or not it prevailed over the freedom of
expression
E' esigibile un onere di cautela verbale dei magistrati nelle comunicazioni private? Una triste lezione consiliare
Malgrado i ripetuti interventi chiarificatori della Corte Costituzionale circa la riconducibilità del diritto alla libera manifestazione del pensiero e, soprattutto, della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, rispettivamente tutelati dagli articoli 21 e 15 della Costituzione, alla categoria dei diritti inviolabili previsti dall'art.2 della stessa, appaiono sempre più frequenti ed invasivi i casi in cui il vaglio del tenore letterale e logico degli scambi comunicativi privati, comunque acquisiti in sede penale, diviene parametro di determinante giudizio nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi all'assegnazione o alla conferma di delicate funzioni giurisdizionali. Questa circostanza, oltre a far emergere il problema generale dei limiti della trasmigrazione in ambito amministrativo di materiale proveniente da indagini penali, sembra incoraggiare un atteggiamento di prudente circospezione in ogni comunicazione privata non costituente reato che dovrebbe per definizione costituzionale rimanere libera sia nell'espressione sia nell'utilizzazione in contesti diversi. Resta da vedere se un simile atteggiamento di cautela giovi alla piena esplicazione di libertà fondamentali e se un eventuale difetto di prudenziale avvedutezza possa legittimare l'autorità amministrativa ad invadere con finalità critiche un'area che andrebbe preservata da contaminazioni esterne
Osservazioni essenziali sulla dichiarata inammissibilità della proposta referendaria in materia di responsabilità civile dei magistrati (Corte costituzionale n.49/2022)
Il saggio si preoccupa di ricostruire le ragioni ssenziali alla base della sentenza della Corte costituzionale n.49/2022 relativamente alla dichiarata inammissibilità della proposta referendaria in materia di responsabilità civile dei magistrati. In particolare l'Autore ricostruisce: il tema generale e transnazionale della responsabilità giudiziale; la via referendaria già battuta in materia di responsabilità giudiziale; i termini del quesito referendario e La diffusa risposta negativa sull’ammissibilità del quesito da parte della Corte Costituzionale. In chiave comparatistica e prospettica viene esaminato il diritto inglese.
Spunti per una riforma interna del CSM
L'Autore prende in esame la riforma della composizione e dei metodi elettorali per l'accesso relativi al CSM
Nuova introduzione al diritto inglese
Il passaggio del tempo è già di per sé una ragione sufficiente per consigliare l’aggiornamento di un’opera attraverso la pubblicazione di una sua nuova edizione che contempli anche solo informazioni ed opinioni sopravvenute relative alla materia trattata. Il quinquennio trascorso da quando vide la luce la “Nuova introduzione allo studio del diritto inglese”, prosecuzione ideale e tematica dell’originaria fatica di Giovanni Criscuoli all’inizio del XXI secolo non è, tuttavia, la sola circostanza che mi ha indotto a curare e ad assumere la gravosa responsabilità della rinnovata edizione, sempre avvalendomi dell’indicazione con un asterisco delle parti da me direttamente redatte. Essa si è resa necessaria per almeno due ordini ulteriori di ragioni. La prima costituisce lo sviluppo di un’esigenza già avvertita nel 2016, quella di commisurare alla volontà referendaria contraria alla permanenza della Gran Bretagna nell’Unione Europea manifestata nel giugno di quell’anno i riverberi generatisi nel common law: essi vengono in particolare qui individuati nelle resistenze, o, più appropriatamente, nei contro-limiti posti dalla giurisprudenza della Supreme Court nel settembre di tre anni dopo agli interventi legislativi sul quadro istituzionale complessivo. Di questa correlazione, tracciata nella sentenza resa in via d’urgenza, non poteva qui mancare l’evocazione, anche per rimarcare la capacità giudiziale di costituire un saldo argine al travolgente tentativo della politica di superare i confini della leale collaborazione tra poteri dello Stato nel delicato processo di ricostruzione del tessuto ordinamentale nazionale. Tanto più che l’intervento della corte di ultima istanza è valso a palesare con nettezza di accenti quanto spiccate vadano considerate l’impronta e l’anima costituzionale del common law inglese. Non si poteva, pertanto, omettere di riferire sugli importanti passaggi di quella sentenza in punto di riconoscimento del fondamento costituzionale, nell’accezione tipicamente continentale, del sistema giuridico in cui si colloca.
L’altro ordine razionale che ha portato a questa seconda edizione ha natura composita e si rivela tanto nella scelta di accorpare in forma più omogenea taluni temi di carattere storico trattati nella precedente edizione, riducendone l’autonoma illustrazione a fini di contenimento dello spazio del volume in prospettiva di fruizione didattica, quanto nell’attenzione specialmente prestata, seppur in forma espositiva e descrittiva, ad una delle aree maggiormente rappresentative, note e complesse del diritto inglese, quella del trust. Si è tenuto conto di quanto diffusa sia la pratica utilizzazione ai più vari fini dell’istituto e, al contempo, delle grandi difficoltà concettuali che vi sono insite e ne ostacolano spesso una perspicua comprensione all’esterno del paese d’origine, dando spesso vita ad insipienti tentativi di emulazione. Ed allora, di trust non si parla soltanto dal punto di vista storico, che pur viene necessariamente preservato, ma se ne tratteggia l’odierna configurazione, quale è data cogliere nelle riflessioni dottrinarie e negli orientamenti giurisprudenziali.
È parso conveniente assorbire talune nuove considerazioni sull’imprescindibile nodo che unisce storia e comparazione giuridica in uno scenario di complessa unitarietà per rendere ancora una volta palese l’intima struttura storica che Giovanni Criscuoli volle sin dall’inizio imprimere all’opera.
L’esigenza di racchiudere in un ambito quantitativo ragionevole l’opera, completandola con le parti rinnovate o integrate, ha imposto l’amaro sacrificio della soppressione di alcuni, limitati paragrafi ed il raggruppamento degli argomenti in capitoli (eliminando la suddivisione in Sezioni) il cui essenziale contenuto rimane, tuttavia, assorbito in altri aventi il medesimo obiettivo conoscitivo.
Tutte queste circoscritte alterazioni dell’impianto non possono, in ogni caso, nascondere, serbandoli vivi e vitali, la voce, lo stile, lo spirito, la fervida intuizione del suo originario ideatore, Giovanni Criscuoli, verso cui il tributo di gratitudine ed ammirazione rimane nostalgicamente immutato
Presentazione del Curatore della Collana a "Le responsabilità degli intermediari della rete telematica. I modelli statunitense ed europeo a raffronto" di Rosario Petruso
Un segno dell’evoluzione tematica del diritto comparato viene utilmente
rappresentato tanto dall’arricchimento degli argomenti soggetti alla sua indagine,
attraverso l’inclusione di aree i cui confini vanno determinandosi nel tempo
alla luce dei connessi fenomeni economici, quanto dall’accettazione di nuovi
soggetti ordinamentali quali meritevoli di essere inclusi, assieme ai tradizionali
diritti nazionali, nella sfera del metodologicamente “comparabile”.
Il lavoro di Rosario Petruso che si accoglie nella Collana con interesse e
ricchezza di aspettative, dedicato alla responsabilità degli intermediari nella società
dell’informazione, realizza appieno entrambi gli aspetti evolutivi prima segnalati,
e già per questo si allinea congruamente alle linee tendenziali della Collana
stessa. E infatti, l’apertura ad una nuova forma di comunità, quella dell’informazione,
appunto, manifesta l’attitudine a cogliere della vita quotidiana
le principali esigenze richiedenti una risposta giuridica, che l’Autore esattamente
deduce dal raffronto interordinamentale: a questo scopo certamente cospirano
le parti del volume destinate alla ricostruzione della quantità e numerosità
dei problemi connessi alla, non scevra di serie responsabilità, attività dell’internet
providing. D’altro canto, il perimetro geografico-ordinamentale dello
studio assume senza tentennamenti, come da ormai da circa un quarto di
secolo si propone da parte di Comparatisti (quorum ego), il diritto europeo generalmente
inteso ed inglobante esperienze comunitarie e convenzionali, come
genuino oggetto di comparazione, ad esso accreditando – ed in ciò risiede
uno dei punti più brillanti del libro – capacità espressiva di un Sistema, omogeneo,
articolato, chiaramente raffrontabile, non in forma episodica, con altre
evoluzioni ordinamentali, anche extraeuropee, in termini di soluzione degli aspri
problemi incalzantemente posti dalla “società dell’informazione”.
A questo originale modo di prospettare i nuovi studi di diritto privato comparato
la Collana dà volentieri il benvenuto
Azione disciplinare nei confronti dei magistrati e libertà dell'attività interpretativa e valutativa: una prospettiva transnazionale
Lo scritto prende le mosse dal recente promuovimento dell'azione disciplinare da parte del Ministro della Giustizia nei confronti dei magistrati componenti il Collegio della Corte d'Appello di Milano che, in accoglimento dell'istanza proposta da un cittadino straniero in stato di detenzione carceraria in Italia, diretta alla sostituzione di quella misura con gli arresti domiciliari, l'ha accolta, prescrivendo l'obbligo del braccialetto elettronico. Malgrado tale accorgimento il cittadino è evaso. In conseguenza di ciò il Ministro addebita ai magistrati la mancata ponderazione di circostanze che avrebbero potuto orientare diversamente il loro giudizio. Il delicato caso, oggetto di diffuse e concordi opinioni negative, suggerisce l'approfondimento, anche attraverso il ricorso ad altre esperienze giuridiche europee, quali quella inglese e l'altra riferibile alle Corti di giustizia dell'Unione europea e dei diritti umani, del tema delle garanzie destinate a circondare l'esercizio libero ed indipendente della giurisdizione, che sarebbe compromesso dalla censura in sede disciplinare del merito dell'attività. La conclusione è nel senso che la libertà dei magistrati da condizionamenti e timori di incorrere in responsabilità disciplinari costituisce un autentico bastione per la piena realizzazione di uno stato di diritto
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