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    Giulio Troili, il Paradosso

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    "I Paradossi per pratticare la prospettiva senza saperla", editi nel 1672 a Bologna, con incisività testimoniano gli intenti didattici del suo ideatore, Giulio Troili, detto Paradosso, ed evidenziano il carattere sia scientifico sia pratico dei suoi insegnamenti. Egli vi ha esemplificato con chiarezza ed efficacia accanto alle regole teoriche le applicazioni e la tolleranza della prospettiva nel campo delle arti. Come già avevano fatto Guidubaldo Bourbon del Monte, umanista e studioso di geometria, matematico e ingegnere, nei suoi Perspectivae libri sex (1600), e Nicola Sabbatini nella sua Pratica di fabbricar scene e machine ne’ teatri (1637), Troili non si è limitato alla sola raffigurazione dei corpi regolari. Si è interessato all’applicazione della prospettiva all’architettura dipinta e alla scenografia teatrale, preoccupandosi di risolvere i problemi procurati dai fenomeni di aberrazione che si manifestano allorché la figurazione esce dal cono ottico ideale dell’osservatore. Ha inteso la prospettiva quale scienza della rappresentazione e ha scrutato il mondo del pensiero e del visibile con gli stessi occhi indagatori. Nel 1653 aveva curato, per i tipi di Giacomo Monti e con dedica a Ercole Marescotti, la riedizione della Prattica del parallelogrammo da disegnare del P. Christophoro Scheiner della Compagnia di Gesù. Vi si spiega il pantografo ideato da Scheiner in Germania nel 1603 per la riproduzione dei disegni secondo varie scale di grandezza e per facilitare il trasferimento su un muro o su una volta della prospettiva di case, logge, figure. Troili, in Paradossi, ha intrecciato un rapporto inscindibile tra ricerca matematica, rappresentazione e comunicazione. Vi ha mostrato la nuova sua “macchina”, il suo prospettografo, un velo nero trasparente applicato a un telaio mobile per disegnare con correttezza prospettica architetture e figure. Lo aiuta nel dialogo fra reale e virtuale, e contribuisce a rendere seducente l’immagine. L’artista ha applicato il suo stratagemma sia alle quinte oblique in diagonale sul palcoscenico dei teatri per abolire le occasioni di disturbo prospettico nelle scene, sia ai passetti graduati trasferiti sul palcoscenico con fondali architettonici, sia al far quadratura suo proprio. Fiducioso nella capacità mimetica della pittura affinata dagli inganni dell’illusionismo, ha esteso la decorazione coordinata di una seconda realtà ricca d’illusorie architetture e delle relative ombre dalle pareti al soffitto, alle volte. Convinto che le arti ottengono dalle scienze matematiche disciplina e regola nelle loro realizzazioni, Troili ci prende per mano nel passaggio da un livello metaforico di ricerca a un livello metalinguistico; lo spazio illusivo, dipinto o in trasformazione scenica, e lo spazio reale tornano a dialogare fra loro per giungere a una descrizione più oggettiva della realtà. Trasferisce nelle sue tavole di quadratura una soda architettura. Ha preso quali modelli gli interventi di Vignola a Bologna e per i Farnese, le opere teoriche dell’architetto e quelle pittoriche di Tibaldi e di Laureti. Sembra conoscere anche le precedenti proposte di Benvenuto Tisi, detto il Garofalo, nel Seminario della vicina Ferrara, commissionate nel 1519 dalla famiglia parmense dei Sacrati, e quelle di Amico Aspertini per gli Isolani a Minerbio. Queste strutture erano state studiate sin dagli anni ottanta del secolo XVI dai Carracci, discusse con gli allievi della loro Accademia. Dal primo Seicento avevano improntato la didattica di Francesco Brizio e la produzione bolognese di Girolamo Curti, detto il Dentone. L’uno, operando in Palazzo Dall’Armi Marescalchi e aprendo scuola in casa Sampieri, volle «insegnando i principii del disegno, e la prospettiva, far conoscere al mondo quanto più de’ suddetti, e d’ogn’altro i fondamenti dell’arte ei possedesse» . L’altro, maestro al nostro Troili, in città e nelle ville dei Malvasia a Trebbo di Reno, dei Paleotti a San Marino, dei Malvezzi a Bagnarola, era stato l’ani..

    L'azione di responsabilità dei singoli soci o terzi direttamente danneggiati. L'azione sociale di responsabilità La responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali

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    Si tratta di tre corposi capitoli del volume V del Trattato delle società a responsabilità limitata, diretto dai professori Ibba e Marasà. Il contributo analizza, con specifico riferimento al tipo della società a responsabilità limitata,: (a)la disciplina della responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli - soci o terzi - direttamente danneggiati da comportamenti tenuti nell'esercizio delle funzioni; (b) la disciplina dell'azione di responsabilità diretta a riparare il danno subito dal patrimonio sociale; (c) la disciplina dell'azione di responsabilità dei creditori sociali avverso gli amministratori, ricostruita sulla base dell'analogia iuris, in difetto di una disposizione specifica per la s.r.l

    Da Capua a Santa Maria Capuavetere: l’età moderna, cd-rom, SUN e Regione Campania

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    Il cd è frutto di un progetto di ricerca dal titolo: Santa Maria Capua Vetere: inventario dei beni archeologici e storico-artistici di un centro urbano e del suo territori

    Sulla tutela dei diritti umani nell’impresa e sul dovere di vigilanza dell’impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana

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    L’autrice prende le mosse dall’esame della innovativa loi n. 2017-399 del 27 marzo 2017, che ha introdotto in Francia una disciplina degli obblighi di due diligence e di prevenzione dei rischi di lesione dei diritti umani nell’ambito dell’impresa, con particolare riferimento al modello dell’impresa policentrica, articolata cioè in forma di gruppo di società, ed alle cosiddette supply chains, intendendosi per tali le relazioni fra imprese committenti ed imprese appaltatrici o fornitrici di beni o servizi. L’articolo si sviluppa poi sul terreno di un confronto fra il diritto francese e le soluzioni offerte dal diritto italiano al problema della responsabilità dell’impresa in posizione di potere (in particolare della capogruppo nell’ambito dei gruppi di società) rispetto alle possibili violazioni dei diritti umani e dei diritti in materia sociale ed ambientale, perpetrate nell’ambito delle società controllate. Al riguardo l’autrice ritiene che la disciplina italiana sia ancora insufficiente. Ritiene altresì che il cuore del problema tanto in Francia, quanto nel nostro Paese, risieda nella previsione di obblighi di disclosure (del resto imposti in ambito europeo dalla direttiva 95/2014/UE) e di adeguatezza organizzativa, specificamente rivolti alla istituzione di presidi di tutela preventiva e non solo repressiva. Occorre tuttavia che le norme siano sufficientemente precise e puntuali nella identificazione di detti obblighi e del loro ambito di applicazione: l’eccessiva ampiezza o addirittura genericità delle norme in questione può condurre alla loro sostanziale disapplicazione, non essendo concepibile che l’impresa si faccia integralmente carico dei compiti di tutela dei diritti umani, sociali ed ambientali e delle responsabilità derivanti dalla lesione di detti diritti. Abstract EN The author starts from the examination of the innovative loi n. 2017-399 of 27 March 2017, which introduced in France a discipline of due diligence and prevention of risks of violation of human rights within the company, with particular reference to the model of the polycentric company, i.e. in the form of a group of companies, and the so-called supply chains, meaning the relations between contracting companies and companies that are contractors or suppliers of goods or services. The article then develops on the basis of a comparison between French law and the solutions offered by Italian law to the problem of the responsibility of the company in a position of power (in particular of the parent company within groups of companies) with respect to possible violations of human rights and social and environmental rights, perpetrated within subsidiaries. In this respect, the author considers that the Italian legislation is still insufficient. She also believes that the heart of the problem both in France and in Italy lies in the provision of disclosure obligations (imposed at European level by Directive 95/2014/EU) and organizational adequacy, specifically aimed at the establishment of preventive and not only repressive safeguards. It is necessary, however, that the rules are sufficiently precise and precise in identifying these obligations and their scope of application: the excessive breadth or even generality of the rules in question may lead to their substantial non-application, since it is not conceivable that the company is in full charged with the duties of protecting human, social and environmental rights and with the responsibilities deriving from the damage to these rights

    La giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla natura della responsabilità precontrattuale: contrasto latente o contrasto apparente?

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    The essay examines the contrast between different opinions of the Supreme Court on the nature of pre-contractual liability and proposes a possible explanation, related to the different consistency of the reliance that is taken into consideration from time to time, then reaffirming the supportability of the thesis of the “contractual” nature of pre-contractual liability

    La disciplina del gruppo societario in crisi o insolvente. Prime riflessioni a valle del recente disegno di legge delega per la riforma organica della legge fallimentare

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    L'articolo analizza, con riferimento al disegno di legge delega n. 3671-bis, all'epoca pendente presso la Camera dei Deputati (e successivamente varato come legge delega n. 155/2017), i problemi che il fenomeno dell'insolvenza pone con riferimento a quel peculiare modello organizzativo dell'iniziativa economica che è il gruppo di imprese o di società. Passa poi alla disamina delle principali risposte che il detto atto normativo fornisce ai problemi richiamati, sia con riferimento alle procedure d'insolvenza (i.e., l'attuale fallimento, che sarà ridenominato in liquidazione giudiziale), sia con riferimento alla procedura tipicamente rivolta al risanamento e se del caso al rilancio dell'impresa in crisi (i.e., il concordato preventivo). La conclusione è che la disciplina progettuale, fortemente innovativa rispetto all'ordinamento previgente già per il solo fatto che questo non contiene una disciplina specifica in materia di fallimento o di concordato preventivo dell'impresa di gruppo, (a) non contiene elementi dirompenti rispetto alla tradizionale configurazione del gruppo, basata sul principi di separatezza e di reciproca autonomia giuridica delle imprese o società ad esso appartenenti; (b) appresta soluzioni razionali ed equilibrate, che si lasciano apprezzare anche sotto il profilo dell'attenzione al carattere proteiforme del fenomeno dei gruppi, difficilmente imbrigliabile in regole rigide ispirate al criterio "one size fits all"
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