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    La “golden share” nella giurisprudenza comunitaria: criticità e contraddizioni di una roccaforte inespugnabile

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    In its ruling of March 26, 2009 (Case C- 326/07), the Italian rules on “golden share”, originally contained in Decree-Law of 31 May 1994, n. 332, ratified with amendments by Law 30 July 1994, n. 474, was declared by the Court contrary to the provisions of the EC Treaty, as deemed to restrict the free movement of capital (art .56) and freedom of establishment (art. 43). Despite the apparent corporate nature, the Court has reduced the special powers granted to the state in privatized companies among the means of limiting or discouraging direct investment and thus the free movement of capital. It has thus laid down the fundamental incompatibility with the rules of the Treaty, once again by applying these principles in relation to the limitations of direct access to secure areas. Having traced the most significant passages that emerges from the conceptual cited above, the author attempts a reinterpretation of this reform varied set of rules, exceptions to those general corporate law ordinarily applicable, highlighting how both however, formed a large European Court of Justice in subjecta materia. The intent is to emphasize that the intervention of the Court, both with regard to the Italian case as principal with regard to other legal systems of Member States, seems to focus mainly on formal aspects rather than on structural situations, focusing on the effects rather than the causes and which does not examine the degree of development of privatization, or even the fact of their launch. After noting the excessive schematic of the rulings of the Court, it is suggested, therefore, not sought in anticipation of the golden share a case of incompatibility end in itself, but to explore case-by-case the anomaly of its exercise. In conclusion, following an attempt to redraw the boundaries of “virtuous golden share”, the attention then focuses on the identification of some plant regulatory reform proposals, with the dual aim of denationalization of the attitude of the internal market Italian and mitigate the extent of the institution of “golden share”, considered somewhat “deviant” from general law

    Stato, credito e Pmi: gli interventi pubblici a salvaguardia della stabilità del sistema finanziario

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    La destabilizzazione e l’instabilità diffusive e globali, cioè il contagio, hanno trovato veicoli e percorsi di trasmissione nei mercati finanziari e nelle interdipendenze fra banche, altri intermediari e imprese di assicurazione, tutte «controparti» reciprocamente legate e fragilmente costruite su leve finanziarie elevate. Per dirla con i giuristi, simul stabunt simul cadent. Quando si parla di crisi sistemica si tende a relegare in secondo piano gli attori che hanno concorso ad alimentare un circuito vizioso che ha visto nella globalizzazione di strumenti e mercati il suo acceleratore. Accanto ad un’indagine ricostruttiva delle origini della crisi, il presente lavoro affronta, con notevole sforzo, tenuto conto del susseguirsi degli eventi, l’analisi dei rimedi che le autorità governative e finanziarie hanno via via dettato per contenere i nefasti effetti del contagio

    Il ruolo dei Confidi nel rapporto banca-impresa durante la crisi e prospettive di riforma del settore

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    Nel processo di trasformazione che ha caratterizzato il sistema dei Confidi negli ultimi anni, oltre al trend di progressivo consolidamento e rafforzamento, si possono individuare due “assi”: un primo asse relativo alle trasformazioni istituzionali; e un secondo asse più legato all’organizzazione territoriale e settoriale dei Confidi. L’attenzione nei confronti dei Confidi è andata accentuandosi a partire dal 2001 a seguito della pubblicazione del documento di Basilea di revisione dell’Accordo concernente la vigilanza prudenziale in tema di adeguatezza patrimoniale delle banche. Malgrado ancor oggi non sia stato eliminato quell’effetto che è stato definito di “spiazzamento operativo” dei Confidi, è pur vero che nel nuovo scenario finanziario delineatosi con Basilea 2 la rilevanza delle garanzie e delle società che forniscono garanzie è stata di fatto “istituzionalizzata”. L’obiettivo principale del presente capitolo è quello di offrire una lettura critica del nuovo scenario normativo e di mercato in cui si trovano ad operare i Consorzi di garanzia collettiva dei fidi, volta ad evidenziare le condizioni nelle quali queste strutture potranno continuare a svolgere o anche potenziare il proprio ruolo di supporto delle piccole e medie imprese italiane. L’analisi di tali aspetti consentirà, inoltre, di mettere in luce come i passi sino ad oggi compiuti si siano rivelati insufficienti per attenuare gli ostacoli al recepimento delle risorse finanziarie da parte delle PMI e per avviare un processo di potenziamento strutturale e organizzativo dei Confidi

    La nuova disciplina dell’Opa europea: un’ipotesi di regolamentazione minimale

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    La disciplina relativa alle offerte pubbliche di acquisto costituisce da sempre oggetto di vivaci dibattiti ed approfondimenti; tale caratteristica, peraltro, viene oggi ad essere accentuata a seguito della recente attenzione mostrata al riguardo dal legislatore, sia nazionale che comunitario. L'impostazione prescelta in sede europea mira a creare un quadro normativo omogeneo per le società nazionali, garantendo nel contempo la possibilità per l'emittente di difendersi dall'offerente che non applichi le medesime regole in materia di passivity rule e di neutralizzazione. L’ampio dibattito relativo all'emanazione della direttiva 2004/25/CE ruota, infatti, intorno al meccanismo con il quale gli Stati membri possono recepire due tra le più rilevanti disposizioni recate dalla direttiva: la c.d. passivity rule (art. 9) e la regola della “neutralizzazione” (breaktrough rule art. 11). La prima (passivity rule) prevede che gli amministratori di una società oggetto di un’offerta pubblica d’acquisto possano adottare misure difensive successive rispetto all’offerta, solo se autorizzati dagli azionisti; la seconda (breaktrough rule) legittima la neutralizzazione di quelle previsioni contenute negli statuti o nei patti parasociali della società “bersaglio” che, imponendo limiti alla circolazione delle azioni o al diritto di voto multiplo, potrebbero rendere più difficoltoso il successo dell’offerta, se non vanificarla del tutto. Con il recepimento della direttiva viene anche modificata la regola della determinazione del prezzo di opa obbligatoria che ora sarà più elevato: si adotta, infatti, il criterio del prezzo più elevato pagato dall'offerente per i titoli oggetto dell'offerta, mentre il Testo unico prevedeva una media tra il prezzo più alto pagato e la media ponderata delle quotazioni del titolo negli ultimi 12 mesi. L'opa, poi, viene promossa entro 20 giorni dal superamento della soglia del 30%, rispetto ai 30 giorni originariamente previsti. Il provvedimento, però, prevede che l'autorità di settore possa modificare il prezzo verso l'alto o verso il basso in base a determinati criteri e condizion

    la nuova disciplina delle operazioni straordinarie. Trasformazione, fusione, conferimento, liquidazione delle società di capitali

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    L'opera analizza in modo organico e completo la disciplina delle operazioni straordinarie, soffermandosi sulle tematiche di maggiore attualità e sugli aspetti problematici di particolare interesse pratico. In particolare, il volume prende in esame il tema delle operazioni di trasformazione, fusione, conferimento, scissione, liquidazione volontaria. Aggiornato con gli ultimi interventi normativi, recati dalla riforma del diritto societario del 2003, in materia di operazioni straordinarie il lavoro è corredato dagli opportuni riferimenti giurisprudenziali e dottrinari

    Una rilettura critica dell’istituto della “ricapitalizzazione precauzionale” tra scenari ipotetici, vincoli sugli aiuti di Stato e (in)stabilità sistemica

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    This paper contains an analysis of the precautionary recapitalization tool which, in the new european framework for crisis control, gives member States the possibility to provide support to solvent banks with capital deficits highlighted by stress tests, in the event of a serious disturbance in the economy. Financial stability offers european authorities and national governments sufficient scope to determine when to provide aid. However, the use of this instrument is limited by fairly restrictive criteria, especially in the field of State aid. For these reasons, the survey focuses on the negative effects on financial stability that may derive from an excessively strict application of the burden sharing principle. The recent case of precautionary recapitalization of the Monte dei Paschi di Siena (MPS), the parallel affair (although with different outcome) of the two “veneto banks” (VB e BPVi) and the resolution of Banco Popular Español, are here examined to test the goodness of the new european rules. To balance the need for the preservation of financial stability, taking into account the interests of competition policy, represents the challenge that the legislator, engaged in the BRRD reform process, will be called to restore credibility to this instrument

    Dal “decreto salva banche”, al fondo Atlante, passando per la bad bank all’italiana. Strategie di superamento del bail-in e di ritorno al bail-out?

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    During the recent financial crisis, in Italy huge public interventions have not been effected as it is happened in other States. Nevertheless, for situations not of acclaimed crisis, on the contrary of demands of recapitalisation imposed by European standards, case by chance, some new devices of public character have been launched. To them solutions of market are placed side by side represented by the constitution before the Fund Atlas and then of Giasone (a sort of Atlas 2), a second fund exclusively destined to the purchase on NPLs. Purpose of the present study is to appraise if the provisions again mintage can give life to a best institutional and regulation order. You keeps in mind, in fact, that the actual Italian banking problem goes over the specific conditions of the single banks: it is a problem of structure, morphological orders, engineering of system. This makes necessary, therefore, to avoid rigidity, for proportional, gradual and flexible mechanisms, contemplating to valorize the effective and virtuous national experiences, in the respect of the European discipline on the banking crises

    La regolamentazione dei sistemi bancari regionali tra crisi finanziaria e recessione economica

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    Il funzionamento del credito nel Mezzogiorno (e in Italia) ha fatto importanti passi avanti sulla via della concorrenza, dell’efficienza e dell’indipendenza dalle logiche clientelari del passato. Tuttavia, senza dimenticare i gravi, e forse decisivi, problemi che riguardano il lato della domanda di credito, le difficoltà del sistema bancario meridionale non sembrano affatto risolte. Se in passato sono state le gravi inefficienze gestionali e le finalità improprie (non sempre lecite) che le banche avevano assunto nel Mezzogiorno a rendere urgente un radicale cambiamento di rotta, è oggi l’affermarsi nel Mezzogiorno di un sistema bancario dipendente e “irresponsabile” che dovrebbe tener parimenti desta l’attenzione di tutti. La crisi delle banche meridionali nell’analisi della letteratura che si è sviluppata sul tema è riconducibile a tre motivi principali: 1) «il vaso di coccio» ovvero le differenze di costo del sistema e le maggiori debolezze e quindi le maggiori rischiosità dell’economia meridionale; 2) «la trappola politica» che con la caduta della prima repubblica travolge anche il sistema bancario meridionale in cui forti sono i legami con il potere pubblico e, infine, 3) «lo shock macroeconomico» con la riduzione dei trasferimenti dalle amministrazioni centrali al Sud. Basti dire che dal 1995 al 2001 il Mezzogiorno registra la scomparsa del 39% delle proprie banche contro un 6% della altre aree del Paese. Ancor oggi, si sorvola, spesso con disinvoltura, sulle difficoltà in cui ancora versa il sistema bancario del Mezzogiorno, sulla necessità o meno di una nuova iniziativa pubblica in campo bancario nelle regioni del Sud, sulla sua incapacità di sostenere e incoraggiare il sistema produttivo meridionale e sui timori per la scomparsa in questa parte del paese dei centri decisionali e strategici bancari che, invece, numerose ricerche condotte negli ultimi anni hanno fatto emergere con estrema chiarezza. il settore finanziario del Mezzogiorno “subisce” le ragioni reali del dualismo Nord-Sud, e il conseguente divario di rischiosità, riflettendole nelle condizioni di credito. E se i centri decisionali sono posizionati altrove risulta ancora più difficile che ci sia una spinta ad investire sul rischioso e sull’incerto. Le cause del divario Nord-Sud sono di carattere reale e il settore finanziario le asseconda: per queste ragioni le risposte del legislatore dovrebbero partire da questa consapevolezza
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